CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri: dott.ssa OF UN Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott.ssa AR AR FF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4692 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Rossi Parte_1 C.F._1
( del Foro di Velletri in forza di delega in calce al presente atto di citazione C.F._2
in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Colleferro (RM) Corso G.
Garibaldi n.
5 -Appellante -
contro
, c.f. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_1 CodiceFiscale_3
responsabilità genitoriale sul figlio minore e in nome, per conto e Persona_1
nell'interesse di quest'ultimo nato a [...] il '27.09.2009 c.f. C.F._4
rappresentata e difesa con delega in calce all'atto di costituzione in appello dagli Avv. Giulia De
Angelis del Foro di Tivoli e dall'Avv. Rita Munzi del foro di Roma, con studio in Roma, in Via F.
Ferraironi 25 Ed. T3C (in sostituzione del precedente avvocato deceduto) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima -Appellata- e con l'intervento del Procuratore Generale, che si è espresso in senso non favorevole alla riforma dell'impugnata sentenza.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1533/2022 pubblicata il 26.07.2022 emessa dal
Tribunale di Velletri di dichiarazione giudiziale di paternità e conseguenti statuizioni.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“si riporta integralmente ai motivi di gravame esposti nell'atto introduttivo e chiede accogliersi le conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc, Pt_1
richiamato dall'art. 352 cpc. L'Avv. impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed Pt_1
eccepito e chiede il rigetto delle conclusioni rassegnate nell'avversa comparsa di costituzione e risposta in quanto infondate in fatto e diritto.”.
Per l'appellata
“voglia la Corte d'Appello di Roma: I) nel merito, rigettare – in quanto infondato – l'appello proposto dal sig. vverso la sentenza n.1533/2022 pubblicata il 26.07.2022 emessa dal Pt_1
Tribunale di Velletri che per l'effetto andrà integralmente confermata;
II) in ogni caso,
condannare il signor a rifondere alla signora i compensi di avvocato e le spese Pt_1 CP_1
processuali inerenti al presente giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) ex artt. 1310 L. n.
247/2012 / 22 D.M. n. 55/2014, contributo integrativo e I.V.A. di Controparte_2
legge.”.
Premesso
Con azione esercitata dinanzi al Tribunale di Velletri, ha chiesto la CP_1
dichiarazione giudiziale di paternità ex art 273 c.c. nei confronti del Sig. Parte_1
nell'interesse del figlio minore (nato il [...]), asseritamente Persona_2 concepito nell'ambito della relazione intrattenuta dalla medesima con il sig. Parte_1
iniziata nel 2006 e continuata fino al 2009, in seguito alla rilevazione da parte del convenuto, di professione medico chirurgo, dei pazienti del medico presso lo studio del quale la Sig.ra svolgeva pulizie. CP_1
assumeva il cognome del marito stante l'anteriorità della nascita (27.9.2009) Persona_2
rispetto alla sentenza dichiarativa di divorzio (14.4.2010) del Tribunale di Pascani (Romania) con la quale veniva altresì accertato che il minore non era figlio dell'ex marito Persona_2
dell'attrice, Sig. . Persona_3
si costituiva e contestava la ricostruzione di parte attrice, affermando di aver Parte_1
conosciuto l'attrice in occasione della morte del collega dovendo acquisire la CP_3
disponibilità delle chiavi dell'ambulatorio dove il medesimo esercitava la professione, ma di non aver mai intrattenuto alcuna relazione sentimentale o frequentazione con la medesima.
Con sentenza n.1533/2022 pubblicata il 26.07.2022, il Tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda dell'attrice, così provvedeva: dichiara che nato a [...] il Parte_1
23.3.1955, è padre di , nato a [...] il [...]; - Persona_2
attribuisce al minore , nato a [...] il [...] il cognome Persona_2
in sostituzione del cognome . - affida il minore in via esclusiva alla madre;
- Pt_1 Per_2
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio minore versando alla Sig.ra CP_1
l'assegno mensile, decorrente dalla data della domanda, di € 1.000,00 in via anticipata
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” oltre al 100% delle spese di carattere straordinario, scolastico, ricreativo, medico-
dentistico non mutuabili comunque documentate indicate dal protocollo siglato da questo
Tribunale con il locale COA;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 7.254,00 oltre al 15% a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002. Con atto di citazione notificato il 29.08.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza, asseritamente erronea, poiché il Tribunale sarebbe incorso in una serie di errori e violazioni di legge, riconoscendo provato sulla base delle risultanze istruttorie l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti, quando le due testi escusse avevano visto occasionalmente le parti insieme, circostanza peraltro giustificata dal fatto che le stesse erano pazienti presentate al Dr. dall'attrice: le testimoni, madre e figlia, hanno dichiarato di essere a Pt_1
conoscenza dell'asserita relazione perché alle stesse riferita dalla e non perché CP_1
avessero assistito a scambi di effusioni o ad atteggiamenti particolari. I due si sarebbero trattenuti a cena presso l'abitazione della testimone dopo una visita domiciliare, ma Tes_1
ha evidenziato la difesa dell'appellante che la era solita accompagnare il medico nelle CP_1
visite domiciliali anche quando collaborava con il defunto dr. . CP_3
Contestava, inoltre, di essersi rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche e che il Tribunale
aveva errato nella ricostruzione dello svolgimento delle operazioni peritali, poiché per due volte il sarebbe stato legittimamente impedito a svolgere l'esame e in un caso si sarebbe Pt_1
motivatamente rifiutato perché il tempo residuo per il deposito della relazione finale non avrebbe consentito il rispetto dei termini assegnati dal Giudice. Irrilevante poi doveva dirsi la circostanza del mancato pagamento dell'acconto al CTU per l'espletamento dell'incarico.
Ancora, erroneamente il Tribunale aveva desunto una elevata capacità reddituale del convenuto dalla circostanza che lo stesso non avrebbe contestato le deduzioni dell'attrice-
appellata circa lo svolgimento dell'attività professionale come medico di base in due Comuni e la titolarità di una casa di riposo per anziani. Sul punto nulla aveva prodotto l'attrice e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di chi agisce si era risolto in sentenza in un'ingiustificata inversione dello stesso con onere a carico di chi resiste all'azione.
si costituiva contestando la tardiva costituzione dell'appellante (nel caso di CP_1
specie non si sarebbe applicata la sospensione feriale dei termini) e l'infondatezza dello stesso,
risultando corretta e adeguatamente motivata la sentenza impugnata. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 9.02.2025 pronunciata a scioglimento di riserva,
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 26.06.2025.
La causa era quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti secondo quanto indicato nel provvedimento.
La causa era infine riassegnata a diverso Giudice e, pertanto, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in data 13.11.2025.
In applicazione dell'art 127 ter c.p.c., la Presidente della Sezione disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 13.11.25 con il deposito di ulteriori note autorizzate.
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., dei quali le parti avevano già usufruito.
* * *
L'appello risulta infondato e non merita accoglimento.
In merito all'eccezione preliminare formulata da parte appellata circa il ritardo nella costituzione dell'appellante, deve osservarsi che la sospensione feriale dei termini processuali si applica di norma anche in materia di famiglia (dal 1° al 31 agosto), tranne che per i casi di urgenza, che richiedono un apposito decreto del giudice. Per le cause che non riguardano l'urgenza e non rientrano nell'elenco tassativo delle materie escluse dalla sospensione, i termini processuali vengono prorogati. Recentemente si sono pronunciate in senso conforme con riferimento all'assegno di mantenimento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nell'ordinanza Cass. Civ. sez. un., 13 maggio 2024, n. 12946.
Deve considerarsi che l'art. 269 c.c., nella sua attuale formulazione, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità, onde il giudice di merito,
dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità
neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento (Cfr. Cass. 12166/2005).
In particolare, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti. Ciò in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.
Per questo motivo è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017, Cass. 28886/2019, Cass. 28444/2023).
Tale Giurisprudenza del resto è del tutto in linea con il dettato del secondo comma dell'art. 116
c.p.c., che prevede che “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
Ebbene, nel giudizio di primo grado, il Tribunale ha disposto procedersi agli esami ematologici sulla persona del resistente dopo avere ascoltato le dichiarazioni di due testimoni indotti da parte attrice, argomenti che, dunque, ha introdotto nel giudizio argomenti di prova a sostegno della ricostruzione contenuta nell'atto di citazione. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio,
emerge dalla stessa ricostruzione fornita nell'atto di appello dello svolgimento delle operazioni peritali, un atteggiamento ostruzionistico da parte del evidentemente teso a sottrarsi Pt_1
all'esame, che pure poteva consentire l'accertamento della verità. Dopo essere stato impedito in due occasioni fissate per l'effettuazione dell'esame, per ragioni di salute, in seguito, oltre a non voler pagare l'acconto al CTU, ha lamentato una serie di violazioni dei termini che certo non potevano di per sé costituire una violazione del contraddittorio, tenuto conto che il Tribunale,
laddove ha riscontrato tale violazione, ha comunque accordato una proroga. Come già
osservato nell'ordinanza di questa Corte del 9.02.2025, nemmeno è stato espressamente dichiarato nelle conclusioni dell'atto di appello di volersi sottoporre a tale accertamento peritale, ma, sulla base di un'errata condotta processuale dell'attrice, cui avrebbe fatto seguito l'errore del Tribunale, si è sostanzialmente chiesto di applicare rigidamente il criterio generale dell'onere della prova, senza alcuna rilevanza e interesse per la verità de fatti.
Correttamente, il Tribunale, facendo applicazione dei principi sopra riportati, ha ritenuto provate l'esistenza di una pregressa relazione tra le parti e la paternità in capo a del Parte_1
minore , valutati gli elementi introdotti dall'attrice in merito Persona_2
all'esistenza di una relazione fra le parti (il fatto che lei riferisse a terzi di avere una relazione con il resistente è un argomento indiziario che comunque può essere valutato e considerato in un quadro probatorio in cui son presenti altri argomenti di prova) e il contegno del resistente, che non ha cooperato consentendo l'espletamento dell'indagine disposta dal Giudice.
Analogamente, deve concludersi con riguardo all'ulteriore questione dell'importo dell'assegno di mantenimento, stabilito in € 1000,00, rispetto al quale l'appellante ne ha lamentato l'eccessività rispetto alle sue condizioni economiche: ma a riprova delle stesse ha depositato due cedolini, dei contratti di locazione degli immobile dove svolge la sua professione e degli scontrini relativi a spese di carburante (dettagli ritenuti rilevanti); non ha però depositato né una dichiarazione dei redditi, né una visura immobiliare, né un estratto conto, atteggiamento esigibile, invece, nel caso di specie, per il principio generale di vicinanza della prova e anche tenuto conto della intensità degli argomenti di prova che tale documentazione avrebbe potuto fornire circa le sue condizioni economiche.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1
in € 6946,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR AR FF OF UN
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri: dott.ssa OF UN Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott.ssa AR AR FF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4692 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Rossi Parte_1 C.F._1
( del Foro di Velletri in forza di delega in calce al presente atto di citazione C.F._2
in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Colleferro (RM) Corso G.
Garibaldi n.
5 -Appellante -
contro
, c.f. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_1 CodiceFiscale_3
responsabilità genitoriale sul figlio minore e in nome, per conto e Persona_1
nell'interesse di quest'ultimo nato a [...] il '27.09.2009 c.f. C.F._4
rappresentata e difesa con delega in calce all'atto di costituzione in appello dagli Avv. Giulia De
Angelis del Foro di Tivoli e dall'Avv. Rita Munzi del foro di Roma, con studio in Roma, in Via F.
Ferraironi 25 Ed. T3C (in sostituzione del precedente avvocato deceduto) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima -Appellata- e con l'intervento del Procuratore Generale, che si è espresso in senso non favorevole alla riforma dell'impugnata sentenza.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1533/2022 pubblicata il 26.07.2022 emessa dal
Tribunale di Velletri di dichiarazione giudiziale di paternità e conseguenti statuizioni.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“si riporta integralmente ai motivi di gravame esposti nell'atto introduttivo e chiede accogliersi le conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc, Pt_1
richiamato dall'art. 352 cpc. L'Avv. impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed Pt_1
eccepito e chiede il rigetto delle conclusioni rassegnate nell'avversa comparsa di costituzione e risposta in quanto infondate in fatto e diritto.”.
Per l'appellata
“voglia la Corte d'Appello di Roma: I) nel merito, rigettare – in quanto infondato – l'appello proposto dal sig. vverso la sentenza n.1533/2022 pubblicata il 26.07.2022 emessa dal Pt_1
Tribunale di Velletri che per l'effetto andrà integralmente confermata;
II) in ogni caso,
condannare il signor a rifondere alla signora i compensi di avvocato e le spese Pt_1 CP_1
processuali inerenti al presente giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) ex artt. 1310 L. n.
247/2012 / 22 D.M. n. 55/2014, contributo integrativo e I.V.A. di Controparte_2
legge.”.
Premesso
Con azione esercitata dinanzi al Tribunale di Velletri, ha chiesto la CP_1
dichiarazione giudiziale di paternità ex art 273 c.c. nei confronti del Sig. Parte_1
nell'interesse del figlio minore (nato il [...]), asseritamente Persona_2 concepito nell'ambito della relazione intrattenuta dalla medesima con il sig. Parte_1
iniziata nel 2006 e continuata fino al 2009, in seguito alla rilevazione da parte del convenuto, di professione medico chirurgo, dei pazienti del medico presso lo studio del quale la Sig.ra svolgeva pulizie. CP_1
assumeva il cognome del marito stante l'anteriorità della nascita (27.9.2009) Persona_2
rispetto alla sentenza dichiarativa di divorzio (14.4.2010) del Tribunale di Pascani (Romania) con la quale veniva altresì accertato che il minore non era figlio dell'ex marito Persona_2
dell'attrice, Sig. . Persona_3
si costituiva e contestava la ricostruzione di parte attrice, affermando di aver Parte_1
conosciuto l'attrice in occasione della morte del collega dovendo acquisire la CP_3
disponibilità delle chiavi dell'ambulatorio dove il medesimo esercitava la professione, ma di non aver mai intrattenuto alcuna relazione sentimentale o frequentazione con la medesima.
Con sentenza n.1533/2022 pubblicata il 26.07.2022, il Tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda dell'attrice, così provvedeva: dichiara che nato a [...] il Parte_1
23.3.1955, è padre di , nato a [...] il [...]; - Persona_2
attribuisce al minore , nato a [...] il [...] il cognome Persona_2
in sostituzione del cognome . - affida il minore in via esclusiva alla madre;
- Pt_1 Per_2
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio minore versando alla Sig.ra CP_1
l'assegno mensile, decorrente dalla data della domanda, di € 1.000,00 in via anticipata
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” oltre al 100% delle spese di carattere straordinario, scolastico, ricreativo, medico-
dentistico non mutuabili comunque documentate indicate dal protocollo siglato da questo
Tribunale con il locale COA;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 7.254,00 oltre al 15% a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002. Con atto di citazione notificato il 29.08.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza, asseritamente erronea, poiché il Tribunale sarebbe incorso in una serie di errori e violazioni di legge, riconoscendo provato sulla base delle risultanze istruttorie l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti, quando le due testi escusse avevano visto occasionalmente le parti insieme, circostanza peraltro giustificata dal fatto che le stesse erano pazienti presentate al Dr. dall'attrice: le testimoni, madre e figlia, hanno dichiarato di essere a Pt_1
conoscenza dell'asserita relazione perché alle stesse riferita dalla e non perché CP_1
avessero assistito a scambi di effusioni o ad atteggiamenti particolari. I due si sarebbero trattenuti a cena presso l'abitazione della testimone dopo una visita domiciliare, ma Tes_1
ha evidenziato la difesa dell'appellante che la era solita accompagnare il medico nelle CP_1
visite domiciliali anche quando collaborava con il defunto dr. . CP_3
Contestava, inoltre, di essersi rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche e che il Tribunale
aveva errato nella ricostruzione dello svolgimento delle operazioni peritali, poiché per due volte il sarebbe stato legittimamente impedito a svolgere l'esame e in un caso si sarebbe Pt_1
motivatamente rifiutato perché il tempo residuo per il deposito della relazione finale non avrebbe consentito il rispetto dei termini assegnati dal Giudice. Irrilevante poi doveva dirsi la circostanza del mancato pagamento dell'acconto al CTU per l'espletamento dell'incarico.
Ancora, erroneamente il Tribunale aveva desunto una elevata capacità reddituale del convenuto dalla circostanza che lo stesso non avrebbe contestato le deduzioni dell'attrice-
appellata circa lo svolgimento dell'attività professionale come medico di base in due Comuni e la titolarità di una casa di riposo per anziani. Sul punto nulla aveva prodotto l'attrice e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di chi agisce si era risolto in sentenza in un'ingiustificata inversione dello stesso con onere a carico di chi resiste all'azione.
si costituiva contestando la tardiva costituzione dell'appellante (nel caso di CP_1
specie non si sarebbe applicata la sospensione feriale dei termini) e l'infondatezza dello stesso,
risultando corretta e adeguatamente motivata la sentenza impugnata. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 9.02.2025 pronunciata a scioglimento di riserva,
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 26.06.2025.
La causa era quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti secondo quanto indicato nel provvedimento.
La causa era infine riassegnata a diverso Giudice e, pertanto, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in data 13.11.2025.
In applicazione dell'art 127 ter c.p.c., la Presidente della Sezione disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 13.11.25 con il deposito di ulteriori note autorizzate.
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., dei quali le parti avevano già usufruito.
* * *
L'appello risulta infondato e non merita accoglimento.
In merito all'eccezione preliminare formulata da parte appellata circa il ritardo nella costituzione dell'appellante, deve osservarsi che la sospensione feriale dei termini processuali si applica di norma anche in materia di famiglia (dal 1° al 31 agosto), tranne che per i casi di urgenza, che richiedono un apposito decreto del giudice. Per le cause che non riguardano l'urgenza e non rientrano nell'elenco tassativo delle materie escluse dalla sospensione, i termini processuali vengono prorogati. Recentemente si sono pronunciate in senso conforme con riferimento all'assegno di mantenimento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nell'ordinanza Cass. Civ. sez. un., 13 maggio 2024, n. 12946.
Deve considerarsi che l'art. 269 c.c., nella sua attuale formulazione, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità, onde il giudice di merito,
dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità
neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento (Cfr. Cass. 12166/2005).
In particolare, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti. Ciò in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.
Per questo motivo è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017, Cass. 28886/2019, Cass. 28444/2023).
Tale Giurisprudenza del resto è del tutto in linea con il dettato del secondo comma dell'art. 116
c.p.c., che prevede che “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
Ebbene, nel giudizio di primo grado, il Tribunale ha disposto procedersi agli esami ematologici sulla persona del resistente dopo avere ascoltato le dichiarazioni di due testimoni indotti da parte attrice, argomenti che, dunque, ha introdotto nel giudizio argomenti di prova a sostegno della ricostruzione contenuta nell'atto di citazione. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio,
emerge dalla stessa ricostruzione fornita nell'atto di appello dello svolgimento delle operazioni peritali, un atteggiamento ostruzionistico da parte del evidentemente teso a sottrarsi Pt_1
all'esame, che pure poteva consentire l'accertamento della verità. Dopo essere stato impedito in due occasioni fissate per l'effettuazione dell'esame, per ragioni di salute, in seguito, oltre a non voler pagare l'acconto al CTU, ha lamentato una serie di violazioni dei termini che certo non potevano di per sé costituire una violazione del contraddittorio, tenuto conto che il Tribunale,
laddove ha riscontrato tale violazione, ha comunque accordato una proroga. Come già
osservato nell'ordinanza di questa Corte del 9.02.2025, nemmeno è stato espressamente dichiarato nelle conclusioni dell'atto di appello di volersi sottoporre a tale accertamento peritale, ma, sulla base di un'errata condotta processuale dell'attrice, cui avrebbe fatto seguito l'errore del Tribunale, si è sostanzialmente chiesto di applicare rigidamente il criterio generale dell'onere della prova, senza alcuna rilevanza e interesse per la verità de fatti.
Correttamente, il Tribunale, facendo applicazione dei principi sopra riportati, ha ritenuto provate l'esistenza di una pregressa relazione tra le parti e la paternità in capo a del Parte_1
minore , valutati gli elementi introdotti dall'attrice in merito Persona_2
all'esistenza di una relazione fra le parti (il fatto che lei riferisse a terzi di avere una relazione con il resistente è un argomento indiziario che comunque può essere valutato e considerato in un quadro probatorio in cui son presenti altri argomenti di prova) e il contegno del resistente, che non ha cooperato consentendo l'espletamento dell'indagine disposta dal Giudice.
Analogamente, deve concludersi con riguardo all'ulteriore questione dell'importo dell'assegno di mantenimento, stabilito in € 1000,00, rispetto al quale l'appellante ne ha lamentato l'eccessività rispetto alle sue condizioni economiche: ma a riprova delle stesse ha depositato due cedolini, dei contratti di locazione degli immobile dove svolge la sua professione e degli scontrini relativi a spese di carburante (dettagli ritenuti rilevanti); non ha però depositato né una dichiarazione dei redditi, né una visura immobiliare, né un estratto conto, atteggiamento esigibile, invece, nel caso di specie, per il principio generale di vicinanza della prova e anche tenuto conto della intensità degli argomenti di prova che tale documentazione avrebbe potuto fornire circa le sue condizioni economiche.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1
in € 6946,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR AR FF OF UN