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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 766/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 766/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Filadelfia (VV) Parte_1 C.F._1 alla Via Gemelli n. 27 presso lo studio dell'Avv. Antonella Bartucca, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.06.2019 , premettendo di essere erede del coniuge Parte_1
(deceduto il 20.10.2017), titolare della pensione cat. VO n. 13025110, esponeva: Persona_1
a) di aver ricevuto una comunicazione datata 21.09.2018, con la quale l' l'aveva informata di CP_1 poter effettuare la restituzione dell'importo di € 75.757,08 in due rate mensili;
b) di aver trasmesso in data 10.11.2018, a mezzo del procuratore di fiducia, missiva all' di Vibo Valentia, con la CP_1 quale aveva evidenziato di non conoscere le motivazioni sottese a tale richiesta di pagamento e, pertanto, aveva chiesto la revisione in autotutela della posizione amministrativa;
c) di aver ricevuto riscontro, da parte della sede locale , in data 22.11.2018, con cui era stata informata che CP_1
l'indebito era scaturito dalla ricostruzione per motivi contributivi della pensione percepita dal de cuius, a causa della sovrapposizione con lavoro in Svizzera;
d) di aver proposto, in data 19.12.2018, ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro. Contestando la fondatezza della richiesta restitutoria dell' e deducendo, in via preliminare, la CP_1 prescrizione della pretesa azionata, oltre che l'irripetibilità delle somme erogate ex art. 52, comma 2,
L. n. 88/1981 e art. 13 L. n. 412/1991, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 75.757,08, con conseguente annullamento dell'istanza di pagamento, ovvero di dichiarare in ogni caso non dovuta la somma a titolo di ripetizione dell'indebito.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva che l'indebito era stato generato dal ricalcolo della CP_1 pensione del de cuius (cat. VO n. 13025110), a causa della sovrapposizione della contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera, posto che , pur lavorando in Persona_1
Svizzera, aveva continuato ad iscriversi, per gli stessi periodi, negli elenchi dei braccianti agricoli, percependo al contempo la relativa indennità di disoccupazione;
esponeva che l' non avrebbe CP_1 potuto in alcun modo avvedersi di detta circostanza, salvo in caso di comunicazione a cura dell'interessato circa la sussistenza del rapporto di lavoro estero di cui si discute e che, solo nell'anno
2017, a seguito dell'acquisizione dell'estratto contributivo svizzero E205 (datato 23.11.2017), ne era venuto a conoscenza.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle somme indebitamente percepite dal de cuius e l'insussistenza delle condizioni di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52 L. n.
88/89, concludendo per il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria di fondatezza delle pretese dell' medesimo. CP_1
4. Istruita documentalmente la causa, con ordinanza del 27.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la ricorrente non si duole dell'illegittimità delle ragioni poste a fondamento dell'azione recuperatoria promossa dall'ente previdenziale, secondo cui nel periodo compreso tra l'1.03.2008 ed il 31.10.2017 sulla pensione cat. VO n. 13025110 di (coniuge), Persona_1 eliminata per decesso del titolare, sono stati pagati € 75.757,08 in più poiché “l'importo della pensione è diminuito a seguito di ricostituzione per riduzione di contribuzione a causa di sovrapposizione con lavoro in Svizzera”.
Ed infatti, alcuna censura specifica è stata formulata rispetto alla circostanza dell'asserita sovrapposizione della contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera relativamente alla posizione del e per gli stessi anni di riferimento, posto che la ricorrente si è limitata a Per_1 dedurre, in via preliminare, di non aver ricevuto la comunicazione dell'indebito da parte dell' e CP_1 di aver appreso le ragioni poste a fondamento dell'azione recuperatoria solo a seguito dell'accesso agli atti del 17.04.2019; nel merito, ha lamentato che l'ente previdenziale era venuto a conoscenza della sovrapposizione della contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera quando il de cuius, per il tramite dell' sede di Vibo Valentia, aveva inoltrato, in data 19.05.1999, la domanda CP_1 di rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...]alla Cassa di previdenza Elvetica (doc. prodotti da parte ricorrente il 3.09.2020), contenente l'indicazione specifica degli anni di lavoro svolti in Svizzera e dei relativi datori di lavoro.
6. Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) , coniuge dell'odierna ricorrente, era titolare di pensione cat. VO n. 13025110, Persona_1 con decorrenza dall'1.06.1995;
b) in data 19.05.1999, il de cuius, per il tramite dell' sede di Vibo Valentia, inoltrava alla CP_1 [...]
domanda volta al riconoscimento della rendita di vecchiaia per persone non Controparte_2 residenti in [...], contenente l'indicazione specifica degli anni di lavoro svolti in Svizzera e dei relativi datori di lavoro;
c) con decreto n. 9910027907 del 22.09.1999, la riconosceva al Controparte_3 Per_1 la rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...], con decorrenza dall'1.06.1999; nello specifico, con il suddetto decreto l'ente svizzero indicava, oltre agli importi riconosciuti all'istante, la durata della contribuzione (18 anni e 8 mesi), il reddito annuo medio determinante, gli anni d'assicurazione della classe di età. Inoltre, occorre evidenziare che tra i destinatari della suddetta comunicazione compare, oltre al anche la sede di Vibo Valentia;
Per_1 CP_1
d) la comunicazione dell'indebito indirizzata alla (con la quale l'ente previdenziale le Pt_1 comunicava che “nel periodo compreso tra l'1.03.2008 ed il 31.10.2017 sulla pensione cat. VO n.
13025110 del sig. , eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposta la Persona_1 somma di € 75.757,08 non spettante per il seguente motivo: -l'importo della pensione è diminuito a seguito di ricostituzione per riduzione di contribuzione a causa di sovrapposizione con lavoro in
Svizzera”) non è stata ritualmente notificata dall' ; CP_1
e) con successiva nota datata 21.09.2018, l' comunicava alla ricorrente la possibilità di restituire CP_1
l'importo di € 75.757,08, mediante il versamento in due rate mensili.
7. Nel caso di specie, la causa dell'indebito, per come dedotta dall' , è la sovrapposizione della CP_1 contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera.
Dall'estratto conto previdenziale depositato risulta che il ha svolto l'attività di bracciante Per_1 agricolo in Italia dal 1952 al 1994, nonché il versamento della contribuzione dovuta per le giornate dichiarate.
E', inoltre, documentalmente dimostrato che per gli anni dal 1967 al 1990 il è stato iscritto Per_1 alla Cassa Svizzera di Compensazione (cfr. formulario E 205 CH), presso cui risultano i versamenti contributivi per i seguenti periodi: anno 1967 -7 mesi di lavoro dipendente;
anno 1968 - 8 mesi di lavoro dipendente;
anno 1969 - 9 mesi di lavoro dipendente;
anno 1970 - 4 mesi di lavoro dipendente;
anno 1971 - 9 mesi di lavoro dipendente;
anno 1972 - 8 mesi di lavoro dipendente;
anno 1973 - 9 mesi di lavoro dipendente;
anno 1974 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1975 - 11 mesi di lavoro dipendente;
anno 1976 - 7 mesi di lavoro dipendente;
anno 1977 - 12 mesi di lavoro dipendente;
anno
1978 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1979 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1980 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1981 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1982 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1983 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1984 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1985 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1986 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1987 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1988 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1989 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1990 - 10 mesi di lavoro dipendente.
Ne consegue, dunque, che per i periodi sopra indicati vi è sovrapposizione tra la contribuzione italiana e quella svizzera derivante dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente.
8. In punto di diritto, occorre richiamare la disciplina normativa applicabile in materia di cd.
“totalizzazione internazionale”.
Ed invero, la totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati in cui l'interessato ha lavorato.
La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.
Inoltre, i periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.
Applicando tali principi al caso di specie, è di palese evidenza che il periodo compreso tra l'anno
1967 e l'anno 1990, nel quale vi è sovrapposizione tra la contribuzione italiana e quella svizzera, non avrebbe dovuto essere considerato ai fini della prestazione riconosciuta in favore del Per_1
9. Quanto all'irripetibilità delle somme ritenute indebite, l'art. 52 L. n. 88/1989 dispone che: “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale dell'indebito, è stato ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “la L.
n. 88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n.
328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 482/2017, secondo cui “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”).
L'art. 13 L. n. 412/1991, successivamente, ha fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 L.
n. 88/1989, disponendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Tale disposizione normativa, dunque, restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52, comma 2 della L. n. 88/1979, nella sua formulazione originaria, negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
In tema di indebito pensionistico, l'organo nomofilattico, con una risalente pronuncia, ha affermato che il dolo non è “identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'accipiens, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta”, perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi “in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge […] ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati
e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto” (Cass. Civ. n. 11498/1996).
In tempi più recenti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base
a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr.
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 5984 del 23.02.2022; in senso conforme Cass. Sez. Lav.
n. 10337 del 18.04.2023).
10. Nella fattispecie in esame, devono ritenersi integrate tutte le condizioni sopraindicate, ed in particolare, quelle afferenti all'errore imputabile all'ente erogatore ed all'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione.
Per quel che attiene alle prime due condizioni (pagamento di somme in base ad un formale e definitivo provvedimento e comunicazione del provvedimento dell'interessato), nella memoria di costituzione l' ha evidenziato di non essere in grado di fornire elementi circa la domanda di pensione CP_1 presentata dal nell'anno 1995 per irreperibilità del fascicolo. Per_1
Dagli atti di causa emerge, invece, che in data 19.05.1999 il de cuius, per il tramite dell' sede di CP_1 Vibo Valentia, ha inoltrato alla domanda volta al riconoscimento della Controparte_2 rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...], contenente l'indicazione specifica degli anni di lavoro svolti in Svizzera e dei relativi datori di lavoro; successivamente, con decreto n.
9910027907 del 22.09.1999, la ha riconosciuto al la rendita di Controparte_3 Per_1 vecchiaia per persone non residenti in [...], con decorrenza dall'1.06.1999.
Dall'esame del suddetto decreto emerge che l'ente svizzero ha indicato, oltre agli importi riconosciuti all'istante, la durata della contribuzione (18 anni e 8 mesi), il reddito annuo medio determinante, gli anni d'assicurazione della classe di età; inoltre, tra i destinatari della suddetta comunicazione figura anche la sede di Vibo Valentia. CP_1
Ne consegue, pertanto, che l'ente previdenziale era perfettamente a conoscenza della sovrapposizione tra la contribuzione italiana e quella svizzera, sin dalla data del 19.05.1999, ovverosia da quando il de cuis ha inviato, proprio per il tramite della sede di Vibo Valentia, la domanda volta al CP_1 riconoscimento della pensione estera alla Cassa di compensazione svizzera.
L'erogazione della pensione cat. VO n. 13025110 (riconosciuta con decorrenza dall'1.06.1995) in misura superiore al dovuto è, dunque, imputabile ad un errore commesso dall' , il quale nel CP_1 periodo oggetto dell'indebito (1.03.2008/31.10.2017) ha continuato a corrispondere un importo non spettante sulla pensione, nonostante fosse a conoscenza dell'iscrizione del presso la Per_1 [...]
, nonché dell'effettivo accantonamento contributivo eseguito per l'attività di lavoro CP_2 dipendente espletata in Svizzera negli stessi anni in cui il predetto risultava dichiarato in Italia come bracciante agricolo, percependo le relative prestazioni previdenziali.
Infine, non può ravvisarsi alcun comportamento doloso del il quale ha esplicitamente Per_1 indicato gli anni di lavoro svolti in Svizzera (ed i relativi datori di lavoro) con la domanda di rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...], presentata il 19.05.1999, di cui ha preso conoscenza, per come già esposto, lo stesso . CP_1
Di conseguenza, il de cuius ha fatto legittimo affidamento sulla sussistenza del diritto alla pensione cat. VO n. 13025110.
Né può fondatamente sostenersi che solo con la trasmissione, da parte della Cassa Svizzera di
Compensazione, dell'E205 CH (attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera) l' ha CP_1 acquisito contezza dei periodi precisi e dei correlati contributi ed ha potuto effettuare la nuova riliquidazione, mentre la comunicazione a cui fa riferimento controparte era del tutto generica e non individuava minimamente contributi esteri (cfr. note di trattazione scritta del 21.01.2025), posto che nella domanda inoltrata per il tramite dell' di Vibo Valentia il de cuius aveva specificato le CP_1 medesime annualità riportate sul modello E205 e che, in ogni caso, l'ammontare dei contributi esteri si rinviene nel decreto di riconoscimento della pensione svizzera emesso il 22.09.1999, nel quale la durata della contribuzione riconosciuta è pari a 18 anni ed 8 mesi, che corrisponde al periodo di assicurazione di 224 mesi riportato sul modello E205.
Giova, infine, evidenziare che, soltanto a distanza di molti anni e dopo il decesso del titolare della pensione, l' ha intrapreso verifiche circa la posizione assicurativa del , senza che sia CP_1 Per_1 stato allegato e documentato alcun evento che avrebbe reso necessaria l'acquisizione dell'attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera.
11. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, la stessa è assorbita dalla declaratoria di irripetibilità ex art. 52, comma 2, L. n. 88/1981 ed art. 13 L. n. 412/1991 della somma erogata, in favore di , quantificata in € 75.757,08. Persona_1
12. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'indebito.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità ex art. 52, comma 2 della L. n. 88/1981 ed art. 13 L. n. 412/1991 della somma di € 75.757,08 erogata, in favore del cuius , Persona_1
a titolo di ratei della pensione cat. VO n. 13025110 per il periodo 1.03.2008/31.10.2017;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 6.157,00 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 766/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Filadelfia (VV) Parte_1 C.F._1 alla Via Gemelli n. 27 presso lo studio dell'Avv. Antonella Bartucca, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.06.2019 , premettendo di essere erede del coniuge Parte_1
(deceduto il 20.10.2017), titolare della pensione cat. VO n. 13025110, esponeva: Persona_1
a) di aver ricevuto una comunicazione datata 21.09.2018, con la quale l' l'aveva informata di CP_1 poter effettuare la restituzione dell'importo di € 75.757,08 in due rate mensili;
b) di aver trasmesso in data 10.11.2018, a mezzo del procuratore di fiducia, missiva all' di Vibo Valentia, con la CP_1 quale aveva evidenziato di non conoscere le motivazioni sottese a tale richiesta di pagamento e, pertanto, aveva chiesto la revisione in autotutela della posizione amministrativa;
c) di aver ricevuto riscontro, da parte della sede locale , in data 22.11.2018, con cui era stata informata che CP_1
l'indebito era scaturito dalla ricostruzione per motivi contributivi della pensione percepita dal de cuius, a causa della sovrapposizione con lavoro in Svizzera;
d) di aver proposto, in data 19.12.2018, ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro. Contestando la fondatezza della richiesta restitutoria dell' e deducendo, in via preliminare, la CP_1 prescrizione della pretesa azionata, oltre che l'irripetibilità delle somme erogate ex art. 52, comma 2,
L. n. 88/1981 e art. 13 L. n. 412/1991, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 75.757,08, con conseguente annullamento dell'istanza di pagamento, ovvero di dichiarare in ogni caso non dovuta la somma a titolo di ripetizione dell'indebito.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva che l'indebito era stato generato dal ricalcolo della CP_1 pensione del de cuius (cat. VO n. 13025110), a causa della sovrapposizione della contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera, posto che , pur lavorando in Persona_1
Svizzera, aveva continuato ad iscriversi, per gli stessi periodi, negli elenchi dei braccianti agricoli, percependo al contempo la relativa indennità di disoccupazione;
esponeva che l' non avrebbe CP_1 potuto in alcun modo avvedersi di detta circostanza, salvo in caso di comunicazione a cura dell'interessato circa la sussistenza del rapporto di lavoro estero di cui si discute e che, solo nell'anno
2017, a seguito dell'acquisizione dell'estratto contributivo svizzero E205 (datato 23.11.2017), ne era venuto a conoscenza.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle somme indebitamente percepite dal de cuius e l'insussistenza delle condizioni di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52 L. n.
88/89, concludendo per il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria di fondatezza delle pretese dell' medesimo. CP_1
4. Istruita documentalmente la causa, con ordinanza del 27.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la ricorrente non si duole dell'illegittimità delle ragioni poste a fondamento dell'azione recuperatoria promossa dall'ente previdenziale, secondo cui nel periodo compreso tra l'1.03.2008 ed il 31.10.2017 sulla pensione cat. VO n. 13025110 di (coniuge), Persona_1 eliminata per decesso del titolare, sono stati pagati € 75.757,08 in più poiché “l'importo della pensione è diminuito a seguito di ricostituzione per riduzione di contribuzione a causa di sovrapposizione con lavoro in Svizzera”.
Ed infatti, alcuna censura specifica è stata formulata rispetto alla circostanza dell'asserita sovrapposizione della contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera relativamente alla posizione del e per gli stessi anni di riferimento, posto che la ricorrente si è limitata a Per_1 dedurre, in via preliminare, di non aver ricevuto la comunicazione dell'indebito da parte dell' e CP_1 di aver appreso le ragioni poste a fondamento dell'azione recuperatoria solo a seguito dell'accesso agli atti del 17.04.2019; nel merito, ha lamentato che l'ente previdenziale era venuto a conoscenza della sovrapposizione della contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera quando il de cuius, per il tramite dell' sede di Vibo Valentia, aveva inoltrato, in data 19.05.1999, la domanda CP_1 di rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...]alla Cassa di previdenza Elvetica (doc. prodotti da parte ricorrente il 3.09.2020), contenente l'indicazione specifica degli anni di lavoro svolti in Svizzera e dei relativi datori di lavoro.
6. Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) , coniuge dell'odierna ricorrente, era titolare di pensione cat. VO n. 13025110, Persona_1 con decorrenza dall'1.06.1995;
b) in data 19.05.1999, il de cuius, per il tramite dell' sede di Vibo Valentia, inoltrava alla CP_1 [...]
domanda volta al riconoscimento della rendita di vecchiaia per persone non Controparte_2 residenti in [...], contenente l'indicazione specifica degli anni di lavoro svolti in Svizzera e dei relativi datori di lavoro;
c) con decreto n. 9910027907 del 22.09.1999, la riconosceva al Controparte_3 Per_1 la rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...], con decorrenza dall'1.06.1999; nello specifico, con il suddetto decreto l'ente svizzero indicava, oltre agli importi riconosciuti all'istante, la durata della contribuzione (18 anni e 8 mesi), il reddito annuo medio determinante, gli anni d'assicurazione della classe di età. Inoltre, occorre evidenziare che tra i destinatari della suddetta comunicazione compare, oltre al anche la sede di Vibo Valentia;
Per_1 CP_1
d) la comunicazione dell'indebito indirizzata alla (con la quale l'ente previdenziale le Pt_1 comunicava che “nel periodo compreso tra l'1.03.2008 ed il 31.10.2017 sulla pensione cat. VO n.
13025110 del sig. , eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposta la Persona_1 somma di € 75.757,08 non spettante per il seguente motivo: -l'importo della pensione è diminuito a seguito di ricostituzione per riduzione di contribuzione a causa di sovrapposizione con lavoro in
Svizzera”) non è stata ritualmente notificata dall' ; CP_1
e) con successiva nota datata 21.09.2018, l' comunicava alla ricorrente la possibilità di restituire CP_1
l'importo di € 75.757,08, mediante il versamento in due rate mensili.
7. Nel caso di specie, la causa dell'indebito, per come dedotta dall' , è la sovrapposizione della CP_1 contribuzione agricola italiana con la contribuzione svizzera.
Dall'estratto conto previdenziale depositato risulta che il ha svolto l'attività di bracciante Per_1 agricolo in Italia dal 1952 al 1994, nonché il versamento della contribuzione dovuta per le giornate dichiarate.
E', inoltre, documentalmente dimostrato che per gli anni dal 1967 al 1990 il è stato iscritto Per_1 alla Cassa Svizzera di Compensazione (cfr. formulario E 205 CH), presso cui risultano i versamenti contributivi per i seguenti periodi: anno 1967 -7 mesi di lavoro dipendente;
anno 1968 - 8 mesi di lavoro dipendente;
anno 1969 - 9 mesi di lavoro dipendente;
anno 1970 - 4 mesi di lavoro dipendente;
anno 1971 - 9 mesi di lavoro dipendente;
anno 1972 - 8 mesi di lavoro dipendente;
anno 1973 - 9 mesi di lavoro dipendente;
anno 1974 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1975 - 11 mesi di lavoro dipendente;
anno 1976 - 7 mesi di lavoro dipendente;
anno 1977 - 12 mesi di lavoro dipendente;
anno
1978 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1979 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1980 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1981 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1982 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1983 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1984 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1985 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1986 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1987 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1988 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1989 - 10 mesi di lavoro dipendente;
anno 1990 - 10 mesi di lavoro dipendente.
Ne consegue, dunque, che per i periodi sopra indicati vi è sovrapposizione tra la contribuzione italiana e quella svizzera derivante dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente.
8. In punto di diritto, occorre richiamare la disciplina normativa applicabile in materia di cd.
“totalizzazione internazionale”.
Ed invero, la totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati in cui l'interessato ha lavorato.
La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.
Inoltre, i periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.
Applicando tali principi al caso di specie, è di palese evidenza che il periodo compreso tra l'anno
1967 e l'anno 1990, nel quale vi è sovrapposizione tra la contribuzione italiana e quella svizzera, non avrebbe dovuto essere considerato ai fini della prestazione riconosciuta in favore del Per_1
9. Quanto all'irripetibilità delle somme ritenute indebite, l'art. 52 L. n. 88/1989 dispone che: “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale dell'indebito, è stato ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “la L.
n. 88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n.
328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. Sez. Lav. n. 482/2017, secondo cui “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”).
L'art. 13 L. n. 412/1991, successivamente, ha fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 L.
n. 88/1989, disponendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Tale disposizione normativa, dunque, restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52, comma 2 della L. n. 88/1979, nella sua formulazione originaria, negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
In tema di indebito pensionistico, l'organo nomofilattico, con una risalente pronuncia, ha affermato che il dolo non è “identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'accipiens, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta”, perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi “in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge […] ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati
e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto” (Cass. Civ. n. 11498/1996).
In tempi più recenti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base
a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr.
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 5984 del 23.02.2022; in senso conforme Cass. Sez. Lav.
n. 10337 del 18.04.2023).
10. Nella fattispecie in esame, devono ritenersi integrate tutte le condizioni sopraindicate, ed in particolare, quelle afferenti all'errore imputabile all'ente erogatore ed all'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione.
Per quel che attiene alle prime due condizioni (pagamento di somme in base ad un formale e definitivo provvedimento e comunicazione del provvedimento dell'interessato), nella memoria di costituzione l' ha evidenziato di non essere in grado di fornire elementi circa la domanda di pensione CP_1 presentata dal nell'anno 1995 per irreperibilità del fascicolo. Per_1
Dagli atti di causa emerge, invece, che in data 19.05.1999 il de cuius, per il tramite dell' sede di CP_1 Vibo Valentia, ha inoltrato alla domanda volta al riconoscimento della Controparte_2 rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...], contenente l'indicazione specifica degli anni di lavoro svolti in Svizzera e dei relativi datori di lavoro; successivamente, con decreto n.
9910027907 del 22.09.1999, la ha riconosciuto al la rendita di Controparte_3 Per_1 vecchiaia per persone non residenti in [...], con decorrenza dall'1.06.1999.
Dall'esame del suddetto decreto emerge che l'ente svizzero ha indicato, oltre agli importi riconosciuti all'istante, la durata della contribuzione (18 anni e 8 mesi), il reddito annuo medio determinante, gli anni d'assicurazione della classe di età; inoltre, tra i destinatari della suddetta comunicazione figura anche la sede di Vibo Valentia. CP_1
Ne consegue, pertanto, che l'ente previdenziale era perfettamente a conoscenza della sovrapposizione tra la contribuzione italiana e quella svizzera, sin dalla data del 19.05.1999, ovverosia da quando il de cuis ha inviato, proprio per il tramite della sede di Vibo Valentia, la domanda volta al CP_1 riconoscimento della pensione estera alla Cassa di compensazione svizzera.
L'erogazione della pensione cat. VO n. 13025110 (riconosciuta con decorrenza dall'1.06.1995) in misura superiore al dovuto è, dunque, imputabile ad un errore commesso dall' , il quale nel CP_1 periodo oggetto dell'indebito (1.03.2008/31.10.2017) ha continuato a corrispondere un importo non spettante sulla pensione, nonostante fosse a conoscenza dell'iscrizione del presso la Per_1 [...]
, nonché dell'effettivo accantonamento contributivo eseguito per l'attività di lavoro CP_2 dipendente espletata in Svizzera negli stessi anni in cui il predetto risultava dichiarato in Italia come bracciante agricolo, percependo le relative prestazioni previdenziali.
Infine, non può ravvisarsi alcun comportamento doloso del il quale ha esplicitamente Per_1 indicato gli anni di lavoro svolti in Svizzera (ed i relativi datori di lavoro) con la domanda di rendita di vecchiaia per persone non residenti in [...], presentata il 19.05.1999, di cui ha preso conoscenza, per come già esposto, lo stesso . CP_1
Di conseguenza, il de cuius ha fatto legittimo affidamento sulla sussistenza del diritto alla pensione cat. VO n. 13025110.
Né può fondatamente sostenersi che solo con la trasmissione, da parte della Cassa Svizzera di
Compensazione, dell'E205 CH (attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera) l' ha CP_1 acquisito contezza dei periodi precisi e dei correlati contributi ed ha potuto effettuare la nuova riliquidazione, mentre la comunicazione a cui fa riferimento controparte era del tutto generica e non individuava minimamente contributi esteri (cfr. note di trattazione scritta del 21.01.2025), posto che nella domanda inoltrata per il tramite dell' di Vibo Valentia il de cuius aveva specificato le CP_1 medesime annualità riportate sul modello E205 e che, in ogni caso, l'ammontare dei contributi esteri si rinviene nel decreto di riconoscimento della pensione svizzera emesso il 22.09.1999, nel quale la durata della contribuzione riconosciuta è pari a 18 anni ed 8 mesi, che corrisponde al periodo di assicurazione di 224 mesi riportato sul modello E205.
Giova, infine, evidenziare che, soltanto a distanza di molti anni e dopo il decesso del titolare della pensione, l' ha intrapreso verifiche circa la posizione assicurativa del , senza che sia CP_1 Per_1 stato allegato e documentato alcun evento che avrebbe reso necessaria l'acquisizione dell'attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera.
11. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, la stessa è assorbita dalla declaratoria di irripetibilità ex art. 52, comma 2, L. n. 88/1981 ed art. 13 L. n. 412/1991 della somma erogata, in favore di , quantificata in € 75.757,08. Persona_1
12. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'indebito.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità ex art. 52, comma 2 della L. n. 88/1981 ed art. 13 L. n. 412/1991 della somma di € 75.757,08 erogata, in favore del cuius , Persona_1
a titolo di ratei della pensione cat. VO n. 13025110 per il periodo 1.03.2008/31.10.2017;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 6.157,00 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 20.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino