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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2357/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Alfonso Donnarumma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pontinia (LT) al Viale Europa n. 48,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_2
ES TT in virtù di procura in calce alla memoria difensiva ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Latina, via G. B. Vico n. 46,
RESISTENTE
con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: IV Contenzioso
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 28/10/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.06.2024 domandava la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la resistente chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione.
Più in particolare concludeva chiedendo che “vengano modificate le condizioni, disposte con
l'omologata separazione del 31.03.2023, sotto il profilo del mantenimento, si chiede che sia revocato l'assegno di mantenimento a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra Pt_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso CP_1 per tutte le ragioni suddette e, conseguentemente, disporne la revoca in considerazione di tutti i motivi esposti in narrativa, oppure in via subordinata, disporne la riduzione;
venga inoltre ed in ogni caso dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Formia (LT) in data 20.09.1981, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Formia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, alle condizioni tutte sopra indicate, con vittoria di spese”.
Deduceva che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni che veniva trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Formia
(LT), atto n.80, Parte II, serie A e che dall'unione erano nati e Per_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Esponeva che in data 21.04.2022, la ricorreva al Tribunale Civile di Latina per ivi CP_1 richiedere la separazione giudiziale dei coniugi che, a seguito della costituzione del Pt_1
veniva convertita in consensuale ed omologata in data 31.03.2023 con previsione di assegno di mantenimento in suo favore di € 650,00.
Proseguiva affermando che quando il mantenimento era stato concordato si faceva riferimento ad un periodo in cui la non lavorava e che tali circostanze erano cambiate, essendo CP_1 la stessa in salute, ancora in giovane età ed avendo occupazione come cuoca “in nero” in un ristorante e, pertanto, economicamente autosufficiente e accompagnata con un altro uomo con il quale viveva una relazione, mentre lui, al contrario, era pensionato, in pessimo stato di salute, avendo un grave tumore allo stomaco.
Si costituiva la resistente, la quale contestava le circostanze dedotte da controparte allegando, di contro, un peggioramento delle proprie condizioni di vita, avendo dovuto lasciare la casa familiare di proprietà del marito e, dopo essere stata ospitata da amici, vivendo in un appartamento dato in comodato d'uso dal figlio e dovendo farsi carico delle utenze, essendone l'unica utilizzatrice. Adduceva di essersi sempre dedicata alla famiglia durante tutta la durata del matrimonio preoccupandosi della cura del coniuge e dei figli e di aver svolto, solo negli anni immediatamente precedenti alla crisi matrimoniale, lavori saltuari con entrate di circa €
200,00 mensili.
Per le ragioni indicate chiedeva all'On. Tribunale di Latina “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, disporre in via di urgenza un assegno divorzile in suo favore di €. 750= mensili oltre Istat indi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'importo richiesto. Con il favore delle spese”.
Tanto premesso in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione orale della causa, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nel senso della rinuncia parziale del ricorrente e della resistente alle ulteriori domande e di aver accordato la somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025, salvo il mese di dicembre che rimaneva immutato e, riguardo all'arretrato, la resistente rinunciava a tutte le somme dovute e non corrisposte e ai relativi accessori di legge e spese ad eccetto di quelle precettate.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni innanzi indicate.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Formia in data 20.09.1981 (trascritto al Comune di Formia con il n. 26 p. II serie B anno 1981),
- dispone il versamento a titolo di assegno divorzile da parte del ricorrente in favore della resistente nella misura di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025, mentre per il mese di dicembre di € 750,00,
- prende atto della rinuncia di parte resistente a tutte le somme arretrate, ad eccezione di quelle oggetto di precetto,
- compensa le spese di causa,
- dispone l'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti del Comune di competenza.
Latina, 31/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2357/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Alfonso Donnarumma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pontinia (LT) al Viale Europa n. 48,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_2
ES TT in virtù di procura in calce alla memoria difensiva ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Latina, via G. B. Vico n. 46,
RESISTENTE
con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: IV Contenzioso
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 28/10/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.06.2024 domandava la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la resistente chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione.
Più in particolare concludeva chiedendo che “vengano modificate le condizioni, disposte con
l'omologata separazione del 31.03.2023, sotto il profilo del mantenimento, si chiede che sia revocato l'assegno di mantenimento a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra Pt_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso CP_1 per tutte le ragioni suddette e, conseguentemente, disporne la revoca in considerazione di tutti i motivi esposti in narrativa, oppure in via subordinata, disporne la riduzione;
venga inoltre ed in ogni caso dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Formia (LT) in data 20.09.1981, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Formia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, alle condizioni tutte sopra indicate, con vittoria di spese”.
Deduceva che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni che veniva trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Formia
(LT), atto n.80, Parte II, serie A e che dall'unione erano nati e Per_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Esponeva che in data 21.04.2022, la ricorreva al Tribunale Civile di Latina per ivi CP_1 richiedere la separazione giudiziale dei coniugi che, a seguito della costituzione del Pt_1
veniva convertita in consensuale ed omologata in data 31.03.2023 con previsione di assegno di mantenimento in suo favore di € 650,00.
Proseguiva affermando che quando il mantenimento era stato concordato si faceva riferimento ad un periodo in cui la non lavorava e che tali circostanze erano cambiate, essendo CP_1 la stessa in salute, ancora in giovane età ed avendo occupazione come cuoca “in nero” in un ristorante e, pertanto, economicamente autosufficiente e accompagnata con un altro uomo con il quale viveva una relazione, mentre lui, al contrario, era pensionato, in pessimo stato di salute, avendo un grave tumore allo stomaco.
Si costituiva la resistente, la quale contestava le circostanze dedotte da controparte allegando, di contro, un peggioramento delle proprie condizioni di vita, avendo dovuto lasciare la casa familiare di proprietà del marito e, dopo essere stata ospitata da amici, vivendo in un appartamento dato in comodato d'uso dal figlio e dovendo farsi carico delle utenze, essendone l'unica utilizzatrice. Adduceva di essersi sempre dedicata alla famiglia durante tutta la durata del matrimonio preoccupandosi della cura del coniuge e dei figli e di aver svolto, solo negli anni immediatamente precedenti alla crisi matrimoniale, lavori saltuari con entrate di circa €
200,00 mensili.
Per le ragioni indicate chiedeva all'On. Tribunale di Latina “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, disporre in via di urgenza un assegno divorzile in suo favore di €. 750= mensili oltre Istat indi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'importo richiesto. Con il favore delle spese”.
Tanto premesso in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione orale della causa, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nel senso della rinuncia parziale del ricorrente e della resistente alle ulteriori domande e di aver accordato la somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025, salvo il mese di dicembre che rimaneva immutato e, riguardo all'arretrato, la resistente rinunciava a tutte le somme dovute e non corrisposte e ai relativi accessori di legge e spese ad eccetto di quelle precettate.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni innanzi indicate.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Formia in data 20.09.1981 (trascritto al Comune di Formia con il n. 26 p. II serie B anno 1981),
- dispone il versamento a titolo di assegno divorzile da parte del ricorrente in favore della resistente nella misura di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025, mentre per il mese di dicembre di € 750,00,
- prende atto della rinuncia di parte resistente a tutte le somme arretrate, ad eccezione di quelle oggetto di precetto,
- compensa le spese di causa,
- dispone l'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti del Comune di competenza.
Latina, 31/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino