Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2747 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIUSTI n. 5, presso lo studio dell'Avv. GALIOTO ANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA G. MARCONI n. 7, presso lo studio dell'Avv. ZUMMO DANIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti:
La IG.ra , con le note di precisazione di conclusioni Parte_1 depositate il 21/6/2024, ha chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma di quanto già disposto dal Tribunale con la sentenza di separazione n. 3476/2023 e, quindi, la previsione di un assegno
Il IG. con le note di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositate in data 19/11/2024 ha insistito nelle conclusioni adottate in comparsa di risposta e quindi ha chiesto la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e il rigetto delle richieste di un assegno di divorzio per la IG.ra e di mantenimento per il figlio . Parte_1 Persona_2
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto e non ha formulato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Va accolta la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo il
14/9/1989: la separazione è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3476/2023, depositata il 12/7/2023 e avente autorità di cosa giudicata e sono inoltre trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in quel procedimento, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
2. Va accolta anche la domanda formulata dalla ricorrente diretta al conseguimento di un assegno divorzile, ravvisandosene i presupposti sia sotto il profilo assistenziale, in ragione delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi, sia dal punto di vista compensativo- perequativo, in ragione del contributo personale ed economico dato alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partner.
Durante la convivenza matrimoniale, durata quasi trent'anni, lo squilibrio fra le posizioni economiche delle parti era rilevante, posto che il IG. P_
, oggi pensionato, era in servizio presso la Guardia di Finanza, mentre
[...] la IG.ra non svolgeva alcuna attività lavorativa, dedicando le proprie Parte_1 energie al nucleo familiare, composto oltre che dalla coppia anche dai due figli e che oggi hanno rispettivamente trentadue e ventisette Per_3 Per_1 anni.
Secondo quanto risulta anche dalla recente sentenza che ha definito il procedimento di separazione, emessa poco più di un anno fa, il resistente percepisce un reddito annuo IGnificativamente superiore rispetto a quello della ricorrente, di circa 38.000,00 euro al netto delle imposte e delle spese sostenute per il rimborso di taluni finanziamenti contratti in precedenza.
La IG.ra , secondo quanto risulta dagli estratti conto della carta Parte_1 postepay degli ultimi tre anni e dai certificati Isee non risulta essere titolare di reddito e corrisponde un canone di locazione di € 72,00 per un immobile dello
IACP, in cui vive con il figlio Per_1
Anche all'udienza di comparizione del 4/6/2024, la ricorrente ha dichiarato di non avere mai svolto attività lavorativa e di avere sempre contato unicamente sul reddito del marito.
In relazione poi ai presunti introiti mensili per circa 500,00 / 600,00 euro, derivanti da attività privata, che il resistente ha sostenuto che la ricorrente percepirebe così come avveniva in costanza di matrimonio, in relazione ad attività di compravendita di abbigliamento, l'assunto – così come nel giudizio di separazione - è rimasto sprovvisto di prova e non trova del resto riscontro negli estratti conto depositati.
Può aggiungersi che, anche a valorizzare, ai fini della prova della percezione di tali redditi, le dichiarazioni rese in occasione della stipula di alcuni finanziamenti, occorre per un verso considerare che tali dichiarazioni risalgono agli anni 2015/2018 e che, in secondo luogo la modesta entità delle somme non sarebbe comunque tale da escludere la previsione di un obbligo di assegno divorzile in capo al IG. . P_
In ordine alla quantificazione dell'assegno, in relazione all'entità dei redditi percepiti dal resistente e al complesso degli oneri che quest'ultimo deve sostenere, si reputa congruo, in accoglimento delle richieste della ricorrente, confermare la misura di euro 300,00 stabilita per il mantenimento in sede di separazione, che andrà versata entro il giorno 5 di ciascun mese e che è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
3. In relazione alla domanda di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne nato il [...], l'Ufficio prende atto che, dopo la Per_1 precisazione delle conclusioni, le parti hanno dichiarato con chiarezza la propria volontà di definire ogni questione mediante il versamento da parte del padre, direttamente al figlio, di un assegno di complessivi € 3.000,00.
Già all'udienza di comparizione dei coniugi del 4/6/2024 le parti erano concordi su tale soluzione, che è stata poi ulteriormente confermata, dopo la precisazione delle conclusioni, negli scritti difensivi di entrambi (il resistente nella comparsa conclusionale depositata il 18 ottobre e nella memoria di replica depositata il 4 novembre 2024; la ricorrente nella comparsa conclusionale depositata il 28 ottobre e nelle note depositate il 13 novembre
2024).
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, dell'età ormai avanzata del figlio (ventisette anni) e dell'attività lavorativa che, secondo gli stessi scritti difensivi della madre, egli ha recentemente iniziato a svolgere, vanno conseguentemente dichiarati cessati i relativi obblighi di contribuzione previsti dalla sentenza di separazione.
4. La natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, il 14/9/1989, da , nata a Parte_1
PALERMO (PA) in data 31/07/1963 e , nato a [...] Controparte_1
(PA), in data 31/01/1964, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO al n. 101, parte 2, serie A, dell'anno 1989;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di Controparte_1 assegno divorzile in favore di , entro il giorno cinque di Parte_1 ciascun mese, la somma di euro 300,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.);
- prende atto dell'obbligo assunto da di corrispondere Controparte_1 in favore del figlio maggiorenne la somma, una tantum, di € Persona_2
3.000,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
- dichiara cessato l'obbligo del padre di versare alla IGnora la Parte_1 somma di € 400,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di partecipare alle spese straordinarie previsto in sede di Per_1 separazione;
- compensa integralmente fra le parti le spese del processo;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Palermo, in data 20/12/2024
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato di-sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.