Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
36R.G. n. 461/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da
[...]
confronti di iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 461/2025, avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza del 4.03.2025, emessa dal Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 8179/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
sentite le parti;
letto il parere formulato in data
08.04.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 22.05.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari in via temporanea ed urgente revocava l'assegnazione al ricorrente della casa familiare sita in Bari al Lungomare
Nazario Sauro n.25/C; inoltre, gravava lo del versamento in favore della di un assegno Pt_1 Parte_2 divorzile provvisorio di €.600 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT-FOI, e formulava alle parti la proposta conciliativa della vertenza sulla scorta delle decisioni testé indicate.
Esse venivano ritenute dallo ingiuste, errate ed irragionevoli per il seguente ordine di ragioni. Pt_1
Quanto alla revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare, asseritamente priva di motivazione, il
Presidente aveva ignorato la circostanza per cui il reclamante stesse continuando a vivere in essa con il figlio (nato a [...] il [...]) il quale, in sede di ascolto, aveva espresso il desiderio di Per_1 continuare a coabitare con il padre. pagina 1 di 7
lo , all'uopo, sosteneva che il Pt_1
Presidente non avesse fatto buon governo dei principi di cui all'art. 5 co.6 della legge sul divorzio, tenuto conto che egli aveva fornito un maggiore contributo economico per l'acquisto dell'abitazione familiare, che aveva subito un arretramento delle proprie condizioni economiche, godendo ora del solo trattamento pensionistico, che la doveva essere ritenuta autosufficiente per essere stata assunta con Parte_2 contratto part time e con una retribuzione di €.600 mensili (circostanza celata dalla donna al Tribunale e scoperta solo accedendo agli atti dell' , che ella, a seguito della separazione, aveva visto Pt_3 implementare il suo patrimonio immobiliare (dal complessivo valore catastale di €.473.895,07) e aveva riversato sui suoi conti bancari notevoli somme di denaro, e che, infine, lo aveva provveduto al Pt_1 mantenimento dei figli per ben 15 anni senza ricevere alcuna forma di compartecipazione materna.
Per tali ragioni il reclamante concludeva affinché la Corte, in riforma della gravata ordinanza, volesse confermare l'assegnazione a sé dell'abitazione familiare ed elidere il ridetto assegno;
vinte le spese.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi le richieste disattese in prime cure e disporre persino le indagini per il tramite della Polizia Tributaria.
In data 17.05.2025 la IG.ra provvedeva a costituirsi nella fase del reclamo ed Parte_2 evidenziava come le avverse ragioni di doglianza fossero destituite di fondamento.
In punto di fatto chiariva che: 1) il matrimonio fra le parti era stato celebrato l'1.12.1988, con l'adozione del regime della separazione dei beni;
2) da tale unione erano nati due figli, ossia (30.05.1991) Persona_2
e (04.04.1995); 3) i coniugi avevano acquistato l'abitazione familiare sita in Bari al Lungomare Per_1
Nazario Sauro n.25/C, di cui sono proprietari ciascuno per ½; 3) all'esito della fase sommaria del precedente giudizio separativo, risalente al 2009, tale immobile veniva assegnato allo il quale Pt_1 veniva onerato del versamento di un assegno di mantenimento muliebre di €.
1.00 mensili, mentre la veniva esonerata dal contribuire al mantenimento dei figli, sebbene godesse di un introito Parte_2 mensile di €.600 per la messa a reddito di altro suo immobile;
4) con gli accordi stilati in sede di trasformazione della separazione da consensuale a giudiziale, recepiti in sentenza dal Tribunale, tale assegno veniva rideterminato nella misura di €.
1.100 mensili;
5) i figli avevano frattanto completato il loro percorso di studi e reperito una stabile sistemazione lavorativa;
6) la condizione economica del reclamante era nel tempo nettamente migliorata giacché, oltre alla pensione, svolgeva un'attività libero professionale, aveva venduto una unità immobiliare in Porto Cesareo e ne aveva acquistata altra in Ostuni, provvedendo pagina 2 di 7 alla sua ristrutturazione;
inoltre, godeva di un'ampia disponibilità economica.
A fronte di ciò, la IG.ra aveva dapprima locato un alloggio per sé e poi, dopo aver rinunciato Parte_2 alla rendita per la locazione di altro suo cespite, si era in esso trasferita;
aveva poi acquistato un immobile in Ostuni, accedendo ad un mutuo ancora in fase di restituzione, aveva reperito una sistemazione lavorativa part time, inizialmente a tempo determinato e poi trasformatasi in full time, per cui godeva di una retribuzione di €.590 mensili ed era intestataria di due conti correnti bancari.
Quanto alla revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare, sosteneva che la relativa decisione fosse pienamente ossequiosa dei principi valevoli in subiecta materia, in mancanza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico.
Relativamente invece alle censure formulate dallo in merito all'assegno divorzile, ancorché Pt_1 provvisorio, la reclamata sosteneva che nel caso di specie ricorressero tutte le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 5 co.6 della L. 898/1970, così come cristallizzate dalle SS.UU. della Suprema
Corte con la sentenza n. 18287/2018, quali l'evidente sperequazione reddituale esistente fra le parti, la convivenza coniugale durata 21 anni, durante i quali ella aveva assolto alle mansioni domestiche ed accuditive della prole, sacrificando così le proprie aspettative di lavoro e favorendo nel contempo la carriera del marito, nonché il contributo fornito per la formazione del patrimonio comune.
E in ogni caso, a seguito della separazione la si era impegnata per reperire la sistemazione Parte_2 lavorativa innanzi richiamata, che tuttavia non le garantiva una condizione di autosufficienza economica.
Precisava poi di aver aderito alla proposta conciliativa della vertenza formulata dal Presidente con la gravata ordinanza, a differenza di quanto fatto dallo , il quale non aveva dato alcun riscontro ad Pt_1 essa nei termini ivi fissati, ed evidenziava in ogni caso che, stante l'imminente decisione nel merito del giudizio di divorzio, in via preliminare ed in punto di rito la Corte avrebbe dovuto pronunciare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del gravame, volto peraltro a scrutinare le medesime questioni già valutate in prime cure.
Il reclamo doveva comunque essere rigettato perché infondato nel merito, con vittoria di spese e competenze legali.
L'udienza del 22.05.2025 veniva celebrata in presenza sicché, all'esito, il procedimento veniva riservato per la decisione a relazione del sottoscritto Giudice Ausiliario.
Da ultimo, con nota dell'8.04.2025 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava alla Corte di non formulare alcun parere, in assenza di figli minori e/o di questioni controverse aventi natura pubblicistica.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo pagina 3 di 7 una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la
Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale
o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
E proprio a cagione della precipuità del rito, così come testé indicata, alla Corte è inibito qualsiasi approfondimento istruttorio, ad eccezione dell'assunzione di sommarie informazioni, ove però queste ultime siano assolutamente indispensabili per la decisione, e non già soltanto opportune.
Ed invero, l'ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo è limitato alle deduzioni ed alle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al Presidente del Tribunale o al Giudice
Delegato che ha emesso l'ordinanza oggetto di censura, non potendosi legittimare l'astratta ipotesi che l'attività istruttoria innanzi la Corte vada a sovrapporsi a quella espletanda in prime cure, con conseguente rischio di adottare decisioni distoniche fra loro.
Nel caso di specie le attività assertive delle parti e i compendi probatori dalle stesse forniti sono più che esaustivi per l'adozione di una decisione nel merito delle formulate doglianze, non potendosi neppure recepire l'eccezione dell'improcedibilità del reclamo per l'imminente decisione della causa pendente in primo grado, trattandosi di due ambiti di cognizione non sovrapponibili.
Chiarito ciò, relativamente al primo motivo di reclamo appare opportuno in primo luogo evidenziare che, in ossequio del principio sancito dall'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione dell'abitazione familiare è disposta tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori, ovvero di quelli maggiorenni portatori di handicap e finanche di quelli maggiorenni ove siano incolpevolmente disoccupati;
e ciò al fine di preservare l'habitat domestico in cui si sono consolidate le loro abitudini di vita.
Nel caso di specie il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari ha revocato l'assegnazione dell'abitazione familiare disposta nella fase separativa a beneficio dello con il quale Pt_1 avevano continuato a coabitare i figli.
Trattasi di decisione pienamente condivisibile, oltre che ossequiosa delle norme, giacché i due figli delle parti sono ormai adulti, hanno completato il loro percorso formativo ed hanno raggiunto la loro piena autosufficienza economica (circostanza peraltro già esplicitata dallo nel ricorso introduttivo del Pt_1 giudizio di divorzio) e, con riferimento in particolare al figlio , reperendo una sistemazione Per_1 lavorativa consona agli studi fatti.
Ne consegue che l'esternata volontà dei costui di continuare a vivere con il padre ha solo una valenza pagina 4 di 7 metagiuridica per cui essa non può avere alcuna forma di tutela legale;
corollario di ciò è che le parti dovranno regolarsi esclusivamente in base al titolo di proprietà.
Relativamente poi alle doglianze formulate riguardo all'assegno divorzile, è invece indispensabile precisare quanto segue: esso è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice
pagina 5 di 7 non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, i dati più rilevanti della vicenda coniugale e post-coniugale sono i seguenti: 1) le parti hanno contratto matrimonio nel dicembre del 1988, hanno generato due figli e nell'anno 2009 hanno dato corso ad un procedimento separativo;
2) in virtù dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in quel procedimento, alla IG.ra veniva concesso un assegno di mantenimento di €.1.000, poi aumentato ad €.1.100 Parte_2 in ossequio agli accordi intervenuti inter partes sulle questioni ancora controverse, sicché la separazione veniva trasformata da giudiziale in consensuale e definita con la sentenza n. 2092/2018, R.G. 2965/2009;
3) con i provvedimenti separativi, peraltro, l'abitazione familiare veniva assegnata allo , con il Pt_1 quale avrebbero continuato a convivere i figli;
4) nel corso dell'unione coniugale la IG.ra si Parte_2 era occupata delle mansioni domestiche ed accuditive della prole, del cui mantenimento, in virtù dei provvedimenti emessi nel giudizio separativo, si faceva carico soltanto il padre;
5) esperito il giudizio divorzile, l'assegno di mantenimento muliebre è stato poi ridimensionato in virtù della gravata ordinanza, stante l'apprezzata sussistenza di modificazioni sostanziali delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle ponderate nel corso della lunga durata del procedimento separativo e comunque poste alla base degli accordi stilati sul punto;
6) il reclamante è pensionato dal gennaio 2018 e la dapprima ha Parte_2 avuto un breve rapporto di collaborazione e poi, con decorrenza dal 4.11.2019, è stata assunta -a tempo prima determinato e poi indeterminato e comunque part time- alle dipendenze della compagine Bookair
S.r.l., corrente in Bari, percependo una retribuzione media mensile di €.600 circa;
7) quanto alle proprietà immobiliari, i coniugi sono cointestatari dell'immobile sito in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 25/C
(adibito ad abitazione familiare), lo è proprietario di un appartamento in Ostuni alla Via Roma Pt_1
n.29, la di altro appartamento in Ostuni alla Via Alberto Mario n.16, acquistato nell'agosto Parte_2
2021 facendo ricorso ad un mutuo bancario, di altro appartamento in Bari al Corso Cavour n.96, acquistato nel marzo del 2018, e della quota di ¼ di una villa in Putignano alla Contrada Pentimelle;
8) entrambe le parti sono poi titolari di conti bancari.
Ed allora, posto che la condizione economico-patrimoniale della è nettamente migliorata Parte_2 rispetto all'epoca dell'adozione dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. risalente all'anno 2009, che costei non si
è onerata del versamento di alcun contributo per il mantenimento della prole, che ha goduto dell'assegno di mantenimento muliebre di €.
1.000 fin dal 2009 (poi concordato nell'anno 2018 in €.
1.100 in vista della definizione consensuale del giudizio separativo), che la concessione di un mutuo di €.44.000 per pagina 6 di 7 l'acquisto di un appartamento in Ostuni è indice di una sua solidità finanziaria, che anche prima dell'intervenuta assunzione presso la Bookair S.r.l. non era impossibilitata a reperire una proficua attività lavorativa per ragioni oggettive, che aveva il preciso dovere, in ragione della valenza del principio di auto- responsabilità, di impegnarsi per affrancarsi dalla dipendenza dal marito e che, comunque, nel corso dell'unione durata 21 aveva consentito al consorte di sviluppare la sua carriera lavorativa, appare equo non già elidere (come invocato dal reclamante) ma rideterminare detto assegno nella misura di €.400 mensili, con decorrenza dall'adozione della presente ordinanza;
importo, quest'ultimo, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
E ciò, ponderando in senso circolare tutti i dati innanzi elencati ed in attesa delle decisioni che il Tribunale di Bari vorrà adottare definendo il giudizio di merito.
E, tenuto conto del complessivo esito del reclamo, le relative spese dovranno essere compensate fra le parti nella misura di ¾ e poste a carico della IG.ra e a beneficio del reclamante Parte_2 [...]
, nel restante ¼, che si liquidano nella misura già ridotta in €. 36,75 per spese e in €.991,5 per Parte_1 onorario, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA e il CAP come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, rigettato ogni ulteriore motivo di gravame, così provvede.
1) Accoglie per quanto di ragione il reclamo formulato dal IG. e, per l'effetto, a Parte_1
parziale riforma dell'ordinanza del 4.03.2025, emessa dal Presidente della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 8179/2024, ridetermina l'assegno di mantenimento a carico del reclamante e a beneficio della IG.ra Parte_2 nella misura mensile di €.400,00, con decorrenza dal deposito della presente ordinanza;
importo
[...] da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
2) Compensa fra le parti, e per ¾, le spese della fase del reclamo e condanna la IG.ra a Parte_2 pagare in favore dello il restante ¼, che si liquida -nella misura già ridotta- in €. Parte_1
36,75 per spese e in €.991,5 per onorario, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al
15%, l'IVA e il CAP come per legge.
Così deciso in Bari il 29.05.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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