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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11130 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15874/2024 promossa da:
C.F: , in persona del Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 suo l.r. e Amministratore p.t., dott. C..F.: residente in [...], elettivamente domiciliato in Ariano Irpino, alla Via Tribunali, n. 7, presso lo studio dell'avv. Carmen Simonazzi, ATTORE contro
Avv. UI DO rappresentato e difeso da se stessa (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in alla Via Aquileia n. 49 Pt_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il conveniva in giudizio DO Parte_2 UI, per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultima, già amministratore del Condominio, per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato conferitole, con particolare riguardo al rinnovo della polizza n. 3022560423 con e, Controparte_3 per l'effetto, sentirla condannare a risarcire al la somma di € 35.297,40, oltre interessi e CP_1 rivalutazione a titolo di esborsi complessivamente sostenuti in adempimento della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 2728/2018 per il sinistro occorso ad una condomina durante il periodo di scopertura assicurativa, oltre spese di lite da distrarre.
Emesso il decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., si costituiva in giudizio DO UI, la quale, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della spa HDI Assicurazioni, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Denegata l'istanza formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la causa all'udienza cartolare del 20.11.2025 era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
E' incontestato che con sentenza emessa il 21.3.2023 all'esito del giudizio iscritto al n. RG 2728/2018, il Tribunale di Napoli abbia condannato il ritenuto responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c., CP_1 pagina 1 di 3 al risarcimento del danno subito dalla condomina l'1.8.2015 nella misura di euro Parte_3 14449,82, oltre accessori e spese di lite sostenute anche dalla , nei confronti della Controparte_4 quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di manleva a causa della esclusione della garanzia assicurativa, posto che la polizza, scaduta il 9.7.2014, era stata rinnovata solo il 7.8.2015 decorso il termine di 15 giorni di tolleranza e, dunque, senza effetto retroattivo.
La documentazione acquisita evidenzia poi che il pagamento della polizza scaduta il 9.7.2014 era effettuato a mezzo assegno bancario emesso il 22.7.2015, ma che risulta effettivamente pagato il 7.8.2015. La DO assume che detto assegno sia stato consegnato a prima delle CP_5 vacanze estive e che la ricevuta di pagamento indica la data di scadenza della vecchia rata il 9.7.2015 e di pagamento della nuova rata il 9.7.2016, con la conseguenza che l'intero periodo debba ritenersi coperto.
Le eccezioni non meritano pregio.
Che durate il periodo del sinistro occorso alla il fosse privo di copertura Pt_3 CP_1 assicurativa è stato acclarato dalla sentenza citata, le cui argomentazioni, del tutto condivisibili, si richiamano in questa sede, non essendovi prova che il premio sia stato pagato tempestivamente, considerato che l'assegno è stato emesso il 22.7.2015, allorché la rata era già ampiamente scaduta ed il termine di tolleranza era prossimo alla scadenza e che l'effetto solutorio del pagamento a mezzo assegno bancario si verifica solo con l'effettivo incasso da parte del creditore. A nulla rileva che l'assegno sia stato consegnato tempestivamente all'agente, essendo preciso onere di diligenza della convenuta accertarsi e curare che il pagamento, proprio perché già effettuato in data prossima alla scadenza anche del periodo di tolleranza, fosse ricevuto dalla Compagnia di Assicurazioni almeno entro detto termine.
Inconferente risulta poi la difesa afferente ad una colpa del legale del nel giudizio CP_1 concluso con la sentenza citata, posto che le evidenze documentali, di cui si è dato riscontro anche in questa sede non lasciano margine di dubbio in ordine alla non operatività della garanzia.
Il tardivo pagamento nel premio con conseguente inoperatività della polizza integra una forma di grave inadempimento imputabile all'amministratore. Rientra, infatti, tra i compiti primari dell'amministratore quello di provvedere alla gestione ordinaria del condominio e dei suoi interessi, tra cui il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso che riveste evidentemente carattere essenziale e prioritario ai fini della corretta gestione del Condominio.
E', pertanto, configurabile un comportamento negligente imputabile all'amministratore e, quindi la sua responsabilità contrattuale nei confronti del per le conseguenze derivate dall'omesso CP_1 pagamento del premio in scadenza, con la conseguenza che l'amministratore è tenuto a tenere indenne il di quanto da questi pagato a terzi a causa della mancanza di copertura assicurativa, CP_1 anche a titolo di spese di lite e di CTU, importo, peraltro, non contestato nel suo ammontare dalla parte convenuta.
In conclusione, la domanda va accolta e per l'effetto la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 35297,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Nulla titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non avendo l'attrice allegato e provato il maggior danno che giustifichi l'ulteriore risarcimento.
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati avuto riguardo al valore della causa ed ai minimi previsti, considerata la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 1) dichiara la responsabilità di ON LU per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato conferitole dal con particolare Parte_2 riguardo al rinnovo della polizza n. 3022560423 con;
Controparte_6
2) condanna ON LU al risarcimento del danno subito dal Parte_2
nella misura di € 35.297,40, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
[...]
3) condanna ON LU al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 547,00 per spese vive ed in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, con attribuzione all'avv. CARMEN SIMONAZZI.
NAPOLI, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15874/2024 promossa da:
C.F: , in persona del Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 suo l.r. e Amministratore p.t., dott. C..F.: residente in [...], elettivamente domiciliato in Ariano Irpino, alla Via Tribunali, n. 7, presso lo studio dell'avv. Carmen Simonazzi, ATTORE contro
Avv. UI DO rappresentato e difeso da se stessa (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in alla Via Aquileia n. 49 Pt_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il conveniva in giudizio DO Parte_2 UI, per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultima, già amministratore del Condominio, per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato conferitole, con particolare riguardo al rinnovo della polizza n. 3022560423 con e, Controparte_3 per l'effetto, sentirla condannare a risarcire al la somma di € 35.297,40, oltre interessi e CP_1 rivalutazione a titolo di esborsi complessivamente sostenuti in adempimento della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 2728/2018 per il sinistro occorso ad una condomina durante il periodo di scopertura assicurativa, oltre spese di lite da distrarre.
Emesso il decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., si costituiva in giudizio DO UI, la quale, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della spa HDI Assicurazioni, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Denegata l'istanza formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la causa all'udienza cartolare del 20.11.2025 era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
E' incontestato che con sentenza emessa il 21.3.2023 all'esito del giudizio iscritto al n. RG 2728/2018, il Tribunale di Napoli abbia condannato il ritenuto responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c., CP_1 pagina 1 di 3 al risarcimento del danno subito dalla condomina l'1.8.2015 nella misura di euro Parte_3 14449,82, oltre accessori e spese di lite sostenute anche dalla , nei confronti della Controparte_4 quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di manleva a causa della esclusione della garanzia assicurativa, posto che la polizza, scaduta il 9.7.2014, era stata rinnovata solo il 7.8.2015 decorso il termine di 15 giorni di tolleranza e, dunque, senza effetto retroattivo.
La documentazione acquisita evidenzia poi che il pagamento della polizza scaduta il 9.7.2014 era effettuato a mezzo assegno bancario emesso il 22.7.2015, ma che risulta effettivamente pagato il 7.8.2015. La DO assume che detto assegno sia stato consegnato a prima delle CP_5 vacanze estive e che la ricevuta di pagamento indica la data di scadenza della vecchia rata il 9.7.2015 e di pagamento della nuova rata il 9.7.2016, con la conseguenza che l'intero periodo debba ritenersi coperto.
Le eccezioni non meritano pregio.
Che durate il periodo del sinistro occorso alla il fosse privo di copertura Pt_3 CP_1 assicurativa è stato acclarato dalla sentenza citata, le cui argomentazioni, del tutto condivisibili, si richiamano in questa sede, non essendovi prova che il premio sia stato pagato tempestivamente, considerato che l'assegno è stato emesso il 22.7.2015, allorché la rata era già ampiamente scaduta ed il termine di tolleranza era prossimo alla scadenza e che l'effetto solutorio del pagamento a mezzo assegno bancario si verifica solo con l'effettivo incasso da parte del creditore. A nulla rileva che l'assegno sia stato consegnato tempestivamente all'agente, essendo preciso onere di diligenza della convenuta accertarsi e curare che il pagamento, proprio perché già effettuato in data prossima alla scadenza anche del periodo di tolleranza, fosse ricevuto dalla Compagnia di Assicurazioni almeno entro detto termine.
Inconferente risulta poi la difesa afferente ad una colpa del legale del nel giudizio CP_1 concluso con la sentenza citata, posto che le evidenze documentali, di cui si è dato riscontro anche in questa sede non lasciano margine di dubbio in ordine alla non operatività della garanzia.
Il tardivo pagamento nel premio con conseguente inoperatività della polizza integra una forma di grave inadempimento imputabile all'amministratore. Rientra, infatti, tra i compiti primari dell'amministratore quello di provvedere alla gestione ordinaria del condominio e dei suoi interessi, tra cui il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso che riveste evidentemente carattere essenziale e prioritario ai fini della corretta gestione del Condominio.
E', pertanto, configurabile un comportamento negligente imputabile all'amministratore e, quindi la sua responsabilità contrattuale nei confronti del per le conseguenze derivate dall'omesso CP_1 pagamento del premio in scadenza, con la conseguenza che l'amministratore è tenuto a tenere indenne il di quanto da questi pagato a terzi a causa della mancanza di copertura assicurativa, CP_1 anche a titolo di spese di lite e di CTU, importo, peraltro, non contestato nel suo ammontare dalla parte convenuta.
In conclusione, la domanda va accolta e per l'effetto la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 35297,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Nulla titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non avendo l'attrice allegato e provato il maggior danno che giustifichi l'ulteriore risarcimento.
Le spese seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati avuto riguardo al valore della causa ed ai minimi previsti, considerata la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 1) dichiara la responsabilità di ON LU per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal mandato conferitole dal con particolare Parte_2 riguardo al rinnovo della polizza n. 3022560423 con;
Controparte_6
2) condanna ON LU al risarcimento del danno subito dal Parte_2
nella misura di € 35.297,40, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
[...]
3) condanna ON LU al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 547,00 per spese vive ed in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, con attribuzione all'avv. CARMEN SIMONAZZI.
NAPOLI, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Francavilla
pagina 3 di 3