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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. LE De RI Presidente
2) dott. AT RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 874 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SOLINA NICOLÒ Parte_1
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALVARUSO Controparte_1
LV MA
- Appellato - All'udienza del 25/09/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 87/2023 del 28.02.2023 il Tribunale di Trapani ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
14.04.2022 con cui lo stesso aveva esposto: di essere dipendente del Comune di con la qualifica di Vice CP_1
Comandante dei Vigili Urbani (inquadrato in cat. D) e di aver svolto dal 1996 (data di collocamento a riposo del Comandante) le mansioni di quest'ultimo assumendone in via esclusiva i poteri e le responsabilità, “riservate alla competenza del Dirigente, come sagomate dall'art. 69 dello Statuto comunale e dall'art.107 T.U.E.L.”, senza tuttavia riceverne alcun adeguamento retributivo;
che, sino al 26.07.2015, la pianta organica del aveva previsto, per il CP_1 posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, la collocazione nell'Area Dirigenziale Unica mentre, con delibera di giunta n. 247/2015, dal 27.07.2015 e fino al 23.03.2017, il suddetto posto era stato inserito nell'Area Direttiva – Categoria Giuridica D del C.C.N.L. del 31.03.1999, in contrasto con le previsioni
1 della L.R.17/90, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale nonché del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Chiedeva pertanto, previa disapplicazione della citata delibera n. 247/15, accertarsi che “che le mansioni assegnate e svolte dal ricorrente … nel periodo dal luglio 2012 al 26 febbraio 2017 sono state quelle proprie del Dirigente/Comandante della Polizia Municipale”, e per l'effetto condannarsi il al pagamento della Controparte_1
“differenza tra la retribuzione e le indennità corrisposte nel periodo luglio 2012-26 febbraio 2017 (per la qualifica di Vice Dirigente cat. Economica D6) e quanto invece dovuto per stipendio, indennità di posizione, indennità di risultato, per misura attribuibile secondo la valutazione professionale”, che quantificava in € 199.966,87 lordi, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda sotto molteplici concorrenti profili:
- in primo luogo, il ricorrente non aveva spiegato il motivo per cui le attività
- che assume di aver espletato nel periodo considerato – avrebbero dovuto esulare dall'inquadramento applicatogli (cat. D) e rientrare nelle funzioni proprie dei dirigenti, tanto più che, rivestendo lo stesso la qualifica di Vicecomandante della Polizia Municipale (ossia, l'ufficiale più alto in grado in concreto occupato), doveva ritenersi fisiologico che gli venissero demandati compiti gestionali di rilevante importanza;
inoltre, non necessariamente l'espletamento dei compiti di Comandante della Polizia Municipale “deve essere accompagnato dall'assegnazione di una qualifica Dirigenziale essendo possibile attribuire allo stesso la sola qualifica di Posizione Organizzativa” (ha richiamato, in proposito, Cons. St. sentenza n. 1303 del 1997);
- in secondo luogo, quand'anche talune delle mansioni dedotte in ricorso fossero ontologicamente di spettanza dirigenziale, con la delibera del Commissario Straordinario n. 247/15 - la cui disapplicazione era presupposto indispensabile per l'accoglimento delle pretese attoree – nel razionalizzare il proprio assetto organizzativo, l'ente aveva riqualificato il Corpo di Polizia Municipale come ufficio in staff al Sindaco retto da un vicecomandante, e non più come “Settore” (ovvero, struttura complessa affidata ad un dirigente); trattandosi di un atto di macro- organizzazione ne era preclusa la cognizione (ed a fortiori la disapplicazione) da parte del giudice ordinario;
sicché, difettando la previsione di una figura dirigenziale a capo del Corpo di Polizia Municipale, il ricorrente non poteva pretendere il riconoscimento della relativa retribuzione;
- sotto altro profilo, osservava che, a mente dell'art. 9 del Regolamento di Polizia Municipale del Comune di , l'attività di sostituzione (senza limiti di CP_1 tempo) del Comandante dà diritto ad un'indennità di posizione organizzativa di
2 fascia “A” che pacificamente il aveva ricevuto e che, dunque, esauriva ogni Pt_1 possibile pretesa economica correlata alla funzione. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma. Il ha resistito al gravame. CP_1 CP_1
All'udienza del 25/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con il primo motivo di gravame, premesso che il contenuto delle mansioni esposte in ricorso non era stato contestato specificamente dal il CP_1 Pt_1 lamenta che le stesse non siano state ritenute dal Tribunale proprie dell'area dirigenziale, secondo la previsione dell'art. 107 TUEL che al 3° comma elenca i compiti propri ed esclusivi dei Dirigenti (“
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco”. Tale disposizione, soggiunge, era stata altresì trasposta nell'art. 69 dello Statuto comunale, del seguente tenore: “
1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli Uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti e il personale in esso inquadrato o assegnato.... Esercitano i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono
3 responsabili ….
2. Ai Dirigenti …. è attribuita la responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. ... 3. I Dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi;
predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate, secondo le direttive dell'Amministrazione comunale. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i Dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. ….. 4. Spettano ai Dirigenti competenti per Settore la presidenza delle Commissioni di gara, la responsabilità delle procedure d'appalto e la stipulazione dei contratti. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Sindaco incarica un altro Dirigente per la funzione.
5. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla G.C. e al C.C., il Dirigente del Settore interessato o il Funzionario del settore più elevato in grado, in caso di assenza o impedimento del Dirigente, esprime il parere in ordine alla sola regolarità tecnica... 6. I Dirigenti assistono tranne diversa determinazione del presidente alle sedute del Consiglio comunale, per relazionare su specifici argomenti tecnici. Su richiesta del Sindaco o di un Assessore i dirigenti assistono alle sedute di G.C. per relazionare su specifici argomenti. Essi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. …..”. Di analogo tenore era ancora l'art. 22 del Regolamento degli Uffici e Servizi adottato dal con delibera di G.M. n. 173/2012. CP_1
Orbene, pacifico che molti di questi compiti (in particolare “la presidenza delle Commissioni di gara, la responsabilità delle procedure d'appalto e la stipulazione dei contratti”) necessariamente sussunti nelle competenze dirigenziali, erano stati svolti dal , Pt_1 da ciò sarebbe scaturito il diritto del a percepire la correlata retribuzione. Pt_1
Con il secondo motivo, censura la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che il ruolo di Comandante della Polizia Municipale non dovesse essere necessariamente accompagnato dall'assegnazione di una qualifica dirigenziale, potendo al suo ruolo corrispondere una mera posizione organizzativa;
affermazione questa che violerebbe la previsione di cui all'art. 6 comma 3 della L. R. n.17/1990, che attribuisce espressamente la qualifica di Dirigente, ruolo apicale dell'ente, al dipendente che svolge il ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, norma, peraltro, recepita dal regolamento di Polizia Municipale del Comune appellato il cui art. 4 prevede inequivocabilmente che il “Comandante” del Corpo
4 riveste la qualifica di “Dirigente”; che, inoltre, al ruolo di Comandante fosse stata attribuita qualifica dirigenziale trovava conferma, in fatto, nelle numerose delibere prodotte in atti con cui, riferendosi al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, l'ente faceva sempre riferimento ad una posizione dirigenziale (tra questi atti evidenzia, in particolare, la deliberazione del commissario straordinario n. 288 del 4.12.2001, la determinazione del segretario generale n. 2254 del 24.12.2012, la determinazione dirigenziale n. 775 del 28.04.2017). Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato essere necessario presupposto per l'accoglimento della domanda attrice la disapplicazione della delibera n. 247/2015, provvedimento che il Tribunale ha ritenuto di non potere adottare trattandosi di un atto di macro-organizzazione; se infatti, per un verso, il dichiarato carattere dirimente della disapplicazione della predetta delibera non era condivisibile per il periodo ad essa antecedente (al quale pure si estendeva la domanda), per altro verso la medesima delibera, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite (n. 3677/2009) poteva senz'altro essere disapplicata dal giudice ordinario, siccome atto presupposto di atti di gestione del rapporto di pubblico impiego;
a tanto, dunque, il Tribunale sarebbe dovuto determinarsi, discendendo l'illegittimità di tale provvedimento dalla violazione delle disposizioni della L. R. n. 17/1990, secondo cui il segmento organizzativo inquadrabile come “settore” (e tale era certamente il Corpo della Polizia Municipale) doveva necessariamente essere retto da un dirigente. Con il quarto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'esercizio delle mansioni proprie del Comandante, che il aveva Pt_1 sostituito, desse unicamente diritto all'indennità di posizione di fascia “A”; essendosi trattato di un incarico di reggenza privo del necessario carattere di temporaneità, siccome protrattosi per oltre vent'anni senza che l'amministrazione avesse medio tempore indetto alcun concorso per coprire il posto vacante, l'assunzione di tale ruolo dava piuttosto diritto alle retribuzioni correlate alle mansioni superiori effettivamente svolte, laddove, invece, l'indennità di posizione di fascia “A” gli sarebbe comunque spettata quale vice comandante, non già per le sue funzioni di reggenza del ruolo apicale di comandante. Insiste, dunque, nell'accoglimento integrale della domanda, con riconoscimento delle differenze retributive sia a titolo di trattamento fondamentale che accessorio. L'appello è infondato. Per comodità espositiva, i motivi di gravame, tra loro intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
5 La ricostruzione dei fatti, così come prospettata in ricorso, va parzialmente corretta in relazione alle informazioni che si traggono dalla copiosa documentazione, prodotta da ambo le parti. Occorre premettere che, fermo restando che l'adibizione del a compiti Pt_1 di direzione del Corpo di Polizia Municipale sin dal 1996 non è oggetto di specifica contestazione, le domande di natura retributiva azionate dal (ed i correlati Pt_1 accertamenti in punto di fatto, inerenti al contenuto delle mansioni svolte) si circoscrivono al periodo successivo al 2012. Ebbene, la documentazione in atti consente di ricostruire l'assetto organizzativo che, nel corso del tempo, il si è dato, e come i Controparte_1 diversi provvedimenti, succedutisi nel periodo di interesse, abbiano inciso sull'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale. Viene anzitutto in rilievo la delibera di G.M. n. 173/2007, richiamata dalla determinazione sindacale n. 124 del 2007 (doc.
3.10 prod. appellato) con cui era stato approvato il nuovo assetto organizzativo del prevedendo la CP_1 costituzione di sette Settori e di tre strutture denominate “servizi”, una delle quali era per l'appunto il Corpo di Polizia Municipale, ed era stato altresì stabilito che a capo di tali servizi venisse preposto un dipendente di cat. D e non invece un dirigente. In relazione all'incarico di direzione del Corpo di Polizia Municipale, al Pt_1 venne subito riconosciuta la relativa posizione organizzativa. Ulteriori modifiche dell'assetto organizzativo sopra delineato sono state adottate con le deliberazioni della G.M. n. 313 del 27.12.2012, n. 1771 del 17.06.2013 e n. 240 dell'8.07.2014, tutte richiamate dalla delibera del commissario straordinario n. 247/2015 (di cui si chiede la disapplicazione); in tali occasioni l'amministrazione comunale ha nuovamente inciso, modificandolo, sul precedente regolamento dei servizi e degli uffici nonché, per quanto qui interessa, sul regolamento della Polizia Municipale adottato con deliberazione consiliare n. 154 del 2.08.1996; in dettaglio – in effetti sin dal 2007 -, è stata modificata la previsione, di cui all'art. 4 di siffatto regolamento, secondo cui alla figura del Comandante si era attribuito il livello di dirigente. Ancora una volta, infine, con la delibera del commissario straordinario n. 247/2015, l'ente ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento degli uffici e servizi comunali, accorpando alcuni settori (ridotti al numero di cinque) e stabilendo la formazione di quattro servizi “in staff al Sindaco”, privi questi ultimi di dirigente, tra i quali il Corpo di Polizia Municipale.
6 Ciò posto, deve, invero dissentirsi da quanto ritenuto dal primo giudice in ordine alla impossibilità, da parte del giudice ordinario, di sindacare la legittimità di siffatti provvedimenti (segnatamente la citata determina n. 247/2015), in quanto atti di macro-organizzazione; è infatti del tutto consolidato l'orientamento di legittimità, qui condiviso, secondo cui “In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione allorché il lavoratore, in riferimento a quegli atti, che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché le dotazioni organiche complessive - come tali suscettibili di essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo da coloro che possono vantare un interesse legittimo - li contesti unicamente in ragione della loro incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo, così da rendere possibile la loro mera disapplicazione” (v. ex multis, Cass. Sez. U, n. 26799 del 07/11/2008, n. 32625 del 17/12/2018, e molte altre conformi). Entrando dunque nel merito, ritiene la Corte che i provvedimenti citati (e, per quel che qui interessa, la delibera del commissario straordinario n. 247/2015) sfuggano alle censure di illegittimità prospettate dall'appellante. Il contesto normativo di riferimento va individuato, anzitutto, nel D. Lgs. n. 267/2000 il cui art. 89 prevede: “
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva…”. In tema di attribuzioni di funzioni dirigenziali, l'art. 107 dello stesso decreto legislativo stabilisce: “
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
7 gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:…” Aggiunge, però, l'art. 109, 2° co: “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. Per quanto, poi, attiene specificamente alla disciplina della Polizia Municipale viene in considerazione, anzitutto, la L. n. 65 del 1986 che, nel ribadire che la potestà legislativa delle Regioni in materia si svolge nei limiti delle norme e dei principi stabiliti dalla legge statale, demanda ai Comuni il compito di disciplinare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa legge, lo stato giuridico del personale con apposito regolamento (con cui stabilire, in particolare, il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo ed il suo ordinamento) (art. 7) ed, all'art. 9, delinea la figura del Comandante, prescrivendo che lo stesso “è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”. Viene, infine, in rilievo l'art. 6 della L. R n. 17/1990 che, al comma 3, stabilisce: “Il comandante del corpo di polizia municipale, in relazione all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è collocato al livello apicale dell'ente di appartenenza”. Tale impianto normativo va integrato con quanto dispone la contrattazione collettiva, secondo un rapporto gerarchico tra le fonti che risulta regolato dall'art. 70 comma 3 dal d.lgs. n. 165/2001 secondo cui «il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267», in merito al quale la Suprema Corte ha affermato che “anche per il personale del comparto autonomie locali, il legislatore ha affidato la materia degli inquadramenti allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico (Cass. S.U. n. 16038/2010), limitando il potere unilaterale del datore di lavoro pubblico, il quale «ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue
8 esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato», con la conseguenza che «è nullo l'atto in deroga anche in melius alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva» (Cass. S.U. n. 21744/2009). Occorre, allora, osservare che, in merito alle qualifiche dei soggetti investiti della responsabilità di strutture apicali degli enti locali, l'art. 15 del CCNL 22.1.2004 di comparto prevede: “negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999”; l'art. 8 del CCNL 1999, così richiamato, inoltre, dispone, per quanto qui interessa, che allo
“svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa” può derivare l'attribuzione di una posizione organizzativa. Alla luce di tale compendio normativo e pattizio, deve dunque ritenersi che legittimamente il per perseguire le dichiarate finalità di Controparte_1 razionalizzazione delle risorse e del conseguente risparmio di spesa, facendo uso della facoltà espressamente prevista dal D. Lgs. n. 267/2000, abbia, nel corso del tempo, modificato il proprio assetto organizzativo, prevedendo, a partire dal 2007, che a capo del Corpo di Polizia Municipale, qualificato come Servizio inserito nello staff del Sindaco, fosse preposto, anziché un dirigente, un dipendente di cat. D al quale, conformemente al dettato di cui all'art. 8 CCNL, è stata attribuita una correlata posizione organizzativa ed erogata la relativa indennità, commisurandola al suo massimo livello. Non può, infatti, ritenersi ostativo a tale scelta il richiamato precetto di cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 17/2000 (“Il comandante del corpo di polizia municipale …è collocato al livello apicale dell'ente di appartenenza”), dal momento che al
“livello apicale” ivi menzionato non deve necessariamente corrispondere la qualifica dirigenziale, ben potendo il Comune stabilire – come qui ha fatto - che tale livello, per alcune articolazioni organizzative, venga occupato da personale di diversa qualifica, e venga dotato di posizione organizzativa (art. 109, 2° co. D. lgs. n. 267/200 e artt. 8 e 15 CCNL di settore) (v. Cass. n. 26227/2023); Sotto altro profilo, deve ancora osservarsi che, la disposizione contenuta nell'art. 9 della L. n. 65/86 (“
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale e' responsabile
9 verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”) ha un connotato prettamente funzionale ed operativo, in quanto riconducibile a quelle sole attività che sono preordinate allo svolgimento sul campo dell'attività di polizia locale;
analogamente va interpretata la disciplina regionale (“Il comandante del corpo di polizia municipale, in relazione all' articolo 9 della legge 7 marzo 1986,n. 65, è collocato al livello apicale dell'ente di appartenenza”), laddove, proprio l'inciso secondo cui il carattere apicale del ruolo è pur sempre correlato all'esercizio delle funzioni istituzionali, consente di ricondurre a coerenza il sistema così da disegnare una figura la quale, pur non tollerando alcuna soggezione gerarchica rispetto ai compiti di controllo della legalità, alla organizzazione dei servizi ed alle modalità di impiego del personale, non integra le altre prerogative normativamente tipizzate del ruolo dirigenziale, quali i poteri sanzionatori, di pianificazione e di spesa e le connesse responsabilità amministrative, gestionali e di risultato. Ciò autorizza, in ultima analisi, l'ente di appartenenza ed esercitare la propria discrezionalità di scelta (conformemente a quanto prevede l'art. 109 TUEL) e di decidere, nel quadro di un giudizio insindacabile del migliore andamento dell'azione amministrativa, di non conferire al Comandante del Corpo la qualifica di dirigente. Né rileva, ai fini della presente decisione, che nel Comune di fossero CP_1 presenti altre figure dirigenziali, non influendo tale situazione sul preteso diritto al riconoscimento del ruolo dirigenziale in favore dell'appellante, ma potendo ciò incidere sulla facoltà o meno del (questione che non forma, tuttavia, CP_1 oggetto del presente giudizio) di preferire, nell'individuazione del responsabile del servizio della Polizia Municipale un dipendente di cat. D piuttosto che un altro dirigente già presente in pianta organica. Operando in tal modo, peraltro, l'ente non ha inciso su posizioni giuridiche di diritto soggettivo già sussistenti, degradando la qualifica del soggetto che si trovava a dirigere già in precedenza detto servizio, giacché lo stesso non ha mai rivestito, com'è pacifico, la qualifica dirigenziale. Né può ritenersi meritevole di tutela la pretesa di un adeguamento retributivo al livello dirigenziale laddove tale livello non sia previsto dall'organigramma del Comune per il ruolo ricoperto dall'istante. Sul punto la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in linea generale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., e che il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella
10 misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni (Cass. n. 19812/2016; Cass. n. 18808/2013); è stato precisato che detti principi operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali (Cass. S.U. n. 3814/2011), a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni (Cass. n. 752/2018 e Cass. n. 18712/2016); ma, ed è tale principio che appare qui dirimente, “a tal fine, quindi, è innanzitutto necessario che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perché, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale” (Cass. n. 30811/2018; Cass. 380/2018). Poiché nel caso che occupa, sin dal 2007 (e dunque da epoca antecedente a quella alla quale si riferiscono le domande azionate dal ), il aveva Pt_1 CP_1 escluso che a capo del Corpo di Polizia Municipale fosse preposto un dirigente, le mansioni apicali svolte dal non possono essere ascritte a tale categoria ma Pt_1 soltanto a quella, già posseduta (e per la quale è stato correttamente retribuito) di funzionario di cat. D con posizione organizzativa di fascia A. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 87/2023 resa il 28.02.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani. Condanna l'appellante a rifondere al le spese processuali che Controparte_1 liquida per compensi in € 5.000,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT RE LE De RI
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