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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9736 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 46508/2024
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46508/2024
All'udienza del 25/06/2025 è presente l'avv. Claudia Noviello, in sostituzione dell'avv. IACOVACCI ROBERTO, per parte appellante la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude l'accoglimento dell'appello.
Il Giudice
Da atto che sino alle ore 10.09 nessun altro è comparso e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
IA De RD
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.15, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De RD
N. R.G. 46508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RD;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/06/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 46508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del l.r. p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. IACOVACCI ROBERTO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che la ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 10432/2024 con cui è stata accolta l'opposizione ex art.204 CP_2
bis cds avverso verbale n. 1260003839929, redatto dalla C.N.A.I., per l'asserita violazione dell'art. 126 bis C.d.S.;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'integrale accoglimento della domanda;
rilevato che la prefettura non si è costituita;
rilevato che l'appello è stato notificato all'avvocatura dello Stato a mezzo pec il
23.05.2025 in vista dell'udienza del 25.06.2025;
ritenuto che la notifica è stata ritualmente e tempestivamente effettuata con conseguente dichiarazione di contumacia della;
CP_2
rilevato che -quanto alle spese- in parte motiva la sentenza appellata ha così statuito: “La mancata resistenza in giudizio legittima la pronuncia di compensazione delle spese”;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali, ha chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018); ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente che ha comportato l'annullamento del verbale n.1260003839929 impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza;
ritenuto che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che le spese di lite vanno liquidate per il doppio grado di giudizio tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta, del basso tasso di complessità della controversia -anche tenuto conto della contumacia della parte soccombente-, dell'assenza di fase istruttoria e che questa vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello;
CONDANNA la , in persona del Prefetto p.t., alla refusione delle Controparte_2
spese processuali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e liquidate:
quanto al primo grado di giudizio in euro 457,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15% e spese vive documentate;
quanto al presente grado di giudizio in euro 852,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15% e spese vive documentate.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
IL GIUDICE
IA De RD
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46508/2024
All'udienza del 25/06/2025 è presente l'avv. Claudia Noviello, in sostituzione dell'avv. IACOVACCI ROBERTO, per parte appellante la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude l'accoglimento dell'appello.
Il Giudice
Da atto che sino alle ore 10.09 nessun altro è comparso e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
IA De RD
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.15, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De RD
N. R.G. 46508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RD;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/06/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 46508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del l.r. p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. IACOVACCI ROBERTO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che la ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 10432/2024 con cui è stata accolta l'opposizione ex art.204 CP_2
bis cds avverso verbale n. 1260003839929, redatto dalla C.N.A.I., per l'asserita violazione dell'art. 126 bis C.d.S.;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'integrale accoglimento della domanda;
rilevato che la prefettura non si è costituita;
rilevato che l'appello è stato notificato all'avvocatura dello Stato a mezzo pec il
23.05.2025 in vista dell'udienza del 25.06.2025;
ritenuto che la notifica è stata ritualmente e tempestivamente effettuata con conseguente dichiarazione di contumacia della;
CP_2
rilevato che -quanto alle spese- in parte motiva la sentenza appellata ha così statuito: “La mancata resistenza in giudizio legittima la pronuncia di compensazione delle spese”;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali, ha chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018); ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente che ha comportato l'annullamento del verbale n.1260003839929 impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza;
ritenuto che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che le spese di lite vanno liquidate per il doppio grado di giudizio tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta, del basso tasso di complessità della controversia -anche tenuto conto della contumacia della parte soccombente-, dell'assenza di fase istruttoria e che questa vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello;
CONDANNA la , in persona del Prefetto p.t., alla refusione delle Controparte_2
spese processuali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e liquidate:
quanto al primo grado di giudizio in euro 457,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15% e spese vive documentate;
quanto al presente grado di giudizio in euro 852,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15% e spese vive documentate.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
IL GIUDICE
IA De RD