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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 592/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1 GARDELLA;
OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO CASSI'; Controparte_1 C.F._2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 1433/2023 (R.G. 3362/2023) del 18.12.2023, notificato in data 15.1.2024. Citazione in opposizione notificata in data 22.2.2024; importo ingiunto di € 36.689,86, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: accertare, ed accogliere, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa, sollevata dalla presente difesa della sig.ra , per i motivi Parte_1 indicati, eccepiti e già illustrati nella narrativa del presente atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa, ritenendo e qualificando, quale Tribunale, territorialmente competente, per il pendente giudizio de quo, il Tribunale civile di Ravenna;
- NEL MERITO: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo N. 1433/2023 del 18.12.2023 emesso dal Giudice Dott. Carlo Di Cataldo - Procedimento civile recante R.G. n. 3362/2023 - dichiarandolo privo di effetti e di efficacia giuridica per i motivi già indicati, eccepiti e illustrati nella narrativa del presente atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo. – CON VITTORIA SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DI GIUDIZIO, oltre a I.V.A, C.P.A e R.S.G. come per legge.
Per parte opposta:
- Rejectis adversis, per la causali dedotte in narrativa ed in via preliminare rigettare la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Ravenna che è stata pagina 1 di 6 spiegata dalla opponente, perché infondata in fatto e diritto. - Sempre in via preliminare, stante la concreta inesistenza di qualsiasi atto o documento della opponente in qualche modo idoneo a confutare la domanda di pagamento che era stata inoltrata da questa parte opposta in sede monitoria, piaccia a mente dell'art. 648 cpc concedere sin dalla prima udienza la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.1433/2023 del 18/12/2023 iscritto al n.3362/2023 R.G. di questo Tribunale di Ragusa, notificato dal concludente alla opponente in data 15.21/12/23-145/1/24. - Nel merito, per le causali dedotte e per quanto ancora dedurremo in prosieguo, piaccia rigettare la opposizione della predetta (come in atti generalizzata) perché inammissibile, fuorviante, infondata e non Parte_1 provata tanto in punto di fatto che in diritto, e di contro dire perfettamente valido ed efficace e quindi confermare il Decreto Ingiuntivo n.1433/2023 del 18/12/2023 iscritto al n.3362/2023 R.G. emesso da questo Tribunale di Ragusa in favore del concludente dr. nato a [...] il Controparte_1 05.11.1967 e residente a [...] (C.F. ed in odio C.F._2 della prefata parte opponente. - Ovvero, in accoglimento di ogni pretesa del predetto Controparte_1 dire tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore del primo della complessiva Parte_1 somma di euro 36.689,86 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con piena vittoria di spese e compensi di ambedue le fasi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 22.2.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1433/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 18.12.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 3362/2023 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36.689,86, oltre interessi e spese, in favore di . Controparte_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di aver contratto matrimonio in Controparte_1 data 8.8.2009 con , da cui si era poi separato con rito consensuale in data 21.7.2021. In Parte_1 esecuzione dell'accordo di separazione, la trasferiva al la quota di ½ dell'unità Pt_1 CP_1 abitativa sita in Ravenna, via Generale Armando Diaz n. 15, e dell'autorimessa pertinenziale, gravati da ipoteca volontaria in favore del TO Cooperativo RA LI e SE soc. coop. (BC) a garanzia del mutuo stipulato per l'acquisto dall'immobile dalla , di cui il era Pt_1 CP_1 fideiussore. In data 21.12.2021, gli ex coniugi, di comune accordo, concedevano in locazione detto immobile, ma la caparra confirmatoria e i canoni di locazione venivano integralmente trattenuti dalla
. Peraltro, l'ingiungente affermava di vantare ulteriori crediti nei confronti dell'ex moglie per le Pt_1 somme da lui versate alla Banca, in qualità di fideiussore del mutuo fondiario, e al notaio, per le spese di trasferimento del differente immobile sito in Ravenna, frazione Camerlona, via Zentilina n. 15/A, assegnato in proprietà esclusiva alla . Pt_1
In sede di opposizione, preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Parte_1 Tribunale di Ragusa. Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, lamentando: il carattere non certo, liquido ed esigibile dei crediti affermati dall'ingiungente e il difetto di prova scritta;
il fatto che il contratto di locazione stipulato di comune accordo dagli ex coniugi prevedeva che la caparra e i canoni confluissero nel conto corrente intestato alla , conto di appoggio del mutuo Pt_1 stipulato per l'acquisto dell'immobile in comproprietà; la tardività della richiesta di rimborso delle spese notarili, peraltro portate da una fattura inidonea a fornire prova del credito;
la carenza di prova in ordine alle somme versate dal in qualità di fideiussore, alla per i ratei di mutuo rimasti CP_1 CP_2 parzialmente in sofferenza.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, , che Controparte_1 preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e pagina 2 di 6 contestava l'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa;
nel merito, avversava le difese di parte opponente e ribadiva la debenza della somma ingiunta.
Con provvedimento del 25.10.2024, il Giudice, ritenuto che la prova del credito risultava adeguata, all'esito del primo contraddittorio, limitatamente alla somma di € 1.300 + € 3.394,93 (la metà di € 6.789,86), concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto.
Va dato atto che l'opponente ha versato, nelle more del giudizio, la somma dovuta in virtù della esecutorietà parziale del D.I. disposta con ordinanza del 9/1/25.
Successivamente, chiesti chiarimenti alle parti, rinviava la causa per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Ragusa sollevata da parte opponente. Invero, la presente controversia verte su diritti di obbligazione, riguardando (alla stregua di quanto allegato in domanda monitoria) i rapporti interni tra creditori solidali e/o l'obbligazione di regresso, per cui trova applicazione il foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Tale luogo, trattandosi di somma liquida (ancorchè controversa) è rappresentato dal domicilio del creditore (parte opposta), che è radicato in Ragusa come da allegato certificato di residenza (cfr. all. 15 comparsa di costituzione e risposta).
Procedendo all'esame del merito, in via monitoria aziona quattro differenti linee di Controparte_1 credito che afferma di vantare nei confronti dell'odierna opponente.
La prima è relativa al rimborso del 50% delle somme percepite dalla per 21 mensilità (dal Pt_1 febbraio del 2022 al novembre del 2023) a titolo di canone di locazione dell'immobile in comproprietà indivisa sito in Ravenna, via Generale Armando Diaz n. 15. Ai sensi dell'art. 3 lett. d) dell'accordo di separazione, omologato dal Tribunale di Ravenna con decreto n. 3615/2021 del 21.9.2021 (R.G. 1357/2021), le parti convenivano che “la Sig.ra , si obbliga a Pt_1 trasferire al Sig. la quota di ½ dell'unità immobiliare di civile abitazione sita in Ravenna, via CP_1 Generale Armando Diaz n. 15 riportata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Ravenna – Territorio, Catasto Fabbricati, Comune di Ravenna, alla sezione Ravenna, foglio 76, particella 174, subalterno 24, zona censuaria 1, piano T-1-2, nonché la quota di ½ dell'autorimessa pertinenziale, censita all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ravenna – Territorio, Catasto Fabbricati, Comune di Ravenna, alla sezione Ravenna, foglio 76, particella 174, subalterno 23 piano T”. Ai sensi della successiva lett. e) “i coniugi si obbligano ad attivarsi al fine di porre in vendita l'immobile di cui al punto 3d), a condizione che venga proposto un prezzo di acquisto non inferiore ad
€. 1.000.000,00; con il ricavato di detta vendita gli stessi si obbligano ad estinguere immediatamente il mutuo a garanzia del quale è iscritta ipoteca sul medesimo immobile, provvedendo poi alla spartizione in ragione del 50% cadauno della somma residuata”. Dalla lettura congiunta di suddette clausole si desume la volontà degli ex coniugi di acquistare la comproprietà dell'immobile sito in Ravenna, via Generale Armando Diaz n. 15, dapprima in proprietà esclusiva della , e di porlo in vendita al fine precipuo di estinguere il mutuo ipotecario contratto Pt_1 per il suo acquisto e, per la parte residua, monetizzarne il valore. È, cioè, volontà comune dei litiganti estinguere il debito ipotecario, gravante su entrambi, sulla quale debitrice principale, sul Pt_1 quale garante fideiussore e terzo datore di ipoteca. Del resto in seno alla domanda monitoria CP_1
pagina 3 di 6 lo stesso deduce che l'immobile di via Diaz fu acquistato in costanza di matrimonio ed CP_1 intestato formalmente alla sola . Pt_1
In esecuzione di detto accordo, con atto pubblico del 23.11.2021, la trasferiva al la Pt_1 CP_1 metà indivisa del bene;
successivamente, falliti i tentativi di vendita espletati da ambo le parti, in data 21.12.2021 l'immobile veniva concesso in locazione – di comune accordo e con la sottoscrizione di entrambi gli ex coniugi – a dietro pagamento di un deposito cauzionale di € Controparte_3 11.000,00 e del canone di € 2.200,00 mensili, da versare sul conto corrente intestato a , Parte_1 conto di appoggio del mutuo contratto dall'opponente per l'acquisto del medesimo bene.
Per stessa ammissione di parte opposta in sede di chiarimenti resi all'udienza del 29.1.2025, “il contratto di locazione risale al dicembre 2021, a partire da quella data il canone di locazione è stato destinato per intero al rimborso del mutuo. Successivamente al dicembre 21 è stata redatta una bozza di accordo di divorzio che poi non è stato formalizzato, con la quale ci si accordava nel senso che io acquistassi anche la seconda metà della casa di via Diaz, divenendo proprietario esclusivo, CP_1 al corrispettivo di € 260.000,00 oltre l'accollo di € 370.000 di mutuo (o comunque la parte restante del mutuo), che teneva conto dei canoni integralmente riscossi dall'opponente e destinati concordemente al rimborso del mutuo”. Indipendentemente dalla mancata formalizzazione dell'accordo di divorzio, da tale dichiarazione si evince che, a partire dal momento della conclusione del contratto di locazione, i relativi canoni sono stati concordemente destinati dagli ex coniugi al rimborso del mutuo.
Il contratto di mutuo ipotecario è, invero, come già detto, intercorso tra la soc. coop. TO Cooperativo RA LI e SE (BC) e la sola , mentre ne Parte_1 Controparte_1 ha assunto la fideiussione. Tuttavia, il accettando sin da principio di destinare i proventi della CP_1 locazione dell'immobile al pagamento del mutuo, ha di fatto manifestato il suo interesse primario al ripianamento del debito nei confronti del BC e ha favorito il sorgere di un legittimo affidamento in capo all'ex coniuge sulla rinuncia a pretendere la quota di propria spettanza sui canoni. Dopo circa due anni di inerzia, il mutamento del contegno di parte opposta, che chiede la restituzione del 50% dei canoni percepiti dalla per 21 annualità, appare contrario ai principi di correttezza e buona fede, Pt_1 oltre che eccessivamente gravoso per parte opponente (la somma di cui si chiede la restituzione è pari ad € 23.100,00); ed appare suggestivo dell'esistenza di un contrarius actus rispetto al consenso reso per facta concludentia alla destinazione dei canoni al ripianamento del debito comune;
del resto lo stesso contratto di locazione, ove entrambe le parti in causa figurano come locatori, proprietari ciascuno al 50%, nella parte relativa al percepimento dei canoni prevede esplicitamente che il canone (diversamente dal deposito cauzionale) sia versato nel conto intestato a (conto Parte_1 pacificamente utilizzato per il rimborso delle rate di mutuo); ancora, va sottolineato che anche in costanza di matrimonio la coppia di coniugi ha provveduto al pagamento delle rate del mutuo con i proventi mensili di una piccola attività recettiva ricavata dalla messa a reddito parziale dell'immobile, e per la rimanente parte con denaro del come dedotto nel ricorso monitorio. Pertanto sia dal CP_1 comportamento anteriore che da quello posteriore alla separazione emerge la comune volontà di destinare i frutti dell'immobile al ripianamento del mutuo, ciò che effettivamente è avvenuto (eccetto che per talune mensilità e per il deposito cauzionale, come si dirà successivamente), come si desume dagli estratti conto versati da parte opponente.
Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di restituzione del 50% delle somme ricavate dalla Pt_1 dalla locazione dell'immobile in comproprietà e concordemente destinate al pagamento del mutuo ipotecario.
pagina 4 di 6 Lo stesso non può dirsi con riferimento al secondo credito azionato in via monitoria, avente ad oggetto la richiesta di rimborso del 50% della somma versata dalla conduttrice a parte opponente a mezzo 2 assegni circolari, a titolo di caparra confirmatoria (€ 11.000,00; vds. art. 12 rubricato deposito cauzionale) - somma destinata ad essere peraltro restituita alla conduttrice, ove la stessa non abbia recato danni all'immobile; somma per la quale invece non si rinvengono elementi suggestivi di un accordo finalizzato al ripianamento del debito, nè risulta che la somma sia stata utilizzata a decurtazione del debito da rimborsare. È quindi dovuta la somma di € 5.500,00.
Deve parimenti essere accolta la domanda relativa al rimborso della somma di € 6.789,86, versata dal alla banca mutuante per il pagamento dei quattro ratei di mutuo lasciati parzialmente insoluti CP_1 dalla . Trattasi, nello specifico, delle rate n. 99, 100, 102, 103 del contratto di mutuo, con Pt_1 scadenza, rispettivamente, il 14.10.2022, il 14.11.2022, il 14.1.2023 e il 14.2.2023. Nei mesi in questione la ha dunque regolarmente ricevuto l'interezza del canone di locazione pattuito (€ Pt_1 2.200,00 mensili), ma lo stesso non è stato da lei destinato al pagamento dei ratei. Avendo il CP_1 versato l'interezza dell'importo richiesto dalla BC a soluzione dei ratei, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti dell'obbligata principale per ottenere la restituzione integrale della somma, non per la metà.
Deve anche essere accolta la domanda di parte opposta relativa alla restituzione dell'importo di € 1.300,00, versato dal per conto della a titolo di spese notarili per il trasferimento CP_1 Pt_1 dell'immobile sito in Camerlona (RA), via Zentilina 15/A. L'art. 3 lett. b) dell'accordo di separazione prevede che “il Sig. si obbliga a trasferire alla CP_1 Sig.ra la piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito nel Comune di Ravenna, Pt_1 frazione Camerlona, alla Via Zentilina n. 15/A riportato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ravenna – Territorio, Catasto Fabbricati, Comune di Ravenna, alla sezione Ravenna, foglio 25, particella 268, subalterno 3, Via Zentilina n. 15/A, piano T-1-2, attualmente di sua esclusiva proprietà
[…] saranno a carico della Sig.ra le relative spese notarili e imposte per il passaggio di Pt_1 proprietà”. Tali spese notarili (€ 1.300,00), nonostante l'obbligo contrattualmente assunto da parte opponente, sono state anticipate dal come dimostrato dalla fattura allegata in via monitoria e dalla CP_1 dichiarazione del Notaio prodotta nel presente giudizio. Parte opposta ha, pertanto, diritto Persona_1 all'integrale restituzione della relativa somma.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere parzialmente accolta l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1433/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.12.2023, con condanna di al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 minor somma di € 1.300,00 + 6789,86 + 5.500,00 = 13.589,86.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 592/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1433/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.12.2023; condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 13.589,86, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dal 15.1.2024 fino al pagamento;
pagina 5 di 6 condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi difensivi, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA. Ragusa, 15.10.2025
IL GIUDICE dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 592/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1 GARDELLA;
OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO CASSI'; Controparte_1 C.F._2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 1433/2023 (R.G. 3362/2023) del 18.12.2023, notificato in data 15.1.2024. Citazione in opposizione notificata in data 22.2.2024; importo ingiunto di € 36.689,86, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: accertare, ed accogliere, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa, sollevata dalla presente difesa della sig.ra , per i motivi Parte_1 indicati, eccepiti e già illustrati nella narrativa del presente atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa, ritenendo e qualificando, quale Tribunale, territorialmente competente, per il pendente giudizio de quo, il Tribunale civile di Ravenna;
- NEL MERITO: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo N. 1433/2023 del 18.12.2023 emesso dal Giudice Dott. Carlo Di Cataldo - Procedimento civile recante R.G. n. 3362/2023 - dichiarandolo privo di effetti e di efficacia giuridica per i motivi già indicati, eccepiti e illustrati nella narrativa del presente atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo. – CON VITTORIA SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DI GIUDIZIO, oltre a I.V.A, C.P.A e R.S.G. come per legge.
Per parte opposta:
- Rejectis adversis, per la causali dedotte in narrativa ed in via preliminare rigettare la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Ravenna che è stata pagina 1 di 6 spiegata dalla opponente, perché infondata in fatto e diritto. - Sempre in via preliminare, stante la concreta inesistenza di qualsiasi atto o documento della opponente in qualche modo idoneo a confutare la domanda di pagamento che era stata inoltrata da questa parte opposta in sede monitoria, piaccia a mente dell'art. 648 cpc concedere sin dalla prima udienza la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.1433/2023 del 18/12/2023 iscritto al n.3362/2023 R.G. di questo Tribunale di Ragusa, notificato dal concludente alla opponente in data 15.21/12/23-145/1/24. - Nel merito, per le causali dedotte e per quanto ancora dedurremo in prosieguo, piaccia rigettare la opposizione della predetta (come in atti generalizzata) perché inammissibile, fuorviante, infondata e non Parte_1 provata tanto in punto di fatto che in diritto, e di contro dire perfettamente valido ed efficace e quindi confermare il Decreto Ingiuntivo n.1433/2023 del 18/12/2023 iscritto al n.3362/2023 R.G. emesso da questo Tribunale di Ragusa in favore del concludente dr. nato a [...] il Controparte_1 05.11.1967 e residente a [...] (C.F. ed in odio C.F._2 della prefata parte opponente. - Ovvero, in accoglimento di ogni pretesa del predetto Controparte_1 dire tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore del primo della complessiva Parte_1 somma di euro 36.689,86 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con piena vittoria di spese e compensi di ambedue le fasi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 22.2.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1433/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 18.12.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 3362/2023 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36.689,86, oltre interessi e spese, in favore di . Controparte_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di aver contratto matrimonio in Controparte_1 data 8.8.2009 con , da cui si era poi separato con rito consensuale in data 21.7.2021. In Parte_1 esecuzione dell'accordo di separazione, la trasferiva al la quota di ½ dell'unità Pt_1 CP_1 abitativa sita in Ravenna, via Generale Armando Diaz n. 15, e dell'autorimessa pertinenziale, gravati da ipoteca volontaria in favore del TO Cooperativo RA LI e SE soc. coop. (BC) a garanzia del mutuo stipulato per l'acquisto dall'immobile dalla , di cui il era Pt_1 CP_1 fideiussore. In data 21.12.2021, gli ex coniugi, di comune accordo, concedevano in locazione detto immobile, ma la caparra confirmatoria e i canoni di locazione venivano integralmente trattenuti dalla
. Peraltro, l'ingiungente affermava di vantare ulteriori crediti nei confronti dell'ex moglie per le Pt_1 somme da lui versate alla Banca, in qualità di fideiussore del mutuo fondiario, e al notaio, per le spese di trasferimento del differente immobile sito in Ravenna, frazione Camerlona, via Zentilina n. 15/A, assegnato in proprietà esclusiva alla . Pt_1
In sede di opposizione, preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Parte_1 Tribunale di Ragusa. Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, lamentando: il carattere non certo, liquido ed esigibile dei crediti affermati dall'ingiungente e il difetto di prova scritta;
il fatto che il contratto di locazione stipulato di comune accordo dagli ex coniugi prevedeva che la caparra e i canoni confluissero nel conto corrente intestato alla , conto di appoggio del mutuo Pt_1 stipulato per l'acquisto dell'immobile in comproprietà; la tardività della richiesta di rimborso delle spese notarili, peraltro portate da una fattura inidonea a fornire prova del credito;
la carenza di prova in ordine alle somme versate dal in qualità di fideiussore, alla per i ratei di mutuo rimasti CP_1 CP_2 parzialmente in sofferenza.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, , che Controparte_1 preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e pagina 2 di 6 contestava l'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa;
nel merito, avversava le difese di parte opponente e ribadiva la debenza della somma ingiunta.
Con provvedimento del 25.10.2024, il Giudice, ritenuto che la prova del credito risultava adeguata, all'esito del primo contraddittorio, limitatamente alla somma di € 1.300 + € 3.394,93 (la metà di € 6.789,86), concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto.
Va dato atto che l'opponente ha versato, nelle more del giudizio, la somma dovuta in virtù della esecutorietà parziale del D.I. disposta con ordinanza del 9/1/25.
Successivamente, chiesti chiarimenti alle parti, rinviava la causa per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Ragusa sollevata da parte opponente. Invero, la presente controversia verte su diritti di obbligazione, riguardando (alla stregua di quanto allegato in domanda monitoria) i rapporti interni tra creditori solidali e/o l'obbligazione di regresso, per cui trova applicazione il foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Tale luogo, trattandosi di somma liquida (ancorchè controversa) è rappresentato dal domicilio del creditore (parte opposta), che è radicato in Ragusa come da allegato certificato di residenza (cfr. all. 15 comparsa di costituzione e risposta).
Procedendo all'esame del merito, in via monitoria aziona quattro differenti linee di Controparte_1 credito che afferma di vantare nei confronti dell'odierna opponente.
La prima è relativa al rimborso del 50% delle somme percepite dalla per 21 mensilità (dal Pt_1 febbraio del 2022 al novembre del 2023) a titolo di canone di locazione dell'immobile in comproprietà indivisa sito in Ravenna, via Generale Armando Diaz n. 15. Ai sensi dell'art. 3 lett. d) dell'accordo di separazione, omologato dal Tribunale di Ravenna con decreto n. 3615/2021 del 21.9.2021 (R.G. 1357/2021), le parti convenivano che “la Sig.ra , si obbliga a Pt_1 trasferire al Sig. la quota di ½ dell'unità immobiliare di civile abitazione sita in Ravenna, via CP_1 Generale Armando Diaz n. 15 riportata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Ravenna – Territorio, Catasto Fabbricati, Comune di Ravenna, alla sezione Ravenna, foglio 76, particella 174, subalterno 24, zona censuaria 1, piano T-1-2, nonché la quota di ½ dell'autorimessa pertinenziale, censita all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ravenna – Territorio, Catasto Fabbricati, Comune di Ravenna, alla sezione Ravenna, foglio 76, particella 174, subalterno 23 piano T”. Ai sensi della successiva lett. e) “i coniugi si obbligano ad attivarsi al fine di porre in vendita l'immobile di cui al punto 3d), a condizione che venga proposto un prezzo di acquisto non inferiore ad
€. 1.000.000,00; con il ricavato di detta vendita gli stessi si obbligano ad estinguere immediatamente il mutuo a garanzia del quale è iscritta ipoteca sul medesimo immobile, provvedendo poi alla spartizione in ragione del 50% cadauno della somma residuata”. Dalla lettura congiunta di suddette clausole si desume la volontà degli ex coniugi di acquistare la comproprietà dell'immobile sito in Ravenna, via Generale Armando Diaz n. 15, dapprima in proprietà esclusiva della , e di porlo in vendita al fine precipuo di estinguere il mutuo ipotecario contratto Pt_1 per il suo acquisto e, per la parte residua, monetizzarne il valore. È, cioè, volontà comune dei litiganti estinguere il debito ipotecario, gravante su entrambi, sulla quale debitrice principale, sul Pt_1 quale garante fideiussore e terzo datore di ipoteca. Del resto in seno alla domanda monitoria CP_1
pagina 3 di 6 lo stesso deduce che l'immobile di via Diaz fu acquistato in costanza di matrimonio ed CP_1 intestato formalmente alla sola . Pt_1
In esecuzione di detto accordo, con atto pubblico del 23.11.2021, la trasferiva al la Pt_1 CP_1 metà indivisa del bene;
successivamente, falliti i tentativi di vendita espletati da ambo le parti, in data 21.12.2021 l'immobile veniva concesso in locazione – di comune accordo e con la sottoscrizione di entrambi gli ex coniugi – a dietro pagamento di un deposito cauzionale di € Controparte_3 11.000,00 e del canone di € 2.200,00 mensili, da versare sul conto corrente intestato a , Parte_1 conto di appoggio del mutuo contratto dall'opponente per l'acquisto del medesimo bene.
Per stessa ammissione di parte opposta in sede di chiarimenti resi all'udienza del 29.1.2025, “il contratto di locazione risale al dicembre 2021, a partire da quella data il canone di locazione è stato destinato per intero al rimborso del mutuo. Successivamente al dicembre 21 è stata redatta una bozza di accordo di divorzio che poi non è stato formalizzato, con la quale ci si accordava nel senso che io acquistassi anche la seconda metà della casa di via Diaz, divenendo proprietario esclusivo, CP_1 al corrispettivo di € 260.000,00 oltre l'accollo di € 370.000 di mutuo (o comunque la parte restante del mutuo), che teneva conto dei canoni integralmente riscossi dall'opponente e destinati concordemente al rimborso del mutuo”. Indipendentemente dalla mancata formalizzazione dell'accordo di divorzio, da tale dichiarazione si evince che, a partire dal momento della conclusione del contratto di locazione, i relativi canoni sono stati concordemente destinati dagli ex coniugi al rimborso del mutuo.
Il contratto di mutuo ipotecario è, invero, come già detto, intercorso tra la soc. coop. TO Cooperativo RA LI e SE (BC) e la sola , mentre ne Parte_1 Controparte_1 ha assunto la fideiussione. Tuttavia, il accettando sin da principio di destinare i proventi della CP_1 locazione dell'immobile al pagamento del mutuo, ha di fatto manifestato il suo interesse primario al ripianamento del debito nei confronti del BC e ha favorito il sorgere di un legittimo affidamento in capo all'ex coniuge sulla rinuncia a pretendere la quota di propria spettanza sui canoni. Dopo circa due anni di inerzia, il mutamento del contegno di parte opposta, che chiede la restituzione del 50% dei canoni percepiti dalla per 21 annualità, appare contrario ai principi di correttezza e buona fede, Pt_1 oltre che eccessivamente gravoso per parte opponente (la somma di cui si chiede la restituzione è pari ad € 23.100,00); ed appare suggestivo dell'esistenza di un contrarius actus rispetto al consenso reso per facta concludentia alla destinazione dei canoni al ripianamento del debito comune;
del resto lo stesso contratto di locazione, ove entrambe le parti in causa figurano come locatori, proprietari ciascuno al 50%, nella parte relativa al percepimento dei canoni prevede esplicitamente che il canone (diversamente dal deposito cauzionale) sia versato nel conto intestato a (conto Parte_1 pacificamente utilizzato per il rimborso delle rate di mutuo); ancora, va sottolineato che anche in costanza di matrimonio la coppia di coniugi ha provveduto al pagamento delle rate del mutuo con i proventi mensili di una piccola attività recettiva ricavata dalla messa a reddito parziale dell'immobile, e per la rimanente parte con denaro del come dedotto nel ricorso monitorio. Pertanto sia dal CP_1 comportamento anteriore che da quello posteriore alla separazione emerge la comune volontà di destinare i frutti dell'immobile al ripianamento del mutuo, ciò che effettivamente è avvenuto (eccetto che per talune mensilità e per il deposito cauzionale, come si dirà successivamente), come si desume dagli estratti conto versati da parte opponente.
Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di restituzione del 50% delle somme ricavate dalla Pt_1 dalla locazione dell'immobile in comproprietà e concordemente destinate al pagamento del mutuo ipotecario.
pagina 4 di 6 Lo stesso non può dirsi con riferimento al secondo credito azionato in via monitoria, avente ad oggetto la richiesta di rimborso del 50% della somma versata dalla conduttrice a parte opponente a mezzo 2 assegni circolari, a titolo di caparra confirmatoria (€ 11.000,00; vds. art. 12 rubricato deposito cauzionale) - somma destinata ad essere peraltro restituita alla conduttrice, ove la stessa non abbia recato danni all'immobile; somma per la quale invece non si rinvengono elementi suggestivi di un accordo finalizzato al ripianamento del debito, nè risulta che la somma sia stata utilizzata a decurtazione del debito da rimborsare. È quindi dovuta la somma di € 5.500,00.
Deve parimenti essere accolta la domanda relativa al rimborso della somma di € 6.789,86, versata dal alla banca mutuante per il pagamento dei quattro ratei di mutuo lasciati parzialmente insoluti CP_1 dalla . Trattasi, nello specifico, delle rate n. 99, 100, 102, 103 del contratto di mutuo, con Pt_1 scadenza, rispettivamente, il 14.10.2022, il 14.11.2022, il 14.1.2023 e il 14.2.2023. Nei mesi in questione la ha dunque regolarmente ricevuto l'interezza del canone di locazione pattuito (€ Pt_1 2.200,00 mensili), ma lo stesso non è stato da lei destinato al pagamento dei ratei. Avendo il CP_1 versato l'interezza dell'importo richiesto dalla BC a soluzione dei ratei, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti dell'obbligata principale per ottenere la restituzione integrale della somma, non per la metà.
Deve anche essere accolta la domanda di parte opposta relativa alla restituzione dell'importo di € 1.300,00, versato dal per conto della a titolo di spese notarili per il trasferimento CP_1 Pt_1 dell'immobile sito in Camerlona (RA), via Zentilina 15/A. L'art. 3 lett. b) dell'accordo di separazione prevede che “il Sig. si obbliga a trasferire alla CP_1 Sig.ra la piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito nel Comune di Ravenna, Pt_1 frazione Camerlona, alla Via Zentilina n. 15/A riportato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ravenna – Territorio, Catasto Fabbricati, Comune di Ravenna, alla sezione Ravenna, foglio 25, particella 268, subalterno 3, Via Zentilina n. 15/A, piano T-1-2, attualmente di sua esclusiva proprietà
[…] saranno a carico della Sig.ra le relative spese notarili e imposte per il passaggio di Pt_1 proprietà”. Tali spese notarili (€ 1.300,00), nonostante l'obbligo contrattualmente assunto da parte opponente, sono state anticipate dal come dimostrato dalla fattura allegata in via monitoria e dalla CP_1 dichiarazione del Notaio prodotta nel presente giudizio. Parte opposta ha, pertanto, diritto Persona_1 all'integrale restituzione della relativa somma.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere parzialmente accolta l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1433/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.12.2023, con condanna di al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 minor somma di € 1.300,00 + 6789,86 + 5.500,00 = 13.589,86.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 592/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1433/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.12.2023; condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 13.589,86, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dal 15.1.2024 fino al pagamento;
pagina 5 di 6 condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi difensivi, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA. Ragusa, 15.10.2025
IL GIUDICE dott. Giovanni Giampiccolo
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