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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14725/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nel processo sopra emarginato e promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Martine MENNA, C.F._1 presso il cui studio a Bologna, via Belvedere, n. 10, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Anna Paola FONTANA, presso il cui studio a Modena, Stradello Armenone n. 32, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale protrattasi dal 2006 al giugno 2024. Perso Dall'unione sono nati , il 27 luglio 2012, e il 12 ottobre 2014. Per_1
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito in Castel Maggiore, via Bentini n. 45.
pagina 1 di 6 Nel giugno 2024 il signor ha lasciato la casa familiare trasferendosi in un Pt_1 immobile in locazione, sito nella via del Curato n. 21/3 a Cento.
2. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 la signora ha chiesto che: Parte_1
- siano adottati i provvedimenti più idonei a tutelare lei e i minori, ivi compresi quelli previsti dall'art. 473 bis. 69 e 70 c.p.c.;
- i figli le siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
- siano collocati presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale;
- sia previsto che il diritto di visita del padre sia sospeso fino a che il signor Pt_1 non dimostri la frequentazione di un centro per uomini maltrattanti e che comunque sia disciplinato dai servizi sociali inizialmente in forma protetta;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 500,00 euro (250,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella percepisca integralmente l'assegno unico. La Giudice ha fissato udienza per l'esame della richiesta di ordine di protezione. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente contestato le Pt_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- i minori siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
- siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare;
- sia previsto che egli possa tenere i figli con sé: a) a fine settimana alternati dal sabato mattina alla sera della domenica;
b) nelle settimane in cui li tiene con sé nel weekend il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 21,30; c) nelle altre settimane nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 21,30; d) in estate per tre settimane, anche consecutive;
e) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
f) nelle vacanze pasquali ad anni alterni;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 350,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che la signora percepisca integralmente l'assegno unico. Parte_1
Nell'udienza del 6 novembre 2024 sono state sentite le parti e all'esito la signora ha rinunciato alla domanda di emissione di ordine di protezione. Parte_1
Nel procedimento di merito il resistente, costituitosi, ha parzialmente modificato le proprie istanze, chiedendo che: Perso
- e siano collocati presso di sé; Per_1
- nulla sia previsto per la ex casa familiare;
- sia disposto che i minori stiano con i genitori a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
che nelle settimane in cui egli li tiene con sé nel week-end stiano con lui il martedì e il giovedì dalle 18,30 alla mattina successiva e nelle altre il lunedì, il mercoledì e il venerdì con gli stessi orari;
- sia stabilito che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento della prole, in caso di collocamento presso di lui e che egli versi alla signora 350,00 euro Parte_1 qualora i figli siano allocati presso la madre.
pagina 2 di 6 Nell'udienza del 18 febbraio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del successivo 19 febbraio 2025, la Giudice: Perso
- ha affidato e in via esclusiva alla madre collocandoli presso la stessa;
Per_1
- per l'effetto ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
- ha previsto che il padre possa vedere i figli: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,00 al lunedì mattina;
b) nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend in periodo scolastico dal venerdì alle 17,00 al sabato mattina alle 10,00; c) nelle feste natalizie (al pari della madre) per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) nel periodo pasquale (al pari della madre) per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate (al pari della madre) per due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio 2025;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di 400,00
[...] euro, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha invitato il signor a recarsi al per i controlli dei metaboliti urinari Pt_1 Pt_2 relativi al controllo della positività all'alcol e a sostanze stupefacenti;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- ha deciso sulle istanze istruttorie. All'udienza del 18 novembre 2025 sono comparse entrambe le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate telematicamente il 30 settembre 2025. All'esito la Giudice ha revocato l'incarico peritale e rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto, mentre i costi della C.T.U. vanno posti a carico delle parti in solido e liquidati in via definitiva come da decreto del 18 novembre 2025 della Giudice designata.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
pagina 3 di 6 Perso
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i figli prevalentemente presso la madre a Castel Maggiore (BO), via Bentini n. 45, dove manterrà la propria residenza;
3) prevede che il padre possa vedere i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,00 al lunedì mattina, provvedendo ad andarli a prendere a scuola o a casa della madre e a riportarli a scuola o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre tra le 8,00 e le 9,00;
- nelle settimane in cui non li ha con sé nel week-end in periodo scolastico dal venerdì alle 17,00 al sabato mattina alle 10,00, provvedendo ad andarli a prendere e a riportarli e nel periodo di vacanza estivo anche nella giornata di mercoledì dalle 17,00 alle 9,00 della mattina successiva;
- nelle feste natalizie (al pari della madre) per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale (al pari della madre) tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate (al pari della madre) per due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio 2025; in caso di mancanza di accordo, negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei figli (200,00 per ciascuno), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che il padre si impegna a prestare la più leale collaborazione nella gestione dei minori e a supportare la madre nella gestione di , e laddove in base a Per_1 specifici accordi tra le parti il primogenito rimanesse collocato e/o comunque trascorresse lo stesso numero di giorni (ad esempio una settimana ciascuno) presso l'abitazione della madre e presso l'abitazione del padre quest'ultimo sospenderà temporaneamente l'obbligo di mantenimento obbligandosi a provvedere al mantenimento in via diretta;
6) con decorso dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle minori, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 4 di 6 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
pagina 5 di 6 8) prende atto che il resistente si impegna a prestare la più leale e fattiva collaborazione affinché la ricorrente reperisca una abitazione alternativa a quella attualmente goduta prestando la garanzia personale se ed in quanto richiesta e/o in alternativa a contribuire alla cauzione con un importo non superiore a 1.500,00 euro, il cui contratto è stato disdetto dal locatore e di dichiara disponibile a fornire collaborazione anche per la richiesta di cauzione;
9) prende atto che la signora si impegna a rimettere la querela presentata Parte_1 ed il signor alla accettazione della predetta remissione, revocando la costituzione Pt_1 di parte civile e rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria in detta sede avanzata;
10) dispone che il padre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità;
11) dispone che il Servizio sociale avvii un percorso di monitoraggio sul nucleo familiare per la durata di anni due con la previsione di incontri con una psicologa per il minore . Il servizio sociale dovrà immediatamente riferire al Tribunale qualsiasi Per_1 pregiudizio per i minori e qualsiasi violazione da parte dei singoli genitori degli obblighi assunti con il presente accordo;
12) compensa integralmente le spese processuali;
13) condanna le parti in solido tra loro a pagare le spese di CTU liquidate in via definitiva in € 2.422,20 come da decreto del Giudice Istruttore del 18 novembre 2025. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 19 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nel processo sopra emarginato e promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Martine MENNA, C.F._1 presso il cui studio a Bologna, via Belvedere, n. 10, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Anna Paola FONTANA, presso il cui studio a Modena, Stradello Armenone n. 32, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale protrattasi dal 2006 al giugno 2024. Perso Dall'unione sono nati , il 27 luglio 2012, e il 12 ottobre 2014. Per_1
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito in Castel Maggiore, via Bentini n. 45.
pagina 1 di 6 Nel giugno 2024 il signor ha lasciato la casa familiare trasferendosi in un Pt_1 immobile in locazione, sito nella via del Curato n. 21/3 a Cento.
2. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 la signora ha chiesto che: Parte_1
- siano adottati i provvedimenti più idonei a tutelare lei e i minori, ivi compresi quelli previsti dall'art. 473 bis. 69 e 70 c.p.c.;
- i figli le siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
- siano collocati presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale;
- sia previsto che il diritto di visita del padre sia sospeso fino a che il signor Pt_1 non dimostri la frequentazione di un centro per uomini maltrattanti e che comunque sia disciplinato dai servizi sociali inizialmente in forma protetta;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di versarle l'importo mensile di 500,00 euro (250,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella percepisca integralmente l'assegno unico. La Giudice ha fissato udienza per l'esame della richiesta di ordine di protezione. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente contestato le Pt_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- i minori siano affidati ai due genitori in forma condivisa;
- siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare;
- sia previsto che egli possa tenere i figli con sé: a) a fine settimana alternati dal sabato mattina alla sera della domenica;
b) nelle settimane in cui li tiene con sé nel weekend il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 21,30; c) nelle altre settimane nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 21,30; d) in estate per tre settimane, anche consecutive;
e) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
f) nelle vacanze pasquali ad anni alterni;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 350,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che la signora percepisca integralmente l'assegno unico. Parte_1
Nell'udienza del 6 novembre 2024 sono state sentite le parti e all'esito la signora ha rinunciato alla domanda di emissione di ordine di protezione. Parte_1
Nel procedimento di merito il resistente, costituitosi, ha parzialmente modificato le proprie istanze, chiedendo che: Perso
- e siano collocati presso di sé; Per_1
- nulla sia previsto per la ex casa familiare;
- sia disposto che i minori stiano con i genitori a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
che nelle settimane in cui egli li tiene con sé nel week-end stiano con lui il martedì e il giovedì dalle 18,30 alla mattina successiva e nelle altre il lunedì, il mercoledì e il venerdì con gli stessi orari;
- sia stabilito che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento della prole, in caso di collocamento presso di lui e che egli versi alla signora 350,00 euro Parte_1 qualora i figli siano allocati presso la madre.
pagina 2 di 6 Nell'udienza del 18 febbraio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del successivo 19 febbraio 2025, la Giudice: Perso
- ha affidato e in via esclusiva alla madre collocandoli presso la stessa;
Per_1
- per l'effetto ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
- ha previsto che il padre possa vedere i figli: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,00 al lunedì mattina;
b) nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend in periodo scolastico dal venerdì alle 17,00 al sabato mattina alle 10,00; c) nelle feste natalizie (al pari della madre) per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) nel periodo pasquale (al pari della madre) per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate (al pari della madre) per due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio 2025;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di 400,00
[...] euro, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha invitato il signor a recarsi al per i controlli dei metaboliti urinari Pt_1 Pt_2 relativi al controllo della positività all'alcol e a sostanze stupefacenti;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- ha deciso sulle istanze istruttorie. All'udienza del 18 novembre 2025 sono comparse entrambe le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate telematicamente il 30 settembre 2025. All'esito la Giudice ha revocato l'incarico peritale e rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto, mentre i costi della C.T.U. vanno posti a carico delle parti in solido e liquidati in via definitiva come da decreto del 18 novembre 2025 della Giudice designata.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
pagina 3 di 6 Perso
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i figli prevalentemente presso la madre a Castel Maggiore (BO), via Bentini n. 45, dove manterrà la propria residenza;
3) prevede che il padre possa vedere i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,00 al lunedì mattina, provvedendo ad andarli a prendere a scuola o a casa della madre e a riportarli a scuola o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre tra le 8,00 e le 9,00;
- nelle settimane in cui non li ha con sé nel week-end in periodo scolastico dal venerdì alle 17,00 al sabato mattina alle 10,00, provvedendo ad andarli a prendere e a riportarli e nel periodo di vacanza estivo anche nella giornata di mercoledì dalle 17,00 alle 9,00 della mattina successiva;
- nelle feste natalizie (al pari della madre) per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale (al pari della madre) tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate (al pari della madre) per due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio 2025; in caso di mancanza di accordo, negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei figli (200,00 per ciascuno), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che il padre si impegna a prestare la più leale collaborazione nella gestione dei minori e a supportare la madre nella gestione di , e laddove in base a Per_1 specifici accordi tra le parti il primogenito rimanesse collocato e/o comunque trascorresse lo stesso numero di giorni (ad esempio una settimana ciascuno) presso l'abitazione della madre e presso l'abitazione del padre quest'ultimo sospenderà temporaneamente l'obbligo di mantenimento obbligandosi a provvedere al mantenimento in via diretta;
6) con decorso dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle minori, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 4 di 6 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
pagina 5 di 6 8) prende atto che il resistente si impegna a prestare la più leale e fattiva collaborazione affinché la ricorrente reperisca una abitazione alternativa a quella attualmente goduta prestando la garanzia personale se ed in quanto richiesta e/o in alternativa a contribuire alla cauzione con un importo non superiore a 1.500,00 euro, il cui contratto è stato disdetto dal locatore e di dichiara disponibile a fornire collaborazione anche per la richiesta di cauzione;
9) prende atto che la signora si impegna a rimettere la querela presentata Parte_1 ed il signor alla accettazione della predetta remissione, revocando la costituzione Pt_1 di parte civile e rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria in detta sede avanzata;
10) dispone che il padre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità;
11) dispone che il Servizio sociale avvii un percorso di monitoraggio sul nucleo familiare per la durata di anni due con la previsione di incontri con una psicologa per il minore . Il servizio sociale dovrà immediatamente riferire al Tribunale qualsiasi Per_1 pregiudizio per i minori e qualsiasi violazione da parte dei singoli genitori degli obblighi assunti con il presente accordo;
12) compensa integralmente le spese processuali;
13) condanna le parti in solido tra loro a pagare le spese di CTU liquidate in via definitiva in € 2.422,20 come da decreto del Giudice Istruttore del 18 novembre 2025. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 19 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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