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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 683/2024 avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone in via G. Matteotti n. 22/B presso lo studio dell'avv. TURCO AURORA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. elettivamente domiciliato in Monfalcone in CP_1 C.F._2
Viale San Marco n. 60 presso lo studio dell'avv. SPATARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “ affido dei figli minori nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
; nato a [...] il [...] cod. fisc. C.F._3 Persona_2
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con C.F._4 collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla prole per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
in virtù della collocazione prevalente dei figli ed avuto riguardo al loro interesse, la casa familiare sita in Monfalcone (GO), Via Sant'Antonio n. 8 ed identificata al N.C.E.U. del Comune di
Monfalcone, Sez. A, fg. 38, p.c..3620/3, sub 10, Cat. A/2, cl. 2, cons. vani 5,5, R.C. Euro 582,31, Via
Sant'Antonio n. 8, piano S1-1 e Sez. A, fg. 38, p.c. .3620/3, sub 12, Cat. C/6, cl. 3, cons. 17 mq, R.C.
Euro 77,26, Via Sant'Antonio n. 8, piano S1 e tavolarmente identificato all'U.T. di Monfalcone, C.C. di Monfalcone, P.T. WEB 7586-c.t. 1°, E.I. 10 su p.c.e. 3620/3 (da PT 1°), alloggio al primo C.F._5 piano, corte esclusiva e piano seminterrato, viene assegnata allamadre Sig.ra nata Persona_3 in Bosnia Erzegovina il 20/01/1984, residente a [...], cod. fisc.
sino a quando ospiterà i figli e gli stessi non saranno economicamente C.F._1 indipendenti;
in virtù della esclusiva proprietà dell'immobile, il Sig. continuerà a farsi Parte_2 carico del pagamento del mutuo ipotecario sulla stessa abitazione gravante ammontante ad oggi a €
550,00 mensili;
altresì, il padre verserà a titolo di contributo per i figli alla madre la somma mensile di Euro 150,00
- pari ad Euro 50,00 a figlio, entro il giorno 15 di ogni mese;
il Sig. lascerà l'attuale residenza famigliare entro tre mesi dal provvedimento che Parte_2 definisce il giudizio e comunque non appena troverà altra abitazione in locazione;
con riguardo al diritto di visita, il padre potrà tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative degli stessi;
ad ogni modo le parti prevedono comunque, a titolo meramente esemplificativo, che:
i figli pernotteranno presso il padre a weekend alternati;
2 i figli pernotteranno presso il padre per almeno due settimane consecutive nel periodo estivo ed una nel periodo invernale, dette settimane verranno concordate con la madre in funzione delle rispettive esigenze;
- l'alternanza su base annuale delle festività natalizie (settimana del Natale con il padre e quella di
Capodanno con la madre e viceversa);
- metà delle festività Pasquali, alternando annualmente tra i genitori la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
le spese straordinarie saranno suddivise in parti uguali tra i genitori e, quindi, al 50% ciascuno e pagate al genitore che le ha sostenute entro il giorno venti del mese successivo a quello in cui vengono trasmessi i relativi giustificativi di spesa;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione sia per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni) sia per le spese sportive;
per le ulteriori previsioni i ricorrenti intendono applicare quanto previsto nel “Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole" del Tribunale di Gorizia dd.
01/06/2016;
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
eventuali contributi economici a favore delle figlie, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, verranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/09/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 13/8/2005 in Bosnia Erzegovina, nel corso della CP_1
3 quale sono nati i figli a Split (Croazia) il 04/01/2007, a Persona_4 Persona_5
Monfalcone il 03/07/2010 e a Monfalcone il 23/11/2015, in considerazione Persona_2
della mancata trascrizione del matrimonio, ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla sola regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità ivi riportate, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ad esclusione degli affari di ordinaria amministrazione per cui ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza del figlio presso di lui, la corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. pari a €450,00 mensili in favore dei figli Pt_1
(€ 150,00 per ciascun figlio), nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del
70% in base al Protocollo di Intesa del Tribunale di Gorizia tra magistrati ed avvocati dd.
01/06/2016 – prot. n. 720/2016.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha aderito alle conclusioni proposte CP_2
dalla ricorrente, ad esclusione delle parti relative al contributo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (non più dovuto a fronte dell'obbligo di pagare il mutuo ipotecario sulla casa familiare), al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli
(pari al 50%) e al mantenimento diretto dei figli nel periodo di permanenza degli stessi presso i genitori. Ha infine indicato le modalità di esercizio del diritto di visita paterno, affermando altresì che le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
Ciò posto, all'udienza del 19/12/2024, le parti hanno dichiarato di essere addivenute al raggiungimento di un accordo che, tuttavia, il Giudice delegato ha invitato a rimodulare alla luce della mancanza della previsione del contributo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
4 All'udienza del 13/03/2025 le parti hanno confermato il raggiungimento di un accordo, depositato telematicamente in pari data, evidenziando in udienza la necessità di espungere dal punto uno dello stesso il riferimento all'affido condiviso del figlio he nelle more Per_4 del procedimento era divenuto maggiorenne.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza d.d. 27/03/2025, le parti, a seguito di un' integrazione documentale, hanno precisato le conclusioni congiunte, già riportate in udienza, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
Visto il parere del Pubblico Ministero.
Orbene, non apparendo l'accordo raggiunto e riportato in epigrafe, che qui si intende interamente trascritto, in contrasto con norme imperative e con gli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterlo porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in epigrafe;
- prende atto delle ulteriori statuizioni raggiunte dalle parti;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 683/2024 avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone in via G. Matteotti n. 22/B presso lo studio dell'avv. TURCO AURORA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. elettivamente domiciliato in Monfalcone in CP_1 C.F._2
Viale San Marco n. 60 presso lo studio dell'avv. SPATARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “ affido dei figli minori nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
; nato a [...] il [...] cod. fisc. C.F._3 Persona_2
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con C.F._4 collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla prole per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
in virtù della collocazione prevalente dei figli ed avuto riguardo al loro interesse, la casa familiare sita in Monfalcone (GO), Via Sant'Antonio n. 8 ed identificata al N.C.E.U. del Comune di
Monfalcone, Sez. A, fg. 38, p.c..3620/3, sub 10, Cat. A/2, cl. 2, cons. vani 5,5, R.C. Euro 582,31, Via
Sant'Antonio n. 8, piano S1-1 e Sez. A, fg. 38, p.c. .3620/3, sub 12, Cat. C/6, cl. 3, cons. 17 mq, R.C.
Euro 77,26, Via Sant'Antonio n. 8, piano S1 e tavolarmente identificato all'U.T. di Monfalcone, C.C. di Monfalcone, P.T. WEB 7586-c.t. 1°, E.I. 10 su p.c.e. 3620/3 (da PT 1°), alloggio al primo C.F._5 piano, corte esclusiva e piano seminterrato, viene assegnata allamadre Sig.ra nata Persona_3 in Bosnia Erzegovina il 20/01/1984, residente a [...], cod. fisc.
sino a quando ospiterà i figli e gli stessi non saranno economicamente C.F._1 indipendenti;
in virtù della esclusiva proprietà dell'immobile, il Sig. continuerà a farsi Parte_2 carico del pagamento del mutuo ipotecario sulla stessa abitazione gravante ammontante ad oggi a €
550,00 mensili;
altresì, il padre verserà a titolo di contributo per i figli alla madre la somma mensile di Euro 150,00
- pari ad Euro 50,00 a figlio, entro il giorno 15 di ogni mese;
il Sig. lascerà l'attuale residenza famigliare entro tre mesi dal provvedimento che Parte_2 definisce il giudizio e comunque non appena troverà altra abitazione in locazione;
con riguardo al diritto di visita, il padre potrà tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative degli stessi;
ad ogni modo le parti prevedono comunque, a titolo meramente esemplificativo, che:
i figli pernotteranno presso il padre a weekend alternati;
2 i figli pernotteranno presso il padre per almeno due settimane consecutive nel periodo estivo ed una nel periodo invernale, dette settimane verranno concordate con la madre in funzione delle rispettive esigenze;
- l'alternanza su base annuale delle festività natalizie (settimana del Natale con il padre e quella di
Capodanno con la madre e viceversa);
- metà delle festività Pasquali, alternando annualmente tra i genitori la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
le spese straordinarie saranno suddivise in parti uguali tra i genitori e, quindi, al 50% ciascuno e pagate al genitore che le ha sostenute entro il giorno venti del mese successivo a quello in cui vengono trasmessi i relativi giustificativi di spesa;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione sia per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni) sia per le spese sportive;
per le ulteriori previsioni i ricorrenti intendono applicare quanto previsto nel “Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole" del Tribunale di Gorizia dd.
01/06/2016;
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
eventuali contributi economici a favore delle figlie, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, verranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/09/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 13/8/2005 in Bosnia Erzegovina, nel corso della CP_1
3 quale sono nati i figli a Split (Croazia) il 04/01/2007, a Persona_4 Persona_5
Monfalcone il 03/07/2010 e a Monfalcone il 23/11/2015, in considerazione Persona_2
della mancata trascrizione del matrimonio, ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla sola regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità ivi riportate, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ad esclusione degli affari di ordinaria amministrazione per cui ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza del figlio presso di lui, la corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. pari a €450,00 mensili in favore dei figli Pt_1
(€ 150,00 per ciascun figlio), nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del
70% in base al Protocollo di Intesa del Tribunale di Gorizia tra magistrati ed avvocati dd.
01/06/2016 – prot. n. 720/2016.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha aderito alle conclusioni proposte CP_2
dalla ricorrente, ad esclusione delle parti relative al contributo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (non più dovuto a fronte dell'obbligo di pagare il mutuo ipotecario sulla casa familiare), al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli
(pari al 50%) e al mantenimento diretto dei figli nel periodo di permanenza degli stessi presso i genitori. Ha infine indicato le modalità di esercizio del diritto di visita paterno, affermando altresì che le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
Ciò posto, all'udienza del 19/12/2024, le parti hanno dichiarato di essere addivenute al raggiungimento di un accordo che, tuttavia, il Giudice delegato ha invitato a rimodulare alla luce della mancanza della previsione del contributo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
4 All'udienza del 13/03/2025 le parti hanno confermato il raggiungimento di un accordo, depositato telematicamente in pari data, evidenziando in udienza la necessità di espungere dal punto uno dello stesso il riferimento all'affido condiviso del figlio he nelle more Per_4 del procedimento era divenuto maggiorenne.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza d.d. 27/03/2025, le parti, a seguito di un' integrazione documentale, hanno precisato le conclusioni congiunte, già riportate in udienza, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
Visto il parere del Pubblico Ministero.
Orbene, non apparendo l'accordo raggiunto e riportato in epigrafe, che qui si intende interamente trascritto, in contrasto con norme imperative e con gli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterlo porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in epigrafe;
- prende atto delle ulteriori statuizioni raggiunte dalle parti;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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