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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione VI Civile Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Enrico ASTUNI - Presidente
Dott.ssa Antonia MUSSA – Giudice rel.
Dott. Stefano MIGLIETTA - Giudice
Nel procedimento n. 12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da
, C.F. , residente in [...], corso Parte_1 C.F._1
Trapani n. 145, assistito dalla dott.ssa Silvia Cornaglia e con l'assistenza dell'OCC Modello Torino avv. Paolo Castagna;
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la residenza del ricorrente è ubicata in Torino.
Verificato che non risultano presentate dal signor domande di piano di Pt_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.
Rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di euro 166.382,62, il ricorrente percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.700,00 mensili per 14 mesi e non possiede beni mobili registrati o immobili, possiede quote di partecipazione nelle società Nemo s.r.l. e Gamic s.r.l. (con patrimonio netto negativo) e Otaku Store Videogames s.n.c. (non più operativa).
Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore delle cause di indebitamento come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII, nonché attestazione ex art. 268 co. 3 ultimo periodo CCII (cfr. integrazione depositata in data 28.2.2025).
Considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
In considerazione della composizione del nucleo famigliare (il debitore e la convivente) del ricorrente e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.100,00 (in linea con la mediana ISTAT per tipologia di nucleo familiare e pari a circa euro 1.340,00 quota debitore in considerazione dell'assenza di spese per canone di locazione) per il proprio mantenimento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.
Si evidenzia che, in ossequio al disposto dell'ar.t 270 co. 5 CCII, la dichiarazione di apertura di L.C. apre il concorso tra i creditori con conseguente divieto di prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
Visto l'art. 270 co. Co. 2 lett. b) CCII si ritiene di nominare il dott. Persona_1
professionista iscritto nel registro degli OCC e con domicilio nel distretto
[...] della Corte d'Appello di Torino, come liquidatore.
Ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale e quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 273, comma 5, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
Ritenuto, infine, che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'integrale spossessamento del debitore ad eccezione della quota prevista per il mantenimento ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
, C.F. , residente in [...], corso Parte_1 C.F._1
Trapani n. 145,
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Antonia MUSSA
Nomina Liquidatore il dott. professionista iscritto al registro Persona_1 dei gestori della crisi. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Dà atto che le azioni cautelari ed esecutive non possono essere iniziate o proseguite sui beni compresi nella procedura.
Dispone che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali in data 06.03.2025
Il giudice est.
(dott.ssa Antonia Mussa)
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)