TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/01/2026, n. 977
TAR
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2025
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Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione disciplina autotutela amministrativa, legittimo affidamento

    Il Tribunale ritiene che il GSE abbia agito nell'esercizio dei propri poteri di verifica e controllo, configurando un atto vincolato di decadenza piuttosto che un mero atto di autotutela. La non cumulabilità dei benefici era già prevista dalle norme vigenti al momento dell'ammissione agli incentivi, escludendo la sussistenza di un legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Insussistenza potere di disporre decadenza

    Il Tribunale afferma che il GSE ha esercitato i poteri di cui all'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, che attribuisce poteri di verifica e controllo sulla spettanza degli incentivi, configurando un atto vincolato di decadenza per la mancanza dei requisiti oggettivi originari. La giurisprudenza conferma che tale potere è un atto vincolato di decadenza.

  • Rigettato
    Decadenza parziale degli incentivi invece che totale

    Il Tribunale richiama l'art. 36 del D.L. 124/2019, il quale subordina il mantenimento del diritto agli incentivi al pagamento di una somma determinata in caso di cumulo. Non essendosi la società avvalsa di tale facoltà nei termini previsti, la conseguenza è la decadenza integrale dagli incentivi.

  • Rigettato
    Insussistenza violazioni rilevanti per decadenza totale

    Il Tribunale ribadisce che il divieto di cumulo tra gli incentivi del Conto Energia e la Tremonti Ambiente era vigente al momento dell'ammissione agli incentivi. La mancata adesione alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 36 del D.L. 124/2019 comporta la decadenza totale dagli incentivi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale, convenzionale e comunitaria dell'art. 36 del D.L. 124/2019

    Il Tribunale ritiene le questioni infondate e pretestuose, dato che le sentenze su cui si basa la ricorrente sono state riformate e che, in ogni caso, la non cumulabilità deriva da norme precedenti all'art. 36 del D.L. 124/2019. Inoltre, la ricorrente non ha utilizzato la procedura prevista dall'art. 36, rendendo la questione irrilevante per la decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/01/2026, n. 977
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 977
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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