CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 409 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da
( ) residente in [...] C.F._1
Repubblica 47 e con Parte_2
sede in Cesenatico (FC) via Bernini 24 (P.IVA ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Matteo Abbondanza e dell'avv. Marco Selleri.
- appellanti-
contro nato a [...] il [...] (CF ) e P_ C.F._2
nato a [...] il [...] (CF CP_2
, residenti a [...], con C.F._3
il patrocinio dell'avv. Paola Mengozzi. -appellati-appellanti incidentali-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 798/2022 del 18-22 agosto 2022 del
Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per e , come Parte_1 Parte_2
da foglio depositato il 3 gennaio 2025.
Per e come da comparsa di costituzione e risposta. P_ CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_3 CP_2
Tribunale di Forlì, e Parte_1 Parte_2
[...]
e hanno dedotto: P_ CP_2
-che, in data 30.11.2015, a San Mauro Pascoli era deceduta Persona_1
lasciando quali eredi la figlia e i nipoti e Parte_1 P_ CP_2
, figli di , a sua volta figlia premorta della predetta
[...] CP_3
_1
-che la successione si era aperta ab intestato (successione legittima);
-che, al momento della morte, il patrimonio della de cuius era costituito da un conto corrente, cointestato con la TA , presso Cassa di Risparmio di Parte_1
Ravenna, n. CC0190136696, con saldo attivo di € 6.345,31;
-che tale conto, seppure cointestato, era stato alimentato solo dalla defunta, con i ratei della pensione mensile di circa € 500,00;
pag. 2/53 -che, nell'asse ereditario doveva essere ricompreso anche un conto titoli, cointestato con la TA , con saldo attivo di € 20.388,71; Parte_1
-che nel gennaio 2005, risultava titolare del conto corrente Persona_1
0007168, presso la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, alimentato con i ratei della pensione della stessa;
-che la de cuius era stata titolare sino al 24.04.2006 di un conto titoli n. 71412, che, nel gennaio 2006, aveva valore pari a € 268.396,837;
-che, nel gennaio 2006, tale conto era stato chiuso e i relativi titoli trasferiti su un diverso conto titoli, portante il n. 1046213, cointestato alla de cuius e alla TA
, che, nel gennaio 2008, aveva valore pari a € 297.001,087; Parte_1
-che, in data 22.01.2008, la TA sopra menzionata, delegata ad operare sul conto della madre, aveva disinvestito dei fondi comuni per € 23.239,16 e per € 48.604,50,
accreditandoli sul conto corrente;
aveva, poi, effettuato un giroconto, da lei sottoscritto,
a proprio a favore per € 46.839,00 e la de cuius aveva, inoltre, emesso un assegno bancario per € 20.000,00 a favore della società di Parte_2
, riconducibile alla famiglia della socia accomandataria;
Parte_2 T_
-che, dunque, nel 2008, la si era appropriata della somma complessiva di € T_
66.839,00 di pertinenza della madre;
-che, in data 20.01.2011, la veva estinto il conto corrente in precedenza _1
indicato, il cui saldo era stato fatto confluire in un altro conto (n.1965529 presso
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA), cointestato con la il quale T_
veniva alimentato solo dalla pensione della de cuius e dalle somme provenienti dal disinvestimento dei titoli della medesima;
pag. 3/53 -che, nel febbraio 2011, la TA aveva disinvestito dei titoli per € Parte_1
14.058,85, accreditandoli sul conto cointestato;
-che, nel dicembre 2011, la TA aveva effettuato un bonifico sul conto cointestato a lei e al marito per la somma di € 10.865,00, impossessandosene;
-che, nel 2013, la TA aveva cambiato Banca ed aveva proceduto all'apertura del conto corrente cointestato con la in essere alla data del decesso di _1
quest'ultima;
-che, nel 2014, quando la de cuius aveva 92 anni, la TA aveva disinvestito altri fondi comuni della madre ed aveva, poi, sottoscritto due assegni bancari, ciascuno per €
16.666,66, intestati uno a e l'altro a , utilizzati Persona_2 Persona_3
per l'acquisto di un terreno edificabile, intestato a Parte_2
;
[...]
-che, in data 23.09.2014, la TA aveva effettuato un prelievo dal conto corrente cointestato di € 75.000,00, mediante assegno circolare, intestato a
[...]
; Parte_2
-che, nel 2015, erano state prelevate ulteriori somme mediante l'assegno di € 6.000,00,
intestato a , l'assegno di € 35.900,00, intestato a COOP Parte_2
ADRIATICA SCARL, e, nel novembre 2015, mediante l'assegno di € 2.000,00,
intestato a;
Persona_4
-che, prima del decesso della madre (30.11.2015), la TA aveva prelevato la somma di € 227.936,00;
-che, dopo la morte della madre, la TA, essendo cointestati i rapporti bancari, si era impossessata dell'ulteriore somma di € 10.194,35, corrispondente alla metà del pag. 4/53 conto titoli cointestato con la e dell'ulteriore importo di € 3.173,16 pari _1
alla metà del saldo liquido del conto corrente.
e hanno, quindi, dedotto che avrebbero dovuto P_ CP_2
essere restituite all'asse ereditario le somme menzionate di pertinenza della de cuius e indebitamente prelevate dalla TA all'insaputa degli altri eredi, Parte_1
ovvero oggetto di donazione nulla per difetto di forma effettuata dalla ed _1
elargite anche alla Parte_2
Gli attori hanno, quindi, chiesto, previa condanna dei convenuti alla restituzione delle predette somme alla massa ereditaria, la ricostituzione dell'asse ereditario, anche attraverso l'azione di riduzione, per la costituzione delle quote di legge, e la successiva divisione.
e hanno, altresì, dedotto che la in P_ CP_2 _1
vita, era intestataria anche della quota di 11/18 a titolo di usufrutto di un immobile destinato a struttura alberghiera, denominato Hotel Conti, sito a San Mauro Mare;
tale albergo era stato costruito dal marito della de cuius, ; nel 1988, la Persona_5
aveva ceduto la nuda proprietà della quota alla figlia e, nel 2002, essi _1
attori, eredi di , avevano ceduto le proprie quote alla società CP_3 [...]
. Nel mese di febbraio 2005, era stato stipulato un contratto di locazione Parte_2
con la società per la durata di un anno, rinnovabile, relativo Parte_2
all'immobile alberghiero. aveva sfruttato, anche attraverso la società Parte_1
, l'azienda alberghiera HOTEL CONTI, senza nulla corrispondere Parte_2
alla madre. Anche il valore dell'azienda, corrispondente alla quota di proprietà della avrebbe dovuto costituire oggetto di conferimento all'attivo ereditario. _1
pag. 5/53 La non aveva mai ricevuto il canone di locazione relativo all'immobile _1
suddetto, previsto da due contratti, che, per la sua esiguità, induceva, peraltro, al convincimento della simulazione del contratto di locazione, che dissimulava, in realtà,
un contratto di comodato e, dunque, una donazione indiretta soggetta a collazione,
corrispondente al valore locativo del bene, calcolato al momento dell'apertura della successione, per gli anni della locazione.
Gli attori hanno manifestato la volontà di procedere anche con l'azione di riduzione delle donazioni, dirette e indirette, previa valutazione mediante CTU del canone di locazione, ipotizzabile per l'importo di € 35.000,00 annui, da imputarsi alla quota ereditaria della TA . In subordine, hanno chiesto di considerare il Parte_1
contratto di locazione quale negozio misto con donazione, per essere stato pattuito un canone molto basso, in pregiudizio degli interessi della de cuius.
e si sono Parte_1 Parte_2
costituiti in giudizio non tempestivamente, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
e , in Parte_1 Parte_2
particolare, hanno prospettato:
-che il conto corrente cointestato alla de cuius e a era stato alimentato, Parte_1
oltre che dal denaro di pertinenza della anche da versamenti della _1
del marito , per migliaia di euro;
T_ Parte_2
-che i fondi, citati dagli attori, erano stati svincolati per il pagamento delle spese dell'HOTEL CONTI;
pag. 6/53 -che la somma di € 20.000,00 era stata elargita dalla de cuius alla società
[...]
per spirito di liberalità e riconoscenza;
Parte_2
-che, nella società era divenuta socia Parte_2 Parte_1
accomandataria solo dalla fine del 2013;
-che il conto corrente cointestato, nel quale erano stati trasferiti i fondi del conto n.
0007168, che era stato estinto, registrava sin dall'inizio un versamento della TA
pari a € 200,00;
-che anche l'importo di € 77.704,00 era stato utilizzato per spese relative all'Hotel
Conti;
-che la decisione di cambiare Banca non era riconducibile ad iniziativa di T_
, ma era stata assunta dalla
[...] _1
-che anche le altre somme, rappresentate dagli attori, erano state destinate a spese dell'HOTEL CONTI;
-che, nel 2014/2015, la veva effettuato versamenti;
T_
-che, dopo il decesso della per disposizione della Banca, la somma di € _1
2.154,47 era stata trasferita alla unitamente al 50% dei titoli, mentre il resto T_
sarebbe confluito in un conto cointestato agli eredi;
-che non erano ancora state definite le spese funerarie;
-che le operazioni bancarie compiute nel corso della vita della de cuius erano state effettuate su iniziativa di quest'ultima per i suoi bisogni e anche per restituire somme anticipate da terzi, come quelle della casa di riposo.
I convenuti hanno eccepito la nullità della domanda avversaria, perché generica e inammissibile, nonché la sua infondatezza, in particolare con riguardo alle questioni,
pag. 7/53 relative all'HOTEL CONTI, di titolarità, a seguito di vari passaggi, della società
, non essendovi prova della sussistenza di un'azienda. Parte_2
II- Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n.798/2022 del 18-22 agosto 2022, ha così
deliberato:
1-ha accertato e dichiarato che la successione di si era aperta ab Persona_6
intestato;
2- ha accertato e dichiarato che eredi della rano la figlia , _1 Parte_1
per la quota di 1/2, e i figli di , premorta alla CP_3 _1 CP_2
e , per la rispettiva quota di 1/4;
[...] P_
3-ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione, proposta dagli attori P_
e ;
[...] CP_2
4-ha accertato e dichiarato che gli attori erano privi di interesse rispetto alla domanda di simulazione del contratto di locazione;
5-ha accertato e dichiarato la nullità per difetto di forma della donazione effettuata dalla
de cuius a favore di con assegno portante la data del Parte_2
25.01.2008, e, dunque, ha condannato detta TA alla restituzione all'asse ereditario della somma di € 20.000,00;
6- ha accertato e dichiarato che la composizione dell'asse ereditario della defunta era quella di seguito riportata:
del 50% del saldo attivo del conto corrente ordinario n. CC0190136696 presso CP_4
la Cassa di Risparmio di Ravenna, cointestato con la TA, portante l'importo alla data del decesso di € 4.308,94;
pag. 8/53 b-Quota del 100% dei titoli presenti sul deposito amministrato alla data della morte (di controvalore pari a € 20.388,71);
c-Prelevamento indebito di per € 46.839,00; Parte_1
d-Importo di € 20.000,00 corrispondente alla donazione dichiarata nulla (da restituire da parte di;
Parte_2
e-Prelevamento indebito di per € 10.865,00; Parte_1
f-Prelevamento indebito di dell'importo di complessivi € 16.666,66 (€ Parte_1
8.333,33 x 2) in relazione agli assegni di cui ai doc. ti 25 e 26 di parte attrice;
g-Prelevamento indebito di per € 37.500,00; Parte_1
h-Prelevamento indebito di per € 21.950,00; Parte_1
i-Valore dell'azienda HOTEL CONTI, alla data di apertura della successione,
limitatamente alla quota di 1/2 della sig.ra per € 2.007,75; _1
j- Canoni di affitto dell'azienda HOTEL CONTI di spettanza della de cuius per €
8.107,59;
k-Credito della de cuius nei confronti di per i canoni di locazione Parte_2
di € 85.950,00;
CP_ condannato alla restituzione all'asse ereditario delle somme di cui Parte_1
ai punti 6c, 6e,6f, 6g e 6h, sopra riportate;
8-ha condannato alla Parte_2
restituzione all'asse ereditario delle somme di cui ai punti 6k, ,6j e 6i, sopra riportate;
9 -ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1
e , mediante divisione dell'attivo ereditario, P_ CP_2
pag. 9/53 composto da denaro e titoli mobiliari, in porzione corrispondenti alle quote di spettanza dei singoli eredi (½ , ¼ , ¼ ); Parte_1 CP_2 P_
10-ha posto le spese della CTU contabile integralmente a carico dei convenuti, in solido;
11-ha compensato integralmente fra le parti le spese della CTU grafologica;
12-ha condannato i convenuti in solido all'integrale rimborso, in favore degli attori,
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre 15% per spese generali,
CPA e IVA di legge.
III- Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che era incontestato che fosse deceduta in data 30.11.2015, senza Persona_1
lasciare testamento, e che, pertanto, la successione si era aperta ab intestato;
-che era incontestata la qualità e l'identità degli eredi nelle persone di , Parte_1
erede per la quota del 50%, e degli attori, per rappresentazione della madre premorta,
rispettivamente per la quota del 25% ciascuno;
-che era in contestazione la composizione dell'asse ereditario;
-che, ad avviso degli attori, detto asse avrebbe dovuto essere reintegrato con somme asseritamente dovute dalla parte TA, a vario titolo;
-che doveva ritenersi radicalmente inammissibile l'azione di riduzione, proposta da e , in quanto difettava in toto l'indicazione P_ CP_2
dell'esatto ammontare dell'asse ereditario e della quota di riserva, nonché la prospettazione della lesione e della misura della lesione della quota riservata agli attori;
-che non era stato, perciò, soddisfatto dagli attori l'onere di allegazione sugli stessi gravante, con conseguente genericità ed inammissibilità della domanda, difettando pag. 10/53 altresì l'indicazione del preciso atto dispositivo (donativo) lesivo della legittima e della misura della riduzione dello stesso;
-che, in ordine alla prospettata simulazione del contratto di locazione, dissimulante, ad avviso degli attori, un comodato ovvero un contratto misto con donazione, doveva evidenziarsi che, anche in caso di accoglimento della domanda di simulazione relativa del contratto, nessuna somma avrebbe potuto essere imputata all'attivo dell'asse ereditario, in quanto il godimento di un immobile concesso a titolo gratuito dal de cuius
non costituiva donazione soggetta a collazione;
-che, dunque, gli attori non avevano interesse rispetto alla domanda di simulazione;
-che, quanto alla domanda attorea di collazione delle donazioni, dirette ed indirette,
secondo Cass. Ord. n. 1506/2018, presupposto dell'obbligo di collazione era che il soggetto tenuto avesse ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius,
direttamente o indirettamente, tramite esborsi effettuati da quest'ultimo;
-che Cass. n. 15131/2005 aveva chiarito che la collazione era strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i condividenti, da determinarsi sulla base della sommatoria del
relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione;
-che l'obbligo di collazione sorgeva automaticamente a seguito dell'apertura della successione;
-che l'art. 737 c.c. prevedeva che fossero tenuti alla collazione i figli e i loro discendenti e il coniuge, che concorrevano alla successione;
-che, quanto alla domanda attorea diretta al recupero e all'imputazione all'asse ereditario delle poste asseritamente prelevate dalla TA, senza pag. 11/53 autorizzazione/giustificazione, doveva osservarsi che, secondo un orientamento, tale azione aveva natura di petizione di eredità (art. 533 c.c.);
-che la recente giurisprudenza di legittimità si era discostata dal predetto orientamento
(“Con la domanda di petizione, infatti,«l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali
egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della
successione, erano compresi nell'asse ereditario;
ne consegue che tale azione non può
essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius, prima
della sua morte, abbia rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di
giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza
di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius” Cass.
n. 3181/2011; Cass. Ord. n. 11879/2022);
-che, dunque, veniva in considerazione la diversa configurazione dell'azione come ripetizione di indebito oggettivo, trattandosi di pagamenti privi di causa di giustificazione (Cass. n. 30713/2018);
-che, per la ricostruzione dell'attivo ereditario, ogni determinazione doveva essere assunta solo con riferimento alle domande e alle allegazioni tempestivamente formulate dagli attori nel rispetto dei termini di preclusione;
-che nessun rilievo potevano assumere eventuali ulteriori circostanze, anche se rappresentate ed accertate nel corso delle operazioni peritali, non tempestivamente allegate dalle parti;
-che, inoltre, ai convenuti, costituitisi in giudizio tardivamente, era preclusa la proposizione di domande o eccezioni riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio;
pag. 12/53 -che non era contestato che la quota del 50% del saldo attivo del conto corrente ordinario n. CC0190136696 presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, cointestato con la
TA , portante l'importo, alla data del decesso di Parte_1 _1
di € 4.308,94, dovesse costituire posta attiva dell'asse ereditario;
[...]
-che, per gli attori, il denaro sul conto avrebbe dovuto essere imputato integralmente alla de cuius;
-che, per i convenuti, invece, avrebbe contribuito alla provvista del Parte_1
conto, effettuando versamenti per almeno € 29.000,00, così come anche il marito
, che avrebbe effettuato ulteriori versamenti per migliaia di euro;
Parte_2
-che tale ultima circostanza, come rilevato dai convenuti nella memoria n. 2 ex art. 183
c.p.c., non risultava tempestivamente e precisamente contestata dagli attori né in udienza né con la memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., termine di scadenza delle preclusioni assertive;
-che l'art. 115 c. p. c. prevedeva che il Giudice ponesse a fondamento delle decisioni le prove proposte dalle parti o dal PM, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
-che, come chiarito da Cass. n. 4496/2010, in caso di conto corrente cointestato, le parti di ciascuno dovevano presumersi uguali, salvo che non risultasse diversamente;
-che, pertanto, ritenendosi provato che il conto corrente in questione venisse alimentato anche da versamenti della TA, poteva considerarsi corretta l'imputazione all'asse ereditario della quota del 50% del saldo attivo di tale conto, alla data della morte;
pag. 13/53 -che doveva essere imputata all'attivo ereditario la quota del 100% dei titoli presenti nel deposito amministrato alla data della morte di di controvalore pari Persona_1
a € 20.388,71;
-che, per gli attori, al momento della morte, la de cuius era titolare di un conto titoli cointestato con la TA, che aveva un controvalore pari a € 20.388,71, nel quale erano confluiti titoli di pertinenza della sola precedentemente presenti _1
nel deposito intestato solo a quest'ultima e chiuso il 24.04.2006;
-che tale affermazione non risultava effettivamente e tempestivamente contestata;
-che gli attori avevano allegato che si sarebbe appropriata indebitamente Parte_1
di numerose somme appartenenti alla de cuius, in primo luogo della somma di €
46.839,00, girata, il 25.01.2008, dal conto corrente, intestato alla madre, a quello della
TA;
-che, secondo i convenuti, tale somma sarebbe servita per pagare le spese maturate per l'Hotel Conti (fabbricato adibito ad albergo estivo sito in San Mauro Pascoli), del quale la de cuius era usufruttuaria per la quota di 11/18, avendo donato la nuda proprietà a e agli attori, nelle rispettive quote di ½,1/4 e 1/4; Parte_1
-che tale ultima affermazione risultava generica e non meglio specificata nei termini di scadenza delle preclusioni assertive, non essendo stato indicato specificamente di quali spese si trattasse, della loro natura e del loro importo, tanto più che non poteva supplire alla genericità dell'affermazione la produzione indistinta dei documenti e delle fatture,
ad opera dei convenuti, con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., in assenza di formulazione di precise e tempestive allegazioni difensive;
pag. 14/53 -che doveva, pertanto, essere ricompreso nell'attivo dell'asse ereditario l'importo di €
46.839,00, in quanto oggetto di prelievo indebito;
-che, con riferimento all'assegno di € 20.000,00, firmato dalla ed _1
intestato a non vi era titolo per l'imputazione all'asse né Parte_2
come donazione oggetto di collazione, non essendo la società predetta soggetto tenuto alla collazione, né come indebito arricchimento di quest'ultima, essendo frutto di atto dispositivo della de cuius indirizzato a soggetto giuridico autonomo e distinto dalla coerede;
-che gli attori avevano, tuttavia, allegato che si era in presenza di disposizione patrimoniale integrante donazione nulla per difetto di forma e che la natura di donazione dell'attribuzione patrimoniale era stata ammessa dai convenuti, che l'avevano ritenuta elargita “per spirito di liberalità e riconoscenza” (pag. 3 comparsa di risposta);
-che, dunque, posto che la donazione di una somma di € 20.000,00 non potesse ritenersi di modico valore, considerate specialmente le condizioni economiche della donante, le cui disponibilità mobiliari si aggiravano all'epoca intorno a € 300.000,00, non poteva che affermarsi la nullità dell'atto, in quanto non stipulato secondo la forma solenne di legge, con conseguente obbligo della donataria Parte_2
di restituire alla massa l'importo di € 20.000,00;
[...]
-che gli attori avevano sostenuto che, nel corso del 2011, la TA si Parte_1
era appropriata indebitamente anche della somma di € 10.865,00, trasferendola su un conto a lei intestato;
-che i convenuti avevano affermato che pure tale somma era servita per pagare le spese dell'Hotel Conti e avevano allegato che non vi era prova dell'identità del soggetto disponente;
pag. 15/53 -che tale contestazione doveva considerarsi generica, contraddittoria e non provata, non avendo i convenuti ottemperato al loro onere di prendere posizione sul fatto dedotto dagli attori in modo specifico;
-che, inoltre, il conto di provenienza (n. 1965529) era cointestato a e a Parte_1
, come risultava pacifico tra le parti e dimostrato dai documenti;
Persona_1
-che, in ordine alla cointestazione del conto, i convenuti avevano allegato un versamento documentato di modestissimo importo (€ 200,00);
-che, pertanto, non poteva considerarsi smentita l'affermazione attorea secondo cui tale conto sarebbe stato alimentato con somme essenzialmente di spettanza della de cuius;
-che doveva, di conseguenza, essere imputato all'attivo ereditario l'importo di €
10.865,00;
-che gli attori avevano, ancora, asserito che , con l'emissione di due Parte_1
assegni firmati dalla stessa dell'importo di € 16.666,66 ciascuno, utilizzati per l'acquisto di un terreno intestato alla società facente capo Parte_2
alla sua famiglia, si sarebbe indebitamente appropriata di denaro della madre;
-che tali assegni erano, però, stati addebitati sul conto corrente cointestato n.
0190136696, riferibile alla de cuius solo per la quota del 50%, con la conseguenza che la somma da acquisire all'asse ereditario ammontava a € 8.333,33;
-che, secondo la tesi dei convenuti, si era in presenza di restituzione di spese anticipate da;
Parte_1
-che tale affermazione era, però, generica e non provata, così che doveva essere acquisito all'asse ereditario l'importo complessivo di € 16.666,66 (8.333,33 x 2);
pag. 16/53 -che, ad avviso degli attori, la TA si sarebbe appropriata indebitamente anche della somma di € 75.000,00, mediante assegno circolare intestato a
[...]
, conto corrente di appoggio n. 0190136696; Parte_2
-che, secondo i convenuti, i documenti in atti non attesterebbero il soggetto disponente e la somma portata dal titolo sarebbe stata relativa a spese necessarie e dovute;
-che anche tale contestazione doveva considerarsi generica e, pertanto, doveva imputarsi all'asse ereditario la somma di € 37.500,00;
-che gli attori avevano allegato ulteriori prelievi per € 6.000,00 nell'agosto 2015, per €
35.900,00 nel settembre 2015, e per € 2.000,00, mediante assegni firmati da T_
, conto di addebito n. 0190136696;
[...]
-che, per le motivazioni già espresse, anche in ordine alla genericità delle argomentazioni dei convenuti, tali importi potevano essere acquisiti all'asse ereditario in ragione del 50%, per complessivi € 21.950,00;
-che, ad avviso degli attori, la TA si sarebbe impossessata dell'azienda Hotel
Conti, concedendola in affitto, attraverso la società a Parte_2
partire dal 2005;
-che, in proposito, occorreva distinguere tra bene immobile, oggetto di contratti di locazione e della donazione della nuda proprietà da parte della de cuius, dall'azienda,
costituita dal complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.);
-che la de cuius, in vita, aveva donato la nuda proprietà della quota di 11/18
dell'immobile a lei intestata alla figlia e ai nipoti e Parte_1 P_
, riservandosi l'usufrutto, non trasmissibile mortis causa;
CP_2
pag. 17/53 -che gli attori non avevano chiaramente invocato la collazione, da parte della TA,
della nuda proprietà della predetta quota dell'immobile;
-che, in ogni caso, considerato che dall'atto di donazione era dato desumere che la cessione a titolo gratuito era avvenuta sia a favore di che degli attori, Parte_1
pro quota, in ragione di 2/4 alla e di 1/4 ciascuno a e a T_ P_
, vale a dire nel rispetto delle quote di successione, doveva essere CP_2
senz'altro esclusa la collazione;
-che l'esistenza dell'azienda Hotel Conti era controversa;
-che i convenuti avevano sottolineato che aveva realizzato Parte_2
ex novo l'azienda, la quale, dunque, pur potendo essere stata gestita o affittata dalla de
cuius in passato, non era più operante da tempo;
-che, invece, per gli attori, nel 2005, l'azienda sarebbe indebitamente passata dalla de
cuius alla TA, che l'avrebbe gestita a proprio vantaggio negli anni successivi;
-che, sul punto, il CTU, procedendo all'analisi comparativa della documentazione prodotta in atti dalle parti, aveva riscontrato l'esistenza di numerose incompletezze ed incongruenze;
-che il CTU aveva, in particolare, rilevato che, fino al 1998, l'azienda Hotel Conti
esisteva ed era in capo alla ai alla _1 CP_2 T_
-che, successivamente, doveva essere intervenuto qualche fatto modificativo, posto che,
nel 2005, senza continuità di passaggi, l'azienda era stata data in affitto da
[...]
, in qualità di concedente;
Parte_2
-che, dunque, in assenza di altri atti giustificativi, vi era stata una sorta di
“spossessamento” da parte di Parte_2
pag. 18/53 -che, agli atti, non vi erano legittimi titoli (non vi erano atto di acquisito, donazione,
contratto di comodato o di affitto o altro) che potessero giustificare la disponibilità
dell'azienda da parte di;
Parte_2
-che, quindi, non risultava provato che avesse la legittima Parte_2
disponibilità dell'azienda Hotel Conti, la quale, quindi, doveva ritenersi ancora di proprietà e nella disponibilità della ro quota e degli altri comproprietari _1
titolati;
-che, pertanto, la massa ereditaria della de cuius aveva diritto ad un indennizzo per lo spossessamento della parte mobiliare ed immateriale dell'azienda Hotel Conti;
-che, quanto all'individuazione della quota dell'azienda di proprietà della il CTU aveva ritenuto che l'azienda, al momento della morte, doveva _1
considerarsi di proprietà della TA e della de cuius per quote Parte_1
presumibilmente paritetiche;
-che, invero, mancava la prova relativa all'asserzione attorea per cui la quota della de
cuius dovesse considerarsi pari a 11/18, come per l'immobile;
-che, inoltre, la titolarità di un'azienda comprendente anche un immobile non necessariamente coincideva con la proprietà del medesimo immobile;
-che, pertanto, ad avviso del CTU, alla data di apertura della successione, dovevano ascriversi alla massa ereditaria i seguenti crediti nei confronti di Parte_2
utilizzatore dell'azienda Hotel Conti, per le causali di seguito elencate” valore
[...]
dell'azienda alla data di apertura della successione, limitatamente alla quota di 1/2
della sig.ra e alla sola componente mobiliare e di avviamento (per effetto del _1
decesso dell'usufruttuaria la parte immobiliare risultava riunita alla nuda _1
pag. 19/53 proprietà già di ), pari a complessivi € 2.007,75; indennizzo Parte_2
annuale dal 2005 al 2009 per l'esercizio (tramite ulteriore affitto) dell'azienda Hotel
Conti, limitatamente alla quota di 1/2 della sig.ra e alla sola componente _1
mobiliare e di avviamento (pag. 53 CTU;
parte immobiliare già coperta dal canone di
locazione); la somma dovuta a titolo di canoni di affitto ammontava a € 8.107,59,
importo già riferito al 50%, calcolato in base allo schema di cui a pagina 55 CTU, alla
data di apertura della successione ( le voci successive, sino al 2019, post decesso,
apparivano estranee al giudizio)”;
-che, ad avviso degli attori, la non avrebbe mai percepito i canoni di _1
locazione dell'immobile, sicché il valore corrispondente a tali canoni, per il periodo
2005-2015, avrebbe dovuto essere imputato alla quota ereditaria della TA;
-che i convenuti, costituitisi tardivamente, avevano eccepito solo in comparsa conclusionale la prescrizione in relazione ai crediti aventi ad oggetto le somme asseritamente dovute a titolo di canoni o affitti;
-che tale eccezione doveva ritenersi tardiva e, perciò, inammissibile;
-che, inoltre, doveva ritenersi pacifico e anche ammesso dai convenuti il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all'ultimo anno;
-che i convenuti avevano allegato ricevute oggetto di disconoscimento e verificazione;
-che era stata espletata CTU grafologica sulle ricevute n. 2/2005; n. 1/2007; n. 1/2009;
n. 1/2010; n. 1/2011;
-che, con relazione depositata il 04.05.2021, il CTU aveva concluso che le firme sulle ricevute n. 2/2005; n. 1/2007, n. 1 /2010; n. 1/2011 erano autografe e riferibili alla mentre la firma sulla ricevuta n. 1/2009 era apocrifa;
_1
pag. 20/53 -che, pertanto, non vi era prova del pagamento dei canoni relativi alle annualità 2006,
2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e, tenuto conto dei valori dei canoni di locazioni, il credito della de cuius nei confronti di ammontava a Parte_2
complessivi € 85.950,00 (6050,00 + 6050,00 + 6050,00 + 16.950,00 + 16.195,00 +
16.950,00 + 16.195,00);
-che, nella CTU contabile, erano stati presi in considerazione, per la formazione della massa ereditaria, ulteriori elementi (es. rinuncia all'eredità del marito da parte della crediti e debiti ereditari), che, tuttavia, risultavano ultronei, perché _1
esorbitanti rispetto alle domande, eccezioni ed allegazioni tempestivamente formulate nel giudizio dalle parti;
-che, invero, anche nel procedimento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria, non si poteva prescindere dal regime delle preclusioni, con la conseguenza che l'analisi doveva limitarsi agli elementi specificamente dedotti in giudizio dalle parti entro la scadenza dei termini per le preclusioni assertive;
-che non potevano essere oggetto di pronuncia le poste passive (essenzialmente le spese funerarie) allegate dai convenuti, in quanto estranee alla divisione, che riguardava solo l'attivo, e in quanto non era stata formulata tempestivamente domanda riconvenzionale sul tema;
-che non risultava applicabile la rivalutazione alle somme che dovevano essere versate all'asse ereditario, trattandosi di obbligazioni di valuta;
-che, previa condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, l'importo ottenuto doveva essere suddiviso fra gli eredi in ragione delle rispettive quote di 1/2 ( ), 1/4 ( ) e 1/4 ( ); Parte_1 P_ CP_2
pag. 21/53 -che le spese del giudizio dovevano seguire la soccombenza;
-che le spese della CTU contabile dovevano porsi a carico dei convenuti in solido fra loro;
- che le spese della CTU grafologica dovevano essere interamente compensate fra le parti, atteso l'esito degli accertamenti peritali.
IV-Avverso la sentenza predetta hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, affidandolo ai seguenti sette motivi: Parte_2
a- Violazione degli artt. 737 ss., 553, 555, 559 c.c.; Erronea motivazione e violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
l'azione di riduzione introdotta dagli attori difettava dei presupposti (lesione di legittima); la collazione presupponeva il previo accertamento di donazione dirette o indirette (e non l'accertamento di un indebito) e determinava l'eventuale obbligo di far rientrare il bene nella massa, ove ne ricorressero i presupposti.
Secondo gli appellanti, il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità
dell'azione di riduzione (svolta dagli attori unitamente a quella di divisione e alla collazione), ma, nonostante ciò, aveva proceduto alla ricostituzione dell'attivo ereditario della individuando somme che avrebbero dovuto essere restituite alla _1
massa, sul presupposto che si sarebbe trattato di poste, asseritamente sottratte dalla che per l'intero o per il 50% sarebbero state di pertinenza della de cuius. Il T_
Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che e P_ CP_2
avessero avanzato domanda di ripetizione dell'indebito, sul presupposto che le
[...]
domande fondate sui giroconti e sugli assegni bancari fossero state azionate per far ricadere in successione somme di denaro che la de cuius aveva, prima della sua morte,
pag. 22/53 rimesso, senza apparente causa di giustificazione, al futuro erede. Il Tribunale non avrebbe dovuto ricondurre nell'asse ereditario le somme oggetto di giroconto, di bonifici effettuati a terzi ( , di assegni tratti dal conto Parte_2
cointestato a favore di soggetti terzi ( , senza previa indagine Parte_2
in ordine alla destinazione di tali somme. Come affermato anche nella sentenza impugnata, poi, la collazione presupponeva la sussistenza di donazioni dirette o indirette poste in essere dalla de cuius e poteva operare nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 737 c.c. e non già nei confronti di terzi soggetti, quali La Parte_2
preliminare e inammissibile ricostruzione dell'asse ereditario compiuta e la conseguente condanna di essi appellanti alla restituzione di somme da parte del Giudice di prime cure si fondavano, quindi, sull'errata interpretazione di una domanda degli attori.
b-Violazione e falsa applicazione degli artt. 809 c.c. e 737 c.c. in merito alla cointestazione del conto come atto di liberalità rilevante ai fini della collazione;
difetto di motivazione sull'animus donandi, richiesto per la necessaria individuazione di liberalità dirette o indirette per l'esercizio dell'azione di collazione.
c-Erronea motivazione in punto alla presunta ricorrenza di una donazione nulla di €
20.000,00, con riferimento all'assegno emesso da in favore di Persona_6
Parte_2
In particolare, gli appellanti principali hanno evidenziato che non spettava al difensore del donatario qualificare la natura dell'atto, con la Parte_2
conseguenza che quanto aveva affermato detto difensore non era idoneo ad attribuire all'atto la causa donandi e a dotarlo dell'animus donandi. La prova dello spirito di liberalità avrebbe, quindi, dovuto essere fornita dagli attori.
pag. 23/53 d-Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'arbitraria qualificazione in termini di indebito oggettivo e/o di arricchimento indebito delle somme oggetto di bonifico e/o giroconto dai conti cointestati.
Il Tribunale aveva arbitrariamente qualificato in termini di prelievi indebiti le somme di cui alle lettere c), e), f), g), h) del punto 6 del dispositivo della sentenza appellata,
argomentando che tali somme avrebbero dovuto essere ricomprese nella massa ereditaria, perché non avrebbe fornito giustificazione causale delle Parte_1
spese, alle quali sarebbero state destinate.
e-Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, e degli artt.
1854 e 1298 c.c. circa la statuizione di indebito dell'importo di € 10.865,00 oggetto di disposizione da parte di , in favore di a Parte_1 Parte_2
mezzo di assegno dal conto corrente n. 1965529; difetto di motivazione circa l'integrale assegnazione della somma di € 20.388,71 presente sul conto titoli. Il Tribunale aveva assegnato alla massa ereditaria la somma di € 10.865,00, nonostante la de cuius e fossero contitolari del conto corrente n. 1965529, in violazione dell'art. Parte_1
112 c. p. c. e degli artt. 1854 e 1298 c.c.
f-Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 bis n. 6 c. p. c. ratione temporis vigente per la qualificazione della domanda in termini di ripetizione dell'indebito; nullità della sentenza.
La sentenza appellata era stata resa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis n. 6 c.p.c. ratione temporis vigente (norma soppressa con la riforma Cartabia), in quanto riguardava “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di
legittima”.
pag. 24/53 Ad avviso degli appellanti, considerato che era stata ritenuta sussistente una domanda di ripetizione dell'indebito, era priva di logica la composizione collegiale del Tribunale.
g-Errata affermazione circa la sussistenza dell'azienda Hotel Conti rispetto alla descrizione dei fatti;
Erronea condanna al pagamento di somme per il godimento dell'azienda.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno invocato il P_ CP_2
rigetto dell'appello di e di Parte_1 Parte_2
e hanno, inoltre, proposto appello incidentale, P_ CP_2
affidandolo ai seguenti motivi:
a- Il Tribunale aveva errato nel ritenere che gli importi transitati nel conto corrente n.
190136696, aperto in data 25.05.2013, presso la Banca Cassa di Risparmio di Ravenna,
cointestato a e a , fossero di pertinenza delle Persona_1 Parte_1
medesime nella misura del 50% ciascuna. Invero, il CTU, a pag. 24 della relazione,
aveva rilevato che l'analisi delle fonti della provvista dava riscontro alla tesi attorea per cui le somme, che avevano alimentato i conti n. 7168, intestato alla sola CP_6
, n. 529, cointestato e n. 190136696 _1 CP_6 Persona_7
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, cointestato erano di Persona_8
pertinenza della In particolare, il CTU aveva ricostruito gli _1
apporti/versamenti riconducibili a ciascuna delle cointestatarie e aveva accertato che la maggior parte degli apporti era avvenuto con denaro della de cuius. A pag. 25 della relazione, il CTU aveva inserito una tabella con la quale aveva accertato, mediante il riscontro degli estratti conto, che il 95,798 % del denaro transitato sul conto corrente era pag. 25/53 di pertinenza della mentre il restante 4,202 % era di pertinenza di _1
. Parte_1
Gli appellati hanno, di conseguenza, contestato la decisione del Giudice di primo grado di procedere alla ripartizione delle somme sulla base del principio di presunzione di appartenenza al 50% ai cointestatari, in quanto tale principio risultava superato dalle prove documentali in atti (estratti conto), vincolanti per il Giudice, dimostrative della diversa proprietà delle somme transitate sul conto corrente cointestato.
Inoltre, ad avviso di e di , il Tribunale aveva errato P_ CP_2
(errore di lettura degli atti o della documentazione/ mera svista) nel ritenere non tempestivamente e precisamente contestata da essi appellanti incidentali la tesi delle controparti secondo cui e il marito avrebbero contribuito alla provvista Parte_1
mediante propri versamenti. Essi appellanti incidentali avevano, invero, sostenuto, sin dal primo atto difensivo, che il denaro transitato nei conti intestati o cointestati ( CP_7
, e alla ra di pertinenza esclusiva della de
[...] CP_8 CP_9 _1
cuius.
b-omessa pronuncia sulla domanda di essi appellanti incidentali miranti al pagamento,
da parte di e di degli interessi legali e Parte_1 Parte_2
moratori sulle somme da versare alla massa ereditaria.
e hanno, inoltre, chiesto alla Corte di pronunciarsi P_ CP_2
anche su domanda non esaminata dal Giudice di prime cure e di accertare e dichiarare,
quindi, che, sul conto n. 129, acceso presso Cassa di Risparmio di Ravenna, cointestato alla a , era confluito denaro riconducibile alla de cuius e _1 Parte_1
che, di conseguenza, le provviste di pertinenza della una volta reintegrate _1
pag. 26/53 delle movimentazioni indebite, tenuto conto del rendiconto delle spese effettuate dalle controparti, dovevano cadere in successione.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
V-Rileva, innanzitutto, la Corte che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello incidentale, proposto da e da , CP_2 P_
sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., da e da Parte_1 Parte_2
Gli appellanti incidentali, infatti, hanno rivolto specifiche censure alla sentenza di
[...]
primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le somme di denaro transitate sul conto corrente n.190136696, acceso in data 25 maggio 2013, fossero di pertinenza di e di nella misura del 50% per ciascuna delle due Persona_1 P_0
intestatarie. Hanno, inoltre, rilevato l'omessa pronuncia in ordine a loro domanda mirante alla condanna degli appellanti principali alla corresponsione di interessi sulle somme di denaro dovute alla massa ereditaria.
VI-Venendosi a trattare dell'appello principale di e di Parte_1 [...]
, rileva la Corte, quanto al primo Parte_2
motivo di gravame, che e , con l'atto introduttivo P_ CP_2
del giudizio di primo grado, hanno chiesto al Tribunale la ricostruzione della massa ereditaria, ex artt. 737 e 724 c.c., di anche attraverso il Persona_1
conferimento per imputazione delle poste prelevate indebitamente e/o senza autorizzazione dai conti correnti bancari specificamente indicati, con relativa condanna di alla restituzione alla massa ereditaria delle somme delle quali Parte_1
quest'ultima si era appropriata.
pag. 27/53 La domanda di e di ora riportata, evidentemente P_ CP_2
diretta al recupero e all'imputazione all'asse ereditario delle poste asseritamente prelevate dalla TA, senza autorizzazione e/o giustificazione, è stata interpretata e qualificata dal Tribunale quale azione di ripetizione dell'indebito, escludendosi, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità sul tema, che l'azione intentata fosse inquadrabile nella fattispecie della petizione di eredità (art. 533 c.c.)
Con il motivo di gravame in esame, e Parte_1 Parte_2
rilevato che gli appellati non avevano svolto, in primo grado, alcuna domanda di petizione o di ripetizione dell'indebito oggettivo, hanno sostenuto l'inammissibilità
della ricostruzione dell'asse ereditario compiuta dal Tribunale e della conseguente condanna di essi appellanti principali alla restituzione di somme (asseritamente sottratte da da conto corrente intestato alla stessa e alla de cuius), in quanto Parte_1
fondate su un'errata interpretazione della domanda di e di P_ CP_2
.
[...]
Giova, in proposito, ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il Giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella proposta (vedi pag. 28/53 Cassazione Civile Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019 “Il giudice di merito,
nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è
condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il
contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore
letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima
parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal
provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il
relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della
controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i
detti limiti o per vizio della motivazione.”; Cassazione Civile Sez. 2, Ordinanza n. 7322
del 14/03/2019 “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a
uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al
contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita,
un'istanza non espressa ma connessa al e alla ”).
Orbene, si ritiene che il primo Giudice, nell'esercizio dell'attività di interpretazione e qualificazione della fattispecie, abbia correttamente inquadrato la domanda quale ripetizione dell'indebito, in quanto il diritto azionato da e P_ CP_2
si fondava sul carattere indebito degli ingenti prelievi di somme di denaro
[...]
confluite in conti bancari facenti capo a effettuati prima della Persona_1
morte, ad opera della quale cointestataria. T_
pag. 29/53 La Suprema Corte ha, del resto, di recente, affermato che: “Con la petizione ereditaria
sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e
non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal
patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari
(vedi Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024); “La competenza territoriale esclusiva
del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c.,
riguarda unicamente le cause di divisione dell'universalità dei rapporti giuridici facenti
capo ad un comune, tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole
generali, con la conseguenza che non rientra nel campo applicativo della citata
disposizione l'azione di riduzione di una donazione per lesione di legittima, salvo che
sia proposta cumulativamente con la domanda di divisione, né, tanto meno, la domanda
restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un
conto corrente del durante la vita di questi, non essendo qualificabile tale
domanda come petizione ereditaria, che consente all'erede di reclamare soltanto i beni
nei quali egli sia succeduto al defunto e che, dunque, al tempo
dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.” (Cass. Civile Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022).
Discende da quanto evidenziato che il primo motivo del gravame di e di Parte_1
debba essere rigettato. Parte_2
VII-Con il secondo motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, in relazione ai conti cointestati, non si era soffermato sull'analisi delle presunte liberalità
ricevute da essi appellanti, non potendosi limitare a fare riferimento alla circostanza che pag. 30/53 i conti correnti fossero cointestati, che rappresentava un fatto neutro ai fini successori.
In particolare, hanno sostenuto che, con gli assegni emessi e i bonifici disposti dalla sul conto cointestato, la stessa non avrebbe fatto altro che movimentare _1
risorse mentre era in vita, circostanza che rendeva tali operazioni irrilevanti, con la conseguenza che non avrebbero dovuto essere computate nella ricostruzione dell'asse ereditario.
Sul punto, occorre osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (vedi Cass. Civile Sez. 2, Ordinanza n. 4682 del 28/02/2018).
Rileva la Corte che, nel caso di specie, nulla è stato dedotto dalle parti in ordine all'esistenza dell'animus donandi (se non in relazione all'assegno di € 20.000,00,
emesso in favore di . Parte_2
e , nell'atto introduttivo del giudizio di primo P_ CP_2
grado, hanno chiesto di configurare i prelievi ritenuti indebiti, solo in via subordinata, in ipotesi di dimostrazione dell'assenso agli stessi della de cuius, come donazioni nulle per difetto di forma. Gli appellanti principali, con la propria comparsa, hanno eccepito, per contro, l'infondatezza della domanda avversaria, non essendo stata sottratta o corrisposta per donazione alcuna somma;
in particolare, hanno ritenuto che le operazioni bancarie contestate fossero state effettuate per i bisogni e gli interessi fiscali pag. 31/53 e finanziari della de cuius e a titolo di restituzione di somme anticipate per la casa di riposo e per le spese di ristrutturazione dell'HOTEL CONTI.
e hanno, d'altra parte, contestato tale ultima P_ CP_2
ricostruzione dei fatti, sostenendo che provvedeva in modo Persona_1
autonomo alle spese per i suoi bisogni e anche a quelle relative ad imposte e tasse;
inoltre, la non era tenuta a partecipare alle spese di ristrutturazione _1
dell'Hotel Conti, a quelle straordinarie per legge e a quelle ordinarie per accordo scritto.
I due appellati hanno, peraltro, contestato la documentazione prodotta, concernente tali spese, per irregolarità delle fatture.
Le parti hanno, dunque, dibattuto sulla natura debita o indebita di tali prelievi e non circa l'esistenza o meno dell'animus donandi con riguardo all'atto di cointestazione del conto corrente riconducibile alla sola de cuius.
Alla luce di quanto rilevato, non si comprende il motivo per cui il Tribunale si sarebbe dovuto soffermare sulle presunte liberalità ricevute dagli appellanti principali, avendo ritenuto preliminarmente inammissibile l'azione di riduzione ed avendo accolto la domanda principale di e di diretta al recupero e P_ CP_2
all'imputazione all'asse ereditario delle poste asseritamente prelevate dalla TA
, senza autorizzazione e/o giustificazione, inquadrandola correttamente Parte_1
nell'ambito della azione di ripetizione di indebito.
Anche il secondo motivo di appello merita, pertanto, di essere disatteso.
VIII- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, in ordine all'assegno di € 20.000,00, firmato dalla ed intestato a dopo avere rilevato che _1 Parte_2
pag. 32/53 e avevano allegato che si era in presenza di P_ CP_2
disposizione patrimoniale integrante donazione nulla per difetto di forma e dopo avere ritenuto che la natura di donazione dell'attribuzione patrimoniale in questione era stata ammessa da e da che avevano affermato Parte_1 Parte_2
che l'elargizione in questione fosse stata effettuata “per spirito di liberalità e
riconoscenza”, aveva dichiarato nullo l'atto di disposizione in questione perché privo della forma solenne di legge, sul presupposto che la donazione di una somma di €
20.000,00 non potesse considerarsi di modico valore, considerate specialmente le condizioni economiche della donante, con conseguente condanna della società donataria alla restituzione alla massa dell'importo poco sopra riportato.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto che non spettava al difensore della donataria qualificare la natura dell'atto. Le argomentazioni di detto Parte_2
legale erano, pertanto, irrilevanti e non potevano costituire ammissione di fatti ad opera della parte.
Sul punto, va rilevato che” “Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono
assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di
quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte
personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza
delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha
efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce
all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente
distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione
"contra se" fornire elementi indiziari di giudizio (Cass. Civile Sez.3 sentenza n. 6192
pag. 33/53 del 18/03/2014)”; “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti
unicamente dal procuratore, costituiscono elementi indiziari liberamente
valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono
assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua
di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla
parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la
consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute
(Cass. Civile Sez. 2, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018)”.
Orbene, se è vero che, alla luce dei principi predetti, alle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado di e di Parte_1 [...]
non può attribuirsi valore confessorio, va, tuttavia, affermato che la Parte_2
natura di atto di liberalità della disposizione patrimoniale in esame non ha formato oggetto di contestazione ad opera della della società suddetta e può, dunque, T_
ritenersi provata sulla base dell'art.115 c. p. c., tanto più che i predetti appellanti principali non hanno dedotto una diversa causa giustificativa dell'erogazione patrimoniale della quale si tratta.
Anche il terzo motivo dell'appello principale merita, pertanto, di essere disatteso.
IX- Con il sesto motivo di appello, e hanno Parte_1 Parte_2
rilevato che il Giudice di primo grado aveva qualificato l'azione intentata da P_
e da come domanda di ripetizione dell'indebito e che,
[...] CP_2
dunque, la sentenza doveva considerarsi nulla, in quanto resa in composizione collegiale. L'art. 50 n. 6 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva, infatti, tale pag. 34/53 composizione per le cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Il motivo rasenta la temerarietà, posto che il riparto di competenze tra Tribunale in composizione collegiale e Tribunale in composizione monocratica dipende dalle domande da esaminare al momento della rimessione della causa in decisione, essendo irrilevante che, in sede decisoria, una domanda venga, poi, dichiarata inammissibile.
X-Con il settimo motivo di appello, e hanno Parte_1 Parte_2
contestato la decisione del Tribunale in ordine all'esistenza dell'azienda Hotel Conti,
ritenendo che il primo Giudice si fosse limitato a riportare acriticamente l'analisi del
CTU, frutto di una valutazione personale e non giuridica. Hanno, inoltre, sostenuto che proprio la stipulazione, in data 01.02.2005, di un contratto di locazione con
[...]
dimostrava che la la con la citata locazione, Parte_2 _1 T_
avessero inteso concedere in godimento a detta società non il complesso organizzato in forma aziendale, ma semplicemente il bene immobile a destinazione alberghiera,
rispetto al quale altri beni e servizi risultavano strumentali al godimento del bene,
lasciando libero l'avente diritto di organizzare ex novo Parte_2
un'azienda propria, che poi aveva concesso in godimento a terzi. Gli appellanti hanno,
dunque, invocato la riforma della sentenza di primo grado in punto a riconoscimento della titolarità pro quota per ½ dell'azienda HOTEL CONTI alla de cuius e alla conseguente condanna di alla restituzione all'asse ereditario Parte_2
dei canoni di affitto per il mancato godimento dell'azienda, quantificati in € 8.107,54, in quanto, dopo l'affitto dell'immobile, l'azienda alberghiera era riferibile esclusivamente alla società appellante, che la aveva riorganizzata ex novo.
pag. 35/53 Il motivo è infondato, in quanto il CTU, dopo un dettagliato riepilogo della contrattualistica riguardante il fabbricato e l'azienda Hotel Conti, è giunto motivatamente alla conclusione dello “spossessamento” della sola parte mobiliare e immateriale dell'azienda ora citata, ad opera di che ne ha Parte_2
concesso il godimento a terzi, senza essere munita di un titolo che le consentisse di utilizzarla.
XI- Appare opportuno esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo dell'appello di e di e il primo motivo Parte_1 Parte_2
dell'appello incidentale di e di . P_ CP_2
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali hanno contestato la qualificazione in termini di indebiti prelievi delle disposizioni delle somme di cui alle lettere c), e), f), g), h) del punto 6 del dispositivo della sentenza di primo grado,
ribadendo che tali importi costituivano il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione e la messa a norma dell'Hotel Conti. In particolare, hanno contestato di essere incorsi in un difetto di allegazione, come sostenuto dal Tribunale, rilevando,
invece, di avere adeguatamente documentato di avere sostenuto tali spese alle quali la
de cuius aveva partecipato, senza contestarne la debenza;
in particolare, hanno asserito che la non aveva mai contestato gli estratti conto dai quali risultava _1
l'addebito delle somme oggetto dei prelievi, così ratificando spese e prelievi attraverso il vaglio degli estratti conto e delle comunicazioni riassuntive.
Con tale motivo di appello, inoltre, e hanno Parte_1 Parte_2
ritenuto che nel qualificare i prelievi come indebiti, il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza, ammessa ex art. 115 c.p.c. da e , P_ CP_2
pag. 36/53 che i conti cointestati, dai quali le somme in questione erano state prelevate, erano stati alimentati anche con versamenti di essi appellanti principali.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti principali hanno censurato la decisione del Tribunale di condannare a restituire all'asse ereditario la somma di Parte_1
€ 10.865,00, avendo ritenuto superata la presunzione di contitolarità del conto corrente n. 1965529, in quanto alimentato con somme essenzialmente di spettanza della de cuius.
Con tale motivo di appello, e hanno altresì Parte_1 Parte_2
contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di imputare all'asse ereditario la quota del 100% dei titoli, di controvalore pari a €
20.388,71, presenti sul conto titoli, senza valutare se si trattasse di donazione diretta o indiretta.
Con il primo motivo di appello incidentale, e P_ CP_2
hanno, invece, ritenuto errata la decisione del Tribunale, laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che le somme di cui al conto cointestato n. 190136696 alla de cuius e a fossero di pertinenza di quest'ultima nella misura del 50% e aveva, Parte_1
quindi, proceduto alla loro ripartizione sulla base del principio di presunzione di appartenenza per quote uguali ai cointestatari, nonostante la documentazione bancaria prodotta e l'analisi delle fonti di provvista di tale conto effettuata dal CTU, dalle quali emergeva che il rapporto bancario era solo formalmente cointestato, posto che la maggior parte degli apporti proveniva da Controparte_11
e hanno, inoltre, ritenuto errata l'affermazione del
[...] CP_2
Giudice di primo grado secondo cui essi appellanti incidentali non avrebbero tempestivamente e precisamente contestato la circostanza che anche i coniugi T_
pag. 37/53 avrebbero effettuato versamenti sul predetto conto. Invero, essi appellanti PT
incidentali, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano sostenuto che il denaro transitato nei conti cointestati era di pertinenza esclusiva della de cuius e, a fronte di tale asserzione, documentata adeguatamente grazie agli estratti conto depositati, e si erano limitatati a fare Parte_1 Parte_2
dichiarazioni generiche, senza allegare documenti dimostrativi di quanto affermato. Le
asserzioni avversarie erano state, comunque, smentite dalla CTU.
Gli appellanti incidentali hanno, altresì, precisato che la richiesta di accertamento dei prelievi indebiti effettuati da , previo rendiconto di gestione del Parte_1
patrimonio della de cuius da parte di quest'ultima, si fondava sull'art. 1713 c.c. e che tale domanda era stata legittimamente accolta dal Tribunale, in quanto le somme chieste in restituzione erano rimaste prive di riscontro documentale, non avendo la e T_
fornito, in sede di rendiconto, precise ed analitiche Parte_2
giustificazioni in relazione ai prelievi contestati né dimostrato l'esistenza di una eventuale ratifica, da parte di delle operazioni effettuate dalla Persona_1
figlia, odierna appellante principale.
XII-Orbene, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 1854 c.c. “Nel caso in cui il conto
sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche
separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi
dei conto”; l'art. 1298 c.c. stabilisce, comunque, che “Le parti di ciascuno si presumono
uguali, se non risulta diversamente”;
La cointestazione di un conto corrente fa, dunque, presumere la contitolarità
dell'oggetto del contratto, ma tale presunzione iuris tantum dà luogo soltanto ad una pag. 38/53 inversione dell'onere probatorio e può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa ( vedi Sez. 1, Sentenza
n. 28839 del 05/12/2008 “La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli
intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto
civ.> sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità
dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà
luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso
presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una
situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa;
”Sez. 2,
Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 “La cointestazione di un conto corrente tra più
persone <nella specie, tra padre e figlio> attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti
interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali
dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti
diversamente <potendo a tal fine anche farsi ricorso presunzioni semplici, purché < i>
gravi, precise e concordanti>. Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal
versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che
l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”).
Nel caso di specie, in ragione della intestazione dei conti a e a Persona_1
, era onere di e di il superamento Parte_1 P_ CP_2
della presunzione di contitolarità delle somme sugli stessi giacenti, dimostrando che le somme prelevate appartenevano alla de cuius, al fine di ottenere la condanna della cointestataria alla restituzione degli importi ingiustificatamente prelevati.
pag. 39/53 Fatte le superiori premesse, si ritiene che e P_ CP_2
abbiano assolto l'onere probatorio su di essi gravante sia con la produzione degli estratti conto, dai quali si evince che quasi tutte le entrate provengono da accrediti riconducibili alla de cuius, sia sulla base delle risultanze della CTU contabile, espletata in primo grado. Il nominato CTU, con congrua ed esaustiva motivazione, ha affermato, all'esito di un attento esame della documentazione bancaria, che attraverso l'analisi delle fonti di provvista, era possibile dare riscontro dell'affermazione degli odierni appellanti incidentali che le somme che avevano alimentato i conti correnti n. 0007168 CP_6
(intestato alla sola , n. 1965529 (intestato alla e alla e _1 CP_6 T_ _1
n. 190136696 (intestato alla e alla provenivano P_2 T_ _1
tutte dalla salvo alcuni versamenti dell'importo di € 35.588,80, non _1
essendovi documenti che consentissero di stabilire la provenienza della somma ora indicata.
non ha, del resto, provato di avere versato sui conti somme proprie. Parte_1
Invero, a fronte della puntuale ed analitica allegazione degli odierni appellanti incidentali, che ha trovato conferma nella documentazione bancaria prodotta,
competeva a documentare di aver concorso ad alimentare i conti Parte_1
correnti in questione formalmente cointestati. La si è, invece, limitata ad T_
allegare di avere effettuato, insieme al marito versamenti, senza prospettare neanche un principio di prova.
E', dunque, possibile affermare che le somme transitate sui conti correnti in questione provenissero pressoché esclusivamente da accrediti riconducibili alla de cuius, non risultando alcun accredito sicuramente riferibile a . Parte_1
pag. 40/53 In ordine ai suddetti versamenti di € 35.588,80, sopra richiamati, il CTU, avendo rilevato l'assenza di elementi per stabilirne la provenienza, ha ritenuto che gli stessi andassero imputati in base all'intestazione del conto corrente in cui erano confluiti: i primi due versamenti, per complessivi €. 29.000,00, alla sola d i restanti _1
€ 6.588,80 ad entrambe le cointestatarie.
Alla luce di quanto evidenziato, può, senz'altro, affermarsi:
-che la cointestazione del conto alla de cuius e a era solo fittizia e che le Parte_1
somme di denaro che vi erano depositate appartenevano (quasi) esclusivamente alla con conseguente superamento della presunzione di contitolarità; _1
-che, dunque, il saldo del rapporto bancario (conto 090136696 acceso presso la CASSA
DI RISPARMIO DI RAVENNA), esistente al momento dell'apertura della successione,
spettava agli eredi e e , per le Parte_1 P_ CP_2
rispettive quote;
-che la ra tenuta a dimostrare che le somme fuoriuscite dal conto fossero state T_
utilizzate a vantaggio della madre;
-che costituiscono, in caso contrario, appropriazioni indebite le somme oggetto di prelievo, ad opera della appellante principale suddetta, che devono, di conseguenza,
essere restituite alla massa ereditaria;
-che, infatti, la mancata prova di idonea giustificazione dei prelievi effettuati dalla determina l'illegittimità delle operazioni delle quali si tratta, trattandosi di T_
somme sulle quali quest'ultima non poteva vantare alcuna pretesa (vedi Cass. Civile
Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 “La cointestazione di un conto corrente tra
più persone ………. attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art.
pag. 41/53 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto
medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente
tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e
concordanti>. Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme
di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti
interni, avanzare diritti su di esso”).
E' opportuno precisare che quanto sostenuto da e da P_ CP_2
negli scritti difensivi conclusionali, depositati in primo grado e in sede di
[...]
appello, circa l'obbligo di di rendere il conto delle operazioni compiute Parte_1
sul conto corrente cointestato appare essere enunciazione finalizzata alla affermazione che i prelievi di denaro effettuati dalla appellante principale menzionata erano privi di giustificazione, non configurando una vera e propria richiesta di rendiconto.
, a fronte delle specifiche contestazioni degli odierni appellanti Parte_1
incidentali, non ha, del resto, contestato di aver effettuato i prelievi indicati da questi ultimi né è riuscita a provare che tali somme fossero state spese nell'interesse della de
cuius.
Stando alla ricostruzione dei fatti operata dagli appellanti principali, le operazioni bancarie in questione erano state compiute per i bisogni e gli interessi finanziari e fiscali della de cuius, nonché per restituire somme anticipate da Parte_2
per spese relative all'HOTEL CONTI;
in particolare, con riferimento a tali spese , la e hanno sostenuto che la de cuius era tenuta a T_ Parte_2
partecipare alle spese di ristrutturazione dell'albergo, principalmente aventi natura straordinaria, in quanto la medesima aveva mantenuto sull'immobile alberghiero pag. 42/53 l'usufrutto e tali spese si erano rese necessarie anche per l'assenza di manutenzione dell' prima della cessione;
in particolare, ad avviso degli appellanti principali, la PT
de cuius era tenuta, a titolo di rimborso delle spese alberghiere, al pagamento di somma non inferiore a € 261.788,25, ovvero, se considerate solo le spese aventi natura straordinaria, a € 179.411,33.
Osserva la Corte che la documentazione prodotta da e da Parte_1 [...]
con la seconda memoria istruttoria depositata in primo grado, è stata Parte_2
contestata da e da , i quali hanno rilevato P_ CP_2
l'irregolarità delle fatture prodotte (mancata indicazione del luogo di destinazione del lavoro eseguito o indicazione dello stesso aggiunta a mano mediante grafia sempre uguale), asserendo che non offrivano la prova che i lavori indicati avevano avuto come destinazione finale l'HOTEL CONTI;
in ogni caso, gli appellanti incidentali hanno sostenuto che le spese di ristrutturazione, aventi natura straordinaria, non gravavano sull'usufruttuaria né per legge né per contratto, contestando dunque che _1
la de cuius fosse tenuta a partecipare a tali spese.
La documentazione prodotta dagli appellanti principali è stata esaminata anche dal CTU
incaricato in primo grado, che ha affermato che, per stabilire se le spese sostenute da fossero riferibili a HOTEL CONTI, sarebbe stato necessario Parte_2
un riferimento certo alla destinazione dei servizi/beni all' da ultimo menzionato, PT
che però mancava. Inoltre, ai sensi degli artt. 1004 e 1005 c.c., le spese di manutenzione e riparazione aventi carattere straordinario erano a carico del nudo proprietario e non dell'usufruttuario.
pag. 43/53 La documentazione in questione non comprova, pertanto, che le somme prelevate fossero state destinate alla soddisfazione di esigenze della de cuius.
Dall'esame della documentazione bancaria emerge, d'altra parte, che tutti i prelievi indicati da e da sono stati effettuati da P_ CP_2 T_
(salvo l'assegno di 20.000,00 emesso dalla de cuius a favore di
[...] [...]
). Parte_2
L'affermazione degli appellanti principali secondo cui la de cuius aveva sempre ratificato l'operato della figlia, grazie al vaglio degli estratti conto e delle comunicazioni riassuntive della Banca, è, comunque, rimasta priva di riscontri.
In conclusione, la non avendo assolto l'onere di dare dimostrazione delle T_
causali delle operazioni indicate da e da , deve P_ CP_2
essere condannata a restituire alla massa ereditaria gli importi prelevati senza giustificazione.
Ha, del resto, errato il primo Giudicante a ritenere che e P_ CP_2
non abbiano contestato la circostanza che il conto 0190136696 citato fosse
[...]
alimentato anche dalla e dal marito , avendo gli T_ Parte_2
appellanti incidentali, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sostenuto che il conto in questione fosse stato sempre alimentato con denaro di _1
[...]
In definitiva, le somme che è tenuta a restituire alla massa ereditaria, Parte_1
essendo fondato il primo motivo dell'appello incidentale di e di P_
, sono le seguenti: CP_2
pag. 44/53 -giroconto di € 46.839,00 (data contabile 25.01.2008) in favore di un conto corrente intestato a e a;
Parte_1 Parte_2
-bonifico di € 10.865,00 (data contabile 30.12.11), materialmente disposto da T_
, in favore di e di;
[...] Parte_1 Parte_2
-due assegni, entrambi di € 16.666,66 (date contabili 12.06.2014 e 13.06.2014), tratti dalla sul conto cointestato con la madre rispettivamente a favore di T_ [...]
e ; gli importi suddetti devono essere restituiti alla Per_2 Persona_3
massa ereditaria nella misura del 95,798%, percentuale delle somme spettanti a
(vedi CTU contabile in atti), con la conseguenza che l'importo Persona_1
della quale la debitrice ammonta a 31.932,66 Euro;
T_
-assegno circolare di € 75.000,00 (data contabile 24.09.2014) richiesto dalla a T_
beneficio di tale somma, come sopra evidenziato, deve Parte_2
essere restituita nella percentuale del 95,798% e, quindi, l'importo dovuto alla massa ereditaria dalla predetta è quantificabile in 71.848,50 Euro;
Parte_1
-assegno di € 6.000,00 (data contabile 21.08.2015) tratto dalla a favore di T_
tale somma, per la ragione in precedenza esposta, va Parte_2
restituita nella percentuale del 95,798%, e, quindi, la somma dovuta alla massa ereditaria dalla predetta è quantificabile nell'importo di 5.747,88 Euro;
Parte_1
-assegno di € 35.900,00 (data contabile 25.08.2015) tratto da in favore Parte_1
di Coop Adriatica, somma da restituire anch'essa nella misura del 95,798%, con la conseguenza che dovrà essere versato alla massa ereditaria l'importo di 34.391,48 Euro;
-assegno di € 2.000,00 (data contabile 16.11.2015) tratto dalla favore di tale T_
, somma da restituire nella misura del 95,798%, per le Persona_4
pag. 45/53 ragioni più volte richiamate, così che il credito della massa ereditaria ammonta a
1.915,96 Euro.
Nell'asse ereditario di va ricompreso anche il saldo del conto Persona_1
corrente CC0190136696, cointestato alla de cuius e a , acceso presso la Parte_1
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, pari a 4.308,94 Euro, nella misura del
95,798%, vale a dire per l'importo di 4.127,88 Euro. Va, peraltro, sottolineato che, in data 9 dicembre 2015, cioè dopo il decesso della de cuius, ha prelevato Parte_1
l'importo di 2.154,47 Euro, somma eccedente rispetto a quella della quale era titolare,
pari a 181,06 Euro. Ne discende che la dovrà reintegrare la massa ereditaria T_
della somma di 1.973,41 Euro.
XIII-Va, poi, rilevato che il Giudice di prime cure non ha preso in esame la domanda di e di , volta all'accertamento che sul conto n. 129, P_ CP_2
acceso presso Cassa di Risparmio di Ravenna e cointestato a e a Persona_1
, fosse confluito denaro riconducibile alla de cuius, con la conseguenza Parte_1
che le provviste di pertinenza di quest'ultima dovevano essere computate nella massa ereditaria.
Tale domanda, riproposta dagli appellanti incidentali nel presente giudizio di gravame,
non può essere presa in esame neppure in questa sede in ragione della sua tardività,
atteso che è stata formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
vale a dire in una fase in cui doveva considerarsi preclusa la modifica della originaria domanda. Non risulta, peraltro, che e abbiano P_ CP_2
chiesto al Giudice di primo grado di essere rimessi in termini.
pag. 46/53 fondato, poi, il secondo motivo di appello incidentale, con il quale P_3 P_
e hanno censurato la sentenza impugnata per avere il primo
[...] CP_2
Giudice omesso di provvedere in ordine alla domanda di interessi da conteggiare sulle somme che e sono tenuti a restituire all'asse Parte_1 Parte_2
ereditario.
Deve considerarsi pacifico che sia tenuta alla corresponsione degli Parte_1
interessi di legge sulle somme delle quali si è appropriata (e che è tenuta a restituire), a far data dalle singole appropriazioni, stante la malafede dell'appellante principale suddetta, che ha utilizzato per proprie finalità denaro appartenuto alla madre.
deve, invece, considerarsi tenuta alla corresponsione degli Parte_2
interessi di legge sulle somme che è tenuta a restituire a far data dalla domanda giudiziale.
La percezione della somma di 20.000,00 Euro, in virtù di donazione nulla per difetto di forma, intanto, non comporta, di per sé, che detta somma sia stata ricevuta in mala fede.
Va, poi, detto che gli importi relativi al valore dell'azienda HOTEL CONTI,
appartenuta pro quota a e all'indennizzo per la sua utilizzazione Persona_1
sono stati determinati solo in corso di giudizio.
Quanto ai canoni di locazione di immobile destinato ad albergo, gli interessi sulle somme dovute a tale titolo decorrono dalla costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1282
comma 2 c.c., e gli appellanti incidentali, nell'atto di gravame, non hanno fatto riferimento ad un patto contrario o a uno specifico atto di costituzione in mora antecedente alla domanda giudiziale, che possano giustificare una diversa decorrenza.
pag. 47/53 XV- In definitiva, rigettato l'appello principale di e di Parte_1 [...]
, in accoglimento dell'appello Parte_2
incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, va così disposto:
-accerta e dichiara che la composizione dell'asse ereditario della defunta _1
è la seguente” quota del 95,798% della somma di 4.308,94 Euro, costituente il
[...]
saldo attivo, alla morte della del CC0190136696 (conto 696), cointestato _1
alla de cuius e a , acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI Parte_1
RAVENNA, pari a 4.127,88 Euro, con obbligo per di restituire alla Parte_1
massa ereditaria l'importo di 1.973,41 Euro, somma prelevata in eccedenza rispetto a quella della quale era titolare (prelievo del 9 dicembre 2015); 100% dei titoli presenti nel deposito amministrato n.019/005/2082914 (Cassa di Risparmio di Ravenna, filiale di Cesenatico) alla data della morte della € 46.839,00, somma relativa a _1
prelievo indebito di (data contabile 25.01.2008); € 10.865,00, somma Parte_1
relativa a prelievo indebito di (data contabile 30.12.11); € 31.932,66, Parte_1
somma relativa a prelievo indebito di , effettuato mediante due assegni Parte_1
(date contabili 12.06.2014 e 13.06.2014); € 71.848,50 (data contabile 24.09.2014),
somma relativa a prelievo indebito di;
€ 5.747,88, per prelievo indebito Parte_1
di (data contabile 21 agosto 2015); € 34.391,48 (data contabile Parte_1
25.08.2015), somma relativa a prelievo indebito di;
€ 1.915,96 (data Parte_1
contabile 16.11.2015), somma relativa a prelievo indebito di;
€ Parte_1
20.000,00 da restituire da parte di per donazione nulla per Parte_2
difetto di forma;
valore della azienda HOTEL CONTI, alla data di apertura della successione, limitatamente alla quota di ½ della pari a € 2.007,75, da _1
pag. 48/53 versare alla massa ereditaria da parte di canone di affitto Parte_2
HOTEL CONTI di spettanza della per € 8.107,59, da versare da parte _1
della società appellante principale;
credito della ei confronti di _1 PT
, per 85.950,00 Euro, relativo a Parte_2
canoni di locazione”.
va, quindi, condannata a restituire all'asse ereditario le somme relative Parte_1
agli indebiti prelievi sopra riportati, con gli interessi di legge dalla appropriazione al saldo, mentre deve essere Controparte_14
condannata a restituire all'asse ereditario le somme relative al valore dell'azienda
HOTEL CONTI, ai canoni di affitto di detta azienda, ai canoni di locazione e alla donazione dichiarata nulla, con gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale.
XVI-La riforma anche se parziale della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi sulla scorta dell'esito globale della lite.
e , in ragione Parte_1 Parte_2
della loro pressoché totale soccombenza, devono essere condannati a rimborsare a e a le spese di entrambi i gradi. P_ CP_2
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione pag. 49/53 professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
Ciò premesso, il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità alta), può essere liquidato, ex DM 147/2022, quanto al primo grado, in 14.103,00 Euro (2.552,00 per la fase di studio, 1.628,00 Euro per la fase introduttiva, 5.670,00 Euro per la fase di trattazione/istruttoria e 4.253,00 Euro per la fase decisionale), e, quanto al presente grado, in 9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
A e spetta, inoltre, il rimborso delle spese P_ CP_2
forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.
Le spese della CTU contabile, così come liquidate con decreto del Tribunale di Forlì,
devono essere poste definitivamente a carico di e di Parte_1 [...]
in ragione della loro soccombenza. Parte_2
pag. 50/53 Le spese della CTU grafologica, così come liquidate con provvedimento del primo
Giudice, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna, in ragione dell'esito di tale atto istruttorio.
XVII- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di T_
e di , dell'ulteriore
[...] Parte_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di e di Parte_1 Controparte_14
;
[...]
II-In accoglimento dell'appello incidentale di e di P_ CP_2
e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n.798/2022 del 18-22 agosto
2022: “accerta e dichiara che la composizione dell'asse ereditario della defunta
è la seguente < quota del 95,798% della somma di 4.308,94 Euro, Persona_1
costituente il saldo attivo del CC0190136696 (conto 696), cointestato alla de cuius e a
, acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, pari a Parte_1
4.127,88 Euro, con obbligo per di restituire alla massa ereditaria Parte_1
l'importo di 1.973,41 Euro, somma prelevata in eccedenza rispetto a quella della quale era titolare (prelievo del 9 dicembre 2015); 100% dei titoli presenti nel deposito amministrato n.019/005/2082914 (Cassa di Risparmio di Ravenna, filiale di Cesenatico)
alla data della morte della € 46.839,00, somma relativa a prelievo _1
pag. 51/53 indebito di (data contabile 25.01.2008); € 10.865,00, prelievo indebito Parte_1
di di (data contabile 30.12.11); € 31.932,66, somma relativa a prelievo Parte_1
indebito di , effettuato mediante due assegni (date contabili 12.06.2014 e Parte_1
13.06.2014); € 71.848,50 (data contabile 24.09.2014), somma relativa a prelievo indebito di;
€ 5.747,88, somma relativa a prelievo indebito di Parte_1 T_
(data contabile 21 agosto 2015); € 34.391,48 (data contabile 25.08.2015),
[...]
somma relativa a prelievo indebito di;
€ 1.915,96 (data contabile Parte_1
16.11.2015), somma relativa a prelievo indebito di;
€ 20.000,00 da Parte_1
restituire da parte di per donazione nulla;
valore della Parte_2
azienda HOTEL CONTI, alla data di apertura della successione, limitatamente alla quota di ½ della per € 2.007,75, da versarsi alla massa ereditaria da parte _1
di canone di affitto Parte_2
HOTEL CONTI di spettanza della per € 8.107,59, da versarsi all'asse _1
ereditario da parte di;
Parte_2
credito della nei confronti di _1 Parte_2
, per 85.950,00 Euro, relativo a canoni di locazione”; condanna
[...] T_
a restituire all'asse ereditario le somme relative agli indebiti prelievi sopra
[...]
riportati, con gli interessi di legge dalla appropriazione al saldo;
condanna
[...]
a restituire all'asse ereditario le Controparte_14
somme relative al valore dell'azienda HOTEL CONTI, ai canoni di affitto di detta azienda, ai canoni di locazione e alla donazione dichiarata nulla, sopra riportate, con gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale;
pag. 52/53 II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, condanna e Parte_1 [...]
al rimborso, in favore di Parte_2 P_
e , delle spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo
[...] CP_2
grado, in 14.103,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado,
in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese della CTU contabile definitivamente a carico di e di Parte_1 Parte_2
; pone le spese della CTU grafologica a carico degli
[...]
appellanti principali e degli appellanti incidentali, nella misura di ½ per ciascuna parte;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a Parte_4
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 17
giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 53/53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 409 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da
( ) residente in [...] C.F._1
Repubblica 47 e con Parte_2
sede in Cesenatico (FC) via Bernini 24 (P.IVA ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Matteo Abbondanza e dell'avv. Marco Selleri.
- appellanti-
contro nato a [...] il [...] (CF ) e P_ C.F._2
nato a [...] il [...] (CF CP_2
, residenti a [...], con C.F._3
il patrocinio dell'avv. Paola Mengozzi. -appellati-appellanti incidentali-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 798/2022 del 18-22 agosto 2022 del
Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per e , come Parte_1 Parte_2
da foglio depositato il 3 gennaio 2025.
Per e come da comparsa di costituzione e risposta. P_ CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_3 CP_2
Tribunale di Forlì, e Parte_1 Parte_2
[...]
e hanno dedotto: P_ CP_2
-che, in data 30.11.2015, a San Mauro Pascoli era deceduta Persona_1
lasciando quali eredi la figlia e i nipoti e Parte_1 P_ CP_2
, figli di , a sua volta figlia premorta della predetta
[...] CP_3
_1
-che la successione si era aperta ab intestato (successione legittima);
-che, al momento della morte, il patrimonio della de cuius era costituito da un conto corrente, cointestato con la TA , presso Cassa di Risparmio di Parte_1
Ravenna, n. CC0190136696, con saldo attivo di € 6.345,31;
-che tale conto, seppure cointestato, era stato alimentato solo dalla defunta, con i ratei della pensione mensile di circa € 500,00;
pag. 2/53 -che, nell'asse ereditario doveva essere ricompreso anche un conto titoli, cointestato con la TA , con saldo attivo di € 20.388,71; Parte_1
-che nel gennaio 2005, risultava titolare del conto corrente Persona_1
0007168, presso la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, alimentato con i ratei della pensione della stessa;
-che la de cuius era stata titolare sino al 24.04.2006 di un conto titoli n. 71412, che, nel gennaio 2006, aveva valore pari a € 268.396,837;
-che, nel gennaio 2006, tale conto era stato chiuso e i relativi titoli trasferiti su un diverso conto titoli, portante il n. 1046213, cointestato alla de cuius e alla TA
, che, nel gennaio 2008, aveva valore pari a € 297.001,087; Parte_1
-che, in data 22.01.2008, la TA sopra menzionata, delegata ad operare sul conto della madre, aveva disinvestito dei fondi comuni per € 23.239,16 e per € 48.604,50,
accreditandoli sul conto corrente;
aveva, poi, effettuato un giroconto, da lei sottoscritto,
a proprio a favore per € 46.839,00 e la de cuius aveva, inoltre, emesso un assegno bancario per € 20.000,00 a favore della società di Parte_2
, riconducibile alla famiglia della socia accomandataria;
Parte_2 T_
-che, dunque, nel 2008, la si era appropriata della somma complessiva di € T_
66.839,00 di pertinenza della madre;
-che, in data 20.01.2011, la veva estinto il conto corrente in precedenza _1
indicato, il cui saldo era stato fatto confluire in un altro conto (n.1965529 presso
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA), cointestato con la il quale T_
veniva alimentato solo dalla pensione della de cuius e dalle somme provenienti dal disinvestimento dei titoli della medesima;
pag. 3/53 -che, nel febbraio 2011, la TA aveva disinvestito dei titoli per € Parte_1
14.058,85, accreditandoli sul conto cointestato;
-che, nel dicembre 2011, la TA aveva effettuato un bonifico sul conto cointestato a lei e al marito per la somma di € 10.865,00, impossessandosene;
-che, nel 2013, la TA aveva cambiato Banca ed aveva proceduto all'apertura del conto corrente cointestato con la in essere alla data del decesso di _1
quest'ultima;
-che, nel 2014, quando la de cuius aveva 92 anni, la TA aveva disinvestito altri fondi comuni della madre ed aveva, poi, sottoscritto due assegni bancari, ciascuno per €
16.666,66, intestati uno a e l'altro a , utilizzati Persona_2 Persona_3
per l'acquisto di un terreno edificabile, intestato a Parte_2
;
[...]
-che, in data 23.09.2014, la TA aveva effettuato un prelievo dal conto corrente cointestato di € 75.000,00, mediante assegno circolare, intestato a
[...]
; Parte_2
-che, nel 2015, erano state prelevate ulteriori somme mediante l'assegno di € 6.000,00,
intestato a , l'assegno di € 35.900,00, intestato a COOP Parte_2
ADRIATICA SCARL, e, nel novembre 2015, mediante l'assegno di € 2.000,00,
intestato a;
Persona_4
-che, prima del decesso della madre (30.11.2015), la TA aveva prelevato la somma di € 227.936,00;
-che, dopo la morte della madre, la TA, essendo cointestati i rapporti bancari, si era impossessata dell'ulteriore somma di € 10.194,35, corrispondente alla metà del pag. 4/53 conto titoli cointestato con la e dell'ulteriore importo di € 3.173,16 pari _1
alla metà del saldo liquido del conto corrente.
e hanno, quindi, dedotto che avrebbero dovuto P_ CP_2
essere restituite all'asse ereditario le somme menzionate di pertinenza della de cuius e indebitamente prelevate dalla TA all'insaputa degli altri eredi, Parte_1
ovvero oggetto di donazione nulla per difetto di forma effettuata dalla ed _1
elargite anche alla Parte_2
Gli attori hanno, quindi, chiesto, previa condanna dei convenuti alla restituzione delle predette somme alla massa ereditaria, la ricostituzione dell'asse ereditario, anche attraverso l'azione di riduzione, per la costituzione delle quote di legge, e la successiva divisione.
e hanno, altresì, dedotto che la in P_ CP_2 _1
vita, era intestataria anche della quota di 11/18 a titolo di usufrutto di un immobile destinato a struttura alberghiera, denominato Hotel Conti, sito a San Mauro Mare;
tale albergo era stato costruito dal marito della de cuius, ; nel 1988, la Persona_5
aveva ceduto la nuda proprietà della quota alla figlia e, nel 2002, essi _1
attori, eredi di , avevano ceduto le proprie quote alla società CP_3 [...]
. Nel mese di febbraio 2005, era stato stipulato un contratto di locazione Parte_2
con la società per la durata di un anno, rinnovabile, relativo Parte_2
all'immobile alberghiero. aveva sfruttato, anche attraverso la società Parte_1
, l'azienda alberghiera HOTEL CONTI, senza nulla corrispondere Parte_2
alla madre. Anche il valore dell'azienda, corrispondente alla quota di proprietà della avrebbe dovuto costituire oggetto di conferimento all'attivo ereditario. _1
pag. 5/53 La non aveva mai ricevuto il canone di locazione relativo all'immobile _1
suddetto, previsto da due contratti, che, per la sua esiguità, induceva, peraltro, al convincimento della simulazione del contratto di locazione, che dissimulava, in realtà,
un contratto di comodato e, dunque, una donazione indiretta soggetta a collazione,
corrispondente al valore locativo del bene, calcolato al momento dell'apertura della successione, per gli anni della locazione.
Gli attori hanno manifestato la volontà di procedere anche con l'azione di riduzione delle donazioni, dirette e indirette, previa valutazione mediante CTU del canone di locazione, ipotizzabile per l'importo di € 35.000,00 annui, da imputarsi alla quota ereditaria della TA . In subordine, hanno chiesto di considerare il Parte_1
contratto di locazione quale negozio misto con donazione, per essere stato pattuito un canone molto basso, in pregiudizio degli interessi della de cuius.
e si sono Parte_1 Parte_2
costituiti in giudizio non tempestivamente, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
e , in Parte_1 Parte_2
particolare, hanno prospettato:
-che il conto corrente cointestato alla de cuius e a era stato alimentato, Parte_1
oltre che dal denaro di pertinenza della anche da versamenti della _1
del marito , per migliaia di euro;
T_ Parte_2
-che i fondi, citati dagli attori, erano stati svincolati per il pagamento delle spese dell'HOTEL CONTI;
pag. 6/53 -che la somma di € 20.000,00 era stata elargita dalla de cuius alla società
[...]
per spirito di liberalità e riconoscenza;
Parte_2
-che, nella società era divenuta socia Parte_2 Parte_1
accomandataria solo dalla fine del 2013;
-che il conto corrente cointestato, nel quale erano stati trasferiti i fondi del conto n.
0007168, che era stato estinto, registrava sin dall'inizio un versamento della TA
pari a € 200,00;
-che anche l'importo di € 77.704,00 era stato utilizzato per spese relative all'Hotel
Conti;
-che la decisione di cambiare Banca non era riconducibile ad iniziativa di T_
, ma era stata assunta dalla
[...] _1
-che anche le altre somme, rappresentate dagli attori, erano state destinate a spese dell'HOTEL CONTI;
-che, nel 2014/2015, la veva effettuato versamenti;
T_
-che, dopo il decesso della per disposizione della Banca, la somma di € _1
2.154,47 era stata trasferita alla unitamente al 50% dei titoli, mentre il resto T_
sarebbe confluito in un conto cointestato agli eredi;
-che non erano ancora state definite le spese funerarie;
-che le operazioni bancarie compiute nel corso della vita della de cuius erano state effettuate su iniziativa di quest'ultima per i suoi bisogni e anche per restituire somme anticipate da terzi, come quelle della casa di riposo.
I convenuti hanno eccepito la nullità della domanda avversaria, perché generica e inammissibile, nonché la sua infondatezza, in particolare con riguardo alle questioni,
pag. 7/53 relative all'HOTEL CONTI, di titolarità, a seguito di vari passaggi, della società
, non essendovi prova della sussistenza di un'azienda. Parte_2
II- Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n.798/2022 del 18-22 agosto 2022, ha così
deliberato:
1-ha accertato e dichiarato che la successione di si era aperta ab Persona_6
intestato;
2- ha accertato e dichiarato che eredi della rano la figlia , _1 Parte_1
per la quota di 1/2, e i figli di , premorta alla CP_3 _1 CP_2
e , per la rispettiva quota di 1/4;
[...] P_
3-ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione, proposta dagli attori P_
e ;
[...] CP_2
4-ha accertato e dichiarato che gli attori erano privi di interesse rispetto alla domanda di simulazione del contratto di locazione;
5-ha accertato e dichiarato la nullità per difetto di forma della donazione effettuata dalla
de cuius a favore di con assegno portante la data del Parte_2
25.01.2008, e, dunque, ha condannato detta TA alla restituzione all'asse ereditario della somma di € 20.000,00;
6- ha accertato e dichiarato che la composizione dell'asse ereditario della defunta era quella di seguito riportata:
del 50% del saldo attivo del conto corrente ordinario n. CC0190136696 presso CP_4
la Cassa di Risparmio di Ravenna, cointestato con la TA, portante l'importo alla data del decesso di € 4.308,94;
pag. 8/53 b-Quota del 100% dei titoli presenti sul deposito amministrato alla data della morte (di controvalore pari a € 20.388,71);
c-Prelevamento indebito di per € 46.839,00; Parte_1
d-Importo di € 20.000,00 corrispondente alla donazione dichiarata nulla (da restituire da parte di;
Parte_2
e-Prelevamento indebito di per € 10.865,00; Parte_1
f-Prelevamento indebito di dell'importo di complessivi € 16.666,66 (€ Parte_1
8.333,33 x 2) in relazione agli assegni di cui ai doc. ti 25 e 26 di parte attrice;
g-Prelevamento indebito di per € 37.500,00; Parte_1
h-Prelevamento indebito di per € 21.950,00; Parte_1
i-Valore dell'azienda HOTEL CONTI, alla data di apertura della successione,
limitatamente alla quota di 1/2 della sig.ra per € 2.007,75; _1
j- Canoni di affitto dell'azienda HOTEL CONTI di spettanza della de cuius per €
8.107,59;
k-Credito della de cuius nei confronti di per i canoni di locazione Parte_2
di € 85.950,00;
CP_ condannato alla restituzione all'asse ereditario delle somme di cui Parte_1
ai punti 6c, 6e,6f, 6g e 6h, sopra riportate;
8-ha condannato alla Parte_2
restituzione all'asse ereditario delle somme di cui ai punti 6k, ,6j e 6i, sopra riportate;
9 -ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1
e , mediante divisione dell'attivo ereditario, P_ CP_2
pag. 9/53 composto da denaro e titoli mobiliari, in porzione corrispondenti alle quote di spettanza dei singoli eredi (½ , ¼ , ¼ ); Parte_1 CP_2 P_
10-ha posto le spese della CTU contabile integralmente a carico dei convenuti, in solido;
11-ha compensato integralmente fra le parti le spese della CTU grafologica;
12-ha condannato i convenuti in solido all'integrale rimborso, in favore degli attori,
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre 15% per spese generali,
CPA e IVA di legge.
III- Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che era incontestato che fosse deceduta in data 30.11.2015, senza Persona_1
lasciare testamento, e che, pertanto, la successione si era aperta ab intestato;
-che era incontestata la qualità e l'identità degli eredi nelle persone di , Parte_1
erede per la quota del 50%, e degli attori, per rappresentazione della madre premorta,
rispettivamente per la quota del 25% ciascuno;
-che era in contestazione la composizione dell'asse ereditario;
-che, ad avviso degli attori, detto asse avrebbe dovuto essere reintegrato con somme asseritamente dovute dalla parte TA, a vario titolo;
-che doveva ritenersi radicalmente inammissibile l'azione di riduzione, proposta da e , in quanto difettava in toto l'indicazione P_ CP_2
dell'esatto ammontare dell'asse ereditario e della quota di riserva, nonché la prospettazione della lesione e della misura della lesione della quota riservata agli attori;
-che non era stato, perciò, soddisfatto dagli attori l'onere di allegazione sugli stessi gravante, con conseguente genericità ed inammissibilità della domanda, difettando pag. 10/53 altresì l'indicazione del preciso atto dispositivo (donativo) lesivo della legittima e della misura della riduzione dello stesso;
-che, in ordine alla prospettata simulazione del contratto di locazione, dissimulante, ad avviso degli attori, un comodato ovvero un contratto misto con donazione, doveva evidenziarsi che, anche in caso di accoglimento della domanda di simulazione relativa del contratto, nessuna somma avrebbe potuto essere imputata all'attivo dell'asse ereditario, in quanto il godimento di un immobile concesso a titolo gratuito dal de cuius
non costituiva donazione soggetta a collazione;
-che, dunque, gli attori non avevano interesse rispetto alla domanda di simulazione;
-che, quanto alla domanda attorea di collazione delle donazioni, dirette ed indirette,
secondo Cass. Ord. n. 1506/2018, presupposto dell'obbligo di collazione era che il soggetto tenuto avesse ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius,
direttamente o indirettamente, tramite esborsi effettuati da quest'ultimo;
-che Cass. n. 15131/2005 aveva chiarito che la collazione era strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i condividenti, da determinarsi sulla base della sommatoria del
relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione;
-che l'obbligo di collazione sorgeva automaticamente a seguito dell'apertura della successione;
-che l'art. 737 c.c. prevedeva che fossero tenuti alla collazione i figli e i loro discendenti e il coniuge, che concorrevano alla successione;
-che, quanto alla domanda attorea diretta al recupero e all'imputazione all'asse ereditario delle poste asseritamente prelevate dalla TA, senza pag. 11/53 autorizzazione/giustificazione, doveva osservarsi che, secondo un orientamento, tale azione aveva natura di petizione di eredità (art. 533 c.c.);
-che la recente giurisprudenza di legittimità si era discostata dal predetto orientamento
(“Con la domanda di petizione, infatti,«l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali
egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della
successione, erano compresi nell'asse ereditario;
ne consegue che tale azione non può
essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius, prima
della sua morte, abbia rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di
giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza
di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius” Cass.
n. 3181/2011; Cass. Ord. n. 11879/2022);
-che, dunque, veniva in considerazione la diversa configurazione dell'azione come ripetizione di indebito oggettivo, trattandosi di pagamenti privi di causa di giustificazione (Cass. n. 30713/2018);
-che, per la ricostruzione dell'attivo ereditario, ogni determinazione doveva essere assunta solo con riferimento alle domande e alle allegazioni tempestivamente formulate dagli attori nel rispetto dei termini di preclusione;
-che nessun rilievo potevano assumere eventuali ulteriori circostanze, anche se rappresentate ed accertate nel corso delle operazioni peritali, non tempestivamente allegate dalle parti;
-che, inoltre, ai convenuti, costituitisi in giudizio tardivamente, era preclusa la proposizione di domande o eccezioni riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio;
pag. 12/53 -che non era contestato che la quota del 50% del saldo attivo del conto corrente ordinario n. CC0190136696 presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, cointestato con la
TA , portante l'importo, alla data del decesso di Parte_1 _1
di € 4.308,94, dovesse costituire posta attiva dell'asse ereditario;
[...]
-che, per gli attori, il denaro sul conto avrebbe dovuto essere imputato integralmente alla de cuius;
-che, per i convenuti, invece, avrebbe contribuito alla provvista del Parte_1
conto, effettuando versamenti per almeno € 29.000,00, così come anche il marito
, che avrebbe effettuato ulteriori versamenti per migliaia di euro;
Parte_2
-che tale ultima circostanza, come rilevato dai convenuti nella memoria n. 2 ex art. 183
c.p.c., non risultava tempestivamente e precisamente contestata dagli attori né in udienza né con la memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., termine di scadenza delle preclusioni assertive;
-che l'art. 115 c. p. c. prevedeva che il Giudice ponesse a fondamento delle decisioni le prove proposte dalle parti o dal PM, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
-che, come chiarito da Cass. n. 4496/2010, in caso di conto corrente cointestato, le parti di ciascuno dovevano presumersi uguali, salvo che non risultasse diversamente;
-che, pertanto, ritenendosi provato che il conto corrente in questione venisse alimentato anche da versamenti della TA, poteva considerarsi corretta l'imputazione all'asse ereditario della quota del 50% del saldo attivo di tale conto, alla data della morte;
pag. 13/53 -che doveva essere imputata all'attivo ereditario la quota del 100% dei titoli presenti nel deposito amministrato alla data della morte di di controvalore pari Persona_1
a € 20.388,71;
-che, per gli attori, al momento della morte, la de cuius era titolare di un conto titoli cointestato con la TA, che aveva un controvalore pari a € 20.388,71, nel quale erano confluiti titoli di pertinenza della sola precedentemente presenti _1
nel deposito intestato solo a quest'ultima e chiuso il 24.04.2006;
-che tale affermazione non risultava effettivamente e tempestivamente contestata;
-che gli attori avevano allegato che si sarebbe appropriata indebitamente Parte_1
di numerose somme appartenenti alla de cuius, in primo luogo della somma di €
46.839,00, girata, il 25.01.2008, dal conto corrente, intestato alla madre, a quello della
TA;
-che, secondo i convenuti, tale somma sarebbe servita per pagare le spese maturate per l'Hotel Conti (fabbricato adibito ad albergo estivo sito in San Mauro Pascoli), del quale la de cuius era usufruttuaria per la quota di 11/18, avendo donato la nuda proprietà a e agli attori, nelle rispettive quote di ½,1/4 e 1/4; Parte_1
-che tale ultima affermazione risultava generica e non meglio specificata nei termini di scadenza delle preclusioni assertive, non essendo stato indicato specificamente di quali spese si trattasse, della loro natura e del loro importo, tanto più che non poteva supplire alla genericità dell'affermazione la produzione indistinta dei documenti e delle fatture,
ad opera dei convenuti, con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., in assenza di formulazione di precise e tempestive allegazioni difensive;
pag. 14/53 -che doveva, pertanto, essere ricompreso nell'attivo dell'asse ereditario l'importo di €
46.839,00, in quanto oggetto di prelievo indebito;
-che, con riferimento all'assegno di € 20.000,00, firmato dalla ed _1
intestato a non vi era titolo per l'imputazione all'asse né Parte_2
come donazione oggetto di collazione, non essendo la società predetta soggetto tenuto alla collazione, né come indebito arricchimento di quest'ultima, essendo frutto di atto dispositivo della de cuius indirizzato a soggetto giuridico autonomo e distinto dalla coerede;
-che gli attori avevano, tuttavia, allegato che si era in presenza di disposizione patrimoniale integrante donazione nulla per difetto di forma e che la natura di donazione dell'attribuzione patrimoniale era stata ammessa dai convenuti, che l'avevano ritenuta elargita “per spirito di liberalità e riconoscenza” (pag. 3 comparsa di risposta);
-che, dunque, posto che la donazione di una somma di € 20.000,00 non potesse ritenersi di modico valore, considerate specialmente le condizioni economiche della donante, le cui disponibilità mobiliari si aggiravano all'epoca intorno a € 300.000,00, non poteva che affermarsi la nullità dell'atto, in quanto non stipulato secondo la forma solenne di legge, con conseguente obbligo della donataria Parte_2
di restituire alla massa l'importo di € 20.000,00;
[...]
-che gli attori avevano sostenuto che, nel corso del 2011, la TA si Parte_1
era appropriata indebitamente anche della somma di € 10.865,00, trasferendola su un conto a lei intestato;
-che i convenuti avevano affermato che pure tale somma era servita per pagare le spese dell'Hotel Conti e avevano allegato che non vi era prova dell'identità del soggetto disponente;
pag. 15/53 -che tale contestazione doveva considerarsi generica, contraddittoria e non provata, non avendo i convenuti ottemperato al loro onere di prendere posizione sul fatto dedotto dagli attori in modo specifico;
-che, inoltre, il conto di provenienza (n. 1965529) era cointestato a e a Parte_1
, come risultava pacifico tra le parti e dimostrato dai documenti;
Persona_1
-che, in ordine alla cointestazione del conto, i convenuti avevano allegato un versamento documentato di modestissimo importo (€ 200,00);
-che, pertanto, non poteva considerarsi smentita l'affermazione attorea secondo cui tale conto sarebbe stato alimentato con somme essenzialmente di spettanza della de cuius;
-che doveva, di conseguenza, essere imputato all'attivo ereditario l'importo di €
10.865,00;
-che gli attori avevano, ancora, asserito che , con l'emissione di due Parte_1
assegni firmati dalla stessa dell'importo di € 16.666,66 ciascuno, utilizzati per l'acquisto di un terreno intestato alla società facente capo Parte_2
alla sua famiglia, si sarebbe indebitamente appropriata di denaro della madre;
-che tali assegni erano, però, stati addebitati sul conto corrente cointestato n.
0190136696, riferibile alla de cuius solo per la quota del 50%, con la conseguenza che la somma da acquisire all'asse ereditario ammontava a € 8.333,33;
-che, secondo la tesi dei convenuti, si era in presenza di restituzione di spese anticipate da;
Parte_1
-che tale affermazione era, però, generica e non provata, così che doveva essere acquisito all'asse ereditario l'importo complessivo di € 16.666,66 (8.333,33 x 2);
pag. 16/53 -che, ad avviso degli attori, la TA si sarebbe appropriata indebitamente anche della somma di € 75.000,00, mediante assegno circolare intestato a
[...]
, conto corrente di appoggio n. 0190136696; Parte_2
-che, secondo i convenuti, i documenti in atti non attesterebbero il soggetto disponente e la somma portata dal titolo sarebbe stata relativa a spese necessarie e dovute;
-che anche tale contestazione doveva considerarsi generica e, pertanto, doveva imputarsi all'asse ereditario la somma di € 37.500,00;
-che gli attori avevano allegato ulteriori prelievi per € 6.000,00 nell'agosto 2015, per €
35.900,00 nel settembre 2015, e per € 2.000,00, mediante assegni firmati da T_
, conto di addebito n. 0190136696;
[...]
-che, per le motivazioni già espresse, anche in ordine alla genericità delle argomentazioni dei convenuti, tali importi potevano essere acquisiti all'asse ereditario in ragione del 50%, per complessivi € 21.950,00;
-che, ad avviso degli attori, la TA si sarebbe impossessata dell'azienda Hotel
Conti, concedendola in affitto, attraverso la società a Parte_2
partire dal 2005;
-che, in proposito, occorreva distinguere tra bene immobile, oggetto di contratti di locazione e della donazione della nuda proprietà da parte della de cuius, dall'azienda,
costituita dal complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.);
-che la de cuius, in vita, aveva donato la nuda proprietà della quota di 11/18
dell'immobile a lei intestata alla figlia e ai nipoti e Parte_1 P_
, riservandosi l'usufrutto, non trasmissibile mortis causa;
CP_2
pag. 17/53 -che gli attori non avevano chiaramente invocato la collazione, da parte della TA,
della nuda proprietà della predetta quota dell'immobile;
-che, in ogni caso, considerato che dall'atto di donazione era dato desumere che la cessione a titolo gratuito era avvenuta sia a favore di che degli attori, Parte_1
pro quota, in ragione di 2/4 alla e di 1/4 ciascuno a e a T_ P_
, vale a dire nel rispetto delle quote di successione, doveva essere CP_2
senz'altro esclusa la collazione;
-che l'esistenza dell'azienda Hotel Conti era controversa;
-che i convenuti avevano sottolineato che aveva realizzato Parte_2
ex novo l'azienda, la quale, dunque, pur potendo essere stata gestita o affittata dalla de
cuius in passato, non era più operante da tempo;
-che, invece, per gli attori, nel 2005, l'azienda sarebbe indebitamente passata dalla de
cuius alla TA, che l'avrebbe gestita a proprio vantaggio negli anni successivi;
-che, sul punto, il CTU, procedendo all'analisi comparativa della documentazione prodotta in atti dalle parti, aveva riscontrato l'esistenza di numerose incompletezze ed incongruenze;
-che il CTU aveva, in particolare, rilevato che, fino al 1998, l'azienda Hotel Conti
esisteva ed era in capo alla ai alla _1 CP_2 T_
-che, successivamente, doveva essere intervenuto qualche fatto modificativo, posto che,
nel 2005, senza continuità di passaggi, l'azienda era stata data in affitto da
[...]
, in qualità di concedente;
Parte_2
-che, dunque, in assenza di altri atti giustificativi, vi era stata una sorta di
“spossessamento” da parte di Parte_2
pag. 18/53 -che, agli atti, non vi erano legittimi titoli (non vi erano atto di acquisito, donazione,
contratto di comodato o di affitto o altro) che potessero giustificare la disponibilità
dell'azienda da parte di;
Parte_2
-che, quindi, non risultava provato che avesse la legittima Parte_2
disponibilità dell'azienda Hotel Conti, la quale, quindi, doveva ritenersi ancora di proprietà e nella disponibilità della ro quota e degli altri comproprietari _1
titolati;
-che, pertanto, la massa ereditaria della de cuius aveva diritto ad un indennizzo per lo spossessamento della parte mobiliare ed immateriale dell'azienda Hotel Conti;
-che, quanto all'individuazione della quota dell'azienda di proprietà della il CTU aveva ritenuto che l'azienda, al momento della morte, doveva _1
considerarsi di proprietà della TA e della de cuius per quote Parte_1
presumibilmente paritetiche;
-che, invero, mancava la prova relativa all'asserzione attorea per cui la quota della de
cuius dovesse considerarsi pari a 11/18, come per l'immobile;
-che, inoltre, la titolarità di un'azienda comprendente anche un immobile non necessariamente coincideva con la proprietà del medesimo immobile;
-che, pertanto, ad avviso del CTU, alla data di apertura della successione, dovevano ascriversi alla massa ereditaria i seguenti crediti nei confronti di Parte_2
utilizzatore dell'azienda Hotel Conti, per le causali di seguito elencate” valore
[...]
dell'azienda alla data di apertura della successione, limitatamente alla quota di 1/2
della sig.ra e alla sola componente mobiliare e di avviamento (per effetto del _1
decesso dell'usufruttuaria la parte immobiliare risultava riunita alla nuda _1
pag. 19/53 proprietà già di ), pari a complessivi € 2.007,75; indennizzo Parte_2
annuale dal 2005 al 2009 per l'esercizio (tramite ulteriore affitto) dell'azienda Hotel
Conti, limitatamente alla quota di 1/2 della sig.ra e alla sola componente _1
mobiliare e di avviamento (pag. 53 CTU;
parte immobiliare già coperta dal canone di
locazione); la somma dovuta a titolo di canoni di affitto ammontava a € 8.107,59,
importo già riferito al 50%, calcolato in base allo schema di cui a pagina 55 CTU, alla
data di apertura della successione ( le voci successive, sino al 2019, post decesso,
apparivano estranee al giudizio)”;
-che, ad avviso degli attori, la non avrebbe mai percepito i canoni di _1
locazione dell'immobile, sicché il valore corrispondente a tali canoni, per il periodo
2005-2015, avrebbe dovuto essere imputato alla quota ereditaria della TA;
-che i convenuti, costituitisi tardivamente, avevano eccepito solo in comparsa conclusionale la prescrizione in relazione ai crediti aventi ad oggetto le somme asseritamente dovute a titolo di canoni o affitti;
-che tale eccezione doveva ritenersi tardiva e, perciò, inammissibile;
-che, inoltre, doveva ritenersi pacifico e anche ammesso dai convenuti il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all'ultimo anno;
-che i convenuti avevano allegato ricevute oggetto di disconoscimento e verificazione;
-che era stata espletata CTU grafologica sulle ricevute n. 2/2005; n. 1/2007; n. 1/2009;
n. 1/2010; n. 1/2011;
-che, con relazione depositata il 04.05.2021, il CTU aveva concluso che le firme sulle ricevute n. 2/2005; n. 1/2007, n. 1 /2010; n. 1/2011 erano autografe e riferibili alla mentre la firma sulla ricevuta n. 1/2009 era apocrifa;
_1
pag. 20/53 -che, pertanto, non vi era prova del pagamento dei canoni relativi alle annualità 2006,
2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e, tenuto conto dei valori dei canoni di locazioni, il credito della de cuius nei confronti di ammontava a Parte_2
complessivi € 85.950,00 (6050,00 + 6050,00 + 6050,00 + 16.950,00 + 16.195,00 +
16.950,00 + 16.195,00);
-che, nella CTU contabile, erano stati presi in considerazione, per la formazione della massa ereditaria, ulteriori elementi (es. rinuncia all'eredità del marito da parte della crediti e debiti ereditari), che, tuttavia, risultavano ultronei, perché _1
esorbitanti rispetto alle domande, eccezioni ed allegazioni tempestivamente formulate nel giudizio dalle parti;
-che, invero, anche nel procedimento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria, non si poteva prescindere dal regime delle preclusioni, con la conseguenza che l'analisi doveva limitarsi agli elementi specificamente dedotti in giudizio dalle parti entro la scadenza dei termini per le preclusioni assertive;
-che non potevano essere oggetto di pronuncia le poste passive (essenzialmente le spese funerarie) allegate dai convenuti, in quanto estranee alla divisione, che riguardava solo l'attivo, e in quanto non era stata formulata tempestivamente domanda riconvenzionale sul tema;
-che non risultava applicabile la rivalutazione alle somme che dovevano essere versate all'asse ereditario, trattandosi di obbligazioni di valuta;
-che, previa condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, l'importo ottenuto doveva essere suddiviso fra gli eredi in ragione delle rispettive quote di 1/2 ( ), 1/4 ( ) e 1/4 ( ); Parte_1 P_ CP_2
pag. 21/53 -che le spese del giudizio dovevano seguire la soccombenza;
-che le spese della CTU contabile dovevano porsi a carico dei convenuti in solido fra loro;
- che le spese della CTU grafologica dovevano essere interamente compensate fra le parti, atteso l'esito degli accertamenti peritali.
IV-Avverso la sentenza predetta hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, affidandolo ai seguenti sette motivi: Parte_2
a- Violazione degli artt. 737 ss., 553, 555, 559 c.c.; Erronea motivazione e violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
l'azione di riduzione introdotta dagli attori difettava dei presupposti (lesione di legittima); la collazione presupponeva il previo accertamento di donazione dirette o indirette (e non l'accertamento di un indebito) e determinava l'eventuale obbligo di far rientrare il bene nella massa, ove ne ricorressero i presupposti.
Secondo gli appellanti, il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità
dell'azione di riduzione (svolta dagli attori unitamente a quella di divisione e alla collazione), ma, nonostante ciò, aveva proceduto alla ricostituzione dell'attivo ereditario della individuando somme che avrebbero dovuto essere restituite alla _1
massa, sul presupposto che si sarebbe trattato di poste, asseritamente sottratte dalla che per l'intero o per il 50% sarebbero state di pertinenza della de cuius. Il T_
Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che e P_ CP_2
avessero avanzato domanda di ripetizione dell'indebito, sul presupposto che le
[...]
domande fondate sui giroconti e sugli assegni bancari fossero state azionate per far ricadere in successione somme di denaro che la de cuius aveva, prima della sua morte,
pag. 22/53 rimesso, senza apparente causa di giustificazione, al futuro erede. Il Tribunale non avrebbe dovuto ricondurre nell'asse ereditario le somme oggetto di giroconto, di bonifici effettuati a terzi ( , di assegni tratti dal conto Parte_2
cointestato a favore di soggetti terzi ( , senza previa indagine Parte_2
in ordine alla destinazione di tali somme. Come affermato anche nella sentenza impugnata, poi, la collazione presupponeva la sussistenza di donazioni dirette o indirette poste in essere dalla de cuius e poteva operare nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 737 c.c. e non già nei confronti di terzi soggetti, quali La Parte_2
preliminare e inammissibile ricostruzione dell'asse ereditario compiuta e la conseguente condanna di essi appellanti alla restituzione di somme da parte del Giudice di prime cure si fondavano, quindi, sull'errata interpretazione di una domanda degli attori.
b-Violazione e falsa applicazione degli artt. 809 c.c. e 737 c.c. in merito alla cointestazione del conto come atto di liberalità rilevante ai fini della collazione;
difetto di motivazione sull'animus donandi, richiesto per la necessaria individuazione di liberalità dirette o indirette per l'esercizio dell'azione di collazione.
c-Erronea motivazione in punto alla presunta ricorrenza di una donazione nulla di €
20.000,00, con riferimento all'assegno emesso da in favore di Persona_6
Parte_2
In particolare, gli appellanti principali hanno evidenziato che non spettava al difensore del donatario qualificare la natura dell'atto, con la Parte_2
conseguenza che quanto aveva affermato detto difensore non era idoneo ad attribuire all'atto la causa donandi e a dotarlo dell'animus donandi. La prova dello spirito di liberalità avrebbe, quindi, dovuto essere fornita dagli attori.
pag. 23/53 d-Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'arbitraria qualificazione in termini di indebito oggettivo e/o di arricchimento indebito delle somme oggetto di bonifico e/o giroconto dai conti cointestati.
Il Tribunale aveva arbitrariamente qualificato in termini di prelievi indebiti le somme di cui alle lettere c), e), f), g), h) del punto 6 del dispositivo della sentenza appellata,
argomentando che tali somme avrebbero dovuto essere ricomprese nella massa ereditaria, perché non avrebbe fornito giustificazione causale delle Parte_1
spese, alle quali sarebbero state destinate.
e-Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, e degli artt.
1854 e 1298 c.c. circa la statuizione di indebito dell'importo di € 10.865,00 oggetto di disposizione da parte di , in favore di a Parte_1 Parte_2
mezzo di assegno dal conto corrente n. 1965529; difetto di motivazione circa l'integrale assegnazione della somma di € 20.388,71 presente sul conto titoli. Il Tribunale aveva assegnato alla massa ereditaria la somma di € 10.865,00, nonostante la de cuius e fossero contitolari del conto corrente n. 1965529, in violazione dell'art. Parte_1
112 c. p. c. e degli artt. 1854 e 1298 c.c.
f-Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 bis n. 6 c. p. c. ratione temporis vigente per la qualificazione della domanda in termini di ripetizione dell'indebito; nullità della sentenza.
La sentenza appellata era stata resa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis n. 6 c.p.c. ratione temporis vigente (norma soppressa con la riforma Cartabia), in quanto riguardava “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di
legittima”.
pag. 24/53 Ad avviso degli appellanti, considerato che era stata ritenuta sussistente una domanda di ripetizione dell'indebito, era priva di logica la composizione collegiale del Tribunale.
g-Errata affermazione circa la sussistenza dell'azienda Hotel Conti rispetto alla descrizione dei fatti;
Erronea condanna al pagamento di somme per il godimento dell'azienda.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno invocato il P_ CP_2
rigetto dell'appello di e di Parte_1 Parte_2
e hanno, inoltre, proposto appello incidentale, P_ CP_2
affidandolo ai seguenti motivi:
a- Il Tribunale aveva errato nel ritenere che gli importi transitati nel conto corrente n.
190136696, aperto in data 25.05.2013, presso la Banca Cassa di Risparmio di Ravenna,
cointestato a e a , fossero di pertinenza delle Persona_1 Parte_1
medesime nella misura del 50% ciascuna. Invero, il CTU, a pag. 24 della relazione,
aveva rilevato che l'analisi delle fonti della provvista dava riscontro alla tesi attorea per cui le somme, che avevano alimentato i conti n. 7168, intestato alla sola CP_6
, n. 529, cointestato e n. 190136696 _1 CP_6 Persona_7
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, cointestato erano di Persona_8
pertinenza della In particolare, il CTU aveva ricostruito gli _1
apporti/versamenti riconducibili a ciascuna delle cointestatarie e aveva accertato che la maggior parte degli apporti era avvenuto con denaro della de cuius. A pag. 25 della relazione, il CTU aveva inserito una tabella con la quale aveva accertato, mediante il riscontro degli estratti conto, che il 95,798 % del denaro transitato sul conto corrente era pag. 25/53 di pertinenza della mentre il restante 4,202 % era di pertinenza di _1
. Parte_1
Gli appellati hanno, di conseguenza, contestato la decisione del Giudice di primo grado di procedere alla ripartizione delle somme sulla base del principio di presunzione di appartenenza al 50% ai cointestatari, in quanto tale principio risultava superato dalle prove documentali in atti (estratti conto), vincolanti per il Giudice, dimostrative della diversa proprietà delle somme transitate sul conto corrente cointestato.
Inoltre, ad avviso di e di , il Tribunale aveva errato P_ CP_2
(errore di lettura degli atti o della documentazione/ mera svista) nel ritenere non tempestivamente e precisamente contestata da essi appellanti incidentali la tesi delle controparti secondo cui e il marito avrebbero contribuito alla provvista Parte_1
mediante propri versamenti. Essi appellanti incidentali avevano, invero, sostenuto, sin dal primo atto difensivo, che il denaro transitato nei conti intestati o cointestati ( CP_7
, e alla ra di pertinenza esclusiva della de
[...] CP_8 CP_9 _1
cuius.
b-omessa pronuncia sulla domanda di essi appellanti incidentali miranti al pagamento,
da parte di e di degli interessi legali e Parte_1 Parte_2
moratori sulle somme da versare alla massa ereditaria.
e hanno, inoltre, chiesto alla Corte di pronunciarsi P_ CP_2
anche su domanda non esaminata dal Giudice di prime cure e di accertare e dichiarare,
quindi, che, sul conto n. 129, acceso presso Cassa di Risparmio di Ravenna, cointestato alla a , era confluito denaro riconducibile alla de cuius e _1 Parte_1
che, di conseguenza, le provviste di pertinenza della una volta reintegrate _1
pag. 26/53 delle movimentazioni indebite, tenuto conto del rendiconto delle spese effettuate dalle controparti, dovevano cadere in successione.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
V-Rileva, innanzitutto, la Corte che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello incidentale, proposto da e da , CP_2 P_
sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., da e da Parte_1 Parte_2
Gli appellanti incidentali, infatti, hanno rivolto specifiche censure alla sentenza di
[...]
primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le somme di denaro transitate sul conto corrente n.190136696, acceso in data 25 maggio 2013, fossero di pertinenza di e di nella misura del 50% per ciascuna delle due Persona_1 P_0
intestatarie. Hanno, inoltre, rilevato l'omessa pronuncia in ordine a loro domanda mirante alla condanna degli appellanti principali alla corresponsione di interessi sulle somme di denaro dovute alla massa ereditaria.
VI-Venendosi a trattare dell'appello principale di e di Parte_1 [...]
, rileva la Corte, quanto al primo Parte_2
motivo di gravame, che e , con l'atto introduttivo P_ CP_2
del giudizio di primo grado, hanno chiesto al Tribunale la ricostruzione della massa ereditaria, ex artt. 737 e 724 c.c., di anche attraverso il Persona_1
conferimento per imputazione delle poste prelevate indebitamente e/o senza autorizzazione dai conti correnti bancari specificamente indicati, con relativa condanna di alla restituzione alla massa ereditaria delle somme delle quali Parte_1
quest'ultima si era appropriata.
pag. 27/53 La domanda di e di ora riportata, evidentemente P_ CP_2
diretta al recupero e all'imputazione all'asse ereditario delle poste asseritamente prelevate dalla TA, senza autorizzazione e/o giustificazione, è stata interpretata e qualificata dal Tribunale quale azione di ripetizione dell'indebito, escludendosi, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità sul tema, che l'azione intentata fosse inquadrabile nella fattispecie della petizione di eredità (art. 533 c.c.)
Con il motivo di gravame in esame, e Parte_1 Parte_2
rilevato che gli appellati non avevano svolto, in primo grado, alcuna domanda di petizione o di ripetizione dell'indebito oggettivo, hanno sostenuto l'inammissibilità
della ricostruzione dell'asse ereditario compiuta dal Tribunale e della conseguente condanna di essi appellanti principali alla restituzione di somme (asseritamente sottratte da da conto corrente intestato alla stessa e alla de cuius), in quanto Parte_1
fondate su un'errata interpretazione della domanda di e di P_ CP_2
.
[...]
Giova, in proposito, ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il Giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella proposta (vedi pag. 28/53 Cassazione Civile Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019 “Il giudice di merito,
nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è
condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il
contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore
letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima
parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal
provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il
relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della
controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i
detti limiti o per vizio della motivazione.”; Cassazione Civile Sez. 2, Ordinanza n. 7322
del 14/03/2019 “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a
uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al
contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita,
un'istanza non espressa ma connessa al
Orbene, si ritiene che il primo Giudice, nell'esercizio dell'attività di interpretazione e qualificazione della fattispecie, abbia correttamente inquadrato la domanda quale ripetizione dell'indebito, in quanto il diritto azionato da e P_ CP_2
si fondava sul carattere indebito degli ingenti prelievi di somme di denaro
[...]
confluite in conti bancari facenti capo a effettuati prima della Persona_1
morte, ad opera della quale cointestataria. T_
pag. 29/53 La Suprema Corte ha, del resto, di recente, affermato che: “Con la petizione ereditaria
sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e
non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal
patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari
(vedi Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024); “La competenza territoriale esclusiva
del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c.,
riguarda unicamente le cause di divisione dell'universalità dei rapporti giuridici facenti
capo ad un comune
generali, con la conseguenza che non rientra nel campo applicativo della citata
disposizione l'azione di riduzione di una donazione per lesione di legittima, salvo che
sia proposta cumulativamente con la domanda di divisione, né, tanto meno, la domanda
restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un
conto corrente del
domanda come petizione ereditaria, che consente all'erede di reclamare soltanto i beni
nei quali egli sia succeduto
dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.” (Cass. Civile Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022).
Discende da quanto evidenziato che il primo motivo del gravame di e di Parte_1
debba essere rigettato. Parte_2
VII-Con il secondo motivo di gravame, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, in relazione ai conti cointestati, non si era soffermato sull'analisi delle presunte liberalità
ricevute da essi appellanti, non potendosi limitare a fare riferimento alla circostanza che pag. 30/53 i conti correnti fossero cointestati, che rappresentava un fatto neutro ai fini successori.
In particolare, hanno sostenuto che, con gli assegni emessi e i bonifici disposti dalla sul conto cointestato, la stessa non avrebbe fatto altro che movimentare _1
risorse mentre era in vita, circostanza che rendeva tali operazioni irrilevanti, con la conseguenza che non avrebbero dovuto essere computate nella ricostruzione dell'asse ereditario.
Sul punto, occorre osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (vedi Cass. Civile Sez. 2, Ordinanza n. 4682 del 28/02/2018).
Rileva la Corte che, nel caso di specie, nulla è stato dedotto dalle parti in ordine all'esistenza dell'animus donandi (se non in relazione all'assegno di € 20.000,00,
emesso in favore di . Parte_2
e , nell'atto introduttivo del giudizio di primo P_ CP_2
grado, hanno chiesto di configurare i prelievi ritenuti indebiti, solo in via subordinata, in ipotesi di dimostrazione dell'assenso agli stessi della de cuius, come donazioni nulle per difetto di forma. Gli appellanti principali, con la propria comparsa, hanno eccepito, per contro, l'infondatezza della domanda avversaria, non essendo stata sottratta o corrisposta per donazione alcuna somma;
in particolare, hanno ritenuto che le operazioni bancarie contestate fossero state effettuate per i bisogni e gli interessi fiscali pag. 31/53 e finanziari della de cuius e a titolo di restituzione di somme anticipate per la casa di riposo e per le spese di ristrutturazione dell'HOTEL CONTI.
e hanno, d'altra parte, contestato tale ultima P_ CP_2
ricostruzione dei fatti, sostenendo che provvedeva in modo Persona_1
autonomo alle spese per i suoi bisogni e anche a quelle relative ad imposte e tasse;
inoltre, la non era tenuta a partecipare alle spese di ristrutturazione _1
dell'Hotel Conti, a quelle straordinarie per legge e a quelle ordinarie per accordo scritto.
I due appellati hanno, peraltro, contestato la documentazione prodotta, concernente tali spese, per irregolarità delle fatture.
Le parti hanno, dunque, dibattuto sulla natura debita o indebita di tali prelievi e non circa l'esistenza o meno dell'animus donandi con riguardo all'atto di cointestazione del conto corrente riconducibile alla sola de cuius.
Alla luce di quanto rilevato, non si comprende il motivo per cui il Tribunale si sarebbe dovuto soffermare sulle presunte liberalità ricevute dagli appellanti principali, avendo ritenuto preliminarmente inammissibile l'azione di riduzione ed avendo accolto la domanda principale di e di diretta al recupero e P_ CP_2
all'imputazione all'asse ereditario delle poste asseritamente prelevate dalla TA
, senza autorizzazione e/o giustificazione, inquadrandola correttamente Parte_1
nell'ambito della azione di ripetizione di indebito.
Anche il secondo motivo di appello merita, pertanto, di essere disatteso.
VIII- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, in ordine all'assegno di € 20.000,00, firmato dalla ed intestato a dopo avere rilevato che _1 Parte_2
pag. 32/53 e avevano allegato che si era in presenza di P_ CP_2
disposizione patrimoniale integrante donazione nulla per difetto di forma e dopo avere ritenuto che la natura di donazione dell'attribuzione patrimoniale in questione era stata ammessa da e da che avevano affermato Parte_1 Parte_2
che l'elargizione in questione fosse stata effettuata “per spirito di liberalità e
riconoscenza”, aveva dichiarato nullo l'atto di disposizione in questione perché privo della forma solenne di legge, sul presupposto che la donazione di una somma di €
20.000,00 non potesse considerarsi di modico valore, considerate specialmente le condizioni economiche della donante, con conseguente condanna della società donataria alla restituzione alla massa dell'importo poco sopra riportato.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto che non spettava al difensore della donataria qualificare la natura dell'atto. Le argomentazioni di detto Parte_2
legale erano, pertanto, irrilevanti e non potevano costituire ammissione di fatti ad opera della parte.
Sul punto, va rilevato che” “Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono
assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di
quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte
personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza
delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha
efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce
all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente
distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione
"contra se" fornire elementi indiziari di giudizio (Cass. Civile Sez.3 sentenza n. 6192
pag. 33/53 del 18/03/2014)”; “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti
unicamente dal procuratore
valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono
assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua
di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla
parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la
consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute
(Cass. Civile Sez. 2, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018)”.
Orbene, se è vero che, alla luce dei principi predetti, alle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado di e di Parte_1 [...]
non può attribuirsi valore confessorio, va, tuttavia, affermato che la Parte_2
natura di atto di liberalità della disposizione patrimoniale in esame non ha formato oggetto di contestazione ad opera della della società suddetta e può, dunque, T_
ritenersi provata sulla base dell'art.115 c. p. c., tanto più che i predetti appellanti principali non hanno dedotto una diversa causa giustificativa dell'erogazione patrimoniale della quale si tratta.
Anche il terzo motivo dell'appello principale merita, pertanto, di essere disatteso.
IX- Con il sesto motivo di appello, e hanno Parte_1 Parte_2
rilevato che il Giudice di primo grado aveva qualificato l'azione intentata da P_
e da come domanda di ripetizione dell'indebito e che,
[...] CP_2
dunque, la sentenza doveva considerarsi nulla, in quanto resa in composizione collegiale. L'art. 50 n. 6 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva, infatti, tale pag. 34/53 composizione per le cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Il motivo rasenta la temerarietà, posto che il riparto di competenze tra Tribunale in composizione collegiale e Tribunale in composizione monocratica dipende dalle domande da esaminare al momento della rimessione della causa in decisione, essendo irrilevante che, in sede decisoria, una domanda venga, poi, dichiarata inammissibile.
X-Con il settimo motivo di appello, e hanno Parte_1 Parte_2
contestato la decisione del Tribunale in ordine all'esistenza dell'azienda Hotel Conti,
ritenendo che il primo Giudice si fosse limitato a riportare acriticamente l'analisi del
CTU, frutto di una valutazione personale e non giuridica. Hanno, inoltre, sostenuto che proprio la stipulazione, in data 01.02.2005, di un contratto di locazione con
[...]
dimostrava che la la con la citata locazione, Parte_2 _1 T_
avessero inteso concedere in godimento a detta società non il complesso organizzato in forma aziendale, ma semplicemente il bene immobile a destinazione alberghiera,
rispetto al quale altri beni e servizi risultavano strumentali al godimento del bene,
lasciando libero l'avente diritto di organizzare ex novo Parte_2
un'azienda propria, che poi aveva concesso in godimento a terzi. Gli appellanti hanno,
dunque, invocato la riforma della sentenza di primo grado in punto a riconoscimento della titolarità pro quota per ½ dell'azienda HOTEL CONTI alla de cuius e alla conseguente condanna di alla restituzione all'asse ereditario Parte_2
dei canoni di affitto per il mancato godimento dell'azienda, quantificati in € 8.107,54, in quanto, dopo l'affitto dell'immobile, l'azienda alberghiera era riferibile esclusivamente alla società appellante, che la aveva riorganizzata ex novo.
pag. 35/53 Il motivo è infondato, in quanto il CTU, dopo un dettagliato riepilogo della contrattualistica riguardante il fabbricato e l'azienda Hotel Conti, è giunto motivatamente alla conclusione dello “spossessamento” della sola parte mobiliare e immateriale dell'azienda ora citata, ad opera di che ne ha Parte_2
concesso il godimento a terzi, senza essere munita di un titolo che le consentisse di utilizzarla.
XI- Appare opportuno esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo dell'appello di e di e il primo motivo Parte_1 Parte_2
dell'appello incidentale di e di . P_ CP_2
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali hanno contestato la qualificazione in termini di indebiti prelievi delle disposizioni delle somme di cui alle lettere c), e), f), g), h) del punto 6 del dispositivo della sentenza di primo grado,
ribadendo che tali importi costituivano il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione e la messa a norma dell'Hotel Conti. In particolare, hanno contestato di essere incorsi in un difetto di allegazione, come sostenuto dal Tribunale, rilevando,
invece, di avere adeguatamente documentato di avere sostenuto tali spese alle quali la
de cuius aveva partecipato, senza contestarne la debenza;
in particolare, hanno asserito che la non aveva mai contestato gli estratti conto dai quali risultava _1
l'addebito delle somme oggetto dei prelievi, così ratificando spese e prelievi attraverso il vaglio degli estratti conto e delle comunicazioni riassuntive.
Con tale motivo di appello, inoltre, e hanno Parte_1 Parte_2
ritenuto che nel qualificare i prelievi come indebiti, il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza, ammessa ex art. 115 c.p.c. da e , P_ CP_2
pag. 36/53 che i conti cointestati, dai quali le somme in questione erano state prelevate, erano stati alimentati anche con versamenti di essi appellanti principali.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti principali hanno censurato la decisione del Tribunale di condannare a restituire all'asse ereditario la somma di Parte_1
€ 10.865,00, avendo ritenuto superata la presunzione di contitolarità del conto corrente n. 1965529, in quanto alimentato con somme essenzialmente di spettanza della de cuius.
Con tale motivo di appello, e hanno altresì Parte_1 Parte_2
contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di imputare all'asse ereditario la quota del 100% dei titoli, di controvalore pari a €
20.388,71, presenti sul conto titoli, senza valutare se si trattasse di donazione diretta o indiretta.
Con il primo motivo di appello incidentale, e P_ CP_2
hanno, invece, ritenuto errata la decisione del Tribunale, laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che le somme di cui al conto cointestato n. 190136696 alla de cuius e a fossero di pertinenza di quest'ultima nella misura del 50% e aveva, Parte_1
quindi, proceduto alla loro ripartizione sulla base del principio di presunzione di appartenenza per quote uguali ai cointestatari, nonostante la documentazione bancaria prodotta e l'analisi delle fonti di provvista di tale conto effettuata dal CTU, dalle quali emergeva che il rapporto bancario era solo formalmente cointestato, posto che la maggior parte degli apporti proveniva da Controparte_11
e hanno, inoltre, ritenuto errata l'affermazione del
[...] CP_2
Giudice di primo grado secondo cui essi appellanti incidentali non avrebbero tempestivamente e precisamente contestato la circostanza che anche i coniugi T_
pag. 37/53 avrebbero effettuato versamenti sul predetto conto. Invero, essi appellanti PT
incidentali, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano sostenuto che il denaro transitato nei conti cointestati era di pertinenza esclusiva della de cuius e, a fronte di tale asserzione, documentata adeguatamente grazie agli estratti conto depositati, e si erano limitatati a fare Parte_1 Parte_2
dichiarazioni generiche, senza allegare documenti dimostrativi di quanto affermato. Le
asserzioni avversarie erano state, comunque, smentite dalla CTU.
Gli appellanti incidentali hanno, altresì, precisato che la richiesta di accertamento dei prelievi indebiti effettuati da , previo rendiconto di gestione del Parte_1
patrimonio della de cuius da parte di quest'ultima, si fondava sull'art. 1713 c.c. e che tale domanda era stata legittimamente accolta dal Tribunale, in quanto le somme chieste in restituzione erano rimaste prive di riscontro documentale, non avendo la e T_
fornito, in sede di rendiconto, precise ed analitiche Parte_2
giustificazioni in relazione ai prelievi contestati né dimostrato l'esistenza di una eventuale ratifica, da parte di delle operazioni effettuate dalla Persona_1
figlia, odierna appellante principale.
XII-Orbene, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 1854 c.c. “Nel caso in cui il conto
sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche
separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi
dei conto”; l'art. 1298 c.c. stabilisce, comunque, che “Le parti di ciascuno si presumono
uguali, se non risulta diversamente”;
La cointestazione di un conto corrente fa, dunque, presumere la contitolarità
dell'oggetto del contratto, ma tale presunzione iuris tantum dà luogo soltanto ad una pag. 38/53 inversione dell'onere probatorio e può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa ( vedi Sez. 1, Sentenza
n. 28839 del 05/12/2008 “La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli
intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto
civ.> sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità
dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà
luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso
presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una
situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa;
”Sez. 2,
Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 “La cointestazione di un conto corrente tra più
persone <nella specie, tra padre e figlio> attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti
interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali
dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti
diversamente <potendo a tal fine anche farsi ricorso presunzioni semplici, purché < i>
gravi, precise e concordanti>. Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal
versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che
l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”).
Nel caso di specie, in ragione della intestazione dei conti a e a Persona_1
, era onere di e di il superamento Parte_1 P_ CP_2
della presunzione di contitolarità delle somme sugli stessi giacenti, dimostrando che le somme prelevate appartenevano alla de cuius, al fine di ottenere la condanna della cointestataria alla restituzione degli importi ingiustificatamente prelevati.
pag. 39/53 Fatte le superiori premesse, si ritiene che e P_ CP_2
abbiano assolto l'onere probatorio su di essi gravante sia con la produzione degli estratti conto, dai quali si evince che quasi tutte le entrate provengono da accrediti riconducibili alla de cuius, sia sulla base delle risultanze della CTU contabile, espletata in primo grado. Il nominato CTU, con congrua ed esaustiva motivazione, ha affermato, all'esito di un attento esame della documentazione bancaria, che attraverso l'analisi delle fonti di provvista, era possibile dare riscontro dell'affermazione degli odierni appellanti incidentali che le somme che avevano alimentato i conti correnti n. 0007168 CP_6
(intestato alla sola , n. 1965529 (intestato alla e alla e _1 CP_6 T_ _1
n. 190136696 (intestato alla e alla provenivano P_2 T_ _1
tutte dalla salvo alcuni versamenti dell'importo di € 35.588,80, non _1
essendovi documenti che consentissero di stabilire la provenienza della somma ora indicata.
non ha, del resto, provato di avere versato sui conti somme proprie. Parte_1
Invero, a fronte della puntuale ed analitica allegazione degli odierni appellanti incidentali, che ha trovato conferma nella documentazione bancaria prodotta,
competeva a documentare di aver concorso ad alimentare i conti Parte_1
correnti in questione formalmente cointestati. La si è, invece, limitata ad T_
allegare di avere effettuato, insieme al marito versamenti, senza prospettare neanche un principio di prova.
E', dunque, possibile affermare che le somme transitate sui conti correnti in questione provenissero pressoché esclusivamente da accrediti riconducibili alla de cuius, non risultando alcun accredito sicuramente riferibile a . Parte_1
pag. 40/53 In ordine ai suddetti versamenti di € 35.588,80, sopra richiamati, il CTU, avendo rilevato l'assenza di elementi per stabilirne la provenienza, ha ritenuto che gli stessi andassero imputati in base all'intestazione del conto corrente in cui erano confluiti: i primi due versamenti, per complessivi €. 29.000,00, alla sola d i restanti _1
€ 6.588,80 ad entrambe le cointestatarie.
Alla luce di quanto evidenziato, può, senz'altro, affermarsi:
-che la cointestazione del conto alla de cuius e a era solo fittizia e che le Parte_1
somme di denaro che vi erano depositate appartenevano (quasi) esclusivamente alla con conseguente superamento della presunzione di contitolarità; _1
-che, dunque, il saldo del rapporto bancario (conto 090136696 acceso presso la CASSA
DI RISPARMIO DI RAVENNA), esistente al momento dell'apertura della successione,
spettava agli eredi e e , per le Parte_1 P_ CP_2
rispettive quote;
-che la ra tenuta a dimostrare che le somme fuoriuscite dal conto fossero state T_
utilizzate a vantaggio della madre;
-che costituiscono, in caso contrario, appropriazioni indebite le somme oggetto di prelievo, ad opera della appellante principale suddetta, che devono, di conseguenza,
essere restituite alla massa ereditaria;
-che, infatti, la mancata prova di idonea giustificazione dei prelievi effettuati dalla determina l'illegittimità delle operazioni delle quali si tratta, trattandosi di T_
somme sulle quali quest'ultima non poteva vantare alcuna pretesa (vedi Cass. Civile
Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 “La cointestazione di un conto corrente tra
più persone ………. attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art.
pag. 41/53 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto
medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente
tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e
concordanti>. Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme
di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti
interni, avanzare diritti su di esso”).
E' opportuno precisare che quanto sostenuto da e da P_ CP_2
negli scritti difensivi conclusionali, depositati in primo grado e in sede di
[...]
appello, circa l'obbligo di di rendere il conto delle operazioni compiute Parte_1
sul conto corrente cointestato appare essere enunciazione finalizzata alla affermazione che i prelievi di denaro effettuati dalla appellante principale menzionata erano privi di giustificazione, non configurando una vera e propria richiesta di rendiconto.
, a fronte delle specifiche contestazioni degli odierni appellanti Parte_1
incidentali, non ha, del resto, contestato di aver effettuato i prelievi indicati da questi ultimi né è riuscita a provare che tali somme fossero state spese nell'interesse della de
cuius.
Stando alla ricostruzione dei fatti operata dagli appellanti principali, le operazioni bancarie in questione erano state compiute per i bisogni e gli interessi finanziari e fiscali della de cuius, nonché per restituire somme anticipate da Parte_2
per spese relative all'HOTEL CONTI;
in particolare, con riferimento a tali spese , la e hanno sostenuto che la de cuius era tenuta a T_ Parte_2
partecipare alle spese di ristrutturazione dell'albergo, principalmente aventi natura straordinaria, in quanto la medesima aveva mantenuto sull'immobile alberghiero pag. 42/53 l'usufrutto e tali spese si erano rese necessarie anche per l'assenza di manutenzione dell' prima della cessione;
in particolare, ad avviso degli appellanti principali, la PT
de cuius era tenuta, a titolo di rimborso delle spese alberghiere, al pagamento di somma non inferiore a € 261.788,25, ovvero, se considerate solo le spese aventi natura straordinaria, a € 179.411,33.
Osserva la Corte che la documentazione prodotta da e da Parte_1 [...]
con la seconda memoria istruttoria depositata in primo grado, è stata Parte_2
contestata da e da , i quali hanno rilevato P_ CP_2
l'irregolarità delle fatture prodotte (mancata indicazione del luogo di destinazione del lavoro eseguito o indicazione dello stesso aggiunta a mano mediante grafia sempre uguale), asserendo che non offrivano la prova che i lavori indicati avevano avuto come destinazione finale l'HOTEL CONTI;
in ogni caso, gli appellanti incidentali hanno sostenuto che le spese di ristrutturazione, aventi natura straordinaria, non gravavano sull'usufruttuaria né per legge né per contratto, contestando dunque che _1
la de cuius fosse tenuta a partecipare a tali spese.
La documentazione prodotta dagli appellanti principali è stata esaminata anche dal CTU
incaricato in primo grado, che ha affermato che, per stabilire se le spese sostenute da fossero riferibili a HOTEL CONTI, sarebbe stato necessario Parte_2
un riferimento certo alla destinazione dei servizi/beni all' da ultimo menzionato, PT
che però mancava. Inoltre, ai sensi degli artt. 1004 e 1005 c.c., le spese di manutenzione e riparazione aventi carattere straordinario erano a carico del nudo proprietario e non dell'usufruttuario.
pag. 43/53 La documentazione in questione non comprova, pertanto, che le somme prelevate fossero state destinate alla soddisfazione di esigenze della de cuius.
Dall'esame della documentazione bancaria emerge, d'altra parte, che tutti i prelievi indicati da e da sono stati effettuati da P_ CP_2 T_
(salvo l'assegno di 20.000,00 emesso dalla de cuius a favore di
[...] [...]
). Parte_2
L'affermazione degli appellanti principali secondo cui la de cuius aveva sempre ratificato l'operato della figlia, grazie al vaglio degli estratti conto e delle comunicazioni riassuntive della Banca, è, comunque, rimasta priva di riscontri.
In conclusione, la non avendo assolto l'onere di dare dimostrazione delle T_
causali delle operazioni indicate da e da , deve P_ CP_2
essere condannata a restituire alla massa ereditaria gli importi prelevati senza giustificazione.
Ha, del resto, errato il primo Giudicante a ritenere che e P_ CP_2
non abbiano contestato la circostanza che il conto 0190136696 citato fosse
[...]
alimentato anche dalla e dal marito , avendo gli T_ Parte_2
appellanti incidentali, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sostenuto che il conto in questione fosse stato sempre alimentato con denaro di _1
[...]
In definitiva, le somme che è tenuta a restituire alla massa ereditaria, Parte_1
essendo fondato il primo motivo dell'appello incidentale di e di P_
, sono le seguenti: CP_2
pag. 44/53 -giroconto di € 46.839,00 (data contabile 25.01.2008) in favore di un conto corrente intestato a e a;
Parte_1 Parte_2
-bonifico di € 10.865,00 (data contabile 30.12.11), materialmente disposto da T_
, in favore di e di;
[...] Parte_1 Parte_2
-due assegni, entrambi di € 16.666,66 (date contabili 12.06.2014 e 13.06.2014), tratti dalla sul conto cointestato con la madre rispettivamente a favore di T_ [...]
e ; gli importi suddetti devono essere restituiti alla Per_2 Persona_3
massa ereditaria nella misura del 95,798%, percentuale delle somme spettanti a
(vedi CTU contabile in atti), con la conseguenza che l'importo Persona_1
della quale la debitrice ammonta a 31.932,66 Euro;
T_
-assegno circolare di € 75.000,00 (data contabile 24.09.2014) richiesto dalla a T_
beneficio di tale somma, come sopra evidenziato, deve Parte_2
essere restituita nella percentuale del 95,798% e, quindi, l'importo dovuto alla massa ereditaria dalla predetta è quantificabile in 71.848,50 Euro;
Parte_1
-assegno di € 6.000,00 (data contabile 21.08.2015) tratto dalla a favore di T_
tale somma, per la ragione in precedenza esposta, va Parte_2
restituita nella percentuale del 95,798%, e, quindi, la somma dovuta alla massa ereditaria dalla predetta è quantificabile nell'importo di 5.747,88 Euro;
Parte_1
-assegno di € 35.900,00 (data contabile 25.08.2015) tratto da in favore Parte_1
di Coop Adriatica, somma da restituire anch'essa nella misura del 95,798%, con la conseguenza che dovrà essere versato alla massa ereditaria l'importo di 34.391,48 Euro;
-assegno di € 2.000,00 (data contabile 16.11.2015) tratto dalla favore di tale T_
, somma da restituire nella misura del 95,798%, per le Persona_4
pag. 45/53 ragioni più volte richiamate, così che il credito della massa ereditaria ammonta a
1.915,96 Euro.
Nell'asse ereditario di va ricompreso anche il saldo del conto Persona_1
corrente CC0190136696, cointestato alla de cuius e a , acceso presso la Parte_1
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, pari a 4.308,94 Euro, nella misura del
95,798%, vale a dire per l'importo di 4.127,88 Euro. Va, peraltro, sottolineato che, in data 9 dicembre 2015, cioè dopo il decesso della de cuius, ha prelevato Parte_1
l'importo di 2.154,47 Euro, somma eccedente rispetto a quella della quale era titolare,
pari a 181,06 Euro. Ne discende che la dovrà reintegrare la massa ereditaria T_
della somma di 1.973,41 Euro.
XIII-Va, poi, rilevato che il Giudice di prime cure non ha preso in esame la domanda di e di , volta all'accertamento che sul conto n. 129, P_ CP_2
acceso presso Cassa di Risparmio di Ravenna e cointestato a e a Persona_1
, fosse confluito denaro riconducibile alla de cuius, con la conseguenza Parte_1
che le provviste di pertinenza di quest'ultima dovevano essere computate nella massa ereditaria.
Tale domanda, riproposta dagli appellanti incidentali nel presente giudizio di gravame,
non può essere presa in esame neppure in questa sede in ragione della sua tardività,
atteso che è stata formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
vale a dire in una fase in cui doveva considerarsi preclusa la modifica della originaria domanda. Non risulta, peraltro, che e abbiano P_ CP_2
chiesto al Giudice di primo grado di essere rimessi in termini.
pag. 46/53 fondato, poi, il secondo motivo di appello incidentale, con il quale P_3 P_
e hanno censurato la sentenza impugnata per avere il primo
[...] CP_2
Giudice omesso di provvedere in ordine alla domanda di interessi da conteggiare sulle somme che e sono tenuti a restituire all'asse Parte_1 Parte_2
ereditario.
Deve considerarsi pacifico che sia tenuta alla corresponsione degli Parte_1
interessi di legge sulle somme delle quali si è appropriata (e che è tenuta a restituire), a far data dalle singole appropriazioni, stante la malafede dell'appellante principale suddetta, che ha utilizzato per proprie finalità denaro appartenuto alla madre.
deve, invece, considerarsi tenuta alla corresponsione degli Parte_2
interessi di legge sulle somme che è tenuta a restituire a far data dalla domanda giudiziale.
La percezione della somma di 20.000,00 Euro, in virtù di donazione nulla per difetto di forma, intanto, non comporta, di per sé, che detta somma sia stata ricevuta in mala fede.
Va, poi, detto che gli importi relativi al valore dell'azienda HOTEL CONTI,
appartenuta pro quota a e all'indennizzo per la sua utilizzazione Persona_1
sono stati determinati solo in corso di giudizio.
Quanto ai canoni di locazione di immobile destinato ad albergo, gli interessi sulle somme dovute a tale titolo decorrono dalla costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1282
comma 2 c.c., e gli appellanti incidentali, nell'atto di gravame, non hanno fatto riferimento ad un patto contrario o a uno specifico atto di costituzione in mora antecedente alla domanda giudiziale, che possano giustificare una diversa decorrenza.
pag. 47/53 XV- In definitiva, rigettato l'appello principale di e di Parte_1 [...]
, in accoglimento dell'appello Parte_2
incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, va così disposto:
-accerta e dichiara che la composizione dell'asse ereditario della defunta _1
è la seguente” quota del 95,798% della somma di 4.308,94 Euro, costituente il
[...]
saldo attivo, alla morte della del CC0190136696 (conto 696), cointestato _1
alla de cuius e a , acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI Parte_1
RAVENNA, pari a 4.127,88 Euro, con obbligo per di restituire alla Parte_1
massa ereditaria l'importo di 1.973,41 Euro, somma prelevata in eccedenza rispetto a quella della quale era titolare (prelievo del 9 dicembre 2015); 100% dei titoli presenti nel deposito amministrato n.019/005/2082914 (Cassa di Risparmio di Ravenna, filiale di Cesenatico) alla data della morte della € 46.839,00, somma relativa a _1
prelievo indebito di (data contabile 25.01.2008); € 10.865,00, somma Parte_1
relativa a prelievo indebito di (data contabile 30.12.11); € 31.932,66, Parte_1
somma relativa a prelievo indebito di , effettuato mediante due assegni Parte_1
(date contabili 12.06.2014 e 13.06.2014); € 71.848,50 (data contabile 24.09.2014),
somma relativa a prelievo indebito di;
€ 5.747,88, per prelievo indebito Parte_1
di (data contabile 21 agosto 2015); € 34.391,48 (data contabile Parte_1
25.08.2015), somma relativa a prelievo indebito di;
€ 1.915,96 (data Parte_1
contabile 16.11.2015), somma relativa a prelievo indebito di;
€ Parte_1
20.000,00 da restituire da parte di per donazione nulla per Parte_2
difetto di forma;
valore della azienda HOTEL CONTI, alla data di apertura della successione, limitatamente alla quota di ½ della pari a € 2.007,75, da _1
pag. 48/53 versare alla massa ereditaria da parte di canone di affitto Parte_2
HOTEL CONTI di spettanza della per € 8.107,59, da versare da parte _1
della società appellante principale;
credito della ei confronti di _1 PT
, per 85.950,00 Euro, relativo a Parte_2
canoni di locazione”.
va, quindi, condannata a restituire all'asse ereditario le somme relative Parte_1
agli indebiti prelievi sopra riportati, con gli interessi di legge dalla appropriazione al saldo, mentre deve essere Controparte_14
condannata a restituire all'asse ereditario le somme relative al valore dell'azienda
HOTEL CONTI, ai canoni di affitto di detta azienda, ai canoni di locazione e alla donazione dichiarata nulla, con gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale.
XVI-La riforma anche se parziale della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi sulla scorta dell'esito globale della lite.
e , in ragione Parte_1 Parte_2
della loro pressoché totale soccombenza, devono essere condannati a rimborsare a e a le spese di entrambi i gradi. P_ CP_2
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione pag. 49/53 professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
Ciò premesso, il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità alta), può essere liquidato, ex DM 147/2022, quanto al primo grado, in 14.103,00 Euro (2.552,00 per la fase di studio, 1.628,00 Euro per la fase introduttiva, 5.670,00 Euro per la fase di trattazione/istruttoria e 4.253,00 Euro per la fase decisionale), e, quanto al presente grado, in 9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
A e spetta, inoltre, il rimborso delle spese P_ CP_2
forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.
Le spese della CTU contabile, così come liquidate con decreto del Tribunale di Forlì,
devono essere poste definitivamente a carico di e di Parte_1 [...]
in ragione della loro soccombenza. Parte_2
pag. 50/53 Le spese della CTU grafologica, così come liquidate con provvedimento del primo
Giudice, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna, in ragione dell'esito di tale atto istruttorio.
XVII- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di T_
e di , dell'ulteriore
[...] Parte_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di e di Parte_1 Controparte_14
;
[...]
II-In accoglimento dell'appello incidentale di e di P_ CP_2
e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n.798/2022 del 18-22 agosto
2022: “accerta e dichiara che la composizione dell'asse ereditario della defunta
è la seguente < quota del 95,798% della somma di 4.308,94 Euro, Persona_1
costituente il saldo attivo del CC0190136696 (conto 696), cointestato alla de cuius e a
, acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, pari a Parte_1
4.127,88 Euro, con obbligo per di restituire alla massa ereditaria Parte_1
l'importo di 1.973,41 Euro, somma prelevata in eccedenza rispetto a quella della quale era titolare (prelievo del 9 dicembre 2015); 100% dei titoli presenti nel deposito amministrato n.019/005/2082914 (Cassa di Risparmio di Ravenna, filiale di Cesenatico)
alla data della morte della € 46.839,00, somma relativa a prelievo _1
pag. 51/53 indebito di (data contabile 25.01.2008); € 10.865,00, prelievo indebito Parte_1
di di (data contabile 30.12.11); € 31.932,66, somma relativa a prelievo Parte_1
indebito di , effettuato mediante due assegni (date contabili 12.06.2014 e Parte_1
13.06.2014); € 71.848,50 (data contabile 24.09.2014), somma relativa a prelievo indebito di;
€ 5.747,88, somma relativa a prelievo indebito di Parte_1 T_
(data contabile 21 agosto 2015); € 34.391,48 (data contabile 25.08.2015),
[...]
somma relativa a prelievo indebito di;
€ 1.915,96 (data contabile Parte_1
16.11.2015), somma relativa a prelievo indebito di;
€ 20.000,00 da Parte_1
restituire da parte di per donazione nulla;
valore della Parte_2
azienda HOTEL CONTI, alla data di apertura della successione, limitatamente alla quota di ½ della per € 2.007,75, da versarsi alla massa ereditaria da parte _1
di canone di affitto Parte_2
HOTEL CONTI di spettanza della per € 8.107,59, da versarsi all'asse _1
ereditario da parte di;
Parte_2
credito della nei confronti di _1 Parte_2
, per 85.950,00 Euro, relativo a canoni di locazione”; condanna
[...] T_
a restituire all'asse ereditario le somme relative agli indebiti prelievi sopra
[...]
riportati, con gli interessi di legge dalla appropriazione al saldo;
condanna
[...]
a restituire all'asse ereditario le Controparte_14
somme relative al valore dell'azienda HOTEL CONTI, ai canoni di affitto di detta azienda, ai canoni di locazione e alla donazione dichiarata nulla, sopra riportate, con gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale;
pag. 52/53 II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, condanna e Parte_1 [...]
al rimborso, in favore di Parte_2 P_
e , delle spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo
[...] CP_2
grado, in 14.103,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado,
in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese della CTU contabile definitivamente a carico di e di Parte_1 Parte_2
; pone le spese della CTU grafologica a carico degli
[...]
appellanti principali e degli appellanti incidentali, nella misura di ½ per ciascuna parte;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a Parte_4
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 17
giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 53/53