Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 290 dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. MEZZANOTTE SALVATORE e Parte_1 dall'Avv. DI TORO MAMMARELLA MONICA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA e dall'Avv.TROVATI ANTONELLA giusta procura generale alle liti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 48/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
19/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Pescara che ha respinto il ricorso con il quale chiedeva dichiararsi l' illegittimità del provvedimento notificatogli dall' in data 10.10.2023 con il quale gli veniva intimata CP_1
la restituzione dell'importo di € 11.358,56 a titolo di indebito percepito con riguardo alla pensione avente Cat. VO n. 10048072 relativamente al periodo dal 1°12.2019 al 31/05/2023
Nel giudizio di primo grado l' si era costituito chiedendo il rigetto della domanda ed CP_1 eccependo che l'errore di calcolo del trattamento pensionistico era stato determinato dalla non corretta comunicazione dell'imponibile da parte del datore di lavoro.
Il giudice di primo grado riteneva non trattarsi di una delle ipotesi di irripetibilità dell'indebito pensionistico, non derivando la richiesta della restituzione del quantum corrisposto in eccedenza da errore dell' ma avendo quest'ultimo semplicemente e giustamente CP_1 proceduto alla riliquidazione della pensione a seguito dell'acquisizione dei dati contributivi e retributivi corretti. Il giudice escludeva inoltre l'applicabilità dell'art. 13 della L. n. 412 del
1991, norma dedicata alle modifiche reddituali incidenti sul trattamento pensionistico ovvero alle ipotesi di errore dell nel calcolo della pensione. Ha evidenziato che Controparte_2
l non avrebbe potuto operare diversamente sulla base dei dati a disposizione al CP_1
momento della liquidazione, ed ha rigettato la domanda non avendo il ricorrente fornito prova del diritto alla percezione del trattamento pensionistico nell'importo inizialmente determinato.
Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. sulla scorta dei seguenti motivi: Pt_1
1) Il giudice non avrebbe verificato la sussistenza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza ai fini dell'irripetibilità dell'indebito, e nella specie: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente. In particolare vi sarebbe stato l'errore dell' , che CP_1 avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'incongruità dei dati reddituali comunicati dal datore di lavoro confrontandoli con quelli degli anni precedenti. Avrebbe dovuto dunque applicare l'art. 13 l. 412/91.
2) Il giudice non ha considerato che non vi è prova in atti del momento esatto in cui l' è venuto a conoscenza dei dati corretti utili per il ricalcolo della pensione. Invero, CP_1 l , nella propria memoria di costituzione e risposta, si è limitato ad affermare che “la CP_1
riliquidazione è stata determinata da quanto è emerso a seguito della verifica aziendale della
S.A.S. CI AT & C. matricola 6001901960, per il dipendente odierno ricorrente
è stato rilevato un imponibile eccessivamente alto rispetto alla qualifica”, senza fornirne prova e senza nemmeno allegare e indicare la data della presunta verifica annuale. L'omessa indicazione impedisce un giudizio di tempestività dell'azione di recupero, e dunque la ripetibilità, diversamente sarebbe sufficiente per l' non indicare la data della verifica CP_1
annuale e, dunque, del momento di conoscenza dei nuovi dati reddituali per evitare di incorrere nella decadenza di cui al ripetuto 2° comma dell'art. 13, Legge n. 412/1991, così svilendo la ratio della norma.
Il sig. ha quindi chiesto la riforma della sentenza e l'accertamento dell'irripetibilità Pt_1 della somma richiesta dall' CP_1
L' si è costituito, contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
L'appello è fondato.
In primo luogo si rileva che è pacifico tra le parti che la prestazione in esame abbia natura previdenziale. Ad essa è dunque applicabile l'art. 52 della l. n. 88/1989.
L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma espressamente recita “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”
Ha certamente errato il giudice di primo grado nel ritenere tale norma non applicabile al caso di specie, in cui l' ha certamente commesso un errore nel liquidare al pensionato una CP_1
somma maggiore di quella a lui dovuta, sebbene in tale errore sia stato indotto per effetto di una errata comunicazione del terzo (datore di lavoro).
La questione verte semmai sull'interpretazione dell'espressione “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”.
La Cassazione con sentenza 30 agosto 2016 n. 17417, in un caso in cui l'indebito traeva origine dalla inesatta indicazione fornita dal datore di lavoro sul numero di settimane lavorate e sulle retribuzioni corrisposte, ha ritenuto non imputabile all'ente l'errore e quindi ripetibile l'indebito, rilevando che la normativa in tema di indebito pensionistico non pone a carico agli enti previdenziali alcun onere di controllo sui dati trasmessi dal datore di lavoro, onere peraltro difficilmente conciliabile col termine di 120 giorni, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del
1973, entro il quale l'istituto deve provvedere alla liquidazione della prestazione.
La giurisprudenza di legittimità sulla ripetizione di indebito previdenziale ed assistenziale si
è tuttavia evoluta, ponendo sempre maggiore attenzione sulla tutela del legittimo affidamento dell'assicurato/pensionato, limitando sempre più le ipotesi di ripetibilità ai casi in cui l'errore
– e dunque il pagamento indebito – sia stato determinato da comportamento doloso, anche omissivo, del percipiente. In particolare trovano applicazione i principi elaborati dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione sent. 13223/2020) secondo cui, in termini generali, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”, ricordando anche che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Tale pronuncia è stata peraltro richiamata dalla Corte Costituzionale, nella sent. n. 8/2023, che ha evidenziato:
“Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU (…) il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva (…). Si tratta innanzitutto di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo
(…). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (…) rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 265/2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di un
“principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (di Corte Cassazione, sezione sesta civile-lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicchè quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore
(sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).”
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione sembra aver mutato approccio anche con riferimento ai controlli esigibili in sede di attribuzione della prestazione, infatti secondo quanto anche recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 10337/2023) “..non può negarsi che l'ente previdenziale, nell'attribuire il trattamento pensionistico, abbia il dovere di svolgere adeguati e complessivi controlli in ordine alla posizione assicurativa, in mancanza dei quali l'errore è imputabile all (nella specie, un'adeguata verifica in ordine alle CP_1
provviste contributive avrebbe fatto cogliere, all'evidenza, la contestualità del versamento di contribuzione figurativa ed effettiva, in un medesimo arco temporale, sia pure in diverse gestioni ma comunque in riferimento al medesimo assicurato)”.
Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale deve quindi ritenersi che l'art. 13 preveda l'irripetibilità dell'indebito anche nel caso in cui l'errore dell sia stato indotto dalle CP_1 dichiarazioni del terzo datore di lavoro, rispetto al quale l' peraltro potrebbe attivare gli CP_1
ordinari rimedi risarcitori previsti dall'ordinamento, secondo un meccanismo che da un lato tutela l'incolpevole affidamento del pensionato, e dall'altro permette di imputare da ultimo il danno al soggetto il cui comportamento colposo ha ingenerato l'errore. D'altronde le disposizioni per il settore pubblico (art. 8 dpr n. 538/186) prevedono espressamente che ove l'errore nella liquidazione sia determinato dal “contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente” l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere all' le somme indebitamente corrisposte al dipendente dall'Istituto (salva rivalsa da parte CP_1
dell'ente di appartenenza nei confronti del dipendente, qualora ovviamente ve ne siano i presupposti). Ritenere dunque che il dipendente privato sia chiamato a restituire direttamente l'indebito determinato dall'errore del datore di lavoro all creerebbe una ingiustificata CP_1
disparità di trattamento tra dipendenti del settore pubblico e privato che abbiano riposto il medesimo legittimo affidamento nella percezione della pensione liquidata dall sulla CP_1
base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro.
In applicazione di tali principi l'appello deve pertanto essere accolto. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono da compensarsi considerata la controvertibilità della questione.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di euro 11.358,56 richiesta dall' all'appellante a titolo di indebito previdenziale per il periodo dal dal CP_1
1°.12.2019 al 31/05/2023
- Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19/06/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello Il Presidente
Fabrizio Riga