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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa EL NT Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. LO D. RA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 312/2025 R.G.A.C., promosso da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Salvatore Emma, del Foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cataldo (CL), via Trento n. 11; Ricorrente
Contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17/01/1974 ed ivi residente nella via Giovanni Pascoli n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pirrello, presso lo studio del quale, in Caltanissetta nella Via Sardegna
17, è elettivamente domiciliato;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti, avendo raggiunto un accordo nelle more della convocazione all'udienza prevista del 09/07/2025 hanno insistito affinchè fosse pronunciata la loro alle condizioni da loro concordate e che di seguito si trascrivono:
“Casa coniugale: l'immobile sito in San Cataldo, in via Giovanni Pascoli n. 7 già adibito a casa coniugale, di proprietà del Comune di San Cataldo, che lo ha concesso in affitto alla signora
[...]
, sarà utilizzata ed abitata dalla moglie insieme con i due figli della coppia, restando a Parte_1 carico della moglie il pagamento del canone di affitto. Mentre il signor già da Controparte_1 anni ha trasferito la propria attività lavorativa ed il proprio centro di interessi, all'estero ed attualmente risiede in GO;
assegno di mantenimento: il signor si obbliga a versare in favore dei due figli Controparte_1 maggiorenni, ma attualmente ancora privi di reddito proprio e di autosufficienza economica, un assegno mensile di €. 500,00 complessivo (€. 250,00 per ogni figlio) che provvederà a versare in favore della madre con la quale, quest'ultimi ancora convivono e che, attualmente, si occupa Parte_1 del loro mantenimento e cura.
Il signor si obbliga, altresì, a versare un assegno di mantenimento mensile in Controparte_1 favore della moglie di€. 250,00- Parte_1
L'assegno di mantenimento così determinato, nella misura complessiva totale mensile di €. 750,00-, verrà versato dal Sig. entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della signora Controparte_1
, a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN IT 56 E 02008 Parte_1
83421 000420241037”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il Sig. in San Cataldo (CL) in data CP_1
18 luglio 2000, dalla cui unione erano nati due figli: nato a Persona_1
Caltanissetta il 18/07/2001 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 maggiorenni, ma privi di occupazione e non indipendenti economicamente e con lei conviventi nell'abitazione sita in via Pascoli n. 7, concessa in affitto alla ricorrente dal
Comune di San Cataldo.;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che negli ultimi anni la stessa ricorrente, insieme al marito, gestiva una pizzeria, ma tale attività era cessata con una difficile posizione debitoria.
- che da alcuni anni il signor ha lasciato la famiglia per recarsi a lavorare all'estero, CP_1 mantenendo però la propria residenza in San Cataldo (CL); e che da circa sette anni lavora in GO ove gestisce una pizzeria.;
- di essere priva di redditi propri e di non svolgere alcuna attività lavorativa e di stare frequentando un corso di riqualificazione professionale.
- Che il Sig. svolge attività lavorativa in GO percependo un regolare e CP_1 proficuo reddito.
La Sig.ra concludeva chiedendo: Pt_1
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
-l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla coniuge la Controparte_1 somma di €. 600,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per i figli (euro 300 per ciascun figlio).
- porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla coniuge la Controparte_1 somma di €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento per la stessa.
Si costituiva il Sig. non contestando quanto dedotto dalla Controparte_1 ricorrente e, in particolare, rappresentando di essere favorevole a contribuire al mantenimento della sig.ra e dei figli, maggiorenni ma non economicamente Pt_1 sufficienti e riferiva di lavorare presso una pizzeria in GO.
Alla luce di quanto esposto, il sig. chiedeva venisse pronunciata la separazione CP_1 personale dei coniugi, con onere a suo carico di corrispondere un assegno di mantenimento di € 250,00 per la sig.ra , e € 250,00 ciascuno per i figli Parte_1 maggiorenni e Persona_1 Persona_2
Nelle more, i coniugi raggiungevano un accordo, depositato in data 26.06.2025, al fine di trasformare il titolo della separazione in consensuale.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, le parti insistevano nella domandata separazione e chiedevano, alle condizioni riportate in epigrafe, la trasformazione del titolo della separazione.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, e, in particolare il tenore degli atti difensivi di parte, nonché la protratta separazione e la loro concorde volontà, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione;
tali condizioni della separazione proposte dalle parti sono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 312/2025 R.G. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 13/05/1975 e , nato a [...] il [...], il Controparte_1 cui matrimonio, celebrato in San Cataldo (CL) in data 18 luglio 2000, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Cataldo, nell'anno 2000, n. 34, parte II, serie A, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 26.06.2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Cataldo (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il
10 ottobre 2025
Il Presidente
EL NT
Il Giudice est.
LO D. RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa EL NT Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. LO D. RA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 312/2025 R.G.A.C., promosso da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Salvatore Emma, del Foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cataldo (CL), via Trento n. 11; Ricorrente
Contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17/01/1974 ed ivi residente nella via Giovanni Pascoli n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pirrello, presso lo studio del quale, in Caltanissetta nella Via Sardegna
17, è elettivamente domiciliato;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti, avendo raggiunto un accordo nelle more della convocazione all'udienza prevista del 09/07/2025 hanno insistito affinchè fosse pronunciata la loro alle condizioni da loro concordate e che di seguito si trascrivono:
“Casa coniugale: l'immobile sito in San Cataldo, in via Giovanni Pascoli n. 7 già adibito a casa coniugale, di proprietà del Comune di San Cataldo, che lo ha concesso in affitto alla signora
[...]
, sarà utilizzata ed abitata dalla moglie insieme con i due figli della coppia, restando a Parte_1 carico della moglie il pagamento del canone di affitto. Mentre il signor già da Controparte_1 anni ha trasferito la propria attività lavorativa ed il proprio centro di interessi, all'estero ed attualmente risiede in GO;
assegno di mantenimento: il signor si obbliga a versare in favore dei due figli Controparte_1 maggiorenni, ma attualmente ancora privi di reddito proprio e di autosufficienza economica, un assegno mensile di €. 500,00 complessivo (€. 250,00 per ogni figlio) che provvederà a versare in favore della madre con la quale, quest'ultimi ancora convivono e che, attualmente, si occupa Parte_1 del loro mantenimento e cura.
Il signor si obbliga, altresì, a versare un assegno di mantenimento mensile in Controparte_1 favore della moglie di€. 250,00- Parte_1
L'assegno di mantenimento così determinato, nella misura complessiva totale mensile di €. 750,00-, verrà versato dal Sig. entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della signora Controparte_1
, a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN IT 56 E 02008 Parte_1
83421 000420241037”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il Sig. in San Cataldo (CL) in data CP_1
18 luglio 2000, dalla cui unione erano nati due figli: nato a Persona_1
Caltanissetta il 18/07/2001 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 maggiorenni, ma privi di occupazione e non indipendenti economicamente e con lei conviventi nell'abitazione sita in via Pascoli n. 7, concessa in affitto alla ricorrente dal
Comune di San Cataldo.;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che negli ultimi anni la stessa ricorrente, insieme al marito, gestiva una pizzeria, ma tale attività era cessata con una difficile posizione debitoria.
- che da alcuni anni il signor ha lasciato la famiglia per recarsi a lavorare all'estero, CP_1 mantenendo però la propria residenza in San Cataldo (CL); e che da circa sette anni lavora in GO ove gestisce una pizzeria.;
- di essere priva di redditi propri e di non svolgere alcuna attività lavorativa e di stare frequentando un corso di riqualificazione professionale.
- Che il Sig. svolge attività lavorativa in GO percependo un regolare e CP_1 proficuo reddito.
La Sig.ra concludeva chiedendo: Pt_1
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
-l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla coniuge la Controparte_1 somma di €. 600,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per i figli (euro 300 per ciascun figlio).
- porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla coniuge la Controparte_1 somma di €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento per la stessa.
Si costituiva il Sig. non contestando quanto dedotto dalla Controparte_1 ricorrente e, in particolare, rappresentando di essere favorevole a contribuire al mantenimento della sig.ra e dei figli, maggiorenni ma non economicamente Pt_1 sufficienti e riferiva di lavorare presso una pizzeria in GO.
Alla luce di quanto esposto, il sig. chiedeva venisse pronunciata la separazione CP_1 personale dei coniugi, con onere a suo carico di corrispondere un assegno di mantenimento di € 250,00 per la sig.ra , e € 250,00 ciascuno per i figli Parte_1 maggiorenni e Persona_1 Persona_2
Nelle more, i coniugi raggiungevano un accordo, depositato in data 26.06.2025, al fine di trasformare il titolo della separazione in consensuale.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, le parti insistevano nella domandata separazione e chiedevano, alle condizioni riportate in epigrafe, la trasformazione del titolo della separazione.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, e, in particolare il tenore degli atti difensivi di parte, nonché la protratta separazione e la loro concorde volontà, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione;
tali condizioni della separazione proposte dalle parti sono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 312/2025 R.G. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 13/05/1975 e , nato a [...] il [...], il Controparte_1 cui matrimonio, celebrato in San Cataldo (CL) in data 18 luglio 2000, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Cataldo, nell'anno 2000, n. 34, parte II, serie A, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 26.06.2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Cataldo (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il
10 ottobre 2025
Il Presidente
EL NT
Il Giudice est.
LO D. RA