Articolo 3 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818
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14 maggio 1886
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19 dicembre 2012
Art. 3.

La costituzione della Societa' e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente:

la sede della Societa';

i fini pei quali e' costituita;

le condizioni e le modalita' di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;

le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

le discipline alla cui osservanza e' condizionata la validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;

la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;

la costituzione della rappresentanza della Societa' in giudizio e fuori;

le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Societa' e le modificazioni dello statuto, semprecche' le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

((Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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