Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/07/2025, n. 14313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14313 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06079/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6079 del 2024, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
Ministero della transizione ecologica, FE S.p.A., Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua, del parere del Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza n. 8881-P del 20 marzo 2024, nonché della nota, ivi richiamata, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di AR prot. n. 1036 del 26 gennaio 2024, e, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito, “RFI”) rappresenta che sono in corso di esecuzione le opere previste nel progetto “ Nodo di AR: AR Sud (Tratta AR Centrale – AR Torre a Mare) ”, relativo alla realizzazione della variante di tracciato della rete ferroviaria che, lungo la linea AR – Lecce, collega AR-Centrale a AR-Torre a Mare, sviluppandosi per 10,130 km, e rientrante nell’ambito di un più ampio progetto inserito fra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, c.d. “legge obiettivo” (“ e fino al 5 dicembre 2003 facente parte del novero di progetti finanziati con il P.n.r.r .”, come si legge testualmente in ricorso). Il progetto definitivo delle opere è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, con la Delibera CIPE n. 1/2015.
2. Nell’ambito del procedimento preordinato alla verifica di attuazione delle “Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva” e delle “Prescrizioni durante la fase realizzativa” indicate nella Delibera CIPE n. 1/2015, avviato ai sensi dell’art. 185, co. 6 e 7 d. lgs. n. 163/2006, la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso il Ministero della cultura (di seguito, per brevità, anche “Soprintendenza speciale per il PNRR”) ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di AR (di seguito anche “Soprintendenza di AR”) le proprie valutazioni in merito, su esame della documentazione progettuale trasmessa da RFI.
La Soprintendenza di AR ha fornito riscontro con nota prot. n. 1036 del 26 gennaio 2024, con la quale ha comunicato “ l’esito positivo della verifica di attuazione della società proponente alle prescrizioni riportate negli atti sopra richiamati, in quanto le stesse risultano essere state efficacemente recepite ”, rilevando inoltre, per quanto qui specificamente rileva, che “ Con (…) nota acquisita agli atti della Scrivente al prot. n. 11174 del 28.09.2023 è pervenuta a questo Ufficio un(a) (…) segnalazione relativa alla presenza di un trullo (pagghiaro) sito nella (…) contrada Giannavella a Triggiano, regolarmente accatastato al Fg. 2, P.lla 750. Nel merito, si ricorda che, a seguito delle operazioni di esproprio da parte del proponente, qualsiasi bene rientrante nelle previsioni di cui al disposto combinato del co. 1 dell’art. 10 e del co. 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. costituisce un bene culturale sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che opere di qualunque genere sugli stessi, da identificarsi puntualmente, sono necessariamente da sottoporsi a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ”.
La Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso il proprio parere conclusivo con nota prot. n. 8881-P del 20 marzo 2024, con la quale, previa articolata ricostruzione delle prescrizioni dettate dal Ministero della cultura e contenute nell’Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 1/2015, ha attestato la “ avvenuta ottemperanza (…) per quanto riferibili alla presente fase progettuale ” e richiamato, nelle premesse, anche la citata nota della Soprintendenza di AR del 26 gennaio 2024, riportandone per esteso il contenuto.
3. Con ricorso notificato in data 20 maggio 2024 e depositato il successivo 3 giugno 2024 RFI è insorta avverso entrambe le note su richiamate, deducendo in diritto i seguenti motivi:
I . “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 ”.
Il motivo è affidato alle seguenti sotto-censure, con le quali si contesta l’applicazione, rispettivamente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, delle disposizioni dettate dagli artt. 10, co. 1, e 12 del Codice dei beni culturali, deducendo che: i) i beni che saranno acquisiti al patrimonio di RFI a seguito di esproprio sono privati e non sono, ad oggi, soggetti ad alcun vincolo di tutela culturale, e non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle citate disposizioni in quanto difetta il requisito della “originarietà” del bene culturale, necessario per identificare correttamente il regime giuridico applicabile; ii) RFI non rientra nel novero dei soggetti pubblici elencati al comma 1 dell’art. 10 del Codice, né è qualificabile come organismo di diritto pubblico, essendo piuttosto configurabile come “impresa pubblica” ai sensi degli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, incentrandosi in particolare la ricorrente (cfr. romanino 1.2.1.) sul carattere industriale o commerciale delle esigenze di interesse generale alla cui soddisfazione essa è preordinata;
II . “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e ss. del d.lgs. n. 163/2006, nonché delle delibere CIPE nn. 104/2012 e 1/2015 ”.
I provvedimenti impugnati si porrebbero in diretto contrasto con la decisione relativa alla localizzazione dell’opera ferroviaria e con la dichiarazione di pubblica utilità, sancite irrevocabilmente con le Delibere CIPE nn. 104/2012 e 1/2015, sicché “ L’opera, nella sua articolazione concreta sul territorio, rappresenta (…) un dato acquisito, non controverso e non suscettibile di essere contraddetto ”.
4. Si sono costituite in giudizio, con atto del 6 giugno 2024, alcune delle amministrazioni statali evocate in giudizio, e segnatamente i Ministeri della cultura, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4.1. Il Ministero della transizione ecologica, FE S.p.A. e la Regione Puglia, anch’essi destinatari dell’impugnativa, non si sono costituiti.
5. In data 30 maggio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria illustrativa per conto e nell’interesse del solo Ministero della cultura, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, alla luce a) del carattere endoprocedimentale del gravato parere della Soprintendenza speciale per il PNRR, non avendo esso nemmeno determinato alcun arresto procedimentale, b) e comunque del suo contenuto favorevole alla parte (in ragione dell’esito positivo della verifica di attuazione ivi comunicato), essendo poi la nota della Soprintendenza di AR parimenti impugnata “ meramente riproduttiva di un effetto giuridico direttamente scaturente dalla legge ”, c) ferma restando, in ogni caso, la non attualità dell’eventuale capacità lesiva dispiegata dagli atti impugnati, in quanto destinati a produrre i propri effetti solo una volta completate le procedure di esproprio da parte di RFI. Chiede in ogni caso il rigetto del ricorso del merito in ragione della infondatezza delle censure dedotte dalla parte.
6. La ricorrente ha depositato memoria in data 30 maggio 2025, con cui insiste per l’accoglimento del gravame, sottolineando in particolare la natura tipicamente imprenditoriale dell’attività dalla stessa esercitata ( i.e. , gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale), svolta in regime di separazione tra servizio ferroviario e proprietà della rete, come da normativa nazionale e comunitaria, nonché memoria di replica in data 3 giugno 2025, con cui rappresenta di vantare un interesse ad agire concreto ed effettivo e ribadisce l’insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti per l’assoggettamento dell’immobile contemplato nella nota della Soprintendenza alle prescrizioni di tutela dettate dal Codice dei beni culturali per i beni culturali appartenenti ad Enti pubblici.
7. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio reputa opportuno dare atto, in via pregiudiziale, che sussiste la competenza territoriale dell’adito T.A.R. del Lazio (quantunque la parte resistente non abbia sollevato alcuna specifica eccezione né paventato dubbi sul punto), in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sono attratte nella sfera di cognizione di questo Tribunale, sede di Roma, le controversie relative ad opere previste e finanziate dalla l. 21 dicembre 2001, n. 443, e dunque rientranti nel novero delle “infrastrutture strategiche” e di preminente interesse nazionale [cfr. T.R.G.A., sede di Trento, ord. 12 aprile 2023, n. 49; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 26 luglio 2022, n. 10642 e 27 luglio 2022, n. 10673, secondo cui “La giurisprudenza ha evidenziato come, in relazione ad opere pubbliche approvate ai sensi della cd. Legge obiettivo (n. 443/2001), sia competente il T.A.R. centrale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2007, n. 513 e Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2015, n. 4015; nonché, T.A.R. Calabria, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 246), in considerazione degli effetti ultraregionali dei provvedimenti impugnati e, in special modo, della valutazione di impatto ambientale. E’ stata ritenuta, altresì, non decisiva, ai fini dell’affermazione della competenza del Tar territoriale, «la circostanza che l’opera interessi unicamente il territorio di una sola Regione» (Tar Venezia, ord. coll. n. 44/2020)”; id., 8 agosto 2022, n. 11112; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, ord. 24 febbraio 2015, n. 3216].
2. Tanto doverosamente puntualizzato in premessa, va poi rilevato che oggetto di impugnativa sono esclusivamente atti riferibili al Ministero della cultura, essendo stato gravato un parere della Soprintendenza Speciale per l’attuazione del PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario del prefato Ministero, istituito con decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, e una nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di AR, organo periferico del medesimo Dicastero.
Va conseguentemente disposta l’estromissione dal giudizio di tutti gli altri soggetti cui il ricorso è stato notificato, in quanto privi di legittimazione passiva.
3. Occorre ora scrutinare, sempre in via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dalla difesa erariale e argomentata sulla scorta di plurimi profili.
Il Collegio ritiene che tale eccezione, da valutarsi alla luce dell’indiscussa peculiarità della fattispecie oggi in contestazione, sia priva di fondamento.
Invero, con le note oggetto di gravame l’amministrazione (seppure in via interpretativa della normativa vigente, come meglio si dirà) ha inteso attribuire una determinata “natura” giuridica ad un bene precisamente individuato: trattasi di un trullo cd “pagghiaro” sito in contrada Giannavella a Triggiano, di cui sono stati esattamente riportati gli estremi identificativi catastali, rispetto al quale non è in discussione tra le parti la duplice circostanza fattuale che esso sia attualmente di proprietà privata e sia localizzato nell’area di progetto, con la conseguenza che tale costruzione è destinata all’esproprio ad opera di RFI e alla successiva demolizione, al fine di procedere con i lavori di realizzazione della tratta ferroviaria approvati dal CIPE. In particolare, secondo la prospettazione del MIC, tale immobile acquisterà la qualifica di bene culturale, e come tale sarà sottoposto al regime di tutela contemplato dal d. lgs. n. 42/2004 per i beni appartenenti a soggetti pubblici, una volta perfezionato il procedimento di esproprio (ovviamente assumendo – e anche tale assunto non è in discussione – che sussistono i presupposti di tipo oggettivo all’uopo previsti dalla normativa, ovvero si tratti di costruzione risalente ad almeno 70 anni ed opera di autore non più vivente). Peraltro, la nota prot. n. 1036/2024 della Soprintendenza di AR trae l’abbrivio dalla presenza di tale costruzione per affermare che “ qualsiasi bene rientrante nelle previsioni di cui al disposto combinato del co. 1 dell’art. 10 e del co. 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 ” costituisce bene culturale “ a seguito delle operazioni di esproprio da parte del proponente ”.
Quale effetto di tale qualificazione, la menzionata nota ha ribadito la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 del Codice del 2004, per la realizzazione di “ opere di qualunque genere, da identificarsi puntualmente ”.
Ne consegue che tale atto ha una natura provvedimentale, e dunque riveste portata dispositiva, in quanto imprime una certa qualificazione giuridica ad un bene chiaramente identificato (e “a cascata” ad ulteriori edificazioni che presentino i medesimi requisiti e che saranno espropriati da RFI per la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria), estrinsecando le determinazioni dell’amministrazione in merito: esso, pertanto, sortisce una ben riconoscibile ed effettiva capacità lesiva della sfera giuridica della ricorrente, che risiede specificamente nella sottoposizione degli immobili ivi individuati alle prescrizioni e ai vincoli previsti dalla normativa di tutela dei beni culturali, nonostante il tenore per il resto genericamente favorevole della nota (e del successivo parere della Soprintendenza per il PNRR che l’ha recepita).
Trattasi di un effetto pregiudizievole non meramente potenziale o ipotetico, ma concreto e attuale, alla luce del carattere prescrittivo della nota, in quanto destinata a permeare e conformare la successiva attività preordinata alla realizzazione del progetto, imponendo a carico della ricorrente ben precisi oneri procedimentali, di cui costituisce il necessario presupposto (quali, segnatamente, l’attivazione dell’iter volto al conseguimento dell’autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 42/2004), con la conseguenza che non rileva la circostanza che la qualifica in termini di bene culturale sia destinata a divenire operativa soltanto in un secondo momento, ossia all’atto dell’acquisizione coattiva del manufatto da parte di RFI.
L’odierna impugnativa, pertanto, è ammissibile.
4. Nel merito, il ricorso è fondato.
5. Appare dirimente, oltre che assorbente, quanto dedotto al punto 1.1. del primo motivo di ricorso, in cui la ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’invocato regime di tutela dei beni culturali, alla luce di una corretta e più puntuale interpretazione della relativa disciplina legislativa.
6. Procedendo con ordine, giova precisare che l’art. 10 d. lgs. n. 42/2004 definisce come “beni culturali”: i) al comma 1, “ le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ”, con la puntualizzazione, contenuta al successivo art. 12, comma 1, “ che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni ”; ii) al comma 3 , lett. a) , “ le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ”, con la precisazione “ quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 ” (i.e., dichiarazione dell’interesse culturale).
Trattasi di due distinte categorie di beni culturali, per il quale il Codice appronta condizioni di tutela diverse (e prescindendo, in quanto non di interesse ai fini del presente giudizio, dall’ulteriore genus dei beni culturali ex lege individuati dal comma 2 dell’art. 10, che non necessitano di alcun tipo di accertamento e dunque sono tali per presunzione assoluta di legge).
6.1. Da un lato, si collocano i beni (mobili e immobili) risalenti ad oltre 70 anni e opera di autore non più vivente, che siano appartenenti allo Stato, ad Enti territoriali, ad altri enti pubblici o a soggetti che, pur formalmente e giuridicamente privati, in qualche misura presentano una veste pubblica (enti/istituzioni/persone giuridiche private “senza fine di lucro”), in quanto svolgono attività preordinata al soddisfacimento di interessi generali: tali beni, identificati ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, co. 1 e 12, co. 1, sono sottoposti al regime di salvaguardia contemplato dal Codice “ fino a quando non sia stata effettuata la verifica ” in ordine alla “ sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ”, svolta dai competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. L’esito della verifica può essere duplice: se negativo, le cose “ sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo ” e liberamente alienabili (cfr. art. 12, co. 4, nonché successivi co. 5 e 6); se positivo, ai sensi del co. 7 “ L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo ”.
In altri termini, per i beni di cui trattasi vige una presunzione legale relativa di culturalità, di talché essi sono tutelati di per sé e in via automatica, ossia per il semplice fatto che soddisfino i presupposti e le condizioni sopra contemplate (relative alla loro datazione, paternità e originaria appartenenza a soggetto pubblico), con conseguente assoggettamento ex lege alle prescrizioni dettate dal Codice: la ratio sottesa a tale regime di salvaguardia - operante ipso iure - è ravvisabile nell’aspettativa di una probabile rilevanza storico-artistica-architettonica associata ad immobili pubblici utilizzati quali sedi istituzionali o di rilevanza funzionale, secondo l’ id quod plerumque accidit .
La tutela di diritto approntata dal sistema, tuttavia, opera in via provvisoria, in quanto resta salvo l’esito del procedimento di verifica dell’interesse culturale disciplinato dall’art. 12, che ha lo scopo precipuo di appurare, in concreto, la presenza dell’interesse culturale che si è detto essere solo presunto: “La norma, pertanto, per i beni di cui all’art. 10, comma 1, prevede una protezione interinale, fino all’effettuazione della verifica dell’interesse culturale, destinata ad essere sostituita con una tutela definitiva, nascente dall’esito positivo della verifica e dal conseguente accertamento dell’interesse culturale ovvero destinata a cessare a seguito dell’esito negativo della verifica medesima” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, nn. 3114 e 3115; id., 9 aprile 2025, n. 3048; id., 31 marzo 2025, nn. 2664, 2662 e 2661; id, 18 marzo 2025, n. 2239).
La giurisprudenza ha anche precisato che, in tale ipotesi, non è richiesto, ai fini della protezione, un interesse “qualificato”: “perché la verifica dell'articolo 12 d.lg. n. 42 del 2004 si concluda nel senso della conferma della qualità di bene culturale di una cosa, è sufficiente che si dimostri che questa possieda un interesse culturale «senza aggettivazioni», non già quell'interesse qualificato ricavabile dalla locuzione interesse particolarmente importante (articolo, 10, comma 3, lett. a, b e d) o eccezionale interesse (articolo 10, comma 3, lett. c, d-bis, e)” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 30 novembre 2020, n. 1958).
Inoltre, il successivo comma 9 sancisce che “ Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica ”.
6.2. Dall’altro lato, vi sono i beni di proprietà di soggetti privati, che acquistano la qualifica di bene culturale non a titolo originario ma in via successiva ed eventuale, all’esito di un iter procedimentale culminante con l’adozione della “dichiarazione dell’interesse culturale”, ossia di un provvedimento (espressione di discrezionalità tecnica) che “ accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse ” culturale, giusta il disposto dell’art. 13, con la precisazione che deve trattarsi di un interesse “particolarmente importante” e dunque qualificato, ossia di livello e portata tali da meritare che la cosa sia soggetta a protezione e valorizzazione quale espressione del patrimonio culturale e artistico della nazione e “testimonianza avente valore di civiltà” ai sensi dell’art. 2 del Codice.
Trattasi di un provvedimento che può ritenersi dotato di portata costitutiva, nella misura in cui comporta ex novo e per l’avvenire l’assoggettamento della res ad una determinata disciplina di legge, che contempla misure di protezione (cfr. artt. 20 e ss., che individuano le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (cfr. artt. 29 e ss.) e misure relative alla circolazione dei beni, adottato secondo l’iter procedimentale scandito dal successivo art. 14 e da notificarsi al proprietario, al possessore e/o al detentore a qualsiasi titolo della cosa.
6.3. Precisata tale distinzione, va altresì puntualizzato, ai fini di un miglior inquadramento della fattispecie che oggi occupa, che la giurisprudenza amministrativa, anche recentemente (cfr. precedenti sopra citati), si è occupata dell’ipotesi di beni originariamente di proprietà statale (segnatamente, appartenenti al demanio ferroviario) trasferiti ad RFI in esito al processo di privatizzazione di quest’ultima, riconoscendone la sottoposizione al regime di tutela dettato dal Codice ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, co. 1 e 12: “Sarebbe del tutto incongruo ritenere, da un lato, che detti beni abbiano natura demaniale e, dall’altro lato, che siano sottratti al regime di tutela che l’art. 12, comma 1, cit. prevede per i beni di proprietà pubblica. (…) D’altra parte, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato (parere 26 maggio 2011, n. 2102), ha ritenuto che l’art. 12, comma 9, del Codice (secondo cui «[l]e disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica») debba applicarsi anche ai processi di privatizzazione intervenuti prima della sua entrata in vigore. L’Adunanza Generale ha al riguardo chiarito che quella di «bene culturale» costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso, sicché essa non può essere perduta in virtù del semplice mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento. L’espressa applicabilità delle disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale alle cose di proprietà di enti che «mutino in qualunque modo la loro natura giuridica» costituisce un indice significativo sia della persistenza del valore culturale delle cose appartenenti a soggetti sottoposti a processi di privatizzazione, anche dopo di questa, che della normale irrilevanza dei processi di privatizzazione al fine di far derivare da essi l’esclusione delle cose di proprietà degli enti privatizzati dal regime di tutela. La disposizione in esame, infatti, trova la propria giustificazione ed il proprio presupposto nell’affermazione della persistenza dell’interesse culturale delle cose di proprietà di enti pubblici privatizzati, e tale persistenza è esplicitata dall’art. 12 del D.lgs. n. 42/2004 allorché disciplina l’istituto della verifica dell’interesse culturale. Ad avviso dell’Adunanza generale, «[p]poiché essa [id est la norma di cui all’art. 12, comma 9, cit.] rende, come si è visto, esplicita la rilevata persistenza dell’interesse culturale delle cose di proprietà di enti sottoposti a processi di privatizzazione, sarebbe del tutto incongruo ritenere che la medesima non possa trovare applicazione anche nei confronti di cose di proprietà di enti che siano stati privatizzati prima della sua entrata in vigore. Una siffatta conclusione finirebbe, infatti, per escludere proprio la persistenza dell’interesse culturale dopo i processi di privatizzazione, che la norma, invece, testimonia ed afferma»”.
7. Nel caso di specie, oggetto del contendere è la natura giuridica di un bene attualmente di proprietà privata, destinato a passare in proprietà di RFI all’esito di un procedimento di espropriazione (non ancora perfezionatosi), al fine di essere poi demolito per la realizzazione del progetto dell’opera ferroviaria approvato dal CIPE.
L’amministrazione ritiene che tale bene, una volta completato il passaggio alla mano pubblica, sia assoggettato ope legis al regime di tutela contemplato dall’art. 12, co. 1, d.lgs. 42/2004 per i beni appartenenti a soggetti pubblici, e dunque rientri nella prima delle sopra richiamate categorie di beni culturali.
Il Collegio non concorda con tale assunto.
In primis , non è dirimente il riferimento al disposto di cui all’art. 12, co. 9 del Codice e al sopra richiamato indirizzo giurisprudenziale che di esso ha fatto applicazione (cfr. precedente capo 6.3.), in quanto riferiti a fattispecie diverse da quella per cui oggi è causa: quei precedenti, invero, sono relativi a beni che sin dall’inizio sono in mano pubblica (essi hanno ad oggetto case cantoniere originariamente rientranti nel demanio ferroviario), trasferiti poi nella titolarità di un soggetto (attualmente denominato RFI) che, negli anni 90, ha assunto veste giuridica privata all’esito di un processo di privatizzazione. È in tale frangente che opera il principio normativo della persistenza dell’interesse culturale del bene, che resiste nonostante il mutamento del regime giuridico del soggetto al quale detto bene appartiene, atteso che tale mutamento non intacca l’originario valore culturale che il legislatore, per presunzione iuris tantum e in ragione della sua appartenenza pubblica, ha ritenuto intrinseco nella res .
Né appare conferente il riferimento al precedente (Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2023, n. 7542) citato nella memoria difensiva dell’Avvocatura depositata il 30 maggio 2025, in quanto anch’esso relativo ad una fattispecie del tutto peculiare, trattandosi di un complesso immobiliare che, seppure in origine di proprietà di un privato (specificamente lo era nel momento in cui entrava in vigore la L. n. 1089/39), era poi transitato nella titolarità di un Istituto (successivamente soppresso) avente natura giuridica di ente pubblico e da ultimo trasferito alla Regione Campania, sicché alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 42/2004 sussisteva il presupposto (ivi contemplato all’art. 10, co. 1) dell’appartenenza pubblica.
La fattispecie oggetto del presente giudizio è ben diversa, in quanto trattasi di un bene non appartenente al demanio ferroviario, ma di una costruzione attualmente di proprietà privata, di cui è prevista l’espropriazione, e dunque l’acquisizione coattiva da parte di RFI, al precipuo scopo non di utilizzare e/o possedere l’immobile, bensì di demolirlo al fine di portare ad esecuzione il progetto dell’opera ferroviaria.
In tale evenienza, si ritiene che non possa operare la presunzione legale di culturalità di cui al combinato disposto degli artt. 10, co. 1, e 12 del Codice, in ragione della mancanza di una delle condizioni ivi previste, ossia l’originaria appartenenza della cosa ad un soggetto pubblico.
Diversamente opinando, del resto, dovrebbe concludersi che qualsiasi bene di proprietà privata che abbia una “anzianità” di oltre 70 anni e il cui autore non sia più in vita acquista automaticamente la qualifica di bene culturale nel momento stesso in cui esso, quali che ne siano le ragioni, transiti in mano pubblica: in tale ipotesi, l’assoggettamento di diritto, in via di automatismo, al regime di salvaguardia dettato dal Codice non appare giustificato (si pensi, ad es., al caso di esproprio di terreni, con sovrastante costruzione - magari del tutto priva di elementi di interesse e/o pregio culturale, storico, architettonico, se non addirittura in condizioni di degrado -, operato in funzione della realizzazione di opere di pubblico interesse, di talché la necessità di intraprendere il procedimento di verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del Codice e attendere il relativo esito negativo, prima di dar seguito alle successive attività, comporterebbe un defatigante e inutile aggravio procedimentale).
Né osta a tale conclusione la circostanza che, nel caso di specie, il bene espropriando sia un “trullo” (di tipo pagghiaro), ossia è una costruzione che presenta ben precise caratteristiche architettoniche, tipiche della zona in cui essa sorge, atteso che, laddove esse siano tali da imprimere al bene un significativo e apprezzabile valore artistico e/o culturale, e dunque esprimere un interesse “particolarmente importante”, da appurarsi secondo la valutazione tecnico-discrezionale della competente Soprintendenza, questa potrà sempre adottare la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice, assoggettandolo per tale via alla tutela codicistica.
8. Tali argomentazioni si appalesano sufficienti ai fini dell’accoglimento del presente gravame, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte, e conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati, ossia limitatamente alla parte in cui essi sanciscono, con efficacia dispositiva e dunque provvedimentale, l’assoggettamento alle disposizioni di cui al disposto combinato degli artt. 10, co. 1, e 12, co. 1, del D. Lgs. n. 42/2004 del bene ivi contemplato (trullo cd pagghiaro) nonché di “ qualsiasi bene ” rientrante nelle citate previsioni che diverrà di proprietà di RFI a seguito di esproprio.
9. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il Collegio annulla in parte qua la nota della Soprintendenza di AR prot. n. 1036 del 26 gennaio 2024 e il parere della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 8881-P del 20 marzo 2024.
10. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette dal giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della transizione ecologica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, FE S.p.A. e la Regione Puglia;
- accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla in parte qua la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di AR prot. n. 1036 del 26 gennaio 2024 e il parere del Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza n. 8881-P del 20 marzo 2024, ai sensi di quanto precisato in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO