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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/03/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Annalisa Giusti GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1826 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 30/12/2023 da:
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]( AP ), Parte_1
Frazione Piano n. 35, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Loreti, e C.F._1
, nato il [...] ad [...] e residente a [...]( Controparte_1
AP ), Frazione Piano n. 35, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria C.F._2
Antonietta Cataldi
Avente ad oggetto: omologa separazione consensuale coniugi e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30/12/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 18/05/2002 avevano contratto matrimonio in ON ( AP ), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2002, optando per il regime di separazione dei beni;
1 - dall'unione era nato il figlio ( 23-8-2005 ), ormai maggiorenne;
Per_1
- in data 30-6-2008 era nata la figlia minorenne;
Per_2
- nell'ultimo periodo il rapporto sentimentale tra i coniugi era venuto irrimediabilmente meno, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, sicchè i coniugi avevano deciso di separarsi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione consensuale tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto.
2) La GN rimarrà nell'attuale abitazione coniugale sita in Roccafluvione in Via della Parte_1
Resistenza, mentre il signor si trasferirà in Fraz. Balzo di ON Via Marconi n. 11 presso Pt_2
l'abitazione della di lui madre.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
4) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
5) La figlia minorenne verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che Per_2 continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e avranno cura di garantire alla minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Per_2 rimarrà a vivere con la madre presso l'attuale casa familiare. Il padre potrà frequentare la figlia Per_2 ma anche il figlio maggiorenne liberamente in base agli accordi che prenderà di volta in volta Per_1 con i propri figli.
6) Pur nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed i figli secondo i loro accordi ed in base alle reciproche esigenze di studio e lavorative si stabilisce indicativamente che trascorrerà ad Per_2 anni alterni, una volta con la madre e una volta con il padre, le principali festività: a titolo esemplificativo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo. Inoltre, durante il periodo estivo coincidente Per_2 con la pausa scolastica trascorrerà con il padre due settimane consecutive in coincidenza con le ferie lavorative del padre qualora lo stesso dovesse trovare una occupazione lavorativa. CP_
7) Il a titolo di contributo al mantenimento per i figli, provvederà a corrispondere alla Pt_2
Sig.ra - entro il giorno 1 di ogni mese e mediante bonifico bancario secondo le modalità dalla Parte_1 stessa indicate - la somma mensile di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Il signor acconsente alla percezione integrale degli assegni familiari/assegno unico da parte della Pt_2 GN . Parte_1
I ricorrenti, inoltre, chiedevano che, decorsi i termini di legge, fosse anche pronunciata successiva sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Controparte_3
e in ON in data 18.5.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_1 del Comune di ON dell'anno 2002, numero 1, Parte I, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ON.
2 2) Confermare l'assegnazione della ex abitazione coniugale sita in Roccafluvione in Via della
Resistenza alla GN . Parte_1
3) Stabilire che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
4) Confermare che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
5) Confermare l'affidamento della figlia minorenne in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 che continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e avranno cura di garantire alla minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, confermare che rimarrà a vivere con la madre presso l'attuale casa familiare e che il padre potrà Per_2 frequentare la figlia ma anche il figlio maggiorenne liberamente in base agli accordi Per_2 Per_1 che prenderà di volta in volta con i propri figli.
6) Pur nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed i figli secondo i loro accordi ed in base alle reciproche esigenze di studio e lavorative stabilire che trascorrerà ad anni alterni, una volta Per_2 con la madre e una volta con il padre, le principali festività: a titolo esemplificativo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo. Inoltre, durante il periodo estivo coincidente con la pausa scolastica trascorrerà con Per_2 il padre due settimane consecutive in coincidenza con le ferie lavorative dello stesso, qualora dovesse lavorare. CP_
7) Il a titolo di contributo al mantenimento per il figli, provvederà a corrispondere alla Pt_2
Sig.ra - entro il giorno 1 di ogni mese e mediante bonifico bancario secondo le modalità dalla Parte_1 stessa indicate - la somma mensile di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambe i genitori nella misura del 50%.
Il signor acconsente alla percezione integrale degli assegni familiari/assegno unico da parte della Pt_2 GN Parte_1
8) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 27-3-2024
l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, non potendosi ripristinare la comunione materiale e spirituale tra le parti, sicchè sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini specifici sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli.
Il presente giudizio, dopo la pronuncia della presente sentenza non definitiva, dovrà essere rimesso sul ruolo del Giudice relatore per la successiva delibazione, una volta decorsi i termini di legge,
dell'ulteriore domanda di divorzio, pure avanzata dalle parti.
3 La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni della separazione di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio al fine della delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio pure avanzata dalle parti;
spese di lite al definitivo.
Ascoli Piceno, 28-3-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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