Sentenza 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6113 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06113/2025REG.PROV.COLL.
N. 01488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Grenci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questore di Bologna, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 861/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, originato da una sentenza di applicazione di pena (a un anno e dieci mesi di reclusione, con pena sospesa), ex art. 444 c.p.p. per i reati, commessi nel 2020, di cui agli artt. 572, commi 1, 2 e 3, 612, commi 1 e 2, 614, 635, 582 e 585, 576 n. 1 e 5 e 61, n. 11 quinquies del c.p. (maltrattamenti e vessazioni nei confronti dei figli dell’allora marito e della propria figlia).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 905/2025 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 giugno 2025.
2. L’appello lamenta una mancata considerazione del quadro complessivo, posto che la ricorrente risulta essere stata a sua volta vittima di maltrattamenti, ed è in cura in un centro di salute mentale.
Ad avviso del Collegio è fondato il motivo di appello con cui si critica la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo del ricorso di primo grado con cui si deduceva che la Questura non ha attualizzato la situazione della straniera e non ha effettuato una compiuta valutazione della sua attuale pericolosità sociale, tenuto conto della sua situazione personale e familiare”.
La stessa sentenza del TAR, nella parte in fatto, dà atto che “ La ricorrente rappresenta di essere entrata in Italia nel 2011, con un visto per ricongiungimento con il marito, da cui si è poi separata per sottrarsi alle violenze che è stata costretta a subire. Nel 2021 ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che ha rinnovato nel 2023, co scadenza l’8 novembre 2025. Ha un lavoro stabile, a tempo indeterminato e con adeguato stipendio e il 30 gennaio 2024 ha contratto matrimonio con un altro cittadino straniero per cui ha chiesto il ricongiungimento familiare in Italia. Frequenta regolarmente la figlia, attenendosi alle prescrizioni del Servizio sociale e sta seguendo un percorso di sostegno psicologico e di cure presso il Centro di Salute Mentale di Casalecchio di Reno ”.
Avuto riguardo a tale, complesso quadro fattuale, la sola enfatizzazione del reato commesso, senza considerare il contesto complessivo, è in effetti viziata nel senso prospettato dalla ricorrente.
Il richiamo, contenuto nella sentenza gravata, alla giurisprudenza sul reato di maltrattamenti in famiglia, di per sé non ha una valenza dirimente nella fattispecie qui dedotta: posto che, come osservato, questa si caratterizza per un quadro complesso nel quale la persona che ha chiesto l’applicazione della pena per tale reato è stata a sua volta vittima di altrui comportamenti illeciti, e presenta un quadro clinico che ha imposto l’adozione di misure terapeutiche.
Ne consegue che il giudizio sulla personalità e sulla pericolosità sociale della ricorrente risulta viziato nei termini dedotti, in punto di attualizzazione e di complessiva considerazione degli elementi fattuali e logico-deduttivi sui quali si fonda quello posto a fondamento del provvedimento impugnato.
3. L’appello è pertanto fondato nei sensi sopra specificati, e in accoglimento dello stesso, e in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione da dottarsi nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO