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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1248/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1248/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Parte_1
Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
, nato in [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, come da verbale di udienza del 3 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 23 aprile 2024 esponeva di avere intrattenuto, fino Parte_1 all'anno 2020, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e che Controparte_1 dalla loro unione è nata (il 2 luglio 2019) la figlia . Per_1
Allegava che la cessazione del rapporto era stata causata dall'integrale inadempimento dei doveri familiari, di assistenza morale e materiale, da parte del convenuto, dedito all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, divenuto infine irreperibile.
Rimarcando di avere da sempre accudito la figlia in via unilaterale e fornendo indicazioni sulle proprie risorse economiche, la stessa ricorrente chiedeva pertanto disporsi l'affidamento c.d.
“super esclusivo” e la collocazione presso sé medesima di e porsi a carico del padre Per_1 [...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne mediante la CP_1 corresponsione di un importo mensile non inferiore ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione del 5 novembre 2024, dichiarata la contumacia del convenuto, rilasciava personalmente dichiarazioni Parte_1 sulle condizioni familiari.
Con ordinanza depositata il seguente 7 novembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito con l'acquisizione di informazioni (presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate) in ordine alle condizioni lavorative e reddituali di , nonché mediante Controparte_1 una relazione psicosociale da parte dei competenti Servizi Sociali.
Prodotta dalla ricorrente documentazione aggiornata sulle proprie risorse economiche e senza ulteriori incombenti, all'udienza del 3 giugno 2025 la stessa parte, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, precisava le conclusioni riportandosi alle domande formulate in atti e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Per ragioni di opportunità redazionale, possono riportarsi testualmente le argomentazioni illustrate nella menzionata ordinanza del 5-7 novembre 2024.
“ e sono genitori della minorenne , nata a [...]_1 Persona_2
Parma il 2 luglio 2019.
La minore abita unitamente alla madre presso l'unità immobiliare sita in Parma, via Taddeo Ugoleto n. 4, concessa in comodato alla stessa odierna ricorrente.
Secondo le reiterate allegazioni di , corroborate in parte qua dal certificato di Parte_1 residenza della figlia minorenne (datato 22 maggio 2023), ella, da circa due anni ad oggi, rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in via unilaterale del suo accudimento, della sua educazione ed istruzione, nonché della sua assistenza, anche materiale.
Il padre , pur formalmente residente nella precedente abitazione comune di via Controparte_1
Giuseppe Cenni n. 14, in Parma, sarebbe ora senza fissa dimora.
Egli, per converso, non ha avuto alcun tipo di relazione con la figlia negli ultimi due anni e nemmeno ha contribuito in qualche modo al suo mantenimento.
Alla stregua di tali circostanze si ritiene pertanto doversi disporre l'affidamento esclusivo di
[...]
alla madre , nel senso che, almeno allo stato, quest'ultima eserciterà in Per_2 Parte_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie.
Ancora, se non v'è dubbio alcuno che debba mantenere residenza e collocazione presso la Per_1 madre, merita invece mirate verifiche – da demandarsi ai competenti Servizi Sociali, così come l'attivazione di ogni intervento necessario nell'interesse della stessa minorenne – l'eventualità che possano avere luogo incontri, ovvero contatti “a distanza”, con il padre . Controparte_1
In relazione, poi, al mantenimento della prole, occorre anzitutto procedere alla ponderazione delle risorse economiche dei genitori ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c.
La ricorrente , che presta attività lavorativa di parrucchiera alle dipendenze della Parte_1 società UMA s.n.c., risulta percepire retribuzioni mensili medie pari ad almeno Euro 1.200,00 (cfr. cedolino paga e movimentazioni di conto corrente bancario, in atti) e, rispetto alle ultime tre annualità, sono stati attestati dall' pari Euro 12.070,00, Euro 9.040,80 ed Euro Controparte_2
8.776,00.
Gli stessi dati bancari comprovano disponibilità liquide al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 8.736,67, oltre all'integrale percezione dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 221,60 al mese.
Nulla si sa per certo, invece, in merito alla posizione di , senz'altro dotato di Controparte_1 capacità lavorativa, il quale, secondo le dichiarazioni di parte ricorrente, starebbe vivendo di espedienti e avrebbe cessato la sua ultima attività nota in concomitanza con gli ultimi contatti con
, rivendicando peraltro il fatto quale fondata ragione per non provvedere al Parte_1 mantenimento della figlia.
Tenuto conto dei dati così compendiati, da integrarsi necessariamente mediante informazioni dell'INPS e della Agenzia delle Entrate, valutate le esigenze della minore, specie in ragione della sua età, e della circostanza per cui ella vive esclusivamente con la madre, si ritiene congruo porre a carico di , fin dall'introduzione del procedimento (23 aprile 2024), l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre Per_1 Parte_1
un contributo pari ad Euro 200,00 (sostanzialmente orientato al minimo vitale), soggetto a
[...] rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Tanto si giustifica, del resto, alla stregua dell'integrale percezione, da parte della ricorrente, dell'assegno unico universale per i figli che, come tale, dovrà esserle corrisposto anche prossimamente in quanto genitore affidatario della figlia minorenne”.
Le sopravvenienze istruttorie (cfr., in particolare, relazione dei Servizi Sociali datata 30 maggio 2025) hanno dato conferma che la ricorrente , collaborante e accessibile, è Parte_1 dotata di conformi capacità genitoriali e presenta un profondo legame affettivo con la figlia alla quale ha saputo garantire, appoggiata dalla famiglia di origine, condizioni di generale Per_1 benessere, adeguati spazi abitativi (presso il nuovo alloggio di via Mantova n. 34), proficua frequentazione scolastica e pure l'accesso alla nonna paterna.
, al contrario, ha continuato a non dare tracce di sé ed è risultato irreperibile Controparte_1 anche alle ricerche compiute dai Servizi Sociali presso talune strutture pubbliche cittadine.
Tenuto conto di tali circostanze, allora, va inevitabilmente disposto l'affidamento “super esclusivo” e la conferma della collocazione di presso la madre . Persona_2 Parte_1
Con riguardo alle visite paterne, va poi disposto che, in caso di richiesta e disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
Rispetto al tema delle contribuzioni economiche, ancora, le risultanze processuali sopravvenute hanno attestato che la ricorrente, tuttora impegnata nella sua attività lavorativa, ha dichiarato redditi complessivi pari ad Euro 15.887,00 ai fini Isee per l'anno 2024.
Per altro verso, si evince, dalle informazioni fornite dall'INPS e dalla Agenzia delle Entrate, che ha prestato attività retribuita fino al 26 settembre 2022, mentre, per l'anno Controparte_1
d'imposta 2023, ha percepito soltanto la quota residua del t.f.r. precedentemente maturato per un importo pari ad Euro 2.597,40.
Alla stregua di tali elementi si ritiene pertanto congruo confermare le vigenti condizioni in materia, sempre sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a
, in quanto genitore affidatario della figlia minorenne. Parte_1 La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, l'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate da parte ricorrente e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace, rappresentano congrui motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) affida la minorenne , nata il [...], alla madre – presso Persona_2 Parte_1 la quale deve mantenere collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che, in caso di richiesta e disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le frequentazioni della minore con il padre;
3) a decorrere dal 23 aprile 2024 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante il versamento a , entro il giorno 10 Per_1 Parte_1 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 200,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente percepito dalla madre;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali (Comune di Parma).
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1248/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Parte_1
Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
, nato in [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, come da verbale di udienza del 3 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 23 aprile 2024 esponeva di avere intrattenuto, fino Parte_1 all'anno 2020, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e che Controparte_1 dalla loro unione è nata (il 2 luglio 2019) la figlia . Per_1
Allegava che la cessazione del rapporto era stata causata dall'integrale inadempimento dei doveri familiari, di assistenza morale e materiale, da parte del convenuto, dedito all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, divenuto infine irreperibile.
Rimarcando di avere da sempre accudito la figlia in via unilaterale e fornendo indicazioni sulle proprie risorse economiche, la stessa ricorrente chiedeva pertanto disporsi l'affidamento c.d.
“super esclusivo” e la collocazione presso sé medesima di e porsi a carico del padre Per_1 [...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne mediante la CP_1 corresponsione di un importo mensile non inferiore ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione del 5 novembre 2024, dichiarata la contumacia del convenuto, rilasciava personalmente dichiarazioni Parte_1 sulle condizioni familiari.
Con ordinanza depositata il seguente 7 novembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito con l'acquisizione di informazioni (presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate) in ordine alle condizioni lavorative e reddituali di , nonché mediante Controparte_1 una relazione psicosociale da parte dei competenti Servizi Sociali.
Prodotta dalla ricorrente documentazione aggiornata sulle proprie risorse economiche e senza ulteriori incombenti, all'udienza del 3 giugno 2025 la stessa parte, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, precisava le conclusioni riportandosi alle domande formulate in atti e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Per ragioni di opportunità redazionale, possono riportarsi testualmente le argomentazioni illustrate nella menzionata ordinanza del 5-7 novembre 2024.
“ e sono genitori della minorenne , nata a [...]_1 Persona_2
Parma il 2 luglio 2019.
La minore abita unitamente alla madre presso l'unità immobiliare sita in Parma, via Taddeo Ugoleto n. 4, concessa in comodato alla stessa odierna ricorrente.
Secondo le reiterate allegazioni di , corroborate in parte qua dal certificato di Parte_1 residenza della figlia minorenne (datato 22 maggio 2023), ella, da circa due anni ad oggi, rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in via unilaterale del suo accudimento, della sua educazione ed istruzione, nonché della sua assistenza, anche materiale.
Il padre , pur formalmente residente nella precedente abitazione comune di via Controparte_1
Giuseppe Cenni n. 14, in Parma, sarebbe ora senza fissa dimora.
Egli, per converso, non ha avuto alcun tipo di relazione con la figlia negli ultimi due anni e nemmeno ha contribuito in qualche modo al suo mantenimento.
Alla stregua di tali circostanze si ritiene pertanto doversi disporre l'affidamento esclusivo di
[...]
alla madre , nel senso che, almeno allo stato, quest'ultima eserciterà in Per_2 Parte_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie.
Ancora, se non v'è dubbio alcuno che debba mantenere residenza e collocazione presso la Per_1 madre, merita invece mirate verifiche – da demandarsi ai competenti Servizi Sociali, così come l'attivazione di ogni intervento necessario nell'interesse della stessa minorenne – l'eventualità che possano avere luogo incontri, ovvero contatti “a distanza”, con il padre . Controparte_1
In relazione, poi, al mantenimento della prole, occorre anzitutto procedere alla ponderazione delle risorse economiche dei genitori ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c.
La ricorrente , che presta attività lavorativa di parrucchiera alle dipendenze della Parte_1 società UMA s.n.c., risulta percepire retribuzioni mensili medie pari ad almeno Euro 1.200,00 (cfr. cedolino paga e movimentazioni di conto corrente bancario, in atti) e, rispetto alle ultime tre annualità, sono stati attestati dall' pari Euro 12.070,00, Euro 9.040,80 ed Euro Controparte_2
8.776,00.
Gli stessi dati bancari comprovano disponibilità liquide al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 8.736,67, oltre all'integrale percezione dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 221,60 al mese.
Nulla si sa per certo, invece, in merito alla posizione di , senz'altro dotato di Controparte_1 capacità lavorativa, il quale, secondo le dichiarazioni di parte ricorrente, starebbe vivendo di espedienti e avrebbe cessato la sua ultima attività nota in concomitanza con gli ultimi contatti con
, rivendicando peraltro il fatto quale fondata ragione per non provvedere al Parte_1 mantenimento della figlia.
Tenuto conto dei dati così compendiati, da integrarsi necessariamente mediante informazioni dell'INPS e della Agenzia delle Entrate, valutate le esigenze della minore, specie in ragione della sua età, e della circostanza per cui ella vive esclusivamente con la madre, si ritiene congruo porre a carico di , fin dall'introduzione del procedimento (23 aprile 2024), l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre Per_1 Parte_1
un contributo pari ad Euro 200,00 (sostanzialmente orientato al minimo vitale), soggetto a
[...] rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Tanto si giustifica, del resto, alla stregua dell'integrale percezione, da parte della ricorrente, dell'assegno unico universale per i figli che, come tale, dovrà esserle corrisposto anche prossimamente in quanto genitore affidatario della figlia minorenne”.
Le sopravvenienze istruttorie (cfr., in particolare, relazione dei Servizi Sociali datata 30 maggio 2025) hanno dato conferma che la ricorrente , collaborante e accessibile, è Parte_1 dotata di conformi capacità genitoriali e presenta un profondo legame affettivo con la figlia alla quale ha saputo garantire, appoggiata dalla famiglia di origine, condizioni di generale Per_1 benessere, adeguati spazi abitativi (presso il nuovo alloggio di via Mantova n. 34), proficua frequentazione scolastica e pure l'accesso alla nonna paterna.
, al contrario, ha continuato a non dare tracce di sé ed è risultato irreperibile Controparte_1 anche alle ricerche compiute dai Servizi Sociali presso talune strutture pubbliche cittadine.
Tenuto conto di tali circostanze, allora, va inevitabilmente disposto l'affidamento “super esclusivo” e la conferma della collocazione di presso la madre . Persona_2 Parte_1
Con riguardo alle visite paterne, va poi disposto che, in caso di richiesta e disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
Rispetto al tema delle contribuzioni economiche, ancora, le risultanze processuali sopravvenute hanno attestato che la ricorrente, tuttora impegnata nella sua attività lavorativa, ha dichiarato redditi complessivi pari ad Euro 15.887,00 ai fini Isee per l'anno 2024.
Per altro verso, si evince, dalle informazioni fornite dall'INPS e dalla Agenzia delle Entrate, che ha prestato attività retribuita fino al 26 settembre 2022, mentre, per l'anno Controparte_1
d'imposta 2023, ha percepito soltanto la quota residua del t.f.r. precedentemente maturato per un importo pari ad Euro 2.597,40.
Alla stregua di tali elementi si ritiene pertanto congruo confermare le vigenti condizioni in materia, sempre sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a
, in quanto genitore affidatario della figlia minorenne. Parte_1 La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, l'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate da parte ricorrente e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace, rappresentano congrui motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) affida la minorenne , nata il [...], alla madre – presso Persona_2 Parte_1 la quale deve mantenere collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che, in caso di richiesta e disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le frequentazioni della minore con il padre;
3) a decorrere dal 23 aprile 2024 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante il versamento a , entro il giorno 10 Per_1 Parte_1 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 200,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente percepito dalla madre;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali (Comune di Parma).
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto