Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26.2.2025, vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a IÒ in Via Luciano Manara n. 35 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BALBO
ROSARIA FRANCA che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a Besana In Brianza (MB) in [...]_2 C.F._2
22.3.1975 e residente a [...] , elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. CECCHI SONIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. “Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione principale, ai fini del mantenimento della residenza anagrafica, presso l'abitazione paterna sita in IÒ (MB), via Luciano Manara 35
2. La casa di IÒ (MB) via Luciano Manara 35 di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
rimane allo stesso assegnata in via definitiva, mentre la sig.ra entro
[...] Parte_2
8/A, a lei esclusivamente intestata, asportando le proprie cose ed effetti personali.
3. Quanto alla gestione di e , i sig,ri e adotteranno Per_1 Per_2 Pt_1 Pt_2 una pianificazione così strutturata (e ben rappresentata dallo schema allegato, doc.11): dal lunedì al mercoledì, i figli staranno con la madre;
il giovedì e il venerdì con il padre e il sabato e la domenica di nuovo con la madre. La settimana successiva i genitori si invertiranno e pertanto sino al mercoledì, i figli staranno con il padre, il giovedì e il venerdì con la madre e il sabato e la domenica di nuovo con il padre;
e così a seguire.
Quanto alle ferie estive: e , come sempre, trascorreranno le ferie estive Per_1 Per_2 con i nonni paterni presso la loro abitazione ubicata in Capo Vaticano Ricadi (VV), per i mesi di giugno, luglio e agosto, fermo restando la possibilità per la sig.ra di Parte_2 trascorrere con loro una settimana nel mese di giugno, alla fine del periodo scolastico e prima della loro partenza per la Calabria e un'altra settimana nel mese di agosto, o raggiungendoli in Calabria o organizzandosi per altra e diversa meta;
la sig.ra ha, comunque, la Pt_2 possibilità di raggiungere i figli per qualche fine settimana durante la loro permanenza in
Calabria.
Il padre starà con i figli in Calabria per tutto il periodo estivo. Quanto alle vacanze invernali: i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza, suddividendo il periodo dal giorno di Natale e sino al 31 dicembre e dal 1° gennaio sino all'Epifania; il genitore che starà con i figli nel secondo periodo, avrà la possibilità di trascorrere con loro la Vigilia di Natale.
Quanto alle vacanze Pasquali e alle altre festività e ponti scolastici: i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza, arrivando a suddividersi il periodo in presenza di molteplici giorni di vacanza (come sarà per Pasqua
2025).
I compleanni dei ragazzi saranno festeggiati insieme mentre ciascun genitore, per il giorno del proprio compleanno, potrà stare con i figli, a prescindere dalla turnazione in atto.
È valido ogni diverso accordo che i genitori intenderanno prendere nell'interesse dei figli, nel rispetto dei loro impegni ed esigenze.
4. I genitori provvederanno per il tempo della relativa convivenza, al mantenimento diretto dei figli, suddividendosi al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per gli stessi.
5. Il sig. , a titolo di contributo per l'acquisto della nuova abitazione in Parte_1
IÒ (MB), si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 20.000,00 Parte_2
(ventimila), da effettuarsi mediante bonifico bancario il giorno del deposito del presente ricorso e prima del rogito di acquisto della nuova abitazione.
6. Il sig. si impegna, altresì, per il tempo in cui continuerà a ricevere detti Parte_1 benefits aziendali, a mettere a disposizione della sig.ra i propri Restaurant Parte_2
Tickets e a garantirle la copertura delle spese mediche e sanitarie per il tramite della polizza aziendale in essere.
7. L'auto intestata alla sig.ra rimarrà in uso esclusivo alla stessa. Parte_2
8. Spese legali interamente compensate tra le parti.”
Motivi della decisione Premesso che:
e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Parte_2 quale è nato il figlio minore in data 17.9.2009 e la figlia minore in data Per_1 Per_2
10.04.2016;
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- le spese, considerata la natura e l'esito del procedimento, possono essere integralmente compensate tra le parti
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi