Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2444 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata a Milano, Corso Magenta n. 8, presso lo studio degli avv.ti Michele del Bene, Paolo Bonalume, Giuseppe Cardona e
Giovanni Gomez Paloma, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
– convenuto contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (nel Parte_1
Part seguito anche “ ) esponeva di essere divenuta titolare di crediti nei confronti del in forza di contratti di cessione aventi ad Controparte_1
oggetto il corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente.
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1
da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al
relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 112.894,75 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate
nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte
capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale –
scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”)
– sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati
sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono
scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa,
accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al
pagamento in favore di di ogni diversa somma che Parte_1
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fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto
di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_1
l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di Parte_1
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Con vittoria di spese di lite ed onorari.
La causa, istruita documentalmente nella contumacia del CP_1
convenuto, veniva indi posta in decisione con assegnazione dei termini ex
art. 190 c.p.c..
Occorre innanzitutto osservare che, nel corso del giudizio, parte attrice ha ridotto l'originaria domanda limitando il petitum (cfr. note per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.09.2024) ad euro
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58.254,80 quale sorte capitale residua per le fatture di cui all'allegato A
alla comparsa conclusionale, insistendo per tutto il resto.
Ciò detto, la contumacia dell'Ente non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass.
SS.UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, a sostegno della propria qualità parte attrice produce un solo contratto di cessione datato 17.03.2021 stipulato con nell'ambito di un rapporto di factoring, redatto in forma di CP_2
scrittura privata autenticata dal Notaio (cfr. doc. 3 cessioni) e notificato tramite indirizzo pec, nonché i file in formato .pdf e .xml delle fatture di cui allega la cessione. Tuttavia, tra le fatture indicate nell'atto del 17.03.2021
e quelle di cui al citato allegato A non vi è totale coincidenza. Sicché la titolarità del diritto azionato può dirsi solo parzialmente provata.
Ed invero dalla lettura dell'elenco allegato all'atto di cessione si evince
Part che le fatture ivi cedute da a sono quelle con data scadenza fino CP_2
al 05.07.2021. Dall'elenco A vanno quindi detratte le 165 fatture con data scadenza successiva, arrivandosi così al totale di n. 142 documenti contabili ceduti e non pagati dall'ente convenuto alla data della decisione.
Part Alla luce della documentazione in atti, risulta titolare del credito di euro 24.320,50 a titolo di sorte capitale.
La domanda di parte attrice va quindi parzialmente accolta.
Premessa dunque la spettanza dell'importo di euro 24.320,50 a titolo di sorte capitale, vanno a questo punto calcolati gli interessi secondo la disciplina di cui al D.L. 231/2002, come da domanda.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2002 (applicabile anche alle
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PP.AA.) “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai
sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel
pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Detti interessi decorrono, ai sensi del successivo art. 4, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sono determinati nella misura degli interessi legali di mora
(art. 5).
Nel caso di specie, tali interessi vanno così calcolati sulla somma delle fatture di cui all'allegato A effettivamente cedute raggruppate per data scadenza:
- su euro 628,37 a partire dal 03.10.2020;
- su euro 479,14 a partire dal 05.02.2021;
- su euro 173,08 a partire dal 17.03.2021;
- su euro 4.673,90 a partire dal 19.03.2021;
- su euro 6.098,82 a partire dal 02.04.2021;
- su euro 4.950,59 a partire dal 06.05.2021;
- su euro 2.923,50 a partire dal 04.06.2021;
- su euro 4.393,10 a partire dal 06.07.2021;
fino all'effettivo soddisfo.
L'ente convenuto è altresì tenuto a corrispondere gli interessi anatocistici, visto il dettato dell'art. 1283 c.c., ai sensi del quale “gli
interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre
che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Tali interessi vanno
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riconosciuti sugli importi come sopra indicati, trattandosi di somme relative a fatture che alla data di notifica dell'atto di citazione (09.02.2022)
erano scadute da oltre sei mesi.
Gli interessi anatocistici ex art. 1284, co. 4 c.c. sono dovuti nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, e vanno calcolati sui suindicati importi dalla data di notifica della citazione (09.02.2022) fino al saldo effettivo.
L'ente infine dev'essere condannato al pagamento di euro 5.680,00
per le n. 142 fatture in questione, stante quanto previsto dall'art. 6, co. 2,
del D. Lgs. n. 231/2002. Sul punto, la Commissione Europea (Late
Payment Directive 2011/7/EU FAQs) ha chiarito che l'importo di euro
40,00 previsto a titolo di spese stragiudiziali è dovuto per ogni singola fattura anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale.
Nulla invece può essere riconosciuto per gli importi di cui alle fatture azionate ma pagate nelle more dal in quanto – oltre Controparte_1
alla mera allegazione del pagamento - agli atti non vi è né la data del pagamento né degli importi esattamente pagati per ciascuna fattura mancando dunque i requisiti minimi non solo per la determinazione degli interessi che – secondo parte attrice - sarebbero dovuti ma anche per la loro determinabilità.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi tariffari, tenuto conto del valore del decisum,
delle fasi effettivamente svolte, del contegno difensivo e della bassa
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complessità delle questioni ad esso sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande di Parte_1
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, a pagare a l'importo di euro 24.320,50 a titolo Parte_1
di sorte capitale, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 e interessi ex
art. 1284, co. 4, c.c., determinati come in narrativa, maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, a pagare a l'importo di euro 5.680,00 a titolo Parte_1
d'indennizzo ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02;
- condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso spese vive, spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, in data 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
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