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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA
D'IMPRESA
in persona dei Signori magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.
4487/2022 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte
1 del 29.4.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
TRA
Parte_1
in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
consiglio di amministrazione elettivamente domiciliata in Roma, Via Accademia dei
Virtuosi n. 4, presso lo studio degli Avvocati Nicoletta Di
Pucchio e Donatella Viscogliosi, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante legale elettivamente domiciliata in Roma, Via Trionfale n. 65, presso lo studio dell'Avvocato Maria Granillo che la rappresenta e difende, insieme all'Avvocato Filippo Valle ai sensi della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA 2 E
Controparte_2
in persona del
[...]
Commissario Liquidatore
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. pubblicata il dal Tribunale di in materia di consorzi.
CONCLUSIONI:
l'appellante: accertare che la concludente non è obbligata al pagamento di alcuna somma in favore di CP_1
derivante dal contratto concluso tra quest'ultima e
[...]
la Controparte_2 Controparte_2
e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo di pagamento n.
1013/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli;
condannare l'appellata alla restituzione in proprio Controparte_1
favore della somma di euro 137.550,95 versata in esecuzione della sentenza di primo grado, concludendo anche in via subordinata per la dichiarazione che la
[...]
era Controparte_2
tenuta a manlevare la concludente per le somme versate
3 in favore dell'appellata, con condanna al relativo pagamento nel caso la predetta Controparte_2
fosse tornata in bonis;
l'appellata per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello o per il suo rigetto, conclusioni ribadite nelle note depositate il 10.6.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, Parte_1
( d'ora in poi anche: ha impugnato
[...] Parte_1
la sentenza del Tribunale di Tivoli n.122/2022, pubblicata il 28.1.2022, con la quale era stata respinta la propria opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n.1013/2019, ottenuto da nei confronti Controparte_1
di Parte_1
In primo grado il giudizio si è svolto in contraddittorio altresì con Controparte_2
, chiamata in causa.
[...]
Il Tribunale, premesso che:
il aveva indetto la gara con dialogo Parte_2
competitivo per affidare il servizio di raccolta dei rifiuti e
4 servizi correlati per dieci anni, alla quale aveva partecipato il , indicando quale impresa Parte_1
esecutrice la consorziata Consorzio Formula Ambiente
Cooperativa Sociale e rendendosene aggiudicatario;
tra il ed il era pertanto stato stipulato Pt_2 Parte_1
l'appalto n. 1428 del 23.3.2011;
dal 1^.
1.2013 la consorziata indicata in gara era stata sostituita con la Controparte_2
la quale aveva stipulato con
[...] CP_2
il contratto di nolo cassoni, Controparte_1
smaltimento e cernita per avvio a riutilizzo rifiuti, al fine di eseguire le prestazioni ad essa affidate;
aveva emesso fatture per complessivi Controparte_1
euro 99.533,13 per le prestazioni eseguite, obbligazione non onorata, sebbene la sua controparte avesse riconosciuto il proprio debito;
aveva pertanto chiesto ed ottenuto il Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo;
questo esposto il Tribunale ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
argomentando che tra e Consorziate si Parte_1
5 verificava un rapporto di immedesimazione organica – come ritenuto dall' – cosicché le attività di queste CP_3
ultime erano imputabili al;
ed aggiungendo che Parte_1
la prova dell'ammontare del credito era stata raggiunta in giudizio.
nel concludere come in epigrafe riassunto, ha Parte_1
affidato l'appello ai seguenti motivi:
il Tribunale aveva erroneamente applicato la delibera
ANAC n. 208 del primo marzo 2017, nonché la normativa in tema di appalti pubblici, in quanto l'immedesimazione organica era stata ravvisata in giurisprudenza al fine di individuare nel che prenda parte alla gara il Parte_1
solo interlocutore dell'Amministrazione appaltante, in tal modo riferendo solo al le attività delle Parte_1
consorziate, nella sua qualità di unico concorrente con l'Amministrazione; non anche per imputare al Parte_1
gli effetti dei contratti conclusi tra le singole consorziate ed i terzi;
era consorzio di cooperative costituito ai sensi Parte_1
dell'art. 27 decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 14.12.1947 n. 1577 e successive modifiche. Esso operava quindi in base ad un “duplice livello di rapporti
6 negoziali”, in virtù del quale la posizione del Parte_1
verso l'appaltante non escludeva l'autonomia reciproca tra lo stesso e le sue consorziate, ai sensi degli artt. 2602 sgg. c.c., cosicché nei rapporti con i terzi esclusiva responsabile era la consorziata;
tra la consorziata e non era stato Controparte_1
concluso alcun sub-contratto che fosse direttamente riconducibile al Consorzio aggiudicatario;
il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di manleva proposta da nei confronti della Società Parte_1
Cooperativa 29 giugno, contenuto nell'art.
2.8. del regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture ai soci, omettendo peraltro di dichiarare il giudizio interrotto a seguito della sottoposizione della
Cooperativa 29 giugno alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa e di consentirne la riassunzione nei confronti del Commissario Liquidatore.
L'appellante ha argomentato circa l'inapplicabilità del regime di responsabilità solidale ex art. 37 V comma d.lgs. 163/2006, attuale art. 48 V comma d.l.gs. 50/2016, applicabile esclusivamente ai raggruppamenti temporanei
7 di concorrenti e ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. e non alla concludente, la quale invero non aveva partecipato all'appalto in raggruppamento temporaneo con altre imprese.
si è costituita, contestando Controparte_1
diffusamente l'appello, con argomentazioni in buona parte adesive alla sentenza impugnata, concludendo come in epigrafe.
Il Commissario Liquidatore della 29 giugno Parte_1
è rimasto contumace.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna al fine di precisare le conclusioni e provvedere con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Con il decreto di questa Corte depositato il 29.4.2025
l'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti,
al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti costituite le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
8 2. La decisione dell'appello deve fondarsi, ad avviso della
Corte, sulla ricostruzione del rapporto tra e Parte_1
consorziate e, conseguentemente, della responsabilità del per le obbligazioni contratte con i terzi dalle Parte_1
singole consorziate.
Ed invero, è il personalmente e non in Parte_1
raggruppamento temporaneo di imprese, ad aver stipulato l'appalto di cui in narrativa, dopo esserne divenuto aggiudicatario.
Solo a seguito della soluzione di tale questione può affrontarsi quella della sussistenza e della fondatezza della manleva esercitata dal nei confronti della Parte_1
cooperativa 29 giugno, ora in l.c.a., parte anch'essa in causa.
2.1.I consorzi, previsti dagli artt. 2602 sgg. c.c., sono disciplinati nel titolo X del c.c. sulla concorrenza ed i consorzi: la loro disciplina è pertanto strettamente connessa a quella della concorrenza in quanto, caratterizzandosi per l'organizzazione comune di una o più fasi dell'attività d'impresa, possono avere uno scopo volontariamente limitativo della concorrenza, anche a sfondo mutualistico.
9 Ed invero, a tale ultimo proposito, a partire dalla l. del
1976 n. 374, che ha previsto la possibilità di costituire consorzi anche tra imprese non direttamente concorrenti e con forte accentuazione della funzione mutualistica del contratto, anche quest'ultima ha connotato il . Parte_1
è un consorzio con attività esterna, in particolare con Parte_1
funzione di assunzione di appalti pubblici.
Esso è costituito tra cooperative di produzione e lavoro per l'assunzione di detti appalti, disciplinato dalla l. del
1909 n. 422 e dal d.l.c.p.s. del 1947 n.1577, come peraltro dallo stesso appellante è stato allegato.
Osserva questa Corte che la giurisprudenza ( sin da Cass. del 1966 n. 2870, giungendo a Cass. del 2014 n. 1636) ritiene che questa categoria di consorzi sia pacificamente riconducibile alla figura del , mentre la dottrina Parte_1
ritiene trattarsi di cooperativa tra cooperative.
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, ritiene questa Corte che è ad esso applicabile l'intera disciplina civilistica dei consorzi e, segnatamente sono applicabili le seguenti norme:
10 il risponde esclusivamente con il proprio fondo Parte_1
consortile per le obbligazioni assunte in nome del
: art. 2615 II comma c.c.; Parte_1
i creditori delle singole consorziate non possono agire esecutivamente sul fondo, né chiedere la liquidazione della quota: art. 2614 c.c. Il fondo del consorzio con attività esterna è dotato in tal modo di autonomia patrimoniale perfetta ( così Cass. del 1989 n. 441) ed è destinato alla sola soddisfazione dei creditori consortili.
La disciplina di cui alla l. del 1909 n. 422 ed al d.l.c.p.s. del 1947 n.1577 non è cioè tale da consentire deroghe alla generale disciplina codicistica, pur se il consorzio abbia operato, come nella specie, in funzione “ ausiliaria” delle singole imprese consorziate, cui non è disgiunta la funzione mutualistica.
Osserva invero in particolare Cass. del 2014 n. 1636 che:
il contratto di di cui all'art. 2602 c.c. “ non Parte_1
comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il e le imprese Parte_1
consorziate ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate 11 fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate”;
proprio avuto riguardo ai consorzi di cooperative quali quello di specie, disciplinati cioè dalla predetta normativa di settore, il “non è solidalmente responsabile Parte_1
nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contratto di appalto a quest'ultima assegnato dal , trovando Parte_1
applicazione il generale principio di cui all'art.1372 secondo comma cod.civ. e ciò a maggior ragione nel caso in cui il sia costituito in forma di società Parte_1
cooperativa a r.l., attesa l'intensa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società”.
Alla luce delle osservazioni che precedono, non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto l'immedesimazione organica delle singole consorziate nel e, così, la responsabilità di Parte_1
quest'ultimo.
12 E' appena il caso di notare, infine, che, avendo il partecipato personalmente alla gara, come su Parte_1
già osservato, non può trovare applicazione l'art. 37 V comma d.lgs. 163/2006 – vigente al tempo della stipula del contratto – il quale prevedeva la responsabilità solidale verso l'appaltante, il sub appaltatore ed i fornitori dei “ concorrenti raggruppati o dei consorziati”, non del
. Parte_1
Si tratta invero di una norma che ha inteso prevedere la responsabilità solidale delle imprese associate o consorziate nei confronti dei predetti soggetti solo quando le imprese si raggruppino temporaneamente al fine di rendersi aggiudicatarie di appalti e possa fallire la mandataria o la capogruppo.
Conforta tale conclusione l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità della l. 1994/109, il cui art. 13 era del tutto analogo all'art. 37 V comma d.lgs.
163/2006: in tema di appalti pubblici, qualora un
consorzio di cooperative di produzione e lavoro
(costituito ai sensi del r.d. 25 giugno 1909, n. 422), aggiudicatario di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l'esecuzione dei lavori appaltati
13 e quest'ultima ne abbia subappaltato una parte ad altra impresa estranea al , in caso di inadempimento Parte_1
dell'impresa consorziata subappaltante nei confronti dell'impresa fornitrice, il non ne è responsabile Parte_1
in solido con l'impresa assegnataria consorziata, atteso che - in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie
e non potendo trovare applicazione l'art. 13 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, rilevante "ratione temporis", che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in "associazione temporanea" - valgono la regola generale di cui all'art.
1372, secondo comma, cod. civ., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all'art. 1292 cod. civ., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della
legge o del titolo: Cass. n. 8124 del 2010, richiamata da
Cass. del 2014 n. 1636, su citata, in una fattispecie del tutto analoga.
Ne discende che la sentenza di primo grado deve essere interamente riformata e deve essere accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla odierna appellante.
14 Il decreto ingiuntivo di pagamento n.1013/2019, emesso dal Tribunale di Tivoli in favore della odierna appellata e nei confronti dell'odierno appellante per la somma di euro
99.533,13 oltre interessi ed accessori, che ha avuto ad oggetto il corrispettivo per il nolo cassoni concluso tra la consorziata e deve pertanto revocarsi. Controparte_1
deve condannarsi alla restituzione Controparte_1
dell'importo di euro € 137.550,95 versato in ossequio alla sentenza di primo grado, il cui pagamento da parte di emerge dagli atti ( cfr. il doc.6 allegato all'appello). Parte_1
E' in tal modo assorbito il motivo di appello inerente al mancato esame della domanda di manleva proposta in primo grado da Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_1
15 coatta Controparte_2
amministrativa:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1013/2019, emesso dal Tribunale di Tivoli in favore della odierna appellata e nei confronti dell'odierno appellante per la somma di euro 99.533,13 oltre interessi ed accessori ivi indicati e revoca il medesimo decreto ingiuntivo;
condanna a restituire in favore Controparte_1
dell'appellante l'importo di euro € 137.550,95 versato in ossequio alla sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in euro 8.000 per il primo grado oltre spese generali ed in euro 8.000 per l'appello, oltre spese generali.
Roma, 17.6.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 Controparte_2 Controparte_2