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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11423/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. CONDORELLI CAFF FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti SCIUTO MATTEO e C.F._3
SCIUTO NINO
CONVENUTI
Avente ad oggetto: azione ex art. 2932 cc
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del mese di ottobre 2020, riferiva che il proprio padre, Parte_1
( nt il 23.8.1941 e deceduto il 25.3.1999), con promessa di vendita del 3.1.1997, Persona_1
aveva promesso di vendere ad esso attore, che aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, la casa sita in Nicolosi via Somma 88, composta di un vano e accessori ed ivi meglio descritta per il prezzo di lire 30.000.000 (trenta milioni) da pagarsi, al netto di spese di atto e consequenziali, quanto a lire quindici milioni a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla stipula dell'atto preliminare e quanto al resto, in unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile, precisando che il possesso del bene era stato rilasciato contestualmente all'atto; deducendo altresì che parte promittente venditrice avrebbe dovuto fornire la documentazione inerente la provenienza del bene e la regolarità dello stesso al momento della stipula dell'atto pubblico e che, in pagina 1 di 3 data 4.12.2019 era deceduta anche la propria madre ( coniugata con Persona_2 Per_1
), precisava che eredi erano anche gli altri figli, e i
[...] Controparte_1 Controparte_2 quali, invitati con lettera racc. alla stipula dell'atto pubblico di vendita non avevano offerto alcun riscontro.
Chiedeva, pertanto, emettere sentenza sostitutiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c., ritenere e dichiarare esso attore proprietario dell'immobile sito in Nicolosi via
Somma 88, composta da un vano e accessori, confinante con proprietà , con strada e Persona_3
con proprietà di altri, in catasto al foglio 30, particella 1913, categoria A/5, di vani 1,5 con cortile, terreno, disponendo il relativo trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c.; chiedeva disporsi termine per il pagamento del residuo prezzo di € 7.746.85 (lire 15 milioni), con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 Controparte_2
passiva per carenza della qualità di eredi di e;
riferivano che i Persona_1 Persona_2
coniugi e , erano deceduti rispettivamente in data 25/03/1999 e Persona_1 Persona_2
04/12/2019 senza lasciare testamento;
deducevano di non aver mai formalmente accettato l'eredità di e che non poteva dirsi intervenuta alcuna accettazione tacita, non avendo mai posto Persona_1
in essere atti che presupponevano la volontà di accettare e non essendo mai entrati nel possesso dei beni ereditari;
eccependo altresì il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 480 cc ed allegando che in relazione all'eredità del proprio padre, doveva dirsi perduto ogni diritto sull'asse ereditario, devoluto secondo le regole stabilite dalla legge, riferivano, infine, di aver rinunziato all'eredità della madre con atto del 31/01/2020, ai rogiti del Notaio, Dott. Persona_2 Per_4
(Repertorio n. 4.800 – Raccolta n. 2.647).
[...]
Chiedevano pertanto accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda non può trovare accoglimento.
È documentalmente dimostrato che con scrittura privata del 3.1.1997 abbia Persona_1
promesso in vendita a il bene immobile sito in Nicolosi ed ivi meglio descritto;
è Parte_1 altresì pacifico che al decesso di , soltanto l'attore e la di lui madre Persona_1 Persona_2 abbiano accettato tacitamente l'eredità, poiché i due odierni convenuti, e Controparte_1 CP_2 invece, non hanno mai accettato l'eredità paterna ed hanno poi formalmente rinunziato
[...] all'eredità materna con atto del 31.1.2020 ( essendo deceduta il 4.12.2019). Persona_2
L'odierno attore, in quanto erede di e di ( succeduta pro quota Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 3 all'eredità del marito premorto) è già in parte proprietario del bene immobile.
E, tuttavia, la domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 cc è stata svolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, avendo gli stessi rinunziato all'eredità della madre ed a quella paterna.
Va osservato che l'attore nulla ha documentato circa l'esistenza di altri eredi ex art. 522 e ss cc.
È inammissibile, in quanto proposta per la prima vota con le note conclusionali, la domanda volta all'accertamento giudiziale e verificazione delle sottoscrizioni della scrittura 3/01/1997 al fine di procedere alla trascrizione della stessa.
La domanda dunque va respinta.
Tenuto conto del carattere della decisione e della qualità delle parti, tuttavia, possono essere compensate le spese del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Compensa le spese del processo.
Così deciso in Catania, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11423/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. CONDORELLI CAFF FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti SCIUTO MATTEO e C.F._3
SCIUTO NINO
CONVENUTI
Avente ad oggetto: azione ex art. 2932 cc
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del mese di ottobre 2020, riferiva che il proprio padre, Parte_1
( nt il 23.8.1941 e deceduto il 25.3.1999), con promessa di vendita del 3.1.1997, Persona_1
aveva promesso di vendere ad esso attore, che aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, la casa sita in Nicolosi via Somma 88, composta di un vano e accessori ed ivi meglio descritta per il prezzo di lire 30.000.000 (trenta milioni) da pagarsi, al netto di spese di atto e consequenziali, quanto a lire quindici milioni a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla stipula dell'atto preliminare e quanto al resto, in unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile, precisando che il possesso del bene era stato rilasciato contestualmente all'atto; deducendo altresì che parte promittente venditrice avrebbe dovuto fornire la documentazione inerente la provenienza del bene e la regolarità dello stesso al momento della stipula dell'atto pubblico e che, in pagina 1 di 3 data 4.12.2019 era deceduta anche la propria madre ( coniugata con Persona_2 Per_1
), precisava che eredi erano anche gli altri figli, e i
[...] Controparte_1 Controparte_2 quali, invitati con lettera racc. alla stipula dell'atto pubblico di vendita non avevano offerto alcun riscontro.
Chiedeva, pertanto, emettere sentenza sostitutiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c., ritenere e dichiarare esso attore proprietario dell'immobile sito in Nicolosi via
Somma 88, composta da un vano e accessori, confinante con proprietà , con strada e Persona_3
con proprietà di altri, in catasto al foglio 30, particella 1913, categoria A/5, di vani 1,5 con cortile, terreno, disponendo il relativo trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c.; chiedeva disporsi termine per il pagamento del residuo prezzo di € 7.746.85 (lire 15 milioni), con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 Controparte_2
passiva per carenza della qualità di eredi di e;
riferivano che i Persona_1 Persona_2
coniugi e , erano deceduti rispettivamente in data 25/03/1999 e Persona_1 Persona_2
04/12/2019 senza lasciare testamento;
deducevano di non aver mai formalmente accettato l'eredità di e che non poteva dirsi intervenuta alcuna accettazione tacita, non avendo mai posto Persona_1
in essere atti che presupponevano la volontà di accettare e non essendo mai entrati nel possesso dei beni ereditari;
eccependo altresì il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 480 cc ed allegando che in relazione all'eredità del proprio padre, doveva dirsi perduto ogni diritto sull'asse ereditario, devoluto secondo le regole stabilite dalla legge, riferivano, infine, di aver rinunziato all'eredità della madre con atto del 31/01/2020, ai rogiti del Notaio, Dott. Persona_2 Per_4
(Repertorio n. 4.800 – Raccolta n. 2.647).
[...]
Chiedevano pertanto accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda non può trovare accoglimento.
È documentalmente dimostrato che con scrittura privata del 3.1.1997 abbia Persona_1
promesso in vendita a il bene immobile sito in Nicolosi ed ivi meglio descritto;
è Parte_1 altresì pacifico che al decesso di , soltanto l'attore e la di lui madre Persona_1 Persona_2 abbiano accettato tacitamente l'eredità, poiché i due odierni convenuti, e Controparte_1 CP_2 invece, non hanno mai accettato l'eredità paterna ed hanno poi formalmente rinunziato
[...] all'eredità materna con atto del 31.1.2020 ( essendo deceduta il 4.12.2019). Persona_2
L'odierno attore, in quanto erede di e di ( succeduta pro quota Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 3 all'eredità del marito premorto) è già in parte proprietario del bene immobile.
E, tuttavia, la domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 cc è stata svolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, avendo gli stessi rinunziato all'eredità della madre ed a quella paterna.
Va osservato che l'attore nulla ha documentato circa l'esistenza di altri eredi ex art. 522 e ss cc.
È inammissibile, in quanto proposta per la prima vota con le note conclusionali, la domanda volta all'accertamento giudiziale e verificazione delle sottoscrizioni della scrittura 3/01/1997 al fine di procedere alla trascrizione della stessa.
La domanda dunque va respinta.
Tenuto conto del carattere della decisione e della qualità delle parti, tuttavia, possono essere compensate le spese del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Compensa le spese del processo.
Così deciso in Catania, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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