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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1001 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.:
[...] C.F._2 TE
) rappresentate e difese dall'Avv. Paolo De Blasi C.F._3
- APPELLANTI -
C O N T R O
, (C.F. e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 CP_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Antonietta Coppola e dall'Avv. C.F._5
Ilenia Petrelli
- APPELLATE -
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di p.c. del 6 aprile 2022 celebratasi in forma cartolare ed è stata poi discussa oralmente, su richiesta degli appellanti, all'udienza del 14 settembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 16 aprile 2008, , in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla minore , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti CP_2
dalla suddetta e da ella stessa in ragione dello stretto legame affettivo tra loro esistente in conseguenza di una condotta illecita tenuta dal minore in data 11 novembre 2007 in serata nel centro TE
abitato di Lecce in Piazza S. Quasimodo ove entrambi i giovani si erano recati unitamente all'amica
intendendo festeggiare la ricorrenza di San Martino, consistita nell'avere indotto sua figlia Parte_4
(allora quindicenne) ad assumere una elevata quantità di alcol (all'incirca dieci bicchieri di vino) sino a determinarne lo stato di incoscienza da intossicazione alcolica e, successivamente, allorchè la stessa ormai in stato confusionale si era avvicinata ad una aiuola, nell'avere abusato sessualmente della medesima
(circostanze medicalmente accertate e risultanti dal referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale
Vito Fazzi di Lecce in cui sono attestate come condizioni di arrivo sia stato di semincoscienza da alcol sia lacerazione imenale da coito), agiva in giudizio nei confronti di e Parte_1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su (allora
[...] TE quattordicenne) ai sensi dell'art. 2048 c.c., chiedendone la condanna al versamento in favore della minore di una somma ammontante a circa 100.000,00 a titolo non solo di danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale), ma anche di danno patrimoniale da possibile incapacità lavorativa generica e/o specifica, nonché in suo favore di una somma ammontante a circa € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. e si costituivano in giudizio contestando la Parte_1 Parte_2
ricostruzione dei fatti e sostenendo che non avesse subìto alcuna violenza, essendosi trattato CP_2
di atti sessuali tra minori in stato di ubriachezza;
chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda. CP_2
, divenuta maggiorenne, in data 14 aprile 2011 si costituiva in giudizio. In seguito, stante
[...]
l'avvenuto raggiungimento della maggiore età di il processo veniva dichiarato interrotto TE
(24 marzo 2016) e riassunto dalle attrici nei confronti del suddetto e dei suoi genitori. Durante la fase istruttoria, escussi i testimoni ammessi, si disponeva una c.t.u. medica, conferendo incarico alla dott.ssa
2 (medico-legale) e alla dott.ssa (psicologa) le quali depositavano Persona_1 Persona_2
apposita relazione. All'udienza del 30 gennaio 2019, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Con sentenza n. 3056 del 02.10.2019, il Tribunale – rigettata l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione passiva sollevata dai genitori di – ha ritenuto TE
acclarato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il avesse commesso un TE
abuso sessuale in danno della minore mentre quest'ultima versava in uno CP_2
stato di semincoscienza da intossicazione alcolica. Ciò posto, il giudice ha accolto parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, data la concorrente responsabilità dei convenuti per il fatto illecito commesso da allorché era ancora TE
minorenne, ha condannato , e Parte_1 Parte_2 TE
in solido, al versamento, a titolo di risarcimento del danno morale, in favore di CP_2
della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali, nonché in favore di
[...] CP_1
, della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali. Il giudice ha rigettato, invece, la
[...]
domanda attorea di risarcimento del danno biologico, poiché dall'istruttoria espletata non
è emerso il patimento di un danno di tale tipologia da parte della Rigettata ogni CP_2
ulteriore istanza, il tribunale ha condannato i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore delle attrici, delle spese di lite pari ad € 4.835,00 per compenso professionale (di cui €
875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 508,00 per esborsi con distrazione in favore del difensore Avv. Francesco Caroli Casavola antistatario e ha posto gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. medico – legale a carico dei convenuti in solido.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.11.2019, , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto appello avverso la citata sentenza, per i motivi
[...] TE
di cui appresso, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce in totale riforma della sentenza parziale impugnata: 1) in via del tutto preliminare sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la fondatezza dell'appello, atteso che le somme liquidate per capitale, interessi, rivalutazione, spese e compensi legali non sono dovute, per la mancata estinzione del 3 giudizio nei riguardi di , per l'inesistente vincolo di solidarietà cui sono risultati gli Controparte_1
appellati, in ogni caso perché trattasi di somme errate nell'ammontare in quanto eccessive, sproporzionate
e non giustificate per i motivi suesposti. Inoltre, il titolo, se mai azionato, provocherebbe un gravissimo danno in capo agli appellanti e per la materiale impossibilità Parte_1 Parte_2
degli stessi di poter far fronte a tale ingente impegno economico e soprattutto per l'indigenza di parte appellata;
2) in via principale accogliere il presente gravame e conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado interrotto ex art. 303 III° comma c.p.c. e 305 c.p.c. nei riguardi di CP_1
per la mancata riassunzione nei suoi riguardi, conseguente sua mancata costituzione in giudizio
[...]
dopo la dichiarata interruzione;
3) in via gradata, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2055 cod. civ. per i motivi suesposti;
4) in via subordinata gradata, dichiarare e quindi riformare la impugnata sentenza per l'errata quantificazione del danno morale, che va negato a CP_1
stante la mancata applicazione del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e
[...]
ridotto nella misura massima di €.5.000,00 nei riguardi di per tutti i motivi suesposti;
5) CP_2
ancora in via gradata, dichiarare e quindi revocare il capo della sentenza relativo alla quantificazione ed attribuzione delle spese di lite ex art. 91 e 92 c.p.c.. per i motivi di cui al punto 4 del presente gravame;
6) ivi in ogni caso revocare il capo di sentenza relativo alla condanna dei convenuti al pagamento dei compensi liquidati al CTU e disporre la condanna di detti costi a carico delle attrici in solido per i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compensi del presente gravame, da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c..”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.02.2020, si sono costituite in appello e e hanno chiesto, previo rigetto dell'istanza CP_2 Controparte_1
inibitoria, la reiezione dell'avverso gravame, in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, il Collegio ha introitato la causa per la decisione. La causa è stata poi discussa oralmente su richiesta degli appellanti e definitivamente riservata per la decisione all'udienza del 14 settembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Con il primo motivo d'appello, rubricato “Estinzione del giudizio di primo grado interrotto ex, art. 303, III comma, c.p.c. e 305 c.p.c. per la mancata riassunzione nei riguardi di con Controparte_1
conseguente sua mancata costituzione in giudizio dopo la dichiarata interruzione”, gli appellanti deducono la “inesistenza” della pronuncia gravata, in quanto, a seguito dell'interruzione del giudizio per raggiungimento della maggiore età da parte di ex artt. 303 TE
e 305 c.p.c., lo stesso (giudizio) sarebbe stato riassunto da nei confronti delle CP_2
controparti, ma non anche nei confronti di con conseguente mancata Controparte_1
costituzione in giudizio di quest'ultima dopo la dichiarata interruzione.
1.1. Il motivo è infondato e verosimilmente dovuto ad una lettura affrettata del ricorso in riassunzione del 14.04.2016. Infatti, dalla completa disamina dell'atto di che trattasi è agevole rilevare che, benchè l'atto sia introdotto a p. 1 come proposto “Per ”, CP_2
in realtà, a p. 7 è scritto, dopo la premessa, che: e […] intendono Controparte_1 CP_2
riassumere, come in effetti riassumono, il giudizio nei confronti di in proprio, oltre che TE
nei confronti dei responsabili in solido e ” e ancora “[…] Parte_1 Parte_2
RICORRONO affinché, ai sensi dell'articolo 303 c.p.c. venga disposta l'udienza di prosecuzione del processo di cui innanzi onde consentire a ed alla di lei figlia, , divenuta Controparte_1 CP_2
anch'essa maggiorenne in corso di causa, di sentire accogliere le conclusioni già rassegnate […]”. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il giudizio di primo grado sia stato riassunto, dopo l'interruzione, sia dalla sia dalla di lei madre, . Del che, peraltro, pare CP_2 Controparte_1
non abbiano dubitato in primo grado neanche gli odierni appellanti i quali dopo la riassunzione hanno continuato a svolgere le loro difese nei confronti di entrambe le controparti costituite.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2055 cod. civ.”, la difesa appellante eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata, per avere il primo giudice condannato in solido ex art. 2055 c.c. tutti i convenuti, ove avrebbe dovuto, invece, condannare questi ultimi al pagamento di distinte somme di denaro sulla base di diversi titoli di responsabilità (e segnatamente, a titolo di responsabilità ex art. 2048 c.c. i genitori del e a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. il figlio TE
. In altre parole, gli appellanti contestano il fatto che, sebbene fondata su TE
5 titoli diversi e su condotte diverse, la condanna al danno morale sia stata pronunciata in solido anziché separatamente con riferimento a ciascun titolo di responsabilità e lamentano, pertanto, che il Tribunale abbia omesso di condannare i convenuti genitori (da una parte) ed il figlio maggiorenne (dall'altra) al pagamento di distinte somme di denaro per le diverse responsabilità rispettivamente assunte.
2.1. Anche tale motivo va rigettato integralmente. La questione della configurabilità della solidarietà passiva nelle obbligazioni di risarcimento danni fondate su titoli diversi è stata a più riprese affrontata dalla giurisprudenza, fino all'enunciazione da parte delle Sezioni
Unite del seguente principio di diritto: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”. (Cass. Sez. Unite, n.
13143/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato l'imputabilità dell'evento dannoso sia alla condotta omissiva dei genitori del a titolo di culpa in vigilando, ex art. 2048 c.c., TE
sia a quella attiva del medesimo, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c., donde la legittimità della condanna in solido comminata in primo grado, in adesione ai principi di diritto appena richiamati.
3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Errata quantificazione del danno morale per mancata applicazione del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.”, gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata relativo alla quantificazione del danno morale, non solo in quanto mai richiesto dalle attrici, ma soprattutto “per l'entità delle somme liquidate in favore di ognuna delle parti attrici, non giustificate dal principio di equità”. L'ingiusta quantificazione del danno da parte del tribunale sarebbe, invero, frutto di una errata 6 interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie e, specificamente, sia dell'esclusione, in sede di c.t.u., della sussistenza di un danno biologico, sia delle dichiarazioni rese in sede testimoniale.
3.1. Gli appellanti invocano, altresì, oltre alla diminuzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento per danno morale in favore di , anche il rigetto della CP_2
domanda risarcitoria allo stesso titolo formulata in primo grado da e Controparte_1
parzialmente accolta dal tribunale, ciò in applicazione dell'articolo 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), in virtù della grave condotta a lei attribuibile, per non aver adeguatamente vigilato sulla figlia.
3.2. Anche tale motivo è infondato.
In primo luogo, deve osservarsi che, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado emerge che, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, ha Controparte_1
espressamente richiesto “il riconoscimento, in favore della figlia, del diritto al risarcimento: […] B) del danno morale da reato (PRETIUM DOLORIS)”, e, comunque, ha avanzato una analoga pretesa risarcitoria anche in proprio “per le apprensioni e dolori causati dall'illecito”.
3.2.1. Le censure degli appellanti vanno disattese anche perché presuppongono, del tutto erroneamente, che tra danno morale in senso stretto e danno biologico debba essere istituita una relazione di stretta interdipendenza. Ed infatti, un tale assunto è stato da tempo smentito da un'ormai stabilizzata elaborazione giurisprudenziale, la quale ha reiteratamente ribadito il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (ex plurimis, Cass. n. 25164 del 2020). Il danno morale è pregiudizio ontologicamente diverso dal danno biologico;
esso consiste nello stato d'animo di intensa sofferenza interiore cagionata dal fatto lesivo in sé considerato, che non si identifica con le vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (per quanto ne possa essere influenzato), e che, per sua natura, è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione in via equitativa rispetto al danno biologico. In sede di liquidazione di tale voce di danno, è riconosciuto al giudice del merito potere discrezionale – ai sensi dell'art. 1226 c.c. – ogni qualvolta ricorra
7 il duplice presupposto che sia provata l'esistenza di un danno risarcibile e che sia impossibile, o alquanto difficile, la dimostrazione del suo preciso ammontare.
Pertanto, le doglianze di parte appellante, secondo cui il giudice di prime cure, nel procedere alla liquidazione in via equitativa del danno morale, avrebbe dovuto riconoscere il giusto peso alla “assenza di qualsivoglia lesione personale invalidante intesa come danno biologico subita dalla , risultano del tutto inconferenti nonché infondate. Il giudice a quo ha CP_2
correttamente proceduto, infatti, alla determinazione del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale, non riconoscendo alcuna incidenza al mancato riscontro da parte del c.t.u. di un danno biologico, sintagma che esprime, invece, la lesione permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, esplicante un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali del danneggiato.
3.3. Quanto, poi, alla dedotta errata interpretazione e/o valutazione di fatti e circostanze che, a detta degli appellanti, avrebbe compromesso una più corretta e giusta quantificazione del danno morale, o che avrebbe giustificato una riduzione del quantum debeatur per concorso colposo della danneggiata principale, si osserva quanto segue.
Chiarita la natura di sofferenza del tutto interiore e non relazionale del danno morale, le risultanze emerse in sede testimoniale cui si fa riferimento nell'atto di appello, anche qualora fossero state oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice, non sarebbero state idonee ad incidere sulla determinazione degli importi dovuti, essendo esse del tutto irrilevanti ai fini di tale quantificazione, data l'insussistenza di qualsivoglia nesso tra la condotta tenuta dai minori prima dell'abuso – specificamente sotto il profilo della rispettiva attivazione in ordine al consumo di alcool - e la sofferenza interiore patita dalla a causa della violenza subita. CP_2
3.3. Viceversa, rileva il Collegio che, nel procedere alla liquidazione del danno morale, il giudice a quo ha tenuto conto di una serie di circostanze specifiche, minuziosamente indicate in motivazione (“l'esistenza [della sofferenza patita] è certa, stante il resoconto ricevuto da amici e familiari, e collegata, oltre alla subìta grave lesione in sé, alla diffusione locale della notizia e
8 all'imbarazzo avvertito in occasione del rientro in ambiente scolastico, nonché alla circostanza di essersi sentita tradita e offesa nella sua dignità da colui che riteneva essere un suo caro amico”, v. pagg. 5 e 6 della sentenza), effettivamente rivelatrici della indubbia perturbatio dell'animo patita dalla giovane a seguito dell'abuso perpetrato in suo danno da pervenendo così TE
ad una condivisibile ed equa determinazione del quantum debeatur. Le medesime considerazioni devono essere svolte in relazione al criterio utilizzato per la quantificazione del danno morale da riconoscersi alla madre della avendo il giudice dato rilievo alla CP_2
stretta relazione affettiva tra le danneggiate, alla età della minore, nonché alle modalità in cui il fatto è stato commesso, ovverosia in una strada del centro abitato, e alla risonanza locale (anche mediatica) della notizia.
3.3.1. Le censure in esame devono essere, pertanto, disattese, con conseguente conferma del capo della sentenza con cui giudice ha liquidato il risarcimento in favore di CP_2
nell'importo di euro 20.000.
[...]
Da ultimo, quanto alla richiesta, formulata in via gradata, di “annullamento del danno in favore della Sig.ra in applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c.” (che si Controparte_1
riferisce all'ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato o del creditore abbia inciso nella determinazione del danno, e cioè al c.d. concorso colposo del creditore), si tratta di questione sollevata per la prima volta in appello, inammissibile perché esula dall'ambito delle mere difese – per le quali è consentita una rilevabilità officiosa – in quanto introduce nuovi profili di accertamento (culpa in vigilando a carico della madre della minore CP_2
ricadenti al di fuori del thema decidendum ritualmente dedotto in giudizio entro i
[...]
termini a tal fine assegnati e che, per di più, evocano, per implicito, (nell'esplicazione di quelle strategie difensive ascrivibili ai cd. meccanismi di “vittimizzazione secondaria”), condotte improprie attribuite alla minore e di cui sarebbe responsabile la genitrice di cui non è traccia nel contraddittorio fra le parti nel primo grado (verificare).
4. Con il quarto motivo, rubricato “Errata quantificazione ed attribuzione delle spese di lite ex art.
91 e 92 c.p.c.”, gli appellanti contestano il capo della sentenza con cui il giudice a quo ha ritenuto di condannare e liquidare in danno dei convenuti, in solido, le spese e i compensi di lite. Secondo la difesa appellante, il fatto che la domanda attorea sia stata accolta solo 9 in minima parte avrebbe dovuto indurre il giudice a compensare le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza ovvero la soccombenza parziale tra le parti.
5.1. Il motivo è infondato.
Dalla disamina del capo della sentenza oggetto di gravame, si evince chiaramente che il giudice di primo grado ha quantificato le spese di lite sulla base del criterio del “decisum”, cristallizzato nella previsione di cui all'art. 5 D.M. n. 140/2012, per cui, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, il valore della controversia è determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice e non, invece, alla somma domandata.
Il giudice a quo, nel condannare i convenuti in solido alla rifusione, in favore delle attrici, delle spese di lite per un importo pari ad € 4.835,00 per compenso professionale (di cui €
875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 508,00 per esborsi, ha correttamente applicato i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, sulla base non del petitum ma degli importi effettivamente riconosciuti alle parti, nel pieno rispetto del principio della soccombenza.
Ed invero, nel caso di specie deve escludersi che vi sia soccombenza reciproca (essendo tale fattispecie circoscritta alle sole ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e solo parzialmente accolte o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti). L'accoglimento, anche in misura ridotta, della domanda attorea, non consentendo la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, avrebbe potuto giustificare, tutt'al più, la compensazione totale o parziale delle spese di lite (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, (ud. 19/07/2022, dep. 31/10/2022), n.32061). E tuttavia, il ricorso alla compensazione per “giusti motivi” richiesto dagli appellanti non è affatto giustificato nella fattispecie de qua, in quanto un'eventuale deroga al principio della soccombenza può essere disposta soltanto in presenza di circostanze peculiari o aspetti specifici della controversia decisa che nel caso in esame non sembrano sussistere e che, ad
10 ogni modo, non sono stato indicati da parte appellante. La statuizione sulle spese del primo giudice deve essere, dunque, confermata, in quanto coerente coi principi regolatori della materia.
6. Con il sesto e ultimo motivo di gravame “Errata condanna dei convenuti al pagamento dei compensi liquidati dal c.t.u.”, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per avere il giudice condannato questi ultimi al pagamento delle somme liquidate in favore dei consulenti d'ufficio, sebbene la consulenza avesse negato la sussistenza di un danno biologico.
6.1. Anche tale motivo deve essere rigettato.
Posto quanto già chiarito in sede di disamina del motivo precedente, si rileva che anche le spese di c.t.u. – come quelle di lite - seguono il principio della soccombenza, ragion per cui non sussistono valide ragioni per riformare la statuizione impugnata.
7. L'appello deve essere, pertanto, integralmente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, in applicazione dei valori medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore delle controparti delle spese del presente TE
grado di giudizio, che liquida in euro 5.532,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e accessori come per legge, con attribuzione agli avv. Antonietta Coppola e Ilenia Petrelli, dichiaratisi anticipatari;
3) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
11 Così deciso in Lecce il 4.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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