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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/11/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
3431 / 2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 33443311 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 77..66..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA EL del foro di GA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 10.9.25 ex art. 473bis-28 cpc tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1
marito chiedendo nei suoi confronti la pronuncia di separazione giudiziale .
In fatto premetteva di aver contratto matrimonio civile il 24 novembre 2020 a GA , con una celebrazione peraltro svoltasi presso l'Istituto penitenziario di via Gleno di
GA ove il marito era stato recluso per l'evasione dagli arresti domiciliari oltre che per reati di varia natura, tra cui spaccio e lesioni personali. Assumeva che dall'unione era nato il figlio in Seriate il 7 novembre 2021e che la nascita del bambino aveva Per_1
destabilizzato del tutto i rapporti tra i coniugi, già difficili, e di come il marito trascorreva molte ore, anche notturne, fuori casa senza fornire spiegazioni, perdeva sempre più spesso i lavori di volta in volta trovati ed assumeva, nei suoi confronti, atteggiamenti sempre più aggressivi e offensivi. Riferiva di essersi dovuta rivolgere ai propri genitori al fine id ottenere supporto con il figlio anche alla luce della totale indifferenza del marito il quale aveva iniziato a tornare a casa sempre più spesso in stato di alterazione psicofisica , trascorrendo il tempo al bar con gli amici , restando privo di lavoro che neppure cercava in ciò disinteressandosi anche alle più elementari esigenze familiari. Riferiva di essersi rivolta alle forze dell'ordine in più occasioni per i maltrattamenti e le aggressioni subite, riportando l'ultima denuncia datata 5 maggio 2024 avanti ai CC di Grumello del Monte, e di come, per questo, ella aveva temporaneamente e a suo malgrado lasciato la casa coniugale per stabilirsi presso i propri genitori a Telgate, mentre il marito era rimasto finora a GA nella casa coniugale di proprietà ove non solo continuava a vivere, CP_2
ma ospitava altre persone che di fatto bivaccavano e disturbavano l'intero vicinato.
Assumeva, da ultimo, che la situazione familiare era stata data in carico ai Servizi Sociali
e segnalata al Tribunale dei minorenni, ove, su ricorso del Pubblico Ministero, vi era stata la nomina di una curatrice speciale. Riteneva che era stato il comportamento del marito l'unica causa della rottura della comunione di vita coniugale . Evidenziava che il marito mai aveva contribuito al mantenimento del figlio in alcun modo, ricordando a tal uopo pagina 2 di 15 come ella avesse un reddito mensile di circa 1.000 euro per l'occupazione a tempo indeterminato che aveva con la società operante nel settore delle pulizie Controparte_3
civili e industriali, e lavorava presso la struttura alberghiera NH di GA. Concludeva così con la richiesta della separazione giudiziale dal marito con declaratoria di addebito a carico dello stesso e, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis-15 cpc, chiedeva che fosse ordinato l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente, per consentirle il rientro unitamente al figlio, oltre al divieto di avvicinamento a lei e al figlio, instando, nel merito, per l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di lei e correlata assegnazione della casa coniugale, chiedendo quindi l'intervento dei Servizi Sociali che già avevano iniziato ad operare per via del procedimento pendente davanti al TM, chiedendo quindi anche modalità protetta per l'esercizio della visita del padre, richiedendo peraltro che comunque ciò potesse avvenire solo all'esito positivo di un percorso di recupero del marito, chiedeva € 300,00 di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
Vista la richiesta di provvedimenti ex articolo 473 bis 15 cpc per allontanamento e divieto di avvicinamento, il giudice designato fissava apposita udienza per la comparizione: detto procedimento tuttavia veniva dichiarato estinto per la rinuncia da parte del procuratore della ricorrente, anche alla luce di quanto era già intervenuto in via cautelare nell'ambito del pendente giudizio penale.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice istruttore affidava in via super- esclusiva il minore alla madre, poneva a carico del padre l'onere di versare un assegno di
€ 250,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo l'ausilio dei SS, anche in concomitanza degli operatori carcerari per la visita padre/figlio.
Con decreto del TM si riuniva al presente giudizio quello pendente avanti al Tribunale minori.
Non veniva assunta nessun tipo di prova istruttoria, ma il procuratore di parte ricorrente allegava e depositava gli atti la sentenza penale emessa il 24 gennaio 2025 a carico del pagina 3 di 15 resistente, nella quale, dichiarata la colpevolezza di questi per il reato di maltrattamento in famiglia con l'aggravante della recidiva, veniva pronunciata la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Veniva quindi fissata, ai sensi dell'articolo 473 bis 28 cpc, l'udienza di remissione della causa in decisione alla data del 10 settembre 2025, all'esito della quale il giudice designato rimetteva la causa in decisione avanti al Collegio.
Deve darsi atto innanzitutto del dato che la riunione al presente del procedimento pendente avanti al TM non imponga alcuna particolare pronuncia, anche alla luce delle relazioni dei SS delegati e per la attuale condanna carceraria del resistente.
Per quanto concerne il merito si ha quanto segue.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno alla prima udienza questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Occorre soffermarsi a) sulla richiesta di addebito, b) sull'affido super-esclusivo richiesto,
c) le modalità di visita e la misura del mantenimento del minore.
- Sulla domanda di addebito.
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito a seguito dei maltrattamenti e delle aggressioni fisiche patite ad opera del marito.
A fondamento di ciò oltre alla denuncia e al referto del PS allegato agli atti, oggi vi è la pronuncia della condanna per il reato ex art. 572 cp a carico del resistente – sentenza n.
98/25 del 24.1.2025 (l'imputazione era stata la seguente: “Perché con condotte abituali, maltrattava la moglie, convivente, , rivolgendole ingiurie e minacce di Parte_1
morte almeno due o tre volte alla settimana, soprattutto a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti,e percuotendola in più occasioni apostrofandola specificatamente con parole quali “puttana”, “madre di merda”, “matta”, “malata psicopatica”;
pagina 4 di 15 provocandole ecchimosi alle orbite a dicembre del 2021, provocandole lesioni, ecchimosi ematomi al labbra, guance, arti anche durante la gravidanza, tentando di legarle i polsi al calorifero con fascette, nell'ottobre 2023; colpendola con schiaffi, minacciandola con un coltello da cucina e con parole quali: “Oggi vedrai che si muore tutti” il 17 agosto
2024, con la recidiva reiterata infraquinquennale a pena espiata, di cui all'articolo 99, secondo comma e il quarto comma del codice penale. In GA dal 2021 fino all'11 settembre 2024, data di esecuzione della misura”).
Per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria, come noto, non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche lo stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza;
grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza matrimoniale allegare e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, per cui vanno valutate le condotte dei coniugi al fine di determinare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento di uno dei coniugi e la intollerabilità della convivenza. Nel caso di specie si ha prova di una importante sequenza di violenze e maltrattamenti, ivi compresa la violenza durante la gravidanza della ricorrente, contro la moglie posti in essere dal marito e ciò è in grado, da solo, a giustificare l'addebito stesso.
Vale richiamare in tal senso una recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col pagina 5 di 15 comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31901, ma anche Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388, Tribunale Salerno sez. I, 03/11/2020, n.2676, Tribunale Terni,
20/04/2020, n.254, Tribunale Perugia sez. I, 25/03/2020, n.404, Corte appello L'Aquila,
18/03/2020, n.448)
Si ha prova di tale condotta violenta e di sopraffazione protratta proprio dalla documentazione penale allegata al fascicolo della ricorrente, all'ampia motivazione della sentenza penale sopra indicata che si intendono di fatto trascritte.
Alla luce allora di quanto finora detto e della certezza delle plurime condotte violente ed aggressive contro la moglie, la separazione deve essere addebitata al marito.
- Sulla forma di affido del figlio minore
Ebbene anche in questa sede non può che condividersi la scelta già effettuata in tema di affido, dovendosi evidentemente accogliersi la richiesta di affido esclusivo del figlio ancora minore della coppia, come peraltro già indicato nell'ambito dei provvedimenti provvisori all'esito della prima udienza del giudizio, ritenendo effettivamente maggiormente tutelante la forma di affido super esclusivo.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
pagina 6 di 15 Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene pagina 7 di 15 sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova proprio di tale ultima ipotesi di maltrattamento in grado di evidenziare una notevole inidoneità genitoriale del padre stesso e quindi da giustificare la pronuncia di un affido cd super-esclusivo.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Il figlio minore viene affidato ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali del medesimo (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
pagina 8 di 15 - Sul diritto di visita padre/figlio
Come indicato sopra il padre è attualmente recluso presso la Casa circondariale di
GA. Appare dunque necessario mantenere il diritto di visita tra padre e figlio regolamentato dagli operatori sociali del SS competente per territorio, in collaborazione con gli operatori e quindi l'applicazione stessa delle modalità e degli orari predisposti dalla casa circondariale.
I SS competenti per il Comune di GA sono delegati altresì a predisporre ogni tipo di percorso di tipo anche psicologico che sia ritenuto utile sia al minore che alle parti stesse, anche in termini di sostegno alla genitorialità
- Sull'assegno di mantenimento
In assenza di notizie di tipo economico finanziario del resistente non può che essere imposto l'importo minimo applicato per prassi da questo Tribunale e pari ad € 250,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo che si riporta per esteso in sede di dispositivo.
- Sulle spese di giudizio
Le spese di lite, considerata la soccombenza anche solo per l'addebito, vanno poste a carico del resistente e riconosciute a favore dell'Erario alla luce del Patrocinio a spese dello Stato di cui è beneficiaria la ricorrente. La liquidazione viene compiuta in conformità ai parametri di cui al DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, di bassa complessità con tutte le fasi di giudizio )
Con diverso decreto collegiale verrà invece liquidato il compenso del procuratore della ricorrente
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
pagina 9 di 15 - Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
(atto n. 485, parte II°, serie C, registro del Comune di BERGAMO , Atti di
Matrimonio dell'anno 2020)
- Dichiara che la separazione è da addebitare al resistente Controparte_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BERGAMO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Affida il figlio in via esclusiva alla madre , la quale avrà Per_1 Parte_1
altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per il medesimo relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
- dispone che il padre potrà vedere il figlio minore solo previ incontro protetti da concordare con i SS territorialmente competenti e in base alle modalità imposte dalla struttura carceraria ove lo stesso è ristretto;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT,
- - pone altresì a carico del padre l'onere del pagamento del 50 % delle spese riguardanti il figlio non coperte dall'assegno ordinario di mantenimento che Per_1
pagina 10 di 15 si rendessero necessarie secondo il seguente schema come da nuovo Protocollo che si riporta integralmente:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 11 di 15 - tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da pagina 12 di 15 contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 13 di 15 - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
- Dispone che i Servici Sociali competenti per GA provvedano a : - monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni da oggi;
- provvedano a disciplinare il diritto di visita del padre con incontri protetti anche in base alle modalità imposte dalla Casa Carceraria ove è recluso il padre;
- predispongano i percorsi di supporto psicologico e non ritenuti necessari sia per il minore che per i coniugi atti a migliorare anche la comunicazione e la genitorialità;
pagina 14 di 15 - Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio da versare a favore dell'Erario liquidate in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati.
Così deciso in GA, Camera di Consiglio del 25.9.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 15 di 15
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 33443311 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 77..66..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA EL del foro di GA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 10.9.25 ex art. 473bis-28 cpc tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1
marito chiedendo nei suoi confronti la pronuncia di separazione giudiziale .
In fatto premetteva di aver contratto matrimonio civile il 24 novembre 2020 a GA , con una celebrazione peraltro svoltasi presso l'Istituto penitenziario di via Gleno di
GA ove il marito era stato recluso per l'evasione dagli arresti domiciliari oltre che per reati di varia natura, tra cui spaccio e lesioni personali. Assumeva che dall'unione era nato il figlio in Seriate il 7 novembre 2021e che la nascita del bambino aveva Per_1
destabilizzato del tutto i rapporti tra i coniugi, già difficili, e di come il marito trascorreva molte ore, anche notturne, fuori casa senza fornire spiegazioni, perdeva sempre più spesso i lavori di volta in volta trovati ed assumeva, nei suoi confronti, atteggiamenti sempre più aggressivi e offensivi. Riferiva di essersi dovuta rivolgere ai propri genitori al fine id ottenere supporto con il figlio anche alla luce della totale indifferenza del marito il quale aveva iniziato a tornare a casa sempre più spesso in stato di alterazione psicofisica , trascorrendo il tempo al bar con gli amici , restando privo di lavoro che neppure cercava in ciò disinteressandosi anche alle più elementari esigenze familiari. Riferiva di essersi rivolta alle forze dell'ordine in più occasioni per i maltrattamenti e le aggressioni subite, riportando l'ultima denuncia datata 5 maggio 2024 avanti ai CC di Grumello del Monte, e di come, per questo, ella aveva temporaneamente e a suo malgrado lasciato la casa coniugale per stabilirsi presso i propri genitori a Telgate, mentre il marito era rimasto finora a GA nella casa coniugale di proprietà ove non solo continuava a vivere, CP_2
ma ospitava altre persone che di fatto bivaccavano e disturbavano l'intero vicinato.
Assumeva, da ultimo, che la situazione familiare era stata data in carico ai Servizi Sociali
e segnalata al Tribunale dei minorenni, ove, su ricorso del Pubblico Ministero, vi era stata la nomina di una curatrice speciale. Riteneva che era stato il comportamento del marito l'unica causa della rottura della comunione di vita coniugale . Evidenziava che il marito mai aveva contribuito al mantenimento del figlio in alcun modo, ricordando a tal uopo pagina 2 di 15 come ella avesse un reddito mensile di circa 1.000 euro per l'occupazione a tempo indeterminato che aveva con la società operante nel settore delle pulizie Controparte_3
civili e industriali, e lavorava presso la struttura alberghiera NH di GA. Concludeva così con la richiesta della separazione giudiziale dal marito con declaratoria di addebito a carico dello stesso e, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis-15 cpc, chiedeva che fosse ordinato l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente, per consentirle il rientro unitamente al figlio, oltre al divieto di avvicinamento a lei e al figlio, instando, nel merito, per l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di lei e correlata assegnazione della casa coniugale, chiedendo quindi l'intervento dei Servizi Sociali che già avevano iniziato ad operare per via del procedimento pendente davanti al TM, chiedendo quindi anche modalità protetta per l'esercizio della visita del padre, richiedendo peraltro che comunque ciò potesse avvenire solo all'esito positivo di un percorso di recupero del marito, chiedeva € 300,00 di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
Vista la richiesta di provvedimenti ex articolo 473 bis 15 cpc per allontanamento e divieto di avvicinamento, il giudice designato fissava apposita udienza per la comparizione: detto procedimento tuttavia veniva dichiarato estinto per la rinuncia da parte del procuratore della ricorrente, anche alla luce di quanto era già intervenuto in via cautelare nell'ambito del pendente giudizio penale.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice istruttore affidava in via super- esclusiva il minore alla madre, poneva a carico del padre l'onere di versare un assegno di
€ 250,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo l'ausilio dei SS, anche in concomitanza degli operatori carcerari per la visita padre/figlio.
Con decreto del TM si riuniva al presente giudizio quello pendente avanti al Tribunale minori.
Non veniva assunta nessun tipo di prova istruttoria, ma il procuratore di parte ricorrente allegava e depositava gli atti la sentenza penale emessa il 24 gennaio 2025 a carico del pagina 3 di 15 resistente, nella quale, dichiarata la colpevolezza di questi per il reato di maltrattamento in famiglia con l'aggravante della recidiva, veniva pronunciata la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Veniva quindi fissata, ai sensi dell'articolo 473 bis 28 cpc, l'udienza di remissione della causa in decisione alla data del 10 settembre 2025, all'esito della quale il giudice designato rimetteva la causa in decisione avanti al Collegio.
Deve darsi atto innanzitutto del dato che la riunione al presente del procedimento pendente avanti al TM non imponga alcuna particolare pronuncia, anche alla luce delle relazioni dei SS delegati e per la attuale condanna carceraria del resistente.
Per quanto concerne il merito si ha quanto segue.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno alla prima udienza questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Occorre soffermarsi a) sulla richiesta di addebito, b) sull'affido super-esclusivo richiesto,
c) le modalità di visita e la misura del mantenimento del minore.
- Sulla domanda di addebito.
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito a seguito dei maltrattamenti e delle aggressioni fisiche patite ad opera del marito.
A fondamento di ciò oltre alla denuncia e al referto del PS allegato agli atti, oggi vi è la pronuncia della condanna per il reato ex art. 572 cp a carico del resistente – sentenza n.
98/25 del 24.1.2025 (l'imputazione era stata la seguente: “Perché con condotte abituali, maltrattava la moglie, convivente, , rivolgendole ingiurie e minacce di Parte_1
morte almeno due o tre volte alla settimana, soprattutto a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti,e percuotendola in più occasioni apostrofandola specificatamente con parole quali “puttana”, “madre di merda”, “matta”, “malata psicopatica”;
pagina 4 di 15 provocandole ecchimosi alle orbite a dicembre del 2021, provocandole lesioni, ecchimosi ematomi al labbra, guance, arti anche durante la gravidanza, tentando di legarle i polsi al calorifero con fascette, nell'ottobre 2023; colpendola con schiaffi, minacciandola con un coltello da cucina e con parole quali: “Oggi vedrai che si muore tutti” il 17 agosto
2024, con la recidiva reiterata infraquinquennale a pena espiata, di cui all'articolo 99, secondo comma e il quarto comma del codice penale. In GA dal 2021 fino all'11 settembre 2024, data di esecuzione della misura”).
Per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria, come noto, non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche lo stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza;
grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza matrimoniale allegare e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, per cui vanno valutate le condotte dei coniugi al fine di determinare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento di uno dei coniugi e la intollerabilità della convivenza. Nel caso di specie si ha prova di una importante sequenza di violenze e maltrattamenti, ivi compresa la violenza durante la gravidanza della ricorrente, contro la moglie posti in essere dal marito e ciò è in grado, da solo, a giustificare l'addebito stesso.
Vale richiamare in tal senso una recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col pagina 5 di 15 comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31901, ma anche Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388, Tribunale Salerno sez. I, 03/11/2020, n.2676, Tribunale Terni,
20/04/2020, n.254, Tribunale Perugia sez. I, 25/03/2020, n.404, Corte appello L'Aquila,
18/03/2020, n.448)
Si ha prova di tale condotta violenta e di sopraffazione protratta proprio dalla documentazione penale allegata al fascicolo della ricorrente, all'ampia motivazione della sentenza penale sopra indicata che si intendono di fatto trascritte.
Alla luce allora di quanto finora detto e della certezza delle plurime condotte violente ed aggressive contro la moglie, la separazione deve essere addebitata al marito.
- Sulla forma di affido del figlio minore
Ebbene anche in questa sede non può che condividersi la scelta già effettuata in tema di affido, dovendosi evidentemente accogliersi la richiesta di affido esclusivo del figlio ancora minore della coppia, come peraltro già indicato nell'ambito dei provvedimenti provvisori all'esito della prima udienza del giudizio, ritenendo effettivamente maggiormente tutelante la forma di affido super esclusivo.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
pagina 6 di 15 Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene pagina 7 di 15 sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova proprio di tale ultima ipotesi di maltrattamento in grado di evidenziare una notevole inidoneità genitoriale del padre stesso e quindi da giustificare la pronuncia di un affido cd super-esclusivo.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Il figlio minore viene affidato ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali del medesimo (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
pagina 8 di 15 - Sul diritto di visita padre/figlio
Come indicato sopra il padre è attualmente recluso presso la Casa circondariale di
GA. Appare dunque necessario mantenere il diritto di visita tra padre e figlio regolamentato dagli operatori sociali del SS competente per territorio, in collaborazione con gli operatori e quindi l'applicazione stessa delle modalità e degli orari predisposti dalla casa circondariale.
I SS competenti per il Comune di GA sono delegati altresì a predisporre ogni tipo di percorso di tipo anche psicologico che sia ritenuto utile sia al minore che alle parti stesse, anche in termini di sostegno alla genitorialità
- Sull'assegno di mantenimento
In assenza di notizie di tipo economico finanziario del resistente non può che essere imposto l'importo minimo applicato per prassi da questo Tribunale e pari ad € 250,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo che si riporta per esteso in sede di dispositivo.
- Sulle spese di giudizio
Le spese di lite, considerata la soccombenza anche solo per l'addebito, vanno poste a carico del resistente e riconosciute a favore dell'Erario alla luce del Patrocinio a spese dello Stato di cui è beneficiaria la ricorrente. La liquidazione viene compiuta in conformità ai parametri di cui al DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, di bassa complessità con tutte le fasi di giudizio )
Con diverso decreto collegiale verrà invece liquidato il compenso del procuratore della ricorrente
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
pagina 9 di 15 - Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
(atto n. 485, parte II°, serie C, registro del Comune di BERGAMO , Atti di
Matrimonio dell'anno 2020)
- Dichiara che la separazione è da addebitare al resistente Controparte_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BERGAMO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Affida il figlio in via esclusiva alla madre , la quale avrà Per_1 Parte_1
altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per il medesimo relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
- dispone che il padre potrà vedere il figlio minore solo previ incontro protetti da concordare con i SS territorialmente competenti e in base alle modalità imposte dalla struttura carceraria ove lo stesso è ristretto;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT,
- - pone altresì a carico del padre l'onere del pagamento del 50 % delle spese riguardanti il figlio non coperte dall'assegno ordinario di mantenimento che Per_1
pagina 10 di 15 si rendessero necessarie secondo il seguente schema come da nuovo Protocollo che si riporta integralmente:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 11 di 15 - tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da pagina 12 di 15 contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 13 di 15 - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
- Dispone che i Servici Sociali competenti per GA provvedano a : - monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni da oggi;
- provvedano a disciplinare il diritto di visita del padre con incontri protetti anche in base alle modalità imposte dalla Casa Carceraria ove è recluso il padre;
- predispongano i percorsi di supporto psicologico e non ritenuti necessari sia per il minore che per i coniugi atti a migliorare anche la comunicazione e la genitorialità;
pagina 14 di 15 - Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio da versare a favore dell'Erario liquidate in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati.
Così deciso in GA, Camera di Consiglio del 25.9.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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