Articolo 50 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 49Articolo 51
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 50. (( (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo) )) (( 1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria.
2. L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformita' all'articolo 44-decies, comma 4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non puo' essere inferiore alla meta' del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformita' dell'articolo 28, comma 5.
3. Le attivita' a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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