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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Lucia Rutigliano ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Silvana Sinigaglia, ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: alla udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ed il
Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da nota del 3 maggio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per separazione giudiziale, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
e che dalla unione sono nati i figli (il 21 agosto 2010), (il 28 Controparte_1 Per_1 Per_2
maggio 2012) e (il 10 agosto 2016), che il matrimonio è in crisi e che non è possibile Persona_3 ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto di dichiarare la separazione dal coniuge, formulando domande in ordine all'affidamento della prole ed al mantenimento per i figli e per se stessa.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, si è costituito in giudizio il resistente che non si
è opposto alla domanda di separazione coniugale, formulando autonome domande sulle questioni accessorie.
All'esito della udienza del 19 giugno 2024, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente, veniva così disposto: “visto l'art. 473 bis.22
c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida i figli minori (nt. il 21/08/2010), (nt. il Per_1 Per_2
28/05/2012) e (nt. il 10/08/2016) ad entrambi i genitori, prevedendo che restino Persona_3
collocati stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli, seco conviventi;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (tenuto conto dell'evidente disparità reddituale tra i coniugi, che pure risultano cointestatari del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, a ciò conseguendo che entrambi debbono farsi carico, in pari misura, del pagamento del relativo canone) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 750 (di cui € 200 per ciascun figlio ed
€ 150 per la moglie), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da pagina 2 di 4 sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• autorizza entrambi i coniugi a percepire l'A.U.U. nell'interesse dei figli nella misura del 50%, come per legge”).
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Alla udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto di pronunciare sentenza di separazione coniugale, definendo le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
Indi, il Giudice delegato ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, sul parere del Pubblico
Ministero in sede, in data 3 maggio 2024.
⁕⁕⁕⁕⁕
Motivi della decisione
1) La domanda di separazione coniugale.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
2) Le questioni accessorie.
Come precisato, le parti hanno chiesto di definire le questioni accessorie alla separazione, sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
La domanda può essere accolta: con i patti, infatti, le parti hanno stabilito l'affidamento condiviso della prole ed al diritto di visita del genitore non collocatario, in tal modo rendendo possibile ai minori la piena esplicazione del diritto alla bigenitorialità, oltre che un facile accesso della prole al padre.
Adeguate alle esigenze della prole e proporzionate ai redditi dell'obbligato sono poi le statuizioni relative agli obblighi di mantenimento.
pagina 3 di 4 Nulla è previsto per il mantenimento del coniuge e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
Risulta abbandonata la domanda di addebito, peraltro non provata nel corso del giudizio.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) dichiara la separazione coniugale di e (coniugi in virtù di Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Foggia in data 30 aprile 2010, atto n. 45, parte II, serie A, anno 2010,
Ufficio Comune di Foggia);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato celebrato di procedere alla trascrizione della presente sentenza sull'atto di matrimonio;
3) dispone che le questioni accessorie alla separazione siano regolate sulla base dei patti sottoscritti dalle parti e depositato agli atti in data 18 dicembre 2024;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il giorno 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Lucia Rutigliano ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Silvana Sinigaglia, ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: alla udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ed il
Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da nota del 3 maggio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per separazione giudiziale, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
e che dalla unione sono nati i figli (il 21 agosto 2010), (il 28 Controparte_1 Per_1 Per_2
maggio 2012) e (il 10 agosto 2016), che il matrimonio è in crisi e che non è possibile Persona_3 ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto di dichiarare la separazione dal coniuge, formulando domande in ordine all'affidamento della prole ed al mantenimento per i figli e per se stessa.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, si è costituito in giudizio il resistente che non si
è opposto alla domanda di separazione coniugale, formulando autonome domande sulle questioni accessorie.
All'esito della udienza del 19 giugno 2024, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente, veniva così disposto: “visto l'art. 473 bis.22
c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida i figli minori (nt. il 21/08/2010), (nt. il Per_1 Per_2
28/05/2012) e (nt. il 10/08/2016) ad entrambi i genitori, prevedendo che restino Persona_3
collocati stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli, seco conviventi;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (tenuto conto dell'evidente disparità reddituale tra i coniugi, che pure risultano cointestatari del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, a ciò conseguendo che entrambi debbono farsi carico, in pari misura, del pagamento del relativo canone) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 750 (di cui € 200 per ciascun figlio ed
€ 150 per la moglie), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da pagina 2 di 4 sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• autorizza entrambi i coniugi a percepire l'A.U.U. nell'interesse dei figli nella misura del 50%, come per legge”).
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Alla udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto di pronunciare sentenza di separazione coniugale, definendo le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
Indi, il Giudice delegato ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, sul parere del Pubblico
Ministero in sede, in data 3 maggio 2024.
⁕⁕⁕⁕⁕
Motivi della decisione
1) La domanda di separazione coniugale.
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
2) Le questioni accessorie.
Come precisato, le parti hanno chiesto di definire le questioni accessorie alla separazione, sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
La domanda può essere accolta: con i patti, infatti, le parti hanno stabilito l'affidamento condiviso della prole ed al diritto di visita del genitore non collocatario, in tal modo rendendo possibile ai minori la piena esplicazione del diritto alla bigenitorialità, oltre che un facile accesso della prole al padre.
Adeguate alle esigenze della prole e proporzionate ai redditi dell'obbligato sono poi le statuizioni relative agli obblighi di mantenimento.
pagina 3 di 4 Nulla è previsto per il mantenimento del coniuge e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti disponibili.
Risulta abbandonata la domanda di addebito, peraltro non provata nel corso del giudizio.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) dichiara la separazione coniugale di e (coniugi in virtù di Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Foggia in data 30 aprile 2010, atto n. 45, parte II, serie A, anno 2010,
Ufficio Comune di Foggia);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato celebrato di procedere alla trascrizione della presente sentenza sull'atto di matrimonio;
3) dispone che le questioni accessorie alla separazione siano regolate sulla base dei patti sottoscritti dalle parti e depositato agli atti in data 18 dicembre 2024;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il giorno 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
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