Decreto cautelare 22 luglio 2021
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL OÈ, in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. “Lido Arca di OÈ”, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore; rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa n. 2452/2021 del 18 giugno 2021, con cui il Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi ha contestato al ricorrente la violazione degli artt. 49 comma 1, 58 comma 1 e 2 e 72 comma 2 della Legge Regionale n. 11 dell'11 febbraio 1999 “ disciplina delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione ” per avere aperto uno stabilimento balneare (ex art. 49 L.R. n. 11/1999) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale, nonché per aver aperto la gestione di struttura ricettiva, spiaggia attrezzata (ex art. 58 L.R. n. 11/1999) priva dell'autorizzazione all'esercizio da rilasciarsi dal Comune di Brindisi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da EL OÈ in data 30 settembre 2021:
dell’ordinanza dirigenziale n. 06 dell’8 luglio 2021 del Comune di Brindisi - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Attività Produttive - S.U.A.P. - Servizio Attività Produttive, notificata il 3 agosto 2021, con cui si ordina al sig. EL OÈ la immediata cessazione dell’attività abusiva di stabilimento balneare “ l’Arca di OÈ ” in Brindisi, degli atti richiamati (allo stato non conosciuti): “ nota prot. n. 66218 ” e i “ relativi verbali allegati elevati dal Comando di Polizia Municipale, con cui si richiede l’adozione di un provvedimento di cessazione dell’attività abusiva di stabilimento balneare condotta da EL OÈ …” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e udito l’Avv. L.G. Longo, in sostituzione dell'Avv. A.M. Ciardo, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 luglio 2021 e depositato in pari data, il ricorrente - in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. “Lido Arca di OÈ” - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa n. 2452/2021 del 18 giugno 2021 con cui il Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi ha contestato al predetto la violazione degli artt. 49 comma 1, 58 comma 1 e 2 e 72 comma 2 della Legge Regionale n. 11 dell'11 febbraio 1999 “ disciplina delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione ” per avere aperto uno stabilimento balneare (ex art. 49 L.R. n. 11/1999) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale, nonché per aver aperto la gestione di struttura ricettiva, spiaggia attrezzata (ex art. 58 L.R. n. 11/1999) priva dell'autorizzazione all'esercizio da rilasciarsi dal Comune di Brindisi, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DI LEGGE: LEGGE REGIONE PUGLIA N. 11/1999, DPR N. 616/1977, T.U.L.P.S., LEGGE REGIONE PUGLIA N. 17/2015, LEGGE N. 241/1990); VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI VALIDA ISTRUTTORIA; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA CONDOTTA; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DETERMINAZIONI IN ASSENZA E CARENZA DI POTERE.
Con decreto cautelare n. 455/2021, pubblicato il 22 luglio 2021, il Presidente di questo Tribunale ha accolto parzialmente l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, solo limitatamente alla disposta chiusura immediata dell’attività, con esclusione dell’atto di accertamento e del sequestro. con la seguente motivazione: “ Considerato che l’impugnato provvedimento si connota di una duplice natura: quale atto di accertamento delle violazioni contestate e –in quanto tale – non immediatamente lesivo e non impugnabile, al pari del sequestro delle strutture; quale provvedimento, nella parte in cui dispone la chiusura immediata dell’attività; Considerato che il provvedimento complessivamente impugnato appare adottato in difetto di competenza, atteso che la chiusura prevista dalla norma è stata disposta dagli agenti accertatori e non già dal competente dirigente di settore; ”. Ha sospeso, quindi, provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato, e ha fissato, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare Camera di Consiglio del 7 settembre 2021
Il 16 agosto 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, depositando brevi note di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 3 settembre 2025, il Comune di Brindisi ha depositato una memoria difensiva, eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito G.A., chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, il respingimento del ricorso ed esibendo (oltre al provvedimento comunale dell’8 luglio 2021 di rigetto dell’opposizione al sequestro amministrativo cautelare), l’ordinanza dirigenziale n. 06 dell’8 luglio 2021 del Comune di Brindisi - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Attività Produttive - S.U.A.P. - Servizio Attività Produttive, statuente l’immediata cessazione dell’attività abusiva dello stabilimento balneare “l’Arca di OÈ” in Brindisi.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 settembre 2021 e depositato in data 1° ottobre 2021, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della predetta ordinanza dirigenziale n. 06/2021 del Comune di Brindisi - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Attività Produttive - S.U.A.P. - Servizio Attività Produttive, notificata il 3 agosto 2021, con cui si ordina al sig. EL OÈ la immediata cessazione dell’attività abusiva di stabilimento balneare “l’Arca di OÈ” in Brindisi, degli atti richiamati (allo stato non conosciuti): “nota prot. n. 66218” e i “relativi verbali allegati elevati dal Comando di Polizia Municipale, con cui si richiede l’adozione di un provvedimento di cessazione dell’attività abusiva di stabilimento balneare condotta da EL OÈ …” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; ILLEGITTIMITA’ DERIVATA; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA.
II - ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; ILLEGITTIMITA’ DERIVATA; VIOLAZIONE DI LEGGE: LEGGE REGIONE PUGLIA N. 11/1999, DPR N. 616/1977, TULPS, LEGGE REGIONE PUGLIA N. 17/2015, LEGGE N. 241/1990; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA CONDOTTA.
La parte ricorrente, con apposito atto notificato alla controparte il 30 gennaio 2025 e depositato in pari data, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ai motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, essendo state demolite le strutture dello stabilimento balneare in questione.
Nella pubblica udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Premesso che sussiste nella specie la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in relazione alle impugnate disposizioni di chiusura immediata della struttura ricettiva de qua (stabilimento balneare), il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Osserva, infatti, il Collegio che la parte ricorrente, con apposito atto sottoscritto anche personalmente, notificato alla controparte e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in data 30 gennaio 2025, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, anche per come ampliato dai successivi motivi aggiunti, sicchè - non essendosi opposta l’Amministrazione Comunale resistente - il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, così come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, ai sensi degli artt. 35 secondo comma lettera c) e 84 c.p.a..
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO