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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9785 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1943/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 11.1.2024
DA
(C.F. e P. IVA ), in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Modena via Cardinale Morone n. 8 presso l'avv. Rocco
Strangi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), in persona di un procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Cerva n. 8 presso l'avv. Vincenzo
MA, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta,
CONVENUTO pagina 1 di 13 OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia il Tribunale adito:
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di , poi Controparte_2
ora in relazione ai rapporti contrattuali per cui è in causa per CP_3 Controparte_1 aver illegittimamente interrotto le linee di credito concesse a ora;
Parte_1 Parte_1 accertare e dichiarare, anche in via equitativa, in € 2.469.655,60 o nella diversa maggiore o minore somma risultante dal giudizio, i danni subiti da ora in relazione Parte_1 Parte_1 all'inadempimento contrattuale di , poi ora Controparte_2 CP_3
e pertanto condannare quest'ultima al pagamento del relativo importo a favore di Controparte_1
il tutto con rivalutazione monetaria e/o interessi di legge dalla data Parte_1 dell'evento del 13.05.2016 all'effettivo pagamento.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della C.T.U. come formulata con la memoria ex art. 171 ter n.2 C.p.c. e quindi: ammettersi di C.T.U. finalizzata ad accertare alla luce della documentazione allegata nel fascicolo: -
L'andamento e lo stato dei conti correnti n. 40066 e n. 40351 dal 01.10.2015 al 24.05.2016 e gli affidamenti complessivi concessi sugli stessi ed il relativo stato con i relativi saldi mensili;
- Lo stato del debito finanziario della società dal 2013 al 30.01.2016; Parte_1
- Il valore di mercato dell'azienda della società al 01.10.2015. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
La convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, respingere qualsiasi domanda formulata dalla perché infondata Parte_1 sotto il profilo dell'an e del quantum;
- in via istruttoria, essendo già stata svolta attività istruttoria a seguito del provvedimento del
20.6.2024, ammettere il capitolato di prova orale sui capitoli nn. 3 e 6 dedotti alle pagg. 7 e 8 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. con i testi ivi indicati, non ammessi con il citato provvedimento del 20.6.2024. Non ammettere il capitolato di prova ex adverso dedotto nella seconda memoria del pagina 2 di 13 13.5.2024 per la parte dei capitoli che non sono stati ammessi con il prima citato provvedimento del
20.6.2024. Dichiarare incapaci a testimoniare i due testi ex adverso indicati sigg.ri e Tes_1
Nel caso denegato di accoglimento del predetto capitolato ammettere il Testimone_2 CP_1 alla prova contraria con i testi: sig. c/o piazza Meda n. 4,
[...] Tes_3 Controparte_1
Milano; e sig. c/o piazza Meda n. 4, Milano. Testimone_4 Controparte_1
Non ammettere le C.T.U. richieste in mancanza dei relativi presupposti.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Il dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, Controparte_1 anche istruttoria, dovesse essere svolta in questa sede e fase dalla parte attrice, in considerazione delle preclusioni maturate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2024 la società ha Parte_1
convenuto in giudizio il sponendo che: Controparte_1
-è stata una rilevante agenzia investigativa operante in tutta Italia che, fondata nel 2006 da , valente professionista del settore dal 1999, ha nel tempo costruito Persona_1
un affiatato team di investigatori privati grazie al quale ha consolidato una affidabile clientela costituita prevalentemente da primarie compagnie assicurative;
-nell'anno 2015, anno in cui si è verificato un calo del fatturato a causa dell'inaspettata interruzione dei rapporti con la cliente intratteneva significativi Controparte_4
rapporti bancari con la , poi divenuta Controparte_2 [...]
ed ora ed in particolare: a) apertura di credito sul conto CP_3 Controparte_1
corrente n. 40066 di euro 30.000,00 con validità a revoca;
b) apertura di credito per anticipi fatture di euro 350.000,00 sul conto n. 40351 con validità a revoca;
-il 16.11.2015 , amministratore unico della società, veniva informato da Persona_1
alcuni dipendenti, che si trovavano in trasferta di lavoro, del mancato funzionamento delle carte di credito aziendali a loro consegnate;
-a seguito di delucidazioni richieste, la banca confermava l'avvenuta sospensione dell'operatività delle carte di credito, senza specificare alcuna valida motivazione;
-a seguito di un incontro in data 23.11.2015 con alcuni funzionari della banca, pagina 3 di 13 quest'ultima richiedeva chiarimenti circa il calo di fatturato riscontrato nel corso dell'anno e il chiariva che era dovuto all'inaspettata interruzione dei rapporti Per_1
lavorativi con la cliente ma che si era già prodigato per reperire nuove CP_5
clienti, nella fattispecie ed grazie alle quali, con il Controparte_6 CP_7
lavoro che queste avrebbero commissionato nei mesi successivi, contava di assorbire già nel 2016 il calo di fatturato riscontrato nel corso del 2015;
-i funzionari prendevano, quindi, atto dell'insussistenza di segnali d'allarme e ribadivano la propria disponibilità a mantenere i rapporti in essere, chiedendo però, quale segnale di fiducia, di effettuare dei versamenti a parziale rientro dell'esposizione, che venivano effettuati mediante due bonifici nel gennaio e nel febbraio 2016 dell'importo complessivo di euro 48.400,00;
-ancora nel mese di marzo veniva organizzato un incontro tra Testimone_5
commercialista e consulente della società, ed il funzionario nel corso Testimone_4
del quale quest'ultimo garantiva che da lì a breve la banca avrebbe dato nuovamente corso all'anticipo fatture richieste dalla società;
-nonostante le rassicurazioni fornite da parte della banca, quest'ultima continuava ad addurre pretesti di ogni sorta per non dare seguito alle plurime richieste di anticipo fatture, ciò comportando nel corso dell'anno 2015 dall'1 ottobre un mancato anticipo di fatture per euro 103.942,37 e dall'inizio del 2016 un mancato anticipo di fatture per euro
301.788,24, tutte indicate nelle scritture contabili, così dando corso ad estenuanti ed ulteriori confronti nel corso dei quali la banca continuava ad ingenerare nella società il legittimo affidamento circa l'imminente ripresa della normale operatività finanziaria, come risulta chiaramente dalla e-mail del 12.4.2016 ove il funzionario della banca così scriveva: “Ciao , noi siamo pronti a fare la nostra, dopo la sistemazione e la Tes_2
ripresa dell'operatività, come ampiamente comunicato in tutti gli incontri. Ho messo per c/c anche il capo area”;
-in data 13.5.2016 la banca, disattendendo incomprensibilmente le aspettative ingenerate alla società, comunicava a quest'ultima il recesso dai rapporti bancari invitandola pagina 4 di 13 all'integrale rientro dell'esposizione che ammontava all'epoca a complessivi €
289.055,63 e, pertanto, nel complessivo limite delle aperture di credito accordate ammontante ad € 380.0000,00 (di cui € 350.000,00 per anticipi fatture ed € 30.000,00 per anticipo credito su conto corrente);
-tale comportamento della banca è manifestamente contrario ai principi di buona fede e ciò sotto vari profili, atteso che il recesso dall'anticipazione di credito, oltre a non trovare giustificazione alcuna, è stato comunque esercitato in maniera repentina, senza alcun preavviso ed anzi dopo aver piuttosto ingenerato nella società il legittimo affidamento circa il mantenimento dei rapporti in essere;
-a dimostrazione dell'arbitrarietà di tale comportamento, era la banca stessa a riconoscere come meritevole di credito la società a distanza di soli 10 giorni, allorquando ha concesso a quest'ultima un mutuo di euro 289.055,63, disponendo la revoca del precedente atto di recesso;
in altri termini, dopo aver disposto la revoca alla società delle precedenti linee di credito, la banca ha di fatto imposto alla stessa uno strumento di finanziamento che, a differenza di quello precedente, era del tutto inidoneo a garantire la necessaria liquidità all'azienda; una linea di credito che la società a quel punto è stata costretta ad accettare, destinando l'intero importo a ricoprire l'esposizione aperta per il medesimo importo con la banca, privando in tal modo l'azienda della liquidità necessaria per la prosecuzione dell'attività;
-in quel periodo, infatti, diversi investigatori della società rassegnavano le proprie dimissioni a causa del mancato pagamento degli stipendi cagionato proprio dalla crisi di liquidità dell'azienda, agendo altresì in via giudiziale per il pagamento dei loro stipendi, oltre che per il TFR maturato, incrementando ulteriormente l'esposizione finanziaria dell'azienda;
-tali conseguenze sarebbero state scongiurate se solo la banca avesse adottato una condotta consona alla lealtà contrattuale, dando esecuzione ai rapporti in essere;
Part
-a quel punto, ai soci della non rimaneva che prendere atto della situazione venutasi a creare, deliberando lo stato di liquidazione della società.
pagina 5 di 13 Deduce che l'arbitrarietà del comportamento della banca, e pertanto la violazione della clausola di buona fede, è comprovata: 1) dal fatto che la revoca disposta in data
13.5.2016 contrasta con l'affidamento in senso opposto ingenerato nella cliente per oltre sei mesi, ovvero da novembre 2012 e fino ancora poco tempo prima la revoca stessa;
2) dalla repentinità del suo esercizio, esercitato senza alcun preavviso;
3) dall'assenza di alcuna valida motivazione tanto che, a soli dieci giorni di distanza dalla recesso dell'affidamento di € 289.055,63, la banca, previa revoca del recesso, ha concesso credito alla cliente per il medesimo importo ma con uno strumento (mutuo) inidoneo a garantirle la liquidità necessaria per prosecuzione dell'attività di impresa che l'illegittimo recesso esercitato dalla banca, in quanto contrario alla buona CP_8
fede contrattuale, ha compromesso in modo irreparabile la possibilità per la società di proseguire con la propria attività generando una situazione di crisi di liquidità, poi ulteriormente aggravata dal successivo finanziamento di € 289.055,63 tramite un mutuo, nei fatti imposto dalla al cliente tanto che l'intero credito è stato impiegato a CP_2
totale copertura della precedente esposizione.
Allega che i danni subiti ammontano alla somma di euro 2.469.655,60, pari al valore dell'avviamento ricavabile.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
, poi ora in relazione ai Controparte_2 CP_3 Controparte_1
rapporti contrattuali per cui è in causa per aver illegittimamente interrotto le linee di credito concesse alla società ora in liquidazione;
di accertare e dichiarare, Parte_1
anche in via equitativa, in euro 2.469.655,60 o nella diversa maggiore o minore somma risultante dal giudizio, i danni subiti da in relazione all'inadempimento Parte_1
contrattuale e di condannare la banca al pagamento del relativo importo, il tutto con rivalutazione monetaria e/o interessi di legge dalla data del 13.5.2016 all'effettivo pagamento.
Si è costituito in giudizio il il quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiede il rigetto delle domande attoree.
pagina 6 di 13 Espone che:
-la SID godeva nel 2015 di un fido di cassa per € 30.000,00 e di un fido per anticipazioni fatture per € 350.000,00;
-nell'apertura di credito (fido di cassa), la banca attribuisce al cliente la facoltà di disporre immediatamente di danaro;
non così, invece, per il caso di fido per Parte_2
nell'ambito del quale la banca si impegna ad accettare il foglio presentato dal
[...]
cliente fino ad un certo limite massimo di importo (il ), non rappresentando Parte_2
così somme messe a disposizione del cliente e non facendo, quindi, ritenere coperto un c/c bancario;
-già dai primi mesi del 2015 la banca ha rappresentato all'attrice la difficoltà di ricongiungere i bonifici intervenuti sul conto della società con le anticipazioni erogate, creando irregolarità e difformità nella gestione del fido per anticipazioni;
-il problema si è riproposto nell'estate del 2015, con anticipazioni mandate impagate perché non ricongiungibili con gli accrediti che pervenivano sul conto della società e ciò nonostante i plurimi solleciti della banca diretti a normalizzare l'operatività ed a sistemare il pregresso, che comportava sconfinamenti in conto dal fido di cassa;
-seppure la società attrice si fosse impegnata a dare trasparenza alle anticipazioni ed ai relativi pagamenti a chiusura, dal mese di novembre del 2015 la movimentazione del conto della società non riassorbiva più le fatture anticipate e risultate impagate ed invero in data 10.12.2015 sono state addebitate in conto fatture impagate per complessivi euro
33.190,67, determinando uno scoperto di conto per euro 86.566,76, dal momento che il conto presentava un saldo negativo di euro 116.566,76 a fronte di un fido di cassa di euro 30.000,00;
-in tale momento le carte di credito sono state bloccate per irregolare utilizzo del conto e cioè a fronte di aumenti di sconfinamenti e di un'operatività a credito ridotta ai minimi termini;
- al 31.12.2015 vi era un saldo a debito per € 206.877,42, rispetto ad un fido di cassa per
€ 30.000,00;
pagina 7 di 13 -successivamente nel mese di gennaio 2016 l'operatività del conto non si è modificata, con un incremento dello scoperto fino ad euro 231.553,85 sino ad arrivare, nonostante i versamenti effettuati dal al mese di marzo ad uno scoperto di circa euro Per_1
305.000,00.
Deduce, pertanto:
-che il recesso della banca dall'apertura di credito nel successivo mese di maggio non poteva essere una sorpresa e che lo stesso era perfettamente lecito;
-che i bilanci in erano perdita dal 2014 (l'ultimo dei quali evidenzia una perdita di esercizio al 31.12.2015 di circa € 469.000,00) e la banca non avrebbe potuto erogare ulteriore credito anche sotto forma di anticipazioni, se non fosse stata manifestata dalla società una ripresa sostanziale della gestione caratteristica;
-che, secondo il principio di solidarietà contrattuale, l'unico modo per tutelare gli interessi della cliente era proprio quello di consentire di rientrare gradualmente dall'esposizione maturata mediante la sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione del debito stipulato in data 23.5.2016, con il fine di trasformare un debito a breve termine in un debito a medio/lungo termine, che consentisse alla società di riprendersi, consentendo di azzerare quasi completamente il saldo debitore e di rateizzare il debito a tasso agevolato;
-le circostanze che si trattava di una società in cui i bilanci dicono che operava in perdita già sin dal 2014, la cui gestione caratteristica si è andata sempre più contraendo da dopo l'agosto del 2015 e la clientela della quale non pagava più le fatture emesse (che la medesima società si era già fatta anticipare dalla banca), portano a concludere che la crisi era endogena alla società medesima e non esogena.
Chiede, pertanto, di respingere le domande formulate dalla società attrice poiché infondate.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi pagina 8 di 13 espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Rileva, in primo luogo il Tribunale che sia nel contratto di apertura di credito sul conto corrente n. 40066 (v. doc. n. 5 attrice) per l'importo di euro 30.000,00 a tempo indeterminato sia nel contratto di apertura di credito per anticipo fatture Italia sul conto corrente n. 40651 (v. doc. n. 6 attrice) per l'importo di euro 350.000,00 a tempo indeterminato le parti hanno pattuito all'art. 5 il recesso dal contratto stabilendo che la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, nonché di ridurlo o di sospenderlo;
per il pagamento sarà dato al cliente per iscritto un preavviso non inferiore ad un giorno;
analoga facoltà di recesso ha il cliente.
Tuttavia, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti (v. Cass.
n. 17291/16 e già v. Cass. n. 4538/97).
pagina 9 di 13 In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845 comma
3 c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (v. Cass. n.
29317/2020).
Inoltre, seppure affermato in sede di revocatoria, la necessità di considerare sussistente la cd. copertura di un conto corrente bancario non si dà nel caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti, i quali non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà; ne deriva che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, né può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, e tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l'apertura di credito, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla pagina 10 di 13 stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (v. Cass. n. 7451/08, Cass. n.
13510/15 e Cass. n. 22597/17).
Ne consegue che nella fattispecie in esame il limite dell'affidamento concesso dalla banca era pari ad euro 30.000,00, ossia quello dell'apertura di credito sul conto corrente
40066 in conto corrente, e non anche il limite di euro 350.000,00 di cui al cd. Parte_2
ovvero il conto anticipi fatture Italia, che è un mero conto ancillare di evidenza.
Già nel maggio 2015, e quindi un anno prima del recesso, la banca aveva rappresentato alla società attrice la difficoltà di ricongiungere i bonifici intervenuti sul conto della società con le anticipazioni effettuate (v. doc. n. 2 convenuta).
Dagli estratti conto del conto corrente n. 40066 (v. doc. n. 3 convenuta) risultano dei superamenti del limite concesso di affidamento di euro 30.000,00 nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, dove si arriva ad un saldo finale a debito della società al 31.12.2015 addirittura di euro 206.877,42.
In tale situazione in data 11.12.2015 erano state, di conseguenza, bloccate le carte di credito (v. doc. n. 5 convenuta).
La situazione è ben nota alla società tanto che il socio effettua dei Persona_1
versamenti, quali prestiti socio, a favore della società di euro 7.500,00 in data 8.1.2016 e di euro 40.900,00 in data 2.2.2016 (v. doc. nn. 7 e 8 attrice).
Nel gennaio 2016 la situazione peggiora e si arriva ad un saldo finale a debito della società di euro 231.553,85, come emerge dall'estratto conto al 31.1.2016 (v. doc. n. 3 convenuta) e nel mese di marzo si arriva ad un saldo finale a debito di euro 305.437,18 come emerge dall'estratto conto al 31.3.2016 (v. doc. n. 3 convenuta).
Non si può, pertanto, affermare che il recesso in data 13.5.2016 da parte della banca sia avvenuto in modo del tutto imprevisto e arbitrario.
D'altro canto, tale recesso è stato revocato pochi giorni dopo poiché in data 23.5.2016 le parti hanno concluso un accordo di rinegoziazione del debito (v. doc. n. 13 attrice) , con trasformazione di un debito a breve termine in un debito a medio/lungo termine che pagina 11 di 13 consentisse alla società di riprendersi. In tale accordo la società ha riconosciuto il debito ammontante ad euro 289.055,63.
A voler ritenere, peraltro, per ipotesi che l'accordo di rinegoziazione sottenda un mutuo volto a sanare debiti pregressi, tale mutuo solutorio sarebbe comunque valido (v. Cass.
S.U. n. 5841/25).
Non essendo poi stati effettuati i pagamenti dovuti, la banca in data 2.9.2016 ha revocato le facilitazioni di credito ed effettuato il recesso dai rapporti (v. doc. n. 8 convenuta).
Infine dalle dichiarazioni rese all'udienza del 10.10.2024 dal teste già Persona_1
socio e A.U. della società sino al 2016, emerge che nella riunione in data 23.11.2015 i dipendenti della banca e hanno incontrato Controparte_9 Testimone_4 Tes_3
esponendogli, nuovamente, la problematica delle anticipazioni su Persona_1
fatture che non corrispondevano agli importi incassati conteggiati sul conto base e la necessità della sistemazione degli sconfinamenti del conto base dovuti agli addebiti delle anticipazioni impagate.
I testi e hanno dichiarato che alla fine del mese di luglio / Tes_3 Tes_6 Tes_4
primi giorni del mese di agosto del 2015 il responsabile della filiale di Vignola Tes_3
del , ora ha chiamato Controparte_10 Controparte_1 Tes_2
della esponendole che la banca non avrebbe più tollerato anticipazioni
[...] Parte_1
mandate impagate perché non ricongiungibili con accrediti che pervenivano sul conto base n. 40066 della in quella occasione il ha invitato della Parte_1 Tes_3 Testimone_2
a normalizzare l'operatività ed a sistemare il pregresso dal momento che detta Parte_1
operatività generava sconfinamenti sul conto base n. 40066 della concedendo Parte_1
tempo sino a settembre del 2015.
A fronte di tali dichiarazioni, quanto affermato dal teste in ordine alle Tes_5
Par rassicurazioni che la avrebbe ripreso ad anticipare le fatture emesse da non CP_2
contrasta con quanto affermato dalla banca, che ha scritto alla società che avrebbe ripreso ad anticipare le fatture se fosse stata però ripresa l'operatività in attivo.
pagina 12 di 13 Si ritiene, peraltro, che non siano del tutto attendibili le dichiarazioni rese da
[...]
che all'epoca dei fatti era socia della società attrice. Tes_2
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non emerga la prova di alcuna condotta, attiva o omissiva, ascrivibile alla convenuta che si connoti come inadempiente ad CP_2
obblighi di legge o di contratto ovvero contraria al principio di correttezza buona fede e che abbia potuto creare aspettative negli amministratori della società attrice.
Ne consegue che, essendo infondate, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la società attrice va condannata a rimborsare al convenuto le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società ; Parte_1
-condanna la società a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di euro 49.336,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1943/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 11.1.2024
DA
(C.F. e P. IVA ), in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Modena via Cardinale Morone n. 8 presso l'avv. Rocco
Strangi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), in persona di un procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Cerva n. 8 presso l'avv. Vincenzo
MA, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta,
CONVENUTO pagina 1 di 13 OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia il Tribunale adito:
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di , poi Controparte_2
ora in relazione ai rapporti contrattuali per cui è in causa per CP_3 Controparte_1 aver illegittimamente interrotto le linee di credito concesse a ora;
Parte_1 Parte_1 accertare e dichiarare, anche in via equitativa, in € 2.469.655,60 o nella diversa maggiore o minore somma risultante dal giudizio, i danni subiti da ora in relazione Parte_1 Parte_1 all'inadempimento contrattuale di , poi ora Controparte_2 CP_3
e pertanto condannare quest'ultima al pagamento del relativo importo a favore di Controparte_1
il tutto con rivalutazione monetaria e/o interessi di legge dalla data Parte_1 dell'evento del 13.05.2016 all'effettivo pagamento.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della C.T.U. come formulata con la memoria ex art. 171 ter n.2 C.p.c. e quindi: ammettersi di C.T.U. finalizzata ad accertare alla luce della documentazione allegata nel fascicolo: -
L'andamento e lo stato dei conti correnti n. 40066 e n. 40351 dal 01.10.2015 al 24.05.2016 e gli affidamenti complessivi concessi sugli stessi ed il relativo stato con i relativi saldi mensili;
- Lo stato del debito finanziario della società dal 2013 al 30.01.2016; Parte_1
- Il valore di mercato dell'azienda della società al 01.10.2015. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
La convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, respingere qualsiasi domanda formulata dalla perché infondata Parte_1 sotto il profilo dell'an e del quantum;
- in via istruttoria, essendo già stata svolta attività istruttoria a seguito del provvedimento del
20.6.2024, ammettere il capitolato di prova orale sui capitoli nn. 3 e 6 dedotti alle pagg. 7 e 8 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. con i testi ivi indicati, non ammessi con il citato provvedimento del 20.6.2024. Non ammettere il capitolato di prova ex adverso dedotto nella seconda memoria del pagina 2 di 13 13.5.2024 per la parte dei capitoli che non sono stati ammessi con il prima citato provvedimento del
20.6.2024. Dichiarare incapaci a testimoniare i due testi ex adverso indicati sigg.ri e Tes_1
Nel caso denegato di accoglimento del predetto capitolato ammettere il Testimone_2 CP_1 alla prova contraria con i testi: sig. c/o piazza Meda n. 4,
[...] Tes_3 Controparte_1
Milano; e sig. c/o piazza Meda n. 4, Milano. Testimone_4 Controparte_1
Non ammettere le C.T.U. richieste in mancanza dei relativi presupposti.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Il dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, Controparte_1 anche istruttoria, dovesse essere svolta in questa sede e fase dalla parte attrice, in considerazione delle preclusioni maturate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2024 la società ha Parte_1
convenuto in giudizio il sponendo che: Controparte_1
-è stata una rilevante agenzia investigativa operante in tutta Italia che, fondata nel 2006 da , valente professionista del settore dal 1999, ha nel tempo costruito Persona_1
un affiatato team di investigatori privati grazie al quale ha consolidato una affidabile clientela costituita prevalentemente da primarie compagnie assicurative;
-nell'anno 2015, anno in cui si è verificato un calo del fatturato a causa dell'inaspettata interruzione dei rapporti con la cliente intratteneva significativi Controparte_4
rapporti bancari con la , poi divenuta Controparte_2 [...]
ed ora ed in particolare: a) apertura di credito sul conto CP_3 Controparte_1
corrente n. 40066 di euro 30.000,00 con validità a revoca;
b) apertura di credito per anticipi fatture di euro 350.000,00 sul conto n. 40351 con validità a revoca;
-il 16.11.2015 , amministratore unico della società, veniva informato da Persona_1
alcuni dipendenti, che si trovavano in trasferta di lavoro, del mancato funzionamento delle carte di credito aziendali a loro consegnate;
-a seguito di delucidazioni richieste, la banca confermava l'avvenuta sospensione dell'operatività delle carte di credito, senza specificare alcuna valida motivazione;
-a seguito di un incontro in data 23.11.2015 con alcuni funzionari della banca, pagina 3 di 13 quest'ultima richiedeva chiarimenti circa il calo di fatturato riscontrato nel corso dell'anno e il chiariva che era dovuto all'inaspettata interruzione dei rapporti Per_1
lavorativi con la cliente ma che si era già prodigato per reperire nuove CP_5
clienti, nella fattispecie ed grazie alle quali, con il Controparte_6 CP_7
lavoro che queste avrebbero commissionato nei mesi successivi, contava di assorbire già nel 2016 il calo di fatturato riscontrato nel corso del 2015;
-i funzionari prendevano, quindi, atto dell'insussistenza di segnali d'allarme e ribadivano la propria disponibilità a mantenere i rapporti in essere, chiedendo però, quale segnale di fiducia, di effettuare dei versamenti a parziale rientro dell'esposizione, che venivano effettuati mediante due bonifici nel gennaio e nel febbraio 2016 dell'importo complessivo di euro 48.400,00;
-ancora nel mese di marzo veniva organizzato un incontro tra Testimone_5
commercialista e consulente della società, ed il funzionario nel corso Testimone_4
del quale quest'ultimo garantiva che da lì a breve la banca avrebbe dato nuovamente corso all'anticipo fatture richieste dalla società;
-nonostante le rassicurazioni fornite da parte della banca, quest'ultima continuava ad addurre pretesti di ogni sorta per non dare seguito alle plurime richieste di anticipo fatture, ciò comportando nel corso dell'anno 2015 dall'1 ottobre un mancato anticipo di fatture per euro 103.942,37 e dall'inizio del 2016 un mancato anticipo di fatture per euro
301.788,24, tutte indicate nelle scritture contabili, così dando corso ad estenuanti ed ulteriori confronti nel corso dei quali la banca continuava ad ingenerare nella società il legittimo affidamento circa l'imminente ripresa della normale operatività finanziaria, come risulta chiaramente dalla e-mail del 12.4.2016 ove il funzionario della banca così scriveva: “Ciao , noi siamo pronti a fare la nostra, dopo la sistemazione e la Tes_2
ripresa dell'operatività, come ampiamente comunicato in tutti gli incontri. Ho messo per c/c anche il capo area”;
-in data 13.5.2016 la banca, disattendendo incomprensibilmente le aspettative ingenerate alla società, comunicava a quest'ultima il recesso dai rapporti bancari invitandola pagina 4 di 13 all'integrale rientro dell'esposizione che ammontava all'epoca a complessivi €
289.055,63 e, pertanto, nel complessivo limite delle aperture di credito accordate ammontante ad € 380.0000,00 (di cui € 350.000,00 per anticipi fatture ed € 30.000,00 per anticipo credito su conto corrente);
-tale comportamento della banca è manifestamente contrario ai principi di buona fede e ciò sotto vari profili, atteso che il recesso dall'anticipazione di credito, oltre a non trovare giustificazione alcuna, è stato comunque esercitato in maniera repentina, senza alcun preavviso ed anzi dopo aver piuttosto ingenerato nella società il legittimo affidamento circa il mantenimento dei rapporti in essere;
-a dimostrazione dell'arbitrarietà di tale comportamento, era la banca stessa a riconoscere come meritevole di credito la società a distanza di soli 10 giorni, allorquando ha concesso a quest'ultima un mutuo di euro 289.055,63, disponendo la revoca del precedente atto di recesso;
in altri termini, dopo aver disposto la revoca alla società delle precedenti linee di credito, la banca ha di fatto imposto alla stessa uno strumento di finanziamento che, a differenza di quello precedente, era del tutto inidoneo a garantire la necessaria liquidità all'azienda; una linea di credito che la società a quel punto è stata costretta ad accettare, destinando l'intero importo a ricoprire l'esposizione aperta per il medesimo importo con la banca, privando in tal modo l'azienda della liquidità necessaria per la prosecuzione dell'attività;
-in quel periodo, infatti, diversi investigatori della società rassegnavano le proprie dimissioni a causa del mancato pagamento degli stipendi cagionato proprio dalla crisi di liquidità dell'azienda, agendo altresì in via giudiziale per il pagamento dei loro stipendi, oltre che per il TFR maturato, incrementando ulteriormente l'esposizione finanziaria dell'azienda;
-tali conseguenze sarebbero state scongiurate se solo la banca avesse adottato una condotta consona alla lealtà contrattuale, dando esecuzione ai rapporti in essere;
Part
-a quel punto, ai soci della non rimaneva che prendere atto della situazione venutasi a creare, deliberando lo stato di liquidazione della società.
pagina 5 di 13 Deduce che l'arbitrarietà del comportamento della banca, e pertanto la violazione della clausola di buona fede, è comprovata: 1) dal fatto che la revoca disposta in data
13.5.2016 contrasta con l'affidamento in senso opposto ingenerato nella cliente per oltre sei mesi, ovvero da novembre 2012 e fino ancora poco tempo prima la revoca stessa;
2) dalla repentinità del suo esercizio, esercitato senza alcun preavviso;
3) dall'assenza di alcuna valida motivazione tanto che, a soli dieci giorni di distanza dalla recesso dell'affidamento di € 289.055,63, la banca, previa revoca del recesso, ha concesso credito alla cliente per il medesimo importo ma con uno strumento (mutuo) inidoneo a garantirle la liquidità necessaria per prosecuzione dell'attività di impresa che l'illegittimo recesso esercitato dalla banca, in quanto contrario alla buona CP_8
fede contrattuale, ha compromesso in modo irreparabile la possibilità per la società di proseguire con la propria attività generando una situazione di crisi di liquidità, poi ulteriormente aggravata dal successivo finanziamento di € 289.055,63 tramite un mutuo, nei fatti imposto dalla al cliente tanto che l'intero credito è stato impiegato a CP_2
totale copertura della precedente esposizione.
Allega che i danni subiti ammontano alla somma di euro 2.469.655,60, pari al valore dell'avviamento ricavabile.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
, poi ora in relazione ai Controparte_2 CP_3 Controparte_1
rapporti contrattuali per cui è in causa per aver illegittimamente interrotto le linee di credito concesse alla società ora in liquidazione;
di accertare e dichiarare, Parte_1
anche in via equitativa, in euro 2.469.655,60 o nella diversa maggiore o minore somma risultante dal giudizio, i danni subiti da in relazione all'inadempimento Parte_1
contrattuale e di condannare la banca al pagamento del relativo importo, il tutto con rivalutazione monetaria e/o interessi di legge dalla data del 13.5.2016 all'effettivo pagamento.
Si è costituito in giudizio il il quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiede il rigetto delle domande attoree.
pagina 6 di 13 Espone che:
-la SID godeva nel 2015 di un fido di cassa per € 30.000,00 e di un fido per anticipazioni fatture per € 350.000,00;
-nell'apertura di credito (fido di cassa), la banca attribuisce al cliente la facoltà di disporre immediatamente di danaro;
non così, invece, per il caso di fido per Parte_2
nell'ambito del quale la banca si impegna ad accettare il foglio presentato dal
[...]
cliente fino ad un certo limite massimo di importo (il ), non rappresentando Parte_2
così somme messe a disposizione del cliente e non facendo, quindi, ritenere coperto un c/c bancario;
-già dai primi mesi del 2015 la banca ha rappresentato all'attrice la difficoltà di ricongiungere i bonifici intervenuti sul conto della società con le anticipazioni erogate, creando irregolarità e difformità nella gestione del fido per anticipazioni;
-il problema si è riproposto nell'estate del 2015, con anticipazioni mandate impagate perché non ricongiungibili con gli accrediti che pervenivano sul conto della società e ciò nonostante i plurimi solleciti della banca diretti a normalizzare l'operatività ed a sistemare il pregresso, che comportava sconfinamenti in conto dal fido di cassa;
-seppure la società attrice si fosse impegnata a dare trasparenza alle anticipazioni ed ai relativi pagamenti a chiusura, dal mese di novembre del 2015 la movimentazione del conto della società non riassorbiva più le fatture anticipate e risultate impagate ed invero in data 10.12.2015 sono state addebitate in conto fatture impagate per complessivi euro
33.190,67, determinando uno scoperto di conto per euro 86.566,76, dal momento che il conto presentava un saldo negativo di euro 116.566,76 a fronte di un fido di cassa di euro 30.000,00;
-in tale momento le carte di credito sono state bloccate per irregolare utilizzo del conto e cioè a fronte di aumenti di sconfinamenti e di un'operatività a credito ridotta ai minimi termini;
- al 31.12.2015 vi era un saldo a debito per € 206.877,42, rispetto ad un fido di cassa per
€ 30.000,00;
pagina 7 di 13 -successivamente nel mese di gennaio 2016 l'operatività del conto non si è modificata, con un incremento dello scoperto fino ad euro 231.553,85 sino ad arrivare, nonostante i versamenti effettuati dal al mese di marzo ad uno scoperto di circa euro Per_1
305.000,00.
Deduce, pertanto:
-che il recesso della banca dall'apertura di credito nel successivo mese di maggio non poteva essere una sorpresa e che lo stesso era perfettamente lecito;
-che i bilanci in erano perdita dal 2014 (l'ultimo dei quali evidenzia una perdita di esercizio al 31.12.2015 di circa € 469.000,00) e la banca non avrebbe potuto erogare ulteriore credito anche sotto forma di anticipazioni, se non fosse stata manifestata dalla società una ripresa sostanziale della gestione caratteristica;
-che, secondo il principio di solidarietà contrattuale, l'unico modo per tutelare gli interessi della cliente era proprio quello di consentire di rientrare gradualmente dall'esposizione maturata mediante la sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione del debito stipulato in data 23.5.2016, con il fine di trasformare un debito a breve termine in un debito a medio/lungo termine, che consentisse alla società di riprendersi, consentendo di azzerare quasi completamente il saldo debitore e di rateizzare il debito a tasso agevolato;
-le circostanze che si trattava di una società in cui i bilanci dicono che operava in perdita già sin dal 2014, la cui gestione caratteristica si è andata sempre più contraendo da dopo l'agosto del 2015 e la clientela della quale non pagava più le fatture emesse (che la medesima società si era già fatta anticipare dalla banca), portano a concludere che la crisi era endogena alla società medesima e non esogena.
Chiede, pertanto, di respingere le domande formulate dalla società attrice poiché infondate.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi pagina 8 di 13 espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Rileva, in primo luogo il Tribunale che sia nel contratto di apertura di credito sul conto corrente n. 40066 (v. doc. n. 5 attrice) per l'importo di euro 30.000,00 a tempo indeterminato sia nel contratto di apertura di credito per anticipo fatture Italia sul conto corrente n. 40651 (v. doc. n. 6 attrice) per l'importo di euro 350.000,00 a tempo indeterminato le parti hanno pattuito all'art. 5 il recesso dal contratto stabilendo che la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, nonché di ridurlo o di sospenderlo;
per il pagamento sarà dato al cliente per iscritto un preavviso non inferiore ad un giorno;
analoga facoltà di recesso ha il cliente.
Tuttavia, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti (v. Cass.
n. 17291/16 e già v. Cass. n. 4538/97).
pagina 9 di 13 In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845 comma
3 c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (v. Cass. n.
29317/2020).
Inoltre, seppure affermato in sede di revocatoria, la necessità di considerare sussistente la cd. copertura di un conto corrente bancario non si dà nel caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti, i quali non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà; ne deriva che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, né può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, e tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l'apertura di credito, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla pagina 10 di 13 stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (v. Cass. n. 7451/08, Cass. n.
13510/15 e Cass. n. 22597/17).
Ne consegue che nella fattispecie in esame il limite dell'affidamento concesso dalla banca era pari ad euro 30.000,00, ossia quello dell'apertura di credito sul conto corrente
40066 in conto corrente, e non anche il limite di euro 350.000,00 di cui al cd. Parte_2
ovvero il conto anticipi fatture Italia, che è un mero conto ancillare di evidenza.
Già nel maggio 2015, e quindi un anno prima del recesso, la banca aveva rappresentato alla società attrice la difficoltà di ricongiungere i bonifici intervenuti sul conto della società con le anticipazioni effettuate (v. doc. n. 2 convenuta).
Dagli estratti conto del conto corrente n. 40066 (v. doc. n. 3 convenuta) risultano dei superamenti del limite concesso di affidamento di euro 30.000,00 nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, dove si arriva ad un saldo finale a debito della società al 31.12.2015 addirittura di euro 206.877,42.
In tale situazione in data 11.12.2015 erano state, di conseguenza, bloccate le carte di credito (v. doc. n. 5 convenuta).
La situazione è ben nota alla società tanto che il socio effettua dei Persona_1
versamenti, quali prestiti socio, a favore della società di euro 7.500,00 in data 8.1.2016 e di euro 40.900,00 in data 2.2.2016 (v. doc. nn. 7 e 8 attrice).
Nel gennaio 2016 la situazione peggiora e si arriva ad un saldo finale a debito della società di euro 231.553,85, come emerge dall'estratto conto al 31.1.2016 (v. doc. n. 3 convenuta) e nel mese di marzo si arriva ad un saldo finale a debito di euro 305.437,18 come emerge dall'estratto conto al 31.3.2016 (v. doc. n. 3 convenuta).
Non si può, pertanto, affermare che il recesso in data 13.5.2016 da parte della banca sia avvenuto in modo del tutto imprevisto e arbitrario.
D'altro canto, tale recesso è stato revocato pochi giorni dopo poiché in data 23.5.2016 le parti hanno concluso un accordo di rinegoziazione del debito (v. doc. n. 13 attrice) , con trasformazione di un debito a breve termine in un debito a medio/lungo termine che pagina 11 di 13 consentisse alla società di riprendersi. In tale accordo la società ha riconosciuto il debito ammontante ad euro 289.055,63.
A voler ritenere, peraltro, per ipotesi che l'accordo di rinegoziazione sottenda un mutuo volto a sanare debiti pregressi, tale mutuo solutorio sarebbe comunque valido (v. Cass.
S.U. n. 5841/25).
Non essendo poi stati effettuati i pagamenti dovuti, la banca in data 2.9.2016 ha revocato le facilitazioni di credito ed effettuato il recesso dai rapporti (v. doc. n. 8 convenuta).
Infine dalle dichiarazioni rese all'udienza del 10.10.2024 dal teste già Persona_1
socio e A.U. della società sino al 2016, emerge che nella riunione in data 23.11.2015 i dipendenti della banca e hanno incontrato Controparte_9 Testimone_4 Tes_3
esponendogli, nuovamente, la problematica delle anticipazioni su Persona_1
fatture che non corrispondevano agli importi incassati conteggiati sul conto base e la necessità della sistemazione degli sconfinamenti del conto base dovuti agli addebiti delle anticipazioni impagate.
I testi e hanno dichiarato che alla fine del mese di luglio / Tes_3 Tes_6 Tes_4
primi giorni del mese di agosto del 2015 il responsabile della filiale di Vignola Tes_3
del , ora ha chiamato Controparte_10 Controparte_1 Tes_2
della esponendole che la banca non avrebbe più tollerato anticipazioni
[...] Parte_1
mandate impagate perché non ricongiungibili con accrediti che pervenivano sul conto base n. 40066 della in quella occasione il ha invitato della Parte_1 Tes_3 Testimone_2
a normalizzare l'operatività ed a sistemare il pregresso dal momento che detta Parte_1
operatività generava sconfinamenti sul conto base n. 40066 della concedendo Parte_1
tempo sino a settembre del 2015.
A fronte di tali dichiarazioni, quanto affermato dal teste in ordine alle Tes_5
Par rassicurazioni che la avrebbe ripreso ad anticipare le fatture emesse da non CP_2
contrasta con quanto affermato dalla banca, che ha scritto alla società che avrebbe ripreso ad anticipare le fatture se fosse stata però ripresa l'operatività in attivo.
pagina 12 di 13 Si ritiene, peraltro, che non siano del tutto attendibili le dichiarazioni rese da
[...]
che all'epoca dei fatti era socia della società attrice. Tes_2
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non emerga la prova di alcuna condotta, attiva o omissiva, ascrivibile alla convenuta che si connoti come inadempiente ad CP_2
obblighi di legge o di contratto ovvero contraria al principio di correttezza buona fede e che abbia potuto creare aspettative negli amministratori della società attrice.
Ne consegue che, essendo infondate, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la società attrice va condannata a rimborsare al convenuto le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società ; Parte_1
-condanna la società a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di euro 49.336,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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