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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3740/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
AN Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
C.F. cittadina italiana, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...]della Vigolana (TN), loc. Maso Zoventel, 3, rappresentati e difesi, giusto mandato allegato in calce al ricorso, dall'Avv. Chiara Messina del foro di Trento (C.F.
, presso lo studio della quale in via S. Vigilio n. 5 – 38122 Trento sono C.F._3 elettivamente domiciliati, giuste procure alle liti rilasciate su foglio separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso, in calce, recapito pec Email_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 8 agosto 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 5 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 8 agosto 2025.
All'udienza del 5 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e autorizzando Parte_1 Parte_2 gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di Legge compatibili con tale stato. 2) affidamento condiviso, assegnazione casa familiare, permanenza dei figli con i genitori e contribuzione al mantenimento dei figli minori: 2.1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa principale e Per_1 Persona_2 mantenimento della residenza unitamente alla madre in Altopiano della Vigolana (TN), loc. Maso
Zoventel, 3; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2.2) Disporre che il padre, signor starà con i due figli Parte_2 nei seguenti tempi: a week end alterni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, inoltre, indicativamente, due incontri in settimana. Le vacanze natalizie e pasquali dei figli saranno suddivise a metà tra i genitori, alternando annualmente i giorni di festività di vigilia di Natale / giorno di
Natale e Pasqua / pasquetta;
durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà stare con i figli per un periodo, anche continuativo, di 15 giorni, da concordare con l'altro genitore entro il
30.05 di ogni anno. 2.3) Disporre che i genitori, nei rispettivi tempi con i figli, si divideranno equamente le incombenze legate ad accompagnare/riprendere i figli alle attività extrascolastiche.
2.4) Disporre che la casa familiare in Altopiano della Vigolana (TN), loc. Maso Zoventel, 3, in comproprietà dei coniugi, verrà assegnata in godimento alla signora unitamente ad Parte_1 arredi e pertinenze, unitamente al terreno circostante, stalla e magazzino che potrà essere utilizzato dal signor senza oneri, per il rimessaggio dei suoi materiali ed attrezzature da lavoro. Il Pt_2 signor si trasferirà altrove asportando i propri effetti personali. 2.5) Disporre che il signor Parte_2 concorrerà al mantenimento ordinario dei figli e versando, Parte_2 Per_1 Persona_2 in via anticipata, entro il 10 (dieci) di ogni mese, sul conto corrente della madre, signora
[...]
l'importo mensile di € 600,00= (€ 300,00= per ciascun figlio), importo da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat relativi alla Provincia di Trento. 2.6) Disporre che entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad € 150,00=. Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese.
Tutte le spese dovranno essere giustificate documentalmente e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro richiesta corredata dei giustificativi di spesa entro 15 giorni dalla data della richiesta. Qualora per una spesa straordinaria sia prevista una scadenza, il genitore che non effettuerà materialmente il pagamento, previa ricezione della documentazione e della data di scadenza, accrediterà sul conto corrente dell'altro genitore la quota del 50% della spesa entro i tre giorni antecedenti la scadenza prevista per il pagamento. 2.7) Disporre, ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, che detti contributi, tra cui l'assegno unico provinciale ed anche l'assegno unico INPS, saranno percepiti ed accreditati sul conto corrente della signora nella misura del 100%, dalla data di deposito del ricorso, Pt_1 prestando sin d'ora il signor il consenso, qualora necessario, per le relative domande. I Pt_2 signori e effettueranno al 50% le detrazioni relative alle spese straordinarie Pt_1 Pt_2 sostenute per i figli in ragione della stabilita ripartizione dei relativi costi.
3.1 Disporre che coniugi, signori e continueranno a pagare la rata del mutuo cointestato, Parte_1 Parte_2 contratto per l'acquisto della casa familiare, in comproprietà, al 50% ciascuno.
3.2 Disporre che la signora ontinuerà a pagare la rata del mutuo per l'acquisto di due appartamenti alla stessa Pt_1 intestati e il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura modello Tesla.
3.3 Disporre che l'autovettura, modello Tesla, intestata alla signora rimarrà in uso esclusivo alla stessa, il Pt_1 furgone, modello Renault Kangoo, intestato al signor rimarrà in uso esclusivo allo stesso e Pt_2 il signor userà altresì prevalentemente il pick up Fiat Full Back salvo condividere Pt_2 temporaneamente l'utilizzo con la signora per necessità e previo accordo.
3.4 Competenze Pt_1
e spese legali integralmente compensate tra le parti. 3) rapporti patrimoniali tra i coniugi: I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 8 agosto 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 26 luglio 2014 a Levico Terme (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Levico Terme (TN) al N.
5 - P. II - Serie A – Uff. 1 – Anno 2014).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina