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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 30 GENNAIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 5954/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Salzano, Parte_1
RICORRENTE
E
in in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Sepe,
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., difeso Controparte_2 dall'avv. Massimiliano Minicucci
TERZO CHIAMATO IN CAUSA EX ART 102 cpc
Avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza alcuna regolarizzazione, alle dipendenze della resistente, ininterrottamente dal 01 dicembre 2017 al 31 luglio
2020; di essersi dimessa nella stessa data per giusta causa;
di aver svolto mansioni quali: pulizie e riassetto delle camere, pulizie della struttura alberghiera e del servizio bar, inquadrabili nel 3° livello del CCNL per i lavoratori e per i dipendenti delle aziende del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e Turismo;
di aver prestato la propria opera lavorativa dal 01.12.2017 al
31.07.2020, dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle 19:00, con due lunedì al mese di riposo;
di aver prestato la propria attività lavorativa anche durante le festività nazionali e di non aver goduto di ferie;
di essere stata retribuita mensilmente con la somma di € 700,00; di non aver ricevuto nulla a titolo di lavoro straordinario diurno e festivo, nulla a titolo di ferie non godute, nulla a titolo di 13^ e
14^ , nulla a titolo tfr.
Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la condanna della resistente al pagamento di euro 57.935,84, a titolo di differenze sulle retribuzioni, del lavoro straordinario, delle tredicesime e quattordicesime mensilità, delle ferie, del TFR e dell'indennità sostituiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come calcolate nei conteggi allegati al ricorso;
ha chiesto, altresì, la condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente nei confronti dell' , il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione. CP_2
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente non ha contestato l'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti;
ha, tuttavia, dedotto che le prestazioni della ricorrente, consistenti nella pulizia delle camere utilizzate, sono state effettuate nel periodo 01.04.2018 - 18.03.2020; che l'attività è stata svolta per tre giorni alla settimana, in via alternata con altre dipendenti e personale esterno, tenuto conto delle presenza degli ospiti in struttura, per 3 giorni a settimana e per 5 ore al giorno;
dalle 8 alle
11 e dalle 14 alle 16; che non ha mai lavorato la domenica, nè nei giorni festivi;
che le pulizie delle aree comuni ed esterne venivano svolte da personale esterno, senza vincolo di subordinazione;
che il rapporto di lavoro è stato interrotto due volte, per due mesi estivi nel 2018 e nel mese di agosto 2019, essendo la ricorrente rimpatriata in Ucraina, suo Paese di origine. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
CP_ Disposta l'integrazione del contradditorio, si è costituito ritualmente l' e ha chiesto accoglimento della domanda del ricorrente.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante l'escussione dei testi di lista di parte ricorrente, acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Poiché le doglianze della ricorrente investono la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro
è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo
è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, non senza precisare che la parte resistente, nella memoria difensiva, non ha contestato l'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti. In particolare, la parte resistente ha allegato l'esistenza di alcuni indici sintomatici della subordinazione, quali l'inserimento stabile della ricorrente nell'organizzazione aziendale, l'esercizio di mansioni meramente esecutive e l'osservanza di un determinato orario di lavoro, sia pure diverso rispetto a quello dedotto in ricorso e per un periodo più circoscritto rispetto a quello dedotto in ricorso.
Al riguardo, deve ribadirsi quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, secondo la quale le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ.; è, tuttavia, necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (ex plurimis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24539 del 01/12/2016, Rv. 642806 - 02).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che «alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben può ad esse essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 cod. civ., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova (così testualmente Cass., sent. n. 23809/2023). Orbene, nel caso in esame, la memoria difensiva non risulta sottoscritta dalla parte personalmente, per cui le dichiarazioni del procuratore di parte resistente non possono assurgere a valore di una vera e propria ammissione della parte circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
tuttavia ,le stesse sono liberamente valutabili unicamente agli altri elementi di prova raccolti in giudizio, quali, in primo luogo, le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente che di seguito si riportano.
La teste di parte ricorrente sig. , escussa all'udienza del 26 giugno 2024, ha Testimone_1
dichiarato: ADr: Ho conosciuto la ricorrente nel 2017/2018, in quanto ho un amico che abita in una traversa di via Filichito in Casalnuovo di Napoli. Capitava che lo andassi a prendere per uscire, andare al mare, etc., e ci fermassimo a fare colazione presso l'albergo sito alla via Filichito CP_1
che aveva anche il bar.
ADR: Per circa due anni tra il 2017 e il 2019 ho frequentato il bar spesso, vale a dire in media due volte al mese, poi dopo di meno perché frequentavo di meno il mio amico.
ADr: Ho conosciuto la ricorrente presso il bar dell'albergo in quanto lei serviva la colazione e puliva
i tavoli.
ADr: Di regola mi recavo al mattino a fare colazione anche se qualche volta è capitato che mi recassi presso il bar anche di pomeriggio. Vedevo sempre la ricorrente. Mi recavo presso il bar il sabato o la domenica. Durante la settimana no perché lavoravo. ADr: Ho sempre visto la ricorrente fino a quando ho frequentato il bar.
ADr: Oltre a lei vedevo lavorare un uomo ma non so il suo nome. On so se fosse un suo collega o il titolare dell'attività. Non ho mai visto nessuno dare direttive alla ricorrente.
ADR: Forse un anno mi sono recata presso il bar anche il 31 dicembre per un aperitivo con gli amici prima del cenone, ma non sono sicura nè ricordo di anno si trattasse.
ADR: Non so se la ricorrente svolgesse anche altre mansioni oltre quella di addetta al bar.
Alla stessa udienza veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, il sig. , Testimone_2 il quale ha dichiarato: ADR: ho frequentato l'albergo sito a Casalnuovo di Napoli per circa tre CP_1 anni dal 2018 al 2021 orientativamente. Conoscevo il diretto dell'albergo di nome . Persona_1
ADr: Frequentavo l'albergo nei fine settimana solitamente tra il sabato e la domenica in prima serata
per una sosta ad ore.
ADr: In n mese frequentavo l'albergo in media un paio di sere al mese.
ADr: Siccome sempre mancano gli asciugamani in camera io li chiedevo alla ricorrente perchè già quando arrivavo la vedevo nei corridoi.
ADR: lei mi portava i teli e la vedevo dopo quando andavo via.
ADr: Vedevo sempre lei. Dalla metà del 2020, circa giugno – luglio, non l'ho più vista ed era stata sostituita da un'altra ragazza.
ADR: Dal 2021 non ho più frequentato l'albergo. La fine della mia frequentazione è coincisa con la fine del rapporto di lavoro del direttore.”
Ritiene il Giudicante che il tenore delle deposizioni testimoniali, unitamente alle stesse deduzioni contenute nella memoria difensiva, siano sufficienti a ritenere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. I testi escussi, infatti, hanno confermato di avere visto la ricorrente svolgere mansioni di cameriera presso l'albergo della resistente, addetta sia alla pulizia delle stanze che al bar;
tuttavia, l'occasionalità della frequentazione dell'albergo da parte dei testi escussi non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro full time e per tutto il periodo dedotto in ricorso;
piuttosto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può ritenersi provata, per 15 ore settimanali, per il periodo compreso tra il primo aprile 2018 al 18 marzo 2020.
In particolare, quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro, dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso, senza contraddizione alcuna, che la ricorrente era già presente presso l'albergo nell'anno 2018. Circostanza, tra l'altro dedotta, anche da parte resistente nella parte in cui ha allegato, quale data di inizio del rapporto lavorativo, il primo aprile 2018.
Quanto alla fine del rapporto, esso può farsi risalire al mese di marzo 2020, anche alla luce di quanto riferito dal teste che ha contestualizzato l'assenza della ricorrente già dalla metà dell' Tes_2
anno 2020, coincidente con la data di cessazione del rapporto di lavoro indicato dalla stessa parte resistente, vale a dire il 18.03.2020. Deve, pertanto, ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto d lavoro subordinato tra le parti dal primo aprile 2018 al 18 marzo 2020, con orario di lavoro di quindici ore settimanali.
Passando all'analisi della domanda relativa al corretto inquadramento contrattuale, alla luce delle testimonianze escusse e, nei limiti delle allegazioni di parte resistente, essendo emerso che ricorrente era addetta alla pulizia delle camere, appare più che congruo l'inquadramento nel 6° livello del CCNL Turismo Confcommercio, allegato al ricorso, a cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali tra cui cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni.”
Resta da analizzare la domanda della ricorrente relativamente alle differenze retributive rivendicate in ricorso a titolo di TFR, retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Parte ricorrente ha dedotto di avere percepito, a titolo di retribuzione ordinaria, una paga mensile pari ad € 700,00 e nulla a titolo di tredicesima e quattordicesima, e TFR.
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso in esame, la retribuzione percepita dalla ricorrente in relazione alle ore di lavoro accertate, appare più che congrua alla luce delle tabelle retributive di cui al CCNL invocato.
Risultano, invece, non spettanti la quattordicesima mensilità e festività non godute, trattandosi di istituti di natura contrattuale, dovendo applicare in via parametrica e non diretta il CCNL invocato, stante la non avvenuta formalizzazione del rapporto di lavoro.
Va, poi, respinta, la domanda relativa al pagamento della indennità sostitutiva per ferie non godute, stante il difetto assoluto di prova sul punto.
Alla luce di tali considerazioni, nessuna differenza retributiva a titolo di retribuzione ordinaria e retribuzioni differite spetta alla ricorrente, ad eccezione della 13^ mensilità e TFR, per i quali parte resistente non ha offerto la prova dell'avvenuto pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va in parte accolta e per l'effetto, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal primo aprile 2018 al 18 marzo 2020, con inquadramento nel sesto livello del CCNL Turismo, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva lorda di € 2.533,59 di cui € 1.192,00 a titolo di TFR e di € 1.341,60 a titolo 13 mensilità, determinata sulla base delle tabelle retributive allegate al CCNL invocato.
L'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti determina la condanna di parte
CP_ resistente al versamento dei contributi nei confronti dell' nei limiti della prescrizione quinquennale.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza, sulla base dei parametri medi e si liquida come da dispositivo.
CP_ Spese compensate nei confronti dell' stante l'intervento per ordine del Giudice.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 01 aprile 2018 al
18 marzo 2020, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma pari ad € 2.533,59 di cui € 1.192,00 a titolo di TFR e di € 1.341,00 a titolo di 13^ mensilità, oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate in base agli indici Istat dal dì della maturazione di singoli crediti al soddisfo effettivo;
CP_
- condanna parte resistente al pagamento dei contributi nei confronti dell nei limiti della prescrizione quinquennale;
- compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 1323,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
CP_
- spese compensate nei confronti dell'
Si comunichi
Così deciso in Nola il 25 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 30 GENNAIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 5954/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Salzano, Parte_1
RICORRENTE
E
in in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Sepe,
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., difeso Controparte_2 dall'avv. Massimiliano Minicucci
TERZO CHIAMATO IN CAUSA EX ART 102 cpc
Avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza alcuna regolarizzazione, alle dipendenze della resistente, ininterrottamente dal 01 dicembre 2017 al 31 luglio
2020; di essersi dimessa nella stessa data per giusta causa;
di aver svolto mansioni quali: pulizie e riassetto delle camere, pulizie della struttura alberghiera e del servizio bar, inquadrabili nel 3° livello del CCNL per i lavoratori e per i dipendenti delle aziende del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e Turismo;
di aver prestato la propria opera lavorativa dal 01.12.2017 al
31.07.2020, dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle 19:00, con due lunedì al mese di riposo;
di aver prestato la propria attività lavorativa anche durante le festività nazionali e di non aver goduto di ferie;
di essere stata retribuita mensilmente con la somma di € 700,00; di non aver ricevuto nulla a titolo di lavoro straordinario diurno e festivo, nulla a titolo di ferie non godute, nulla a titolo di 13^ e
14^ , nulla a titolo tfr.
Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la condanna della resistente al pagamento di euro 57.935,84, a titolo di differenze sulle retribuzioni, del lavoro straordinario, delle tredicesime e quattordicesime mensilità, delle ferie, del TFR e dell'indennità sostituiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come calcolate nei conteggi allegati al ricorso;
ha chiesto, altresì, la condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente nei confronti dell' , il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione. CP_2
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente non ha contestato l'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti;
ha, tuttavia, dedotto che le prestazioni della ricorrente, consistenti nella pulizia delle camere utilizzate, sono state effettuate nel periodo 01.04.2018 - 18.03.2020; che l'attività è stata svolta per tre giorni alla settimana, in via alternata con altre dipendenti e personale esterno, tenuto conto delle presenza degli ospiti in struttura, per 3 giorni a settimana e per 5 ore al giorno;
dalle 8 alle
11 e dalle 14 alle 16; che non ha mai lavorato la domenica, nè nei giorni festivi;
che le pulizie delle aree comuni ed esterne venivano svolte da personale esterno, senza vincolo di subordinazione;
che il rapporto di lavoro è stato interrotto due volte, per due mesi estivi nel 2018 e nel mese di agosto 2019, essendo la ricorrente rimpatriata in Ucraina, suo Paese di origine. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
CP_ Disposta l'integrazione del contradditorio, si è costituito ritualmente l' e ha chiesto accoglimento della domanda del ricorrente.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante l'escussione dei testi di lista di parte ricorrente, acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Poiché le doglianze della ricorrente investono la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro
è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo
è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, non senza precisare che la parte resistente, nella memoria difensiva, non ha contestato l'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti. In particolare, la parte resistente ha allegato l'esistenza di alcuni indici sintomatici della subordinazione, quali l'inserimento stabile della ricorrente nell'organizzazione aziendale, l'esercizio di mansioni meramente esecutive e l'osservanza di un determinato orario di lavoro, sia pure diverso rispetto a quello dedotto in ricorso e per un periodo più circoscritto rispetto a quello dedotto in ricorso.
Al riguardo, deve ribadirsi quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, secondo la quale le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ.; è, tuttavia, necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (ex plurimis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24539 del 01/12/2016, Rv. 642806 - 02).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che «alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben può ad esse essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 cod. civ., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova (così testualmente Cass., sent. n. 23809/2023). Orbene, nel caso in esame, la memoria difensiva non risulta sottoscritta dalla parte personalmente, per cui le dichiarazioni del procuratore di parte resistente non possono assurgere a valore di una vera e propria ammissione della parte circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
tuttavia ,le stesse sono liberamente valutabili unicamente agli altri elementi di prova raccolti in giudizio, quali, in primo luogo, le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente che di seguito si riportano.
La teste di parte ricorrente sig. , escussa all'udienza del 26 giugno 2024, ha Testimone_1
dichiarato: ADr: Ho conosciuto la ricorrente nel 2017/2018, in quanto ho un amico che abita in una traversa di via Filichito in Casalnuovo di Napoli. Capitava che lo andassi a prendere per uscire, andare al mare, etc., e ci fermassimo a fare colazione presso l'albergo sito alla via Filichito CP_1
che aveva anche il bar.
ADR: Per circa due anni tra il 2017 e il 2019 ho frequentato il bar spesso, vale a dire in media due volte al mese, poi dopo di meno perché frequentavo di meno il mio amico.
ADr: Ho conosciuto la ricorrente presso il bar dell'albergo in quanto lei serviva la colazione e puliva
i tavoli.
ADr: Di regola mi recavo al mattino a fare colazione anche se qualche volta è capitato che mi recassi presso il bar anche di pomeriggio. Vedevo sempre la ricorrente. Mi recavo presso il bar il sabato o la domenica. Durante la settimana no perché lavoravo. ADr: Ho sempre visto la ricorrente fino a quando ho frequentato il bar.
ADr: Oltre a lei vedevo lavorare un uomo ma non so il suo nome. On so se fosse un suo collega o il titolare dell'attività. Non ho mai visto nessuno dare direttive alla ricorrente.
ADR: Forse un anno mi sono recata presso il bar anche il 31 dicembre per un aperitivo con gli amici prima del cenone, ma non sono sicura nè ricordo di anno si trattasse.
ADR: Non so se la ricorrente svolgesse anche altre mansioni oltre quella di addetta al bar.
Alla stessa udienza veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, il sig. , Testimone_2 il quale ha dichiarato: ADR: ho frequentato l'albergo sito a Casalnuovo di Napoli per circa tre CP_1 anni dal 2018 al 2021 orientativamente. Conoscevo il diretto dell'albergo di nome . Persona_1
ADr: Frequentavo l'albergo nei fine settimana solitamente tra il sabato e la domenica in prima serata
per una sosta ad ore.
ADr: In n mese frequentavo l'albergo in media un paio di sere al mese.
ADr: Siccome sempre mancano gli asciugamani in camera io li chiedevo alla ricorrente perchè già quando arrivavo la vedevo nei corridoi.
ADR: lei mi portava i teli e la vedevo dopo quando andavo via.
ADr: Vedevo sempre lei. Dalla metà del 2020, circa giugno – luglio, non l'ho più vista ed era stata sostituita da un'altra ragazza.
ADR: Dal 2021 non ho più frequentato l'albergo. La fine della mia frequentazione è coincisa con la fine del rapporto di lavoro del direttore.”
Ritiene il Giudicante che il tenore delle deposizioni testimoniali, unitamente alle stesse deduzioni contenute nella memoria difensiva, siano sufficienti a ritenere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. I testi escussi, infatti, hanno confermato di avere visto la ricorrente svolgere mansioni di cameriera presso l'albergo della resistente, addetta sia alla pulizia delle stanze che al bar;
tuttavia, l'occasionalità della frequentazione dell'albergo da parte dei testi escussi non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro full time e per tutto il periodo dedotto in ricorso;
piuttosto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può ritenersi provata, per 15 ore settimanali, per il periodo compreso tra il primo aprile 2018 al 18 marzo 2020.
In particolare, quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro, dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso, senza contraddizione alcuna, che la ricorrente era già presente presso l'albergo nell'anno 2018. Circostanza, tra l'altro dedotta, anche da parte resistente nella parte in cui ha allegato, quale data di inizio del rapporto lavorativo, il primo aprile 2018.
Quanto alla fine del rapporto, esso può farsi risalire al mese di marzo 2020, anche alla luce di quanto riferito dal teste che ha contestualizzato l'assenza della ricorrente già dalla metà dell' Tes_2
anno 2020, coincidente con la data di cessazione del rapporto di lavoro indicato dalla stessa parte resistente, vale a dire il 18.03.2020. Deve, pertanto, ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto d lavoro subordinato tra le parti dal primo aprile 2018 al 18 marzo 2020, con orario di lavoro di quindici ore settimanali.
Passando all'analisi della domanda relativa al corretto inquadramento contrattuale, alla luce delle testimonianze escusse e, nei limiti delle allegazioni di parte resistente, essendo emerso che ricorrente era addetta alla pulizia delle camere, appare più che congruo l'inquadramento nel 6° livello del CCNL Turismo Confcommercio, allegato al ricorso, a cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali tra cui cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni.”
Resta da analizzare la domanda della ricorrente relativamente alle differenze retributive rivendicate in ricorso a titolo di TFR, retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Parte ricorrente ha dedotto di avere percepito, a titolo di retribuzione ordinaria, una paga mensile pari ad € 700,00 e nulla a titolo di tredicesima e quattordicesima, e TFR.
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso in esame, la retribuzione percepita dalla ricorrente in relazione alle ore di lavoro accertate, appare più che congrua alla luce delle tabelle retributive di cui al CCNL invocato.
Risultano, invece, non spettanti la quattordicesima mensilità e festività non godute, trattandosi di istituti di natura contrattuale, dovendo applicare in via parametrica e non diretta il CCNL invocato, stante la non avvenuta formalizzazione del rapporto di lavoro.
Va, poi, respinta, la domanda relativa al pagamento della indennità sostitutiva per ferie non godute, stante il difetto assoluto di prova sul punto.
Alla luce di tali considerazioni, nessuna differenza retributiva a titolo di retribuzione ordinaria e retribuzioni differite spetta alla ricorrente, ad eccezione della 13^ mensilità e TFR, per i quali parte resistente non ha offerto la prova dell'avvenuto pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va in parte accolta e per l'effetto, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal primo aprile 2018 al 18 marzo 2020, con inquadramento nel sesto livello del CCNL Turismo, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva lorda di € 2.533,59 di cui € 1.192,00 a titolo di TFR e di € 1.341,60 a titolo 13 mensilità, determinata sulla base delle tabelle retributive allegate al CCNL invocato.
L'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti determina la condanna di parte
CP_ resistente al versamento dei contributi nei confronti dell' nei limiti della prescrizione quinquennale.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza, sulla base dei parametri medi e si liquida come da dispositivo.
CP_ Spese compensate nei confronti dell' stante l'intervento per ordine del Giudice.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 01 aprile 2018 al
18 marzo 2020, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma pari ad € 2.533,59 di cui € 1.192,00 a titolo di TFR e di € 1.341,00 a titolo di 13^ mensilità, oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate in base agli indici Istat dal dì della maturazione di singoli crediti al soddisfo effettivo;
CP_
- condanna parte resistente al pagamento dei contributi nei confronti dell nei limiti della prescrizione quinquennale;
- compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 1323,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
CP_
- spese compensate nei confronti dell'
Si comunichi
Così deciso in Nola il 25 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini