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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4859/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 20.7.2021 da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in BUSTO ARSIZIO, piazza GARIBALDI 1, presso l'Avv. ROBERTO
CRAVEIA, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro e per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e per essa la sua
[...]
procuratrice speciale (C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in TREVISO, Piazza RINALDI 2, presso lo studio dell'Avv.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCO PESENTI e Controparte_4
FRANCESCO CONCIO per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
Nel merito, in via preliminare:
Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Treviso n.1071/2021 – rg.2649/2021 dello scorso 30.04.21 quivi opposto, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via sostanziale e principale:
1 Accertare e dichiarare come alcuna somma sia dovuta dal signor a parte Opposta Parte_1
per le ragioni di cui in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si richiamano i documenti prodotti in atti.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto
e, comunque, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di euro 64.565,01 oltre interessi convenzionali dalla scadenza singole obbligazione dal 12/06/2018 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
La scrivente difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o tardivamente formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1071/2021 del 30/04/21, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di e per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e per essa e
[...]
della somma complessiva di euro 64.565,01, oltre interessi e Controparte_3
spese della fase monitoria.
Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso monitorio, il credito trova il proprio titolo
2 nel finanziamento chirografario n. 6/377/88470, di originari euro 62.000,00, concesso all'odierno opponente in data 20/05/2015 dalla filiale di Treviso del Controparte_5
ed è compreso tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco,
[...]
concluso in data 12/06/2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della Legge n. 130 del 30/4/99, tra da un lato, e CP_1 Controparte_6
e dall'altro.
[...] Controparte_5
Vi è prova documentale dell'esistenza del contratto di finanziamento, allegato quale doc.
6 al ricorso monitorio, e la circostanza che il credito da esso nascente sia stato ceduto in favore dell'odierna convenuta opposta non ha formato oggetto di contestazione e può dunque essere assunta quale pacifica.
L'opposizione si fonda infatti sui due seguenti motivi:
1) la risoluzione del contratto di finanziamento e l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine di cui alla diffida di pagamento del Banco di Desio del 2 febbraio 2016 (doc. 9 fascicolo monitorio) sarebbero illegittiime, in quanto non giustificate da un inadempimento grave da parte del mutuatario;
2) l'importo oggetto della domanda monitoria sarebbe errato, in quanto addirittura superiore a quello del capitale finanziato.
Quanto al primo motivo, occorre fare riferimento alla clausola n. 7 del contratto di finanziamento, che prevedeva, al punto 1., che l'istituto di credito potesse pretendere la restituzione anticipata “delle somme ancora dovute, nonché gli interessi pattuiti, mediante comunicazione inviata al Cliente al domicilio eletto nel contratto, senza necessità di preventive formalità e nel modo ritenuto più opportuno, nelle ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile”, prevedendo poi una elencazione “a titolo esemplificativ ma non esaustivo” di circostanze rilevanti a tal fine (tra cui l'insorgenza di una condizione di insolvenza, il peggioramento delle situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente tale da far dubitare della sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, l'assoggettamento a procedure concorsuali o la perdita di garanzie).
Orbene, se da un lato va rilevato che una clausola risolutiva espressa è prevista solo al punto 7.2 del contratto - per l'ipotesi di mancato pagamento di n. 2 rate (mentre nel caso in esame la rata rimasta insoluta era solo una), senza necessità di messa in mora - va tuttavia
3
considerato che
rilevante ai fini della presente decisione è unicamente valutare se sussistessero o meno i presupposti per l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine.
Da essa infatti - non invece dalla risoluzione del contratto impropriamente richiamata dalla banca - è dipesa l'immediata esigibilità dell'intera somma mutuata (di cui era stato pattuito un rimborso in rate semestrali nell'arco di cinque anni), la cui restituzione è stata richiesta in un'unica soluzione.
Orbene, plurime circostanze consentono di ritenere che sussistessero i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine invocata dalla banca.
In primo luogo, la rata non versata era - secondo quanto risulta dal piano di ammortamento prodotto (doc. 7 monitorio) - la prima, con scadenza al 10.12.15.
Dopo avere concluso il contratto e quindi avere percepito la somma mutuata nel maggio di quell'anno, il cliente della banca risultò inadempiente già alla prima scadenza e quindi non restituì neppure in parte l'importo erogato in suo favore.
Si trattava peraltro di rata non versata di importo significativo (euro 7.087,54), essendo stata prevista una rateazione semestrale.
Proprio la cadenza semestrale dei pagamenti avrebbe comportato a carico del correntista l'onere, nel corso del non breve intervallo temporale previsto tra le scadenze, di predisporre la provvista necessaria al pagamento, superando eventuali transitorie difficoltà economiche che si fossero presentate nel corso del periodo.
Inoltre, come si ricava dalla raccomandata della banca, alla data del 01/01/16 il saldo del conto corrente su cui sarebbe dovuto avvenire l'addebito delle rate in scadenza presentava un saldo negativo (la circostanza non ha formato oggetto di contestazione).
E' ben vero che si trattava di saldo negativo di importo modesto (euro 94,99), ma ciò denota che non solo alla data di scadenza della rata del mutuo sul conto non esisteva provvista sufficiente al pagamento (essendo la rata rimasta insoluta), ma anche che, a breve distanza temporale, il cliente non aveva avuto la capacità non solo di ripristinare la provvista necessaria ad onorare la rata del mutuo, ma neppure di riportare – con un impegno economico davvero modesto - il saldo del conto in attivo.
Si tratta di elementi sintomatici di un peggioramento della situazione economica del
4 cliente, che evidentemente era differente al momento dell'erogazione del finanziamento
(che altrimenti non sarebbe avvenuta), e tale da far dubitare della futura sua capacità di adempiere gli obblighi nascenti dal contratto e/o comunque di circostanze indicative di una sua sopravvenuta condizione di insolvenza, posto che lo stato di insolvenza cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non corrisponde a quello contemplato dalle norme relative alle procedure concorsuali, ma
“è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (Cass. 24330/11).
Nel caso in esame, peraltro, non solo non vi fu puntuale pagamento alla scadenza, ma neppure a seguito del ricevimento della raccomandata nel febbraio 2016, né consta che ciò sia avvenuto, neppure parzialmente, sino alla data della presente decisione (il relativo onere, di allegazione e di prova, incombeva infatti sull'opponente).
Riguardo alle contestazioni relative al quantum, l'opponente si è limitato ad evidenziare una circostanza a suo dire non logicamente/matematicamente giustificabile, ovvero che la somma oggetto di ingiunzione sia superiore a quella che era stata erogata in suo favore a titolo di finanziamento.
La convenuta opposta ha prodotto nel presente giudizio, sub doc. 3, un conteggio analitico nel quale sono riportate le somme che hanno concorso alla quantificazione del credito ed il relativo titolo, dovendo esservi ricompresi anche interessi/oneri derivanti dalla mora del debitore (l'importo erogato di euro 62.000,00 corrispondeva infatti al solo capitale).
A fronte di tale produzione l'opponente non ha svolto alcuna contestazione delle singole voci indicate, limitandosi a reiterare la generica contestazione iniziale.
Trova quindi applicazione il principio di cui all'art. 115 c.p.c., che impone invece una contestazione specifica.
Sono pertanto infondati entrambi i motivi posti a fondamento dell'opposizione, che va per questo respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5 La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore di riferimento (da 52.001,00
a 260.000,00 euro), ai minimi tariffari, considerata la natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, integralmente conferma il decreto ingiuntivo n.
1071/2021 del 30/04/21;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e per essa la sua procuratrice speciale che liquida in euro 7.052,00 Controparte_3
per onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4859/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 20.7.2021 da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in BUSTO ARSIZIO, piazza GARIBALDI 1, presso l'Avv. ROBERTO
CRAVEIA, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro e per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e per essa la sua
[...]
procuratrice speciale (C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in TREVISO, Piazza RINALDI 2, presso lo studio dell'Avv.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCO PESENTI e Controparte_4
FRANCESCO CONCIO per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
Nel merito, in via preliminare:
Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Treviso n.1071/2021 – rg.2649/2021 dello scorso 30.04.21 quivi opposto, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via sostanziale e principale:
1 Accertare e dichiarare come alcuna somma sia dovuta dal signor a parte Opposta Parte_1
per le ragioni di cui in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si richiamano i documenti prodotti in atti.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto
e, comunque, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di euro 64.565,01 oltre interessi convenzionali dalla scadenza singole obbligazione dal 12/06/2018 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
La scrivente difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o tardivamente formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1071/2021 del 30/04/21, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di e per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e per essa e
[...]
della somma complessiva di euro 64.565,01, oltre interessi e Controparte_3
spese della fase monitoria.
Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso monitorio, il credito trova il proprio titolo
2 nel finanziamento chirografario n. 6/377/88470, di originari euro 62.000,00, concesso all'odierno opponente in data 20/05/2015 dalla filiale di Treviso del Controparte_5
ed è compreso tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco,
[...]
concluso in data 12/06/2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della Legge n. 130 del 30/4/99, tra da un lato, e CP_1 Controparte_6
e dall'altro.
[...] Controparte_5
Vi è prova documentale dell'esistenza del contratto di finanziamento, allegato quale doc.
6 al ricorso monitorio, e la circostanza che il credito da esso nascente sia stato ceduto in favore dell'odierna convenuta opposta non ha formato oggetto di contestazione e può dunque essere assunta quale pacifica.
L'opposizione si fonda infatti sui due seguenti motivi:
1) la risoluzione del contratto di finanziamento e l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine di cui alla diffida di pagamento del Banco di Desio del 2 febbraio 2016 (doc. 9 fascicolo monitorio) sarebbero illegittiime, in quanto non giustificate da un inadempimento grave da parte del mutuatario;
2) l'importo oggetto della domanda monitoria sarebbe errato, in quanto addirittura superiore a quello del capitale finanziato.
Quanto al primo motivo, occorre fare riferimento alla clausola n. 7 del contratto di finanziamento, che prevedeva, al punto 1., che l'istituto di credito potesse pretendere la restituzione anticipata “delle somme ancora dovute, nonché gli interessi pattuiti, mediante comunicazione inviata al Cliente al domicilio eletto nel contratto, senza necessità di preventive formalità e nel modo ritenuto più opportuno, nelle ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile”, prevedendo poi una elencazione “a titolo esemplificativ ma non esaustivo” di circostanze rilevanti a tal fine (tra cui l'insorgenza di una condizione di insolvenza, il peggioramento delle situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente tale da far dubitare della sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, l'assoggettamento a procedure concorsuali o la perdita di garanzie).
Orbene, se da un lato va rilevato che una clausola risolutiva espressa è prevista solo al punto 7.2 del contratto - per l'ipotesi di mancato pagamento di n. 2 rate (mentre nel caso in esame la rata rimasta insoluta era solo una), senza necessità di messa in mora - va tuttavia
3
considerato che
rilevante ai fini della presente decisione è unicamente valutare se sussistessero o meno i presupposti per l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine.
Da essa infatti - non invece dalla risoluzione del contratto impropriamente richiamata dalla banca - è dipesa l'immediata esigibilità dell'intera somma mutuata (di cui era stato pattuito un rimborso in rate semestrali nell'arco di cinque anni), la cui restituzione è stata richiesta in un'unica soluzione.
Orbene, plurime circostanze consentono di ritenere che sussistessero i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine invocata dalla banca.
In primo luogo, la rata non versata era - secondo quanto risulta dal piano di ammortamento prodotto (doc. 7 monitorio) - la prima, con scadenza al 10.12.15.
Dopo avere concluso il contratto e quindi avere percepito la somma mutuata nel maggio di quell'anno, il cliente della banca risultò inadempiente già alla prima scadenza e quindi non restituì neppure in parte l'importo erogato in suo favore.
Si trattava peraltro di rata non versata di importo significativo (euro 7.087,54), essendo stata prevista una rateazione semestrale.
Proprio la cadenza semestrale dei pagamenti avrebbe comportato a carico del correntista l'onere, nel corso del non breve intervallo temporale previsto tra le scadenze, di predisporre la provvista necessaria al pagamento, superando eventuali transitorie difficoltà economiche che si fossero presentate nel corso del periodo.
Inoltre, come si ricava dalla raccomandata della banca, alla data del 01/01/16 il saldo del conto corrente su cui sarebbe dovuto avvenire l'addebito delle rate in scadenza presentava un saldo negativo (la circostanza non ha formato oggetto di contestazione).
E' ben vero che si trattava di saldo negativo di importo modesto (euro 94,99), ma ciò denota che non solo alla data di scadenza della rata del mutuo sul conto non esisteva provvista sufficiente al pagamento (essendo la rata rimasta insoluta), ma anche che, a breve distanza temporale, il cliente non aveva avuto la capacità non solo di ripristinare la provvista necessaria ad onorare la rata del mutuo, ma neppure di riportare – con un impegno economico davvero modesto - il saldo del conto in attivo.
Si tratta di elementi sintomatici di un peggioramento della situazione economica del
4 cliente, che evidentemente era differente al momento dell'erogazione del finanziamento
(che altrimenti non sarebbe avvenuta), e tale da far dubitare della futura sua capacità di adempiere gli obblighi nascenti dal contratto e/o comunque di circostanze indicative di una sua sopravvenuta condizione di insolvenza, posto che lo stato di insolvenza cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non corrisponde a quello contemplato dalle norme relative alle procedure concorsuali, ma
“è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (Cass. 24330/11).
Nel caso in esame, peraltro, non solo non vi fu puntuale pagamento alla scadenza, ma neppure a seguito del ricevimento della raccomandata nel febbraio 2016, né consta che ciò sia avvenuto, neppure parzialmente, sino alla data della presente decisione (il relativo onere, di allegazione e di prova, incombeva infatti sull'opponente).
Riguardo alle contestazioni relative al quantum, l'opponente si è limitato ad evidenziare una circostanza a suo dire non logicamente/matematicamente giustificabile, ovvero che la somma oggetto di ingiunzione sia superiore a quella che era stata erogata in suo favore a titolo di finanziamento.
La convenuta opposta ha prodotto nel presente giudizio, sub doc. 3, un conteggio analitico nel quale sono riportate le somme che hanno concorso alla quantificazione del credito ed il relativo titolo, dovendo esservi ricompresi anche interessi/oneri derivanti dalla mora del debitore (l'importo erogato di euro 62.000,00 corrispondeva infatti al solo capitale).
A fronte di tale produzione l'opponente non ha svolto alcuna contestazione delle singole voci indicate, limitandosi a reiterare la generica contestazione iniziale.
Trova quindi applicazione il principio di cui all'art. 115 c.p.c., che impone invece una contestazione specifica.
Sono pertanto infondati entrambi i motivi posti a fondamento dell'opposizione, che va per questo respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5 La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore di riferimento (da 52.001,00
a 260.000,00 euro), ai minimi tariffari, considerata la natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, integralmente conferma il decreto ingiuntivo n.
1071/2021 del 30/04/21;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
per essa quale mandataria CP_1 Controparte_2
per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. e per essa la sua procuratrice speciale che liquida in euro 7.052,00 Controparte_3
per onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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