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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 30.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 1791/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Michela Sarcletti
Domicilio eletto: Genova via XX Settembre 19/10 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Gianpaolo Alessio Clementi
Domicilio eletto: Piazza Dante 6/4 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come da note sostitutive di udienza depositate il 17.1.2025 il resistente: come da note sostitutive di udienza depositate il 22.1.2025
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 14.7.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la moglie ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio in Ecuador in data 16.1.2006 con CP_1
[...]
- Che dall'unione sono nati due figli oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti
- Che la casa coniugale è stata da ultimo fissata a Genova via Avezzana 4/3 ed è detenuta in regime di locazione con contratto intestato alla ricorrente
- Di essere casalinga mentre il marito svolge attività di lavoro dipendente come operaio
- Che la convivenza è divenuta intollerabile
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia di separazione
- La liquidazione a proprio favore di assegno di mantenimento di euro 500, 00
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente o il marito ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Confermava la intollerabilità della vita coniugale tanto che da molti anni i coniugi già vivono in stanze da letto separate e mangiano separatamente
- Allegava di percepire uno stipendio di euro 1300, 00 mensili per dodici mensilità; di dovere pagare euro 373, 00 mensili per la restituzione di un finanziamento ottenuto per affrontare talune spese mediche ed euro 200, 00 per la locazione della stanza dove si è trasferito;
- Allegava che la moglie svolge da sempre e svolge tuttora attività di assistenza domiciliare per anziani
- Allegava che il contratto di locazione della casa coniugale è intestato alla moglie,
2 che lo ha rinnovato, solo dopo il proprio allontanamento dalla casa coniugale
Su tali premesse chiedeva
- La pronuncia di separazione
- Il rigetto della domanda di liquidazione di assegno di mantenimento a favore della moglie
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione dei coniugi gli stessi confermavano nella sostanza le precedenti allegazioni;
la moglie, in particolare, dichiarava di corrispondere euro 600, 00 a titolo di locazione e di riuscire a pagare il canone solo grazie all'aiuto della figlia e delle amiche.
Con ordinanza in data 7.7.2023 il Presidente determinava in via temporanea e urgente in euro 300, 00 la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
In sede di memorie integrative, per quanto di rilevanza, le parti confermavano le originarie allegazioni e conclusioni;
e così con le prime memorie ex art. 183 comma sesto cpc.
Con ordinanza in data 15.3.2024 il giudice rigettava tutte le istanze istruttorie delle parti, che invitava ad integrare la documentazione relativa alla propria condizione reddituale e patrimoniale.
Le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note sostitutive dell'udienza del 23.1.2025; in detta circostanza, mentre la ricorrente confermava le originarie conclusioni, il resistente, in via subordinata, chiedeva che l'assegno di mantenimento in favore della moglie fosse determinato in misura non superiore a euro 200, 00 mensili ( va osservato, peraltro, già in sede di udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente il marito aveva sostanzialmente offerto in via conciliativa la detta somma: “ non credo di farcela con più di 200, 00 euro “ ).
O S S E R V A
Sebbene contratto all'estero tra cittadini non appartenenti all'unione europea, sussiste nel caso specifico la giurisdizione italiana attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano, giusta la previsione dell'art. 3 reg. CE n. 1111/2019 che, a partire dall'1.8.2022, ha sostituito, senza sostanziali innovazioni nella materia matrimoniale, il reg. CE n.
2201/2003 sul quale si è formata la consolidata giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis
Trib. Foggia n. 358/2023; Trib. Monza n. 3001/2018; Trib. Parma n. 7/2017 ) attributiva, in casi identici, della giurisdizione del giudice italiano. E' appena il caso di precisare che detti regolamenti sono applicabili anche quando i coniugi siano cittadini di stati terzi ( cfr. CGUE
29.11.2007 sentenza C-68/07 ).
Alla domanda di separazione si applica il diritto italiano luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda di separazione ( art. 5 Reg. EU 1259/2010 ).
Deve essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai
3 dall'anno 2023 e, come allegato e riferito da entrambi, era già da molto tempo divenuta intollerabile: la ricorrente ha allegato di sentirsi psicologicamente vessata da parte del marito;
quest'ultimo ha allegato che già da anni i coniugi, pur vivendo sotto lo stesso tetto, utilizzavano stanze separate e mangiavano separatamente;
la prosecuzione della convivenza sarebbe intollerabile.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento sussiste anche in questo caso la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a), b) e c) reg. CE n. 4/2009 che prevede quali criteri tra loro alternativi ( nel caso specifico in ogni caso sono tutti e tre presenti ) il luogo di residenza del convenuto, il luogo di residenza del creditore, la accessorietà a domanda di separazione o divorzio rispetto alla quale il giudice adito sia fornito di giurisdizione. Anche in questo caso si applica la legge italiana quale luogo di residenza abituale del creditore ai sensi dell'art. 3 protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari alla Convenzione dell'Aja del 2007.
Ai sensi dell'art. 156 comma primo c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, che non abbia adeguati redditi propri, ha diritto ad ottenere dall'altro coniuge quanto necessario al proprio mantenimento. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 32349/2024; Cass. Civ. n. 30149 / 2024 ) la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve essere parametrata alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sempre che, in conseguenza della separazione, anche il tenore di vita del coniuge c.d. forte non sia destinato a scendere sotto i livelli della convivenza matrimoniale;
nel quale ultimo caso la quantificazione va tendenzialmente effettuata in modo di distribuire in pari misura tra i coniugi le perdite economiche conseguenti alla separazione.
Nel caso di specie, pacifico che la separazione non sia addebitabile alla ricorrente, al fine di verificare se alla moglie spetti l'assegno di mantenimento richiesto si tratta di vedere se ella non disponga di adeguati redditi propri ( o della capacità di procurarseli – cfr. Cass. Civ. n. 234/2025 ).
Va preliminarmente osservato che entrambe le parti, dopo la precisazione delle conclusioni, hanno irritualmente prodotto ulteriore documentazione della quale non si terrà ovviamente conto ai fini della decisione.
La condizione della moglie: ammessa al gratuito patrocinio, la moglie non produce dichiarazioni dei redditi ma dichiarazione Isee da cui risulta l'assenza di redditi;
ella dichiara inoltre di vivere in locazione corrispondendo a titolo di canone l'importo mensile di euro 600, 00; non viene prodotto il contratto e tuttavia non è contestato il fatto che ella debba sopportare oneri di locazione.
Rispetto a quanto valutato in sede presidenziale, all'esito dell'attività istruttoria, è emersa una situazione meno grave rispetto a quella rappresentata.
In primo luogo emerge dalla dichiarazione Isee che la ricorrente coabita col figlio maggiorenne che, dunque, dovrà partecipare in pari misura alle Persona_1 spese di locazione e di mantenimento dell'abitazione; del resto se la donna abitasse da sola il canone di locazione corrisposto sarebbe da ritenersi sproporzionato rispetto a quanto pagato dal marito che, non potendosi permettere in conseguenza della separazione di vivere in un appartamento tutto per sè, ha preso in locazione una stanza, al
4 costo di euro 250, 00 mensili.
Dagli estratti conto prodotti, poi, si evidenziano entrate costanti, seppure modeste, da parte di tali , RI MO IT e LI CH AL SR che possono Persona_2 ragionevolmente ricondursi a prestazioni di assistenza anziani o di pulizia locali aziendali e confermano quanto allegato dal marito in sede di comparsa di costituzione ( del resto in sede di note di replica il rapporto di lavoro con la è stato riconosciuto ma, si è Per_2 scritto, sarebbe comunque venuto meno ). E' verosimile che altre entrate possano derivare da rapporti di lavoro non regolarizzati.
Sebbene la ricorrente sia persona di età relativamente avanzata e presenti talune patologie ( non è stata però mai certificata una incapacità lavorativa neppure parziale da parte di enti pubblici ) ella, malgrado quanto dichiarato in questa sede, ha svolto, svolge ed è in grado di svolgere alcune attività da cui trarre redditi.
La condizione del marito: il reddito medio mensile spalmato su dodici mensilità è già stato calcolato in sede presidenziale con riferimento alle annualità 2022 ( euro 1449, 00 ) e 2021 ( euro 1409, 00 ) e, con riferimento all'esercizio 2023, l'ultimo disponibile ammonta ad euro 1487, 00 ( dal cud 2024 si traggono i seguenti dati: reddito imponibile euro 19.506, 00 – imposta netta euro 1199, 00 – addizionale regionale irpef euro 265, 00 – addizionale comunale Irpef ( 56
+ 138 ).
Il reddito medio netto mensile sul triennio spalmato su dodici mensilità è quindi pari ad euro 1449, 00 + 1409, 00 + 1487, 00 = 4345, 00: 3 = 1448, 00. da tale importo deve essere detratto il costo della locazione ( euro 250, 00 ), il rateo di euro 373, 00 relativo ad un finanziamento per spese mediche e un ulteriore somma di almeno euro 500, 00 data da spese di alimentazione e altre spese essenziali per vivere;
residua un importo di euro 325, 00
Anche il marito è persona non più giovane e con vari problemi di salute che, però, non lo rendono inidoneo al lavoro.
A fronte di tale situazione è di tutta evidenza che, venuta meno la convivenza, nessuno tra i coniugi potrà mantenere il tenore di vita anteriore alla separazione e di ciò il marito ha dato plastica dimostrazione rinunciando a vivere in un appartamento tutto per sé e locando una stanza. La somma che residua dallo stipendio del marito, tolto l'indispensabile ai fini della mera sopravvivenza, è molto esigua.
La moglie ha dichiarato di essere assolutamente priva di redditi ma, di fatto, svolge ed ha la capacità di svolgere alcune mansioni nell'ambito dell'assistenza domiciliare o della pulizia di uffici, aziende, abitazioni. Difficile dire, stante la mancanza di collaborazione della donna che si è mendacemente trincerata dietro l'assenza assoluta di redditi e della capacità di procurarseli, quanto ella percepisca;
ragionevolmente poco e certamente meno del marito, ma comunque non così poco da non riuscire a sostenere, seppure col contributo del figlio maggiorenne con lei convivente, spese di locazione per complessivi euro 600, 00 mensili.
Sebbene tale ragionevole differenza ancora giustifichi la liquidazione di assegno di mantenimento, la misura però non potrà essere superiore ad euro 150, 00 mensili.
5 In virtù della reciproca soccombenza le spese di lite dovranno essere integralmente compensate
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
legati da matrimonio celebrato a AL ( Ecuador ) il 16.1.2006 e trascritto nei
[...] registri dello stato civile del comune di Genova al n. 384 P. II serie C anno 2019 autorizzandoli a vivere separati.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di euro 150, 00 con
[...] rivalutazione annuale Isat;
con decorrenza dell'importo quantificato in sede di sentenza dalla data della domanda.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 30.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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