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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/11/2024, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.466/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nat a CATANIA (CT) il 23/04/1948 , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 25 95128 CATANIA ITALIA presso lo studio dell'avv. ATTANASIO DANIELA FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.5.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1
separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data in data 13.12.1993 ( , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ramacca atto n. 18 anno 1993, parte I) a da cui non erano era entrato in crisi a causa di un'evidente incompatibilità caratteriale e del diverso modo di intendere la vita matrimoniale, tanto che il marito, oltre ad avere avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie, aveva violato alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio (l'obbligo della fedeltà, della collaborazione, dell'assistenza morale e materiale) ed aveva infine abbandonato nel mese di luglio
2023 la casa coniugale lascando la moglie, affetta da lieve ritardo mentale ed epilessia, priva di assistenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione dei coniugi , assegnarle la casa coniugale e porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento della somma di €
200.00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il resistente non compariva all'udienza né si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero in data 21.11.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori richieste formulate da parte ricorrente va osservato che, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni ma ancora autonomi dal punto di vista reddituale nessuna statuizione può essere adottata da questo Collegio sulla casa coniugale, il cui uso rimane pertanto disciplinato dalle regole ordinarie. Va invece accolta la richiesta di parte ricorrente di avere corrisposto un contributo per il suo mantenimento atteso che la stessa non ha mai espletato attività lavorativa nel corso del matrimonio ,è affetta da patologia che le impedisce un proficuo inserimento nel mondo del lavoro impedito altresì ' dall'attuale età della ricorrente. Per contro dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesma emerge che il marito è l'unico che ha apportato risorse economiche al nucleo familiare , lavorando come bracciante agricolo, risultano oggi percepire una pensione il cui importo è certamente superiore a quello che risulta percepire la ricorrente a titolo di pensione di invalidità.
In ragione di quanto sopra e dello squilibrio reddituale che può presumersi esistere tra le parti va dunque posto s carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della moglie mediante pagamento della somma di € 100.00 mensili, che appare congrua in ragione delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento , possono essere compensate tra le parti
P.T.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando nella controversia n. 466/24 dichiara la separazione giudiziale tra e che hanno contratto matrimonio in data in data Parte_1 Controparte_1
in data 13.12.1993 ( trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ramacca atto n.
18 anno 1993) ;
pone a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di contributo per il suo CP_1 Pt_1 mantenimento la somma mensile di € 100.00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Caltagirone il 22/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.466/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nat a CATANIA (CT) il 23/04/1948 , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 25 95128 CATANIA ITALIA presso lo studio dell'avv. ATTANASIO DANIELA FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.5.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1
separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data in data 13.12.1993 ( , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ramacca atto n. 18 anno 1993, parte I) a da cui non erano era entrato in crisi a causa di un'evidente incompatibilità caratteriale e del diverso modo di intendere la vita matrimoniale, tanto che il marito, oltre ad avere avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie, aveva violato alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio (l'obbligo della fedeltà, della collaborazione, dell'assistenza morale e materiale) ed aveva infine abbandonato nel mese di luglio
2023 la casa coniugale lascando la moglie, affetta da lieve ritardo mentale ed epilessia, priva di assistenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione dei coniugi , assegnarle la casa coniugale e porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento della somma di €
200.00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il resistente non compariva all'udienza né si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero in data 21.11.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori richieste formulate da parte ricorrente va osservato che, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni ma ancora autonomi dal punto di vista reddituale nessuna statuizione può essere adottata da questo Collegio sulla casa coniugale, il cui uso rimane pertanto disciplinato dalle regole ordinarie. Va invece accolta la richiesta di parte ricorrente di avere corrisposto un contributo per il suo mantenimento atteso che la stessa non ha mai espletato attività lavorativa nel corso del matrimonio ,è affetta da patologia che le impedisce un proficuo inserimento nel mondo del lavoro impedito altresì ' dall'attuale età della ricorrente. Per contro dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesma emerge che il marito è l'unico che ha apportato risorse economiche al nucleo familiare , lavorando come bracciante agricolo, risultano oggi percepire una pensione il cui importo è certamente superiore a quello che risulta percepire la ricorrente a titolo di pensione di invalidità.
In ragione di quanto sopra e dello squilibrio reddituale che può presumersi esistere tra le parti va dunque posto s carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della moglie mediante pagamento della somma di € 100.00 mensili, che appare congrua in ragione delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento , possono essere compensate tra le parti
P.T.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando nella controversia n. 466/24 dichiara la separazione giudiziale tra e che hanno contratto matrimonio in data in data Parte_1 Controparte_1
in data 13.12.1993 ( trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ramacca atto n.
18 anno 1993) ;
pone a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di contributo per il suo CP_1 Pt_1 mantenimento la somma mensile di € 100.00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Caltagirone il 22/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo