CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/09/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dr. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo – compenso prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine 962 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Guantario e LÒ Parte_1
Mastropasqua, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Firenze n. 37/b, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Antonio Guantario ( . Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Vincenzo Latorre, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via F. Crispi n. 6.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E APPELLATA (APPELLANTE INCIDENTALE) cui è riunita la causa civile in grado di appello avente ad oggetto “compenso per prestazione d'opera professionale”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine
997 dell'anno 2024
TRA pagina 1 di 17 , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Vincenzo Latorre, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via F. Crispi n. 6.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E APPELLATA (APPELLANTE INCIDENTALE)
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Guantario e LÒ Parte_1
Mastropasqua, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Firenze n. 37/b, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Antonio Guantario ( . Email_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
All'udienza collegiale tenutasi il 14 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.06.2012 la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
n. 172/2012 del 2.05.2012, con cui il Tribunale di Trani, su ricorso dell'avv. , le Parte_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 60.305,99, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di compenso professionale maturato dall'opposto per l'attività difensiva svolta in due giudizi amministrativi innanzi al TAR . CP_1
Non contestato il conferimento del mandato, giusta lettere di incarico del 12.10.1999 e 11.05.2000,
l'opponente lamentava la misura del compenso richiesto dal professionista, in quanto ritenuta eccessiva sia rispetto all'attività effettivamente svolta, concretizzatasi, per lo più, nella mera redazione della comparsa di costituzione e della memoria difensiva, nonché nella partecipazione all' udienza in camera di consiglio, che ai risultati conseguiti, stante la perenzione di entrambi i procedimenti amministrativi;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso monitorio, perché depositato prima del decorso del termine di un anno dall'invio delle lettere di costituzione in mora del 21/28.09.2011, e ciò in violazione delle condizioni contrattuali accettate dalle parti, che prevedevano, inoltre, la determinazione del compenso secondo i minimi tariffari in caso di intervenuta estinzione dei giudizi presupposti.
La contestava, altresì, la scelta dell'opposto di calcolare il compenso secondo lo CP_1 scaglione “fino ad € 516.500,00” per le cause di particolare importanza, a nulla rilevando i pareri di congruità del COA di Trani posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento;
invocava, quindi,
l'applicabilità del diverso scaglione previsto per la cause di valore indeterminabile (“da € 25.900,01 ad
€ 51.700,00”), tenuto conto dell'oggetto dei giudizi presupposti (annullabilità dell'atto amministrativo pagina 2 di 17 illegittimo) e dell'assenza di particolari questioni giuridiche trattate o della maggiore complessità della causa, tali da giustificare la scelta di un diverso scaglione.
Da ultimo, lamentava la decorrenza degli interessi di mora dal 28.09.2011, anziché dalla data di definizione del presente procedimento, trattandosi di credito contestato e sub iudice.
Ciò premesso, la concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo;
formulava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo di determinare il compenso professionale spettante all'avv. in base all'attività difensiva effettivamente Parte_1
svolta nei processi amministrativi, al netto degli acconti già versati, con vittoria di spese processuali.
Iscritta la causa al R.G. n. 1728/2012, si costituiva in giudizio l'avv. Parte_1 resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto con la conferma del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite.
L'opposto contestava l'applicabilità delle dedotte condizioni contrattuali (impegno a non azionare procedura monitoria prima del decorso dell'anno dalla costituzione in mora;
determinazione del compenso secondo i minimi tariffari), perché mai accettate, non potendo attribuirsi alcun valore al silenzio dallo stesso serbato sulla proposta di incarico invitagli dalla opponente, né trovando automatica applicazione la convenzione sugli onorari in mancanza di una sua sottoscrizione. Dunque, stante la mancata contestazione, da parte della delle singole voci del compenso (onorari e CP_1
diritti), ribadiva la correttezza nel calcolo dal lui effettuato, anche in forza dei pareri di congruità in atti.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 1923/2014 del 7.11.2014, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulate da determinava il compenso spettante all'avv. e CP_1 Parte_1
condannava l'opponente al pagamento della relativa somma, oltre accessori e interessi legali dal
29.09.2012, compensando per intero le spese processuali.
Anzitutto, il giudice di prime cure, richiamata l'ordinanza del 12.01.2013, ribadiva la corretta applicazione del rito ordinario al caso di specie, ancorché avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali “potenzialmente assoggettata al rito sommario, in base al d.lgs. 150/11”.
Quanto al merito, il Tribunale, nel condividere le eccezioni sollevate dall'opponente, rilevava che l'avv. aveva accettato le condizioni contrattuali imposte dall'ente regionale con Parte_1
il conferimento dell'incarico professionale, stante la mancata rinuncia al mandato entro il giorno successivo al ricevimento delle c.d. delibere di incarico.
In particolare, il giudice rilevava che lo schema di convenzione era stato inviato al difensore mediante le predette delibere, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata rinuncia, essa sarebbe stata accettata;
dunque, riteneva che il silenzio serbato dal professionista, nonché l'esecuzione pagina 3 di 17 del mandato ricevuto, avevano determinato l'accettazione delle condizioni previste dal contratto di patrocinio.
Tanto premesso, il Tribunale, pur rilevando l'inosservanza dell'impegno, da parte del difensore, a non azionare la procedura monitoria prima del decorso del termine annuale dalla costituzione in mora, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;
procedeva, quindi, alla quantificazione e liquidazione del compenso spettante all'avv. , “e ciò sia per la struttura propria Parte_1
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia per la proposizione di apposita domanda riconvenzionale sul punto da parte dell'opponente (che ha chiesto accertarsi il compenso dovuto con applicazione degli scaglioni proposti i minimi tariffari)”.
Ed infatti, tenuto conto della attività difensiva documentata dall'opposto, ovvero delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 127/2004 - “vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione, conclusasi del 2009 con provvedimento di estinzione” - e dei minimi tariffari, quantificava in €
8.295,00 gli onorari e in € 1.453,00 i diritti per il giudizio R.G. n. 688/1999 (secondo il valore della causa sino a € 1.549.000,00), mentre, per il giudizio R.G. 183/2000, in € 1.395,00 gli onorari e in €
648,00 i diritti (secondo il valore della causa indeterminabile), senza la maggiorazione del 20%, perché richiesta soltanto con la prima memoria istruttoria (“[…] l'opposto non può avanzare pretese diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione”).
Concludendo, quindi, il giudice di prime cure condannava l'opponente a corrispondere all'avv. gli importi nella misura innanzi specificata, oltre agli interessi “dal decorso Parte_1 dell'anno dalla richiesta di pagamento, in ossequio agli accordi intercorsi”, non avendo dimostrato il versamento di somme in acconto al difensore.
Con citazione in appello ritualmente notificata, avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnazione l'avv. chiedendo il rigetto della opposizione e della domanda Parte_1
riconvenzionale proposte da , mentre, in via gradata, invocava la rideterminazione del CP_1
compenso con la maggiorazione del 20% (art. 5, co. 4, D.M. n. 127/2004), per complessivi €
39.089,60, oltre spese ed accessori, e gli interessi dalla data costituzione in mora al soddisfo, vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censurava la decisione del Tribunale di attribuire efficacia al silenzio serbato dall'avvocato sull'incarico professionale, facendo da ciò discendere erroneamente l'accettazione delle condizioni contrattuali, nonostante il difetto di forma scritta richiesta per i contratti conclusi con la P.A.
pagina 4 di 17 Con il secondo e terzo motivo l'avv. criticava l'erronea liquidazione del compenso, ovvero Pt_1
l'applicazione dei minimi tariffari in base allo scaglione di riferimento previsto per entrambi i giudizi, nonché la mancata maggiorazione del 20% dovuta in ragione del numero delle parti processuali.
Con il quarto motivo lamentava la decorrenza degli interessi dal 29.09.2012, e cioè decorso un anno dalla domanda, anziché dalla costituzione in mora, non trovando applicazione le contestate clausole contrattuali.
Con il quinto motivo, infine, contestava l'integrale compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza della . CP_1
Ricostituitosi il contraddittorio, la concludeva per il rigetto dell'appello, siccome CP_1
infondato; proponeva, altresì, appello incidentale, al fine di ottenere la riduzione del compenso liquidato nella impugnata sentenza, anche sulla base del valore indeterminabile della causa, con decorrenza degli interessi dalla data di pubblicazione della decisione. Chiedeva, inoltre, la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 473/2019 del 22.02.2019, la Corte di Appello di Bari così provvedeva: “accoglie
l'appello incidentale, per quanto di ragione, e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, ridetermina gli onorari dovuti all'avv. per il giudizio innanzi al TAR Puglia n. 688/99 in euro Pt_1
1395, oltre interessi dalla data del 29.2.2012; accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese tra le parti, per tutte le fasi e gradi di giudizio per il 50%, e condanna la alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 principale del residuo 50% di dette spese […]; conferma per il resto l'impugnata sentenza”.
Avverso detta ultima pronuncia l'avv. proponeva ricorso per cassazione sulla Parte_1
base di quattro motivi.
Per quanto qui rileva, con ordinanza n. 10436/24 del 17.04.2024, la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo (assorbiti gli altri), cassava con rinvio la sentenza n. 473/2019 del 22.02.2019, perché nulla per violazione del principio di immutabilità del giudice, “stante la mancata corrispondenza tra i giudici che hanno partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e quelli che hanno deliberato la decisione”1. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1
riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, concludendo come segue:
“1. Liquidare i compensi per la difesa nel giudizio dinanzi al TAR Puglia n. 183/2000 RG e per la difesa nel giudizio dinanzi al TAR Puglia n. 688/1999 RG. nella misura ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani e recepita dal decreto ingiuntivo n. 172/2012, e, quindi, in complessivi € 60.305,99, oltre accessori, e condannare la al pagamento, con gli CP_1 interessi moratori dalla data della richiesta;
in subordine, nella misura indicata in subordine nell'atto di appello, e, quindi, in € 39.089,60, oltre accessori, e condannare la al pagamento, CP_1
con gli interessi moratori dalla data della richiesta in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia e condannare la al pagamento, con gli interessi moratori dalla data della CP_1
richiesta.
2. Liquidare le spese del giudizio definito dalla ordinanza della Cassazione 17 aprile 2024, n. 10436, e condannare la al pagamento con distrazione delle stesse in favore dei difensori CP_1
dichiaratisi antistatari.
3. condannare la al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio CP_1
con distrazione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
a cui vanno aggiunte le spese e competenze del presente giudizio di riassunzione da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Ricostituitosi il contraddittorio, la ha rassegnato le seguente conclusioni: CP_1
“1) dichiarare inammissibile ed infondato l'avverso appello e, per l'effetto, rigettarlo e/o, comunque, dichiarare inammissibile ed infondata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione contenuta nell'avverso atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 11.07.2024, con conseguente integrale rigetto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale e, comunque, dei motivi e conclusioni tutte di cui al presente atto della , in parziale riforma della sentenza n. 1923/2014 resa dal Tribunale CP_1 di Trani il 7.11.2014, accertare e dichiarare ● che il giudizio R.G. TAR – Sez. Bari n. 688/1999 CP_1 ha “valore indeterminabile”; ● che all'Avv. compete la liquidazione delle sole Parte_1
attività professionali effettivamente svolte nei giudizi R.G. TAR Puglia – Sez. Bari n. 688/1999 e n.
183/2000, per complessivi € 470,00 a titolo di 'onorari' ed € 448,00 a titolo di 'diritti' per ciascuna causa, ovvero, in subordine, per complessivi € 1.325,00 titolo di 'onorari' ed € 448,00 a titolo di
'diritti' per ciascuna causa, come specificato in narrativa;
● che gli interessi dovuti dalla CP_1
altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità». pagina 6 di 17 decorrono dalla data di effettivo accertamento giudiziale del quantum dovuto;
3) condannare CP_1
l'Avv. al rimborso e, comunque, alla restituzione dell'importo di € 14.709,18 Parte_1
come da conteggio innanzi sviluppato, ovvero, in subordine, di € 12.268,30, salvo il maggiore o minore importo a ritenersi di giustizia, il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e ss. a far data dal
10.03.2016 ovvero dalla data di avvenuta percezione;
4) condannare l'Avv. al pagamento di spese e competenze del presente grado Parte_1
di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al risarcimento dei danni previsto dall'art. 96, I° co. c.p.c., ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 96 III° co. c.p.c.; 5)
Compensare le spese e competenze dei precedenti gradi di giudizio”.
Con separata citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificata, la ha riassunto CP_1
parimenti il giudizio, iscritto al R.G. n. 997/2024.
All'udienza del 14.03.2025, disposta la riunione dei giudizi e invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Preliminarmente, deve darsi atto che non è pervenuto il fascicolo d'ufficio di primo e secondo grado, nonostante le sollecitazioni rivolte alla cancelleria;
la causa, però, può essere decisa da questa Corte anche in assenza di detto fascicolo, sia perché la prova documentale è stata prodotta telematicamente dalle parti, sia perché l'unica questione affrontata con l'atto non acquisito al processo, ossia l'ordinanza dell'11.01.2013 relativa alla scelta del rito, è richiamata, ancorché per inciso, nella sentenza n.
1923/2014 del 7.11.2014, in atti, e la trattazione delle contestazioni mosse dalle parti sul punto non necessita della preventiva acquisizione del fascicolo d'ufficio.
Ciò detto, va osservato che il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della decisione di appello per vizio procedurale (c.d. giudizio di rinvio improprio), come nel caso di specie, costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito ed è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, non integrando, invece, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, abbia natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) e sia funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisca direttamente sulle domande proposte dalle parti (c.d. giudizio di rinvio proprio)
(cfr. Cass. civ. n. 23314/2018).
Quindi, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10426/2024, che ha cassato la precedente decisione per motivi afferenti alla errata composizione del collegio giudicante, spetta a questa Corte, quale giudice di secondo grado, esaminare le censure delle parti alla sentenza n.
1923/2014 del 7.11.2014.
pagina 7 di 17 Con il primo motivo di appello l'avv. ripropone l'eccezione di tardività e Parte_1 inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'erroneità del rito ordinario scelto dalla in luogo di quello sommario ex artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702 bis CP_1
c.p.c. - ratione temporis applicabile.
La censura va disattesa, siccome in parte inammissibile ed in parte infondata.
Secondo l'attore in riassunzione l'oggetto della controversia (liquidazione del compenso professio- nale) imponeva alla parte opponente di seguire il rito speciale regolato dal citato art. 14, procedendo con il deposito del ricorso in opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio. L'avv. dunque, ne contesta la tempestività, per avere la iscritto la Pt_1 CP_1
causa oltre il citato termine (42 giorni), sebbene l'atto di citazione gli sia stato notificato regolarmente.
In realtà, la questione preliminare di rito è stata definita dal Tribunale di Trani con il rigetto dell'ec- cezione sollevata dall'opposto alla prima udienza di comparizione, come desumibile dall'espresso richiamo contenuto nella sentenza n. 1923/2014 del 7.11.2014 all'ordinanza dell'11.1.2013, che ha ritenuto “corretto il rito ordinario adottato”.
A questo punto, spettava allo stesso avv. opporsi alla prosecuzione del giudizio secondo il rito Pt_1
ordinario, insistendo per il mutamento, ovvero impugnare il punto della sentenza confermativo del rigetto dell'eccezione già nel precedente grado di appello, ancorché quest'ultimo definito con la decisione poi cassata.
Non avendolo fatto, dunque, del tutto pretestuosa, oltre che inammissibile, risulta la riproposizione della eccezione con il ricorso per cassazione e successiva citazione in riassunzione, atteso il consoli- damento del rito adottato (ordinario), anche per acquiescenza mostrata dall'avv. alla Parte_1
decisione del primo giudice.
Né giova all'attore in riassunzione dedurre la rilevabilità d'ufficio della eccezione di tardività, sia perché questione già discussa dalle parti e risolta dal Tribunale nei termini innanzi precisati, sia perché
l'asserita tardività non risulta dagli atti del processo.
Infatti, erra l'avv. nell'invocare l'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, trovando essa Pt_1
spazio solo nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti maturati dall'avvocato nell'ambito dei giudizi civili, e non anche in relazione a decreto ingiuntivo richiesto - come nel caso di specie - per compensi maturati nel processo amministrativo, ovvero in quello penale o tributario.
Il citato art. 14 è disposizione introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (L.
pagina 8 di 17 18 giugno 2009, n. 69, art. 54), ragione per cui le controversie oggetto del disposto normativo della L.
13 giugno 1942, n. 794, art. 28 (cui si riferisce l'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011) vanno individuate, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando, per l'appunto, “la domanda con cui
l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale”, con esclusione, invece, dell'“attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali” (v., ex multis, Cass. civ. n. 6817/2021; SS.UU. n. 25938/2018 e n.
4485/2018; n. 19025/2016).
A ciò va aggiunto che, secondo l'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 150/2011, in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono “secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”, restando ferme le decadenze e preclusioni maturate sempre “secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Ne consegue che, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente promossa con citazione (come qui avvenuto), il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo così gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte, e tale sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice ex art. 4 (in termini, cfr. Cass. civ. n. 10864/2023, che cita SS.UU. n. 758/ 2022 e n. 927/
2022).
Infatti, l' art. 4 non postula una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, né serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e del giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, e neppure costituisce un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme del rito iniziale, “ma indica solo il discrimine temporale tra l'applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio, consentendo alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire”, sicché
“l'ordinanza di mutamento del rito rivela una valenza costitutiva pro futuro” e “la prima udienza di comparizione delle parti costituisce uno sbarramento per il mutamento del rito, conseguendone la stabilizzazione del rito erroneo” (in tal senso, Cass. civ. n. 758/2022, cit., che ha precisato che neppure possono sorgere dubbi, in relazione al fenomeno del consolidamento del rito, nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto, atteso che dalla violazione delle regole sul rito processuale non deriva alcuna nullità, a pagina 9 di 17 meno che - ma non è questo il caso - l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte).
In definitiva, anche a volere condividere l'assunto dell'avv. circa l'applicabilità del rito Pt_1
semplificato alla fattispecie in esame (pur trattandosi di compensi professionali maturati nel processo amministrativo), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla con atto di citazione CP_1
notificato il 25.06.2012, anziché con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e art. 702 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile), è da ritenersi, in ogni caso, tempestiva, giacché la citazione - per stessa ammissione dell'avv. - gli è stata notificata dalla opponente in osservanza del termine Parte_1
ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo n. 172/2012
(16.05.2012), a nulla rilevando quella di iscrizione a ruolo della causa avvenuta con il deposito del
27.06.2012.
Passando al merito, con il secondo motivo di appello l'avv. lamenta Parte_1
l'erroneità della decisione del Tribunale di ritenere l'incarico conferitogli soggetto alle condizioni previste per gli avvocati esterni dalla n. 22/1997 e dalla delibera G.R. n. 3566/1998, e ciò CP_4
sul presupposto della loro accettazione per effetto del mancato dissenso manifestato dal difensore alle lettere di conferimento incarico contenenti le predette condizioni.
Il motivo è infondato e va rigettato, ancorché con diversa motivazione.
Come già affermato da questa Corte con decisione n. 378/2022, resa nel giudizio R.G. n. 1526/2019 tra le medesime parti processuali, seppure in linea di principio i contratti con le pubbliche ammi- nistrazioni devono essere stipulati in forma scritta e redatti in unico documento, con riguardo ai contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, l'osservanza di tale requisito non richiede necessariamente la redazione dell'atto in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequi- vocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, gene- ralmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r. d.
n. 2440 del 1923 (si richiama, sul punto, Cass. civ. n. 20705/2019; n. 25631/2017, n. 13656/2013).
Detto in altri termini, il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. è soddisfatto, con specifico al riguardo contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico dal cliente, ovvero con il rilascio della procura al difensore ex art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità
pagina 10 di 17 tutoria (in tal senso, v. Cass. civ. n. 11668/2024; n. 1571/2024, secondo cui “in tema di contratti della
Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il CP_5
poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista”; n. 21007/2019; 20705/2019, cit.).
Venendo al caso di specie, ha errato il primo giudice nel considerare il difensore vincolato alle condizioni di cui alla citata legge regionale in forza del mero silenzio serbato alle c.d. “lettere di conferimento incarico”, non potendosi desumere la loro accettazione dal mancato dissenso “entro il giorno successivo al ricevimento”, in un regime perfettamente formale quale è quello dei contratti conclusi con la P.A.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in riassunzione, il contratto di patrocinio non si concluse con il solo atto di conferimento della procura alle liti da parte del rappresentante dell'ente, né tantomeno - come diversamente sostenuto da - con il successivo invio delle citate CP_1
lettere contenenti il rimando alla L.R. n. 22/1997, non configurando esse una vera e propria convenzione;
fu, invece, con la redazione dell'atto difensivo, da parte dell'avv. e la costitu-zione Pt_1
in giudizio per conto dell'ente regionale che si perfezionò il contratto di patrocinio, e tale perfezionamento avvenne proprio dopo l'invio delle note di conferimento dell'incarico con la precisazione delle condizioni applicabili al rapporto in essere tra le parti.
Infatti, dalla documentazione prodotta è emerso che l'incarico fu conferito all'avv. diretta- CP_6
dal Presidente della che firmò la procura alle liti per il giudizio R.G. TAR n. 669/1999 CP_7 CP_1
in data 7.10.1999 e, per il giudizio R.G. TAR n. 183/2000, in data 5.05.2000, cui seguirono le deliberazioni di ratifica della Giunta Regionale depositate in atti.
Con successive lettere di incarico - di accompagnamento alla trasmissione della copia notificata dell'atto giudiziario introduttivo dei giudizi con la procura alle liti - inviate, rispettivamente, il
12.10.1999 (giudizio R.G. TAR n. 669/1999) e l'11.05.2000 (giudizio R.G. TAR n. 183/200), si precisò che l'incarico era stato conferito al difensore alle condizioni di cui all'art. 11 della L.R. n.
22/1997 e della delibera di G.R. n. 3566/1998, con espressa indicazione del significato da attribuirsi al silenzio del professionista, che avrebbe potuto rinunciare espressamente al mandato “entro il giorno successivo” nel caso non avesse inteso accettarle.
Per quanto qui di interesse, le condizioni erano state riprodotte testualmente e integralmente sul retro delle suddette note, tra le quali, in particolare, il controverso art. 11, co. 2, che prevedeva l'applicazione pagina 11 di 17 dei minimi tariffari nel caso di estinzione del giudizio (punto 2, lett. a) ovvero l'impegno del professionista a “non azionare procedure monitorie in danno della per il pagamento dei CP_1
compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento” (punto 3, lett. a).
Ebbene, in disparte il significato attribuibile al silenzio del professionista, fu con la successiva costituzione in giudizio del 25.11.1999 (giudizio R.G. TAR n. 669/1999) e del 7.06.2000 (giudizio
R.G. TAR. n. 183/2000) che l'avv. accettò l'incarico conferito dal Presidente pro tempore, e con Pt_1
esso le condizioni riprodotte nelle ridette note di accompagnamento, non rilevando la loro riferibilità “a un dipendente comunale sprovvisto dei poteri rappresentativi dell'ente”, né la mancata sottoscrizione di una apposita convenzione o l'adozione postuma delle deliberazioni di ratifica del mandato da parte del competente organo regionale.
Una volta perfezionatosi il contratto di patrocinio secondo le modalità innanzi descritte, infatti, l'avv.
si vincolò all' osservanza delle condizioni contrattuali di cui alla legge regionale Parte_1
ed alla citata delibera, come previste per il mandato conferito dalla ed esplicitamente CP_1
richiamate dalle lettere di incarico trasmesse prima della formale costituzione in giudizio.
Da ciò ne deriva che i compensi spettanti all'odierno attore in riassunzione per l'attività svolta in favore della devono essere determinati secondo i minimi tariffari, e ciò in applicazione CP_1
del citato art. 11, stante la documentata e non contestata estinzione dei procedimenti amministrativi presupposti (v. decreti del 3.07.2009 e dell'11.11.2009 con i quali il TAR Puglia dichiarò, per entrambi i giudizi, la perenzione del ricorso).
Ad ogni buon conto, è il caso di precisare che la determinazione dei compensi spettanti all'avvocato rientra tra i poteri discrezionali del giudice e, qualora sia contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi), non richiede una specifica motivazione.
Nel caso di specie, anche ove si ritenesse non applicabile le ridette condizioni contrattuali, la liquidazione dei compensi secondo i minimi risulta, in ogni caso, giustificata dall'attività effettiva- mente svolta dall'avv. . Parte_1
È pacifico e non contestato, oltremodo documentato, che per entrambi i giudizi presupposti la costituzione avvenne tramite memoria di quattro facciate, depositata a distanza di diversi mesi dalla celebrazione della camera di consiglio per la deliberazione della istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
La successiva memoria difensiva, invece, fu depositata a circa dieci anni di distanza dall'unica attività svolta (costituzione in giudizio), dunque, non necessaria alla difesa della parte assistita, anche pagina 12 di 17 alla luce dell'intervenuta estinzione dei giudizi, dopo che il TAR Puglia aveva inviato l'avviso di perenzione del ricorso.
Di contro, non sono state allegate, né tantomeno documentate, le circostanze alla base della deter- minazione del compenso secondo un diverso tariffario, anche per quanto di seguito si dirà, non risultando del tutto generico il richiamo “all'importanza della causa, al risultato raggiunto, ai vantaggi non patrimoniali conseguiti”, tali da non giustificare un incremento del compenso.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione impugnata per l'erronea quantificazione degli onorari e dei diritti spettanti, in particolare, per il giudizio R.G. TAR n. 182/2000, perché calcolati dal primo giudice in base allo scaglione di valore indeterminabile e secondo i minimi tariffari, senza considerare gli effetti economici sottesi alla domanda di annullamento del provvedimento ammini- strativo, i vantaggi conseguiti dalla ed il parere di congruità del COA di Trani. CP_1
Con il quarto motivo l'avv. lamenta il mancato incremento del compenso nella misura del 20%, Pt_1
avendo il Tribunale errato nei considerare tardiva e inammissibile la richiesta dal medesimo formulata con la prima memoria istruttoria.
Dal canto suo, con l'unico motivo di appello incidentale la contesta il riconosci- CP_1
mento e la quantificazione delle singole voci del compenso (onorari e diritti) e, in particolare per il giudizio R.G. TAR n. 688/1999, la scelta del primo giudice di non considerare il “valore indetermi- nabile” della causa, nonché l'errata decorrenza degli interessi legali.
La trattazione congiunta delle censure, connesse tutte alla esatta quantificazione del compenso spettante all'avv. per i giudizi amministrativi presupposti, impone il rigetto dei Parte_1
motivi di appello principale e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale.
Anzitutto, la Corte osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, incombe al professionista dimostrare la spettanza e la congruità di ciascuna voce pretesa, non essendo più sufficiente la produzione della parcella e del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, sulla base dei quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento (in tal senso, cfr. Cass. civ.
n. 209/2025; n. 230/2016, n. 3463/2010; n. 14556/2004).
Pertanto, il giudice della fase di cognizione non è vincolato alla misura del compenso “ritenuta congrua” dal Consiglio dell'Ordine, ben potendo, innanzi alle reciproche contestazioni, rideterminare gli importi in favore dell'avvocato.
Ora, assodata l'applicabilità dei minimi tariffari, anche in forza del citato art. 11 e della avvenuta estinzione dei procedimenti presupposti, va individuato il valore della causa e lo scaglione di riferi- mento secondo i criteri di cui al D.M. n. 127/2004, in quanto l'attività difensiva dell'avv.
[...]
si concluse nella sua piena vigenza. Parte_1
pagina 13 di 17 Per quanto qui rileva, l'art. 6, co. 3, stabilisce che, nelle cause avanti gli organi di giustizia ammini- strativa, il valore della causa è determinato in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile,
“quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentano l'applicazione”; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza, mentre, “nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti” (co. 4).
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione degli onorari dell'avvocato, in base all'articolo della tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (di identica formu- lazione rispetto al successivo D.M. n. 127/2004), va considerata di valore indeterminabile la
contro
- versia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, “poichè la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda” (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 15061/2018).
Ed è proprio questo il caso di specie, in quanto, nei giudizi innanzi al TAR patrocinati CP_1 dall'avv. (in cui la era parte resistente) si controverteva proprio Parte_1 CP_1
dell'annullamento di due provvedimenti amministrativi, il primo concernente il diniego della conces- sione edilizia, il secondo, invece, la deliberazione n. 350/1999, con cui la aveva approvato la CP_1
graduatoria - relativa alla Provincia di Foggia - degli Enti che avevano presentato domanda di finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani.
Pertanto, ha errato il Tribunale nell'applicare, per il primo giudizio, lo scaglione di valore della causa
“sino ad € 1.549.400,00”, non potendo esso essere agganciato alla richiesta di risarcimento della danno
(lucro cessante e morale) pari a L. 3.000.000.000 (€ 1.549.400,00), avanzata da con il Parte_2
ricorso amministrativo, giacché siffatta richiesta è rimasta del tutto generica e indeterminata nel quantum, oltre che indimostrata nell' an, tanto da essere rimessa alla discrezionale valutazione del giudice2.
Del tutto corretta, invece, deve ritenersi la scelta del primo giudice di determinare i compensi del giudizio R.G. TAR n. 182/2000 secondo lo scaglione “indeterminabile”, mancando dalla lettura degli atti processuali l'indicazione di un diverso e specifico valore della domanda, oltre che dei “risvolti patrimoniali della vicenda”. 2 “[…] di danni per lucro cessante nella misura di lire tre miliardi annui, oltre interessi e svalutazione a decorrere rispettivamente dalla data di riferimento valida a seguito…. (26/11/1998) oltre ai danni di carattere morale rivenienti dal degrado quotidiano di un bene storico di famiglia, di cui si rimette a Codesto ECc.mo Collegio la quantificazione in via di equità”. pagina 14 di 17 Non basta all'attore in riassunzione, per tale ultimo procedimento, richiamare il contenuto della deliberazione G.R. n. 741/2000 di ratifica dell'incarico, indicando essa in L. 1.000.000.000 (€
516.456,89) soltanto il valore “della fruizione dei finanziamenti riguardanti i progetti di assistenza integrativa agli anziani” e non anche della domanda giudiziale (annullamento dell'atto amministra- tivo) o degli effetti economici direttamente conseguibili dalla stessa.
Né tantomeno rileva l'asserito incremento del patrimonio riconducibile al provvedimento ammini- strativo de quo, che - a dire dell'avv. - avrebbe consentito alla “di poter liberare risorse Pt_1 CP_1
e tempestivamente e proficuamente utilizzare tale somma per il finanziamento di delicatissime ed importanti attività di carattere sociale”, in quanto il giudizio per il quale ha chiesto la liquidazione del compenso era finalizzato al semplice accertamento della illegittimità dello stesso provvedimento.
A questo punto, dovendo tirare le somme, tenuto conto dell'attività effettivamente (o presuntiva- mente) svolta e documentata dal difensore, nonché delle specifiche allegazione di parte, il compenso spettante all'avv. per il giudizio R.G. TAR n. 688/1999 va rideterminato, sulla Parte_1
base del valore indeterminabile della causa, in € 1.395,00 per onorari (studio della controversia;
consultazione col cliente, ricerca dei documenti;
redazione n. 1 memoria di costituzione;
redazione n. 1 memoria difensiva) ed in € 648,00 per diritti, oltre accessori di legge.
Va confermata, invece, la liquidazione del compenso professionale come disposta dal Tribunale per il giudizio R.G. TAR n. 182/2000 (€ 1.395,00 per onorari ed € 648,00 per diritti, oltre accessori di legge).
Stante l'identica attività svolta dal difensore in entrambi i giudizi, o che si presume siano state effettuate sulla base della documentazione versata in atti, si ritiene opportuno liquidare il medesimo importo per onorari e diritti, perché ritenuto congruo, anche alla luce delle generiche contestazioni mosse dalla , la quale, innanzi alle richieste avanzate dall'avv. Francesco Paolo Spina, si CP_1
è limitata, per un verso, a dedurre l'inutilità della “memoria difensiva” e la duplicazione della voce
“ricerca documenti”, per l'altro, a contestare la genericità della liquidazione dei “diritti”, osservando, a tale ultimo proposito, il mancato riscontro delle voci relative alla “richiesta copia atti in cancelleria” o alla “redazione della nota spese giudiziale” (pg. 19 atto di citazione in riassunzione).
Non è dovuta la maggiorazione del 20% di cui all'art. 5, co. 4, del citato D.M., a mente del quale
“qualora, in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale
l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino a un massimo di dieci
e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto”.
pagina 15 di 17 Seppur la Corte non condivide la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dall'avv. con la prima memoria istruttoria, essendo consentito - anche in forza della Pt_1
domanda riconvenzionale proposta da - una rideterminazione del compenso con i CP_1
dovuti incrementi, tuttavia, la maggiorazione di cui al citato art. 5, co. 4, non va riconosciuta nel caso di specie, mancando i presupposti richiesti dalla legge, ovvero la prova dell'esame, da parte difensore “che difenda una parte contro più parti”, “di particolari situazioni di fatto e di diritto”.
Sugli importi sono dovuti, invece, gli interessi legali con decorrenza dal 29.09.2012, ovvero decorso un anno dalla data della messa in mora, e ciò in applicazione dell'art. 11, co. 2, punto 3, lett. a, della richiamata legge regionale, che prevedeva l'impegno del professionista a “non azionare procedure monitorie in danno della per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia CP_1 trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento”.
Sul punto non si condivide l'assunto della secondo cui gli interessi legali CP_1
decorrerebbero dalla data di pubblicazione della sentenza sulla base della dedotta illiquidità del credito, giacché detti interessi sono rivolti ad ovviare il danno derivante al creditore dal ritardo colpevole del debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni, per cui competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (in tal senso, v. Cass. civ. n. 12088/2025, che cita Cass. n. 8611/2022; n. 24973/2022).
Ora, si dà atto che la convenuta in riassunzione ha dichiarato - e dimostrato - di aver corrisposto all'avv. la maggiore somma di € 17.329,88, e ciò in esecuzione della sentenza di Parte_1
prima grado. La circostanza, peraltro documentata, non è stata contestata dall'attore in riassunzione, sicché, detratto da detto importo quanto effettivamente dovuto all'avv. a titolo Parte_1
di compenso (comprensivo di accessori e interessi), questi dovrà restituire alla CP_1
l'eventuale somma residua in eccesso.
Da ultimo, va accolto il quinto motivo di appello principale, riguardante la erronea compensazione delle spese di lite di primo grado (da regolare in base all'esito finale della causa), risultando la CP_1
soccombente nel merito, per essere stata condannata al pagamento, in favore dell'avv.
[...] [...]
di una somma, ancorché ridotta rispetto alla pretesa iniziale, a titolo di compenso Parte_1
professionale.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la parziale compensazione, nella misura di 1/2, delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio, nonché del giudizio in cassazione e del presente giudizio di riassunzione, che, per la restante parte, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 vigenti a far data dal 23 ottobre 2022 (secondo lo scaglione da € 1.101,00 ad €
pagina 16 di 17 5.200,00, con applicazione dei valori medi), sono posti, in base al criterio generale della soccombenza,
a carico della . CP_1
Per quanto innanzi detto, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., formulata da , mancando i presupposti di legge. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, sull'atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.7.2024 da nei confronti di nonché sull'atto in riassunzione notificato in Parte_1 CP_1
data 16.7.2024 da nei confronti di , così provvede: CP_1 Parte_1
1°) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale di e l'appello inciden- Parte_1
tale della e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1923/2014 del CP_1
7.11.2014, ridetermina il compenso professionale dovuto a per il giudizio R.G. Parte_1
TAR 688/1999 in € 1.395,00 per onorari ed € 648,00 per diritti, oltre accessori di legge e interessi legali dal 29.9.2012 all'effettivo soddisfo;
2°) conferma il capo n. 3 della sentenza n. 1923/2014 del 7.11.2014, limitatamente alla liquidazione del compenso per il giudizio R.G. TAR n. 182/2000, così come disposta dal giudice di primo grado;
3°) condanna la al pagamento in favore dei procuratori anticipatari di CP_1 Parte_1
, avv.ti Antonio Guantario e LÒ Mastropasqua, della metà (1/2) delle spese e competenze
[...]
legali dei vari gradi e fasi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 1.276,00 (1/2 di €
2.552,00), per il secondo grado in € 1.457,50 (1/2 di € 2.915,00), per il giudizio di Cassazione in €
937,50 (1/2 di €1.875,00), e per il presente giudizio di rinvio in € 1.457,50 (1/2 di € 2.915,00), oltre - per tutti i gradi e fasi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) dichiara compensata tra le parti l'altra metà (1/2) delle spese e competenze legali dei vari gradi e fasi del giudizio;
5°) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla . CP_1
Così decisa il 25 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “«[…] dal verbale dell'udienza collegiale del 19.10.2018, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni ed in cui la causa è stata assunta in decisione, si evince che il Collegio era composto dai Giudici in veste di Controparte_2 Presidente e da e in veste di Consiglieri. L'intestazione della sentenza Controparte_3 Persona_1 menziona, invece, quali componenti del Collegio, i giudici Egiziano Di Leo (Presidente) nonché e Controparte_2
(Consiglieri) e, a conferma dell'avvenuto mutamento della composizione dell'organo giudicante Controparte_3 depone il fatto che la pronuncia è stata sottoscritta da Egiziano Di Leo che non risulta abbia fatto parte del Collegio che ha raccolto le conclusioni. Non vi è, pertanto, corrispondenza tra i giudici che hanno partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e quelli che hanno deliberato la decisione, conseguendone la radicale nullità della pronuncia per violazione del principio di immutabilità del giudice. È, per tali ragioni, accolto il primo motivo, con assorbimento delle pagina 5 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dr. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo – compenso prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine 962 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Guantario e LÒ Parte_1
Mastropasqua, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Firenze n. 37/b, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Antonio Guantario ( . Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Vincenzo Latorre, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via F. Crispi n. 6.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E APPELLATA (APPELLANTE INCIDENTALE) cui è riunita la causa civile in grado di appello avente ad oggetto “compenso per prestazione d'opera professionale”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine
997 dell'anno 2024
TRA pagina 1 di 17 , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Vincenzo Latorre, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via F. Crispi n. 6.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E APPELLATA (APPELLANTE INCIDENTALE)
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Guantario e LÒ Parte_1
Mastropasqua, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Firenze n. 37/b, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Antonio Guantario ( . Email_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
All'udienza collegiale tenutasi il 14 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.06.2012 la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
n. 172/2012 del 2.05.2012, con cui il Tribunale di Trani, su ricorso dell'avv. , le Parte_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 60.305,99, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di compenso professionale maturato dall'opposto per l'attività difensiva svolta in due giudizi amministrativi innanzi al TAR . CP_1
Non contestato il conferimento del mandato, giusta lettere di incarico del 12.10.1999 e 11.05.2000,
l'opponente lamentava la misura del compenso richiesto dal professionista, in quanto ritenuta eccessiva sia rispetto all'attività effettivamente svolta, concretizzatasi, per lo più, nella mera redazione della comparsa di costituzione e della memoria difensiva, nonché nella partecipazione all' udienza in camera di consiglio, che ai risultati conseguiti, stante la perenzione di entrambi i procedimenti amministrativi;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso monitorio, perché depositato prima del decorso del termine di un anno dall'invio delle lettere di costituzione in mora del 21/28.09.2011, e ciò in violazione delle condizioni contrattuali accettate dalle parti, che prevedevano, inoltre, la determinazione del compenso secondo i minimi tariffari in caso di intervenuta estinzione dei giudizi presupposti.
La contestava, altresì, la scelta dell'opposto di calcolare il compenso secondo lo CP_1 scaglione “fino ad € 516.500,00” per le cause di particolare importanza, a nulla rilevando i pareri di congruità del COA di Trani posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento;
invocava, quindi,
l'applicabilità del diverso scaglione previsto per la cause di valore indeterminabile (“da € 25.900,01 ad
€ 51.700,00”), tenuto conto dell'oggetto dei giudizi presupposti (annullabilità dell'atto amministrativo pagina 2 di 17 illegittimo) e dell'assenza di particolari questioni giuridiche trattate o della maggiore complessità della causa, tali da giustificare la scelta di un diverso scaglione.
Da ultimo, lamentava la decorrenza degli interessi di mora dal 28.09.2011, anziché dalla data di definizione del presente procedimento, trattandosi di credito contestato e sub iudice.
Ciò premesso, la concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo;
formulava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo di determinare il compenso professionale spettante all'avv. in base all'attività difensiva effettivamente Parte_1
svolta nei processi amministrativi, al netto degli acconti già versati, con vittoria di spese processuali.
Iscritta la causa al R.G. n. 1728/2012, si costituiva in giudizio l'avv. Parte_1 resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto con la conferma del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite.
L'opposto contestava l'applicabilità delle dedotte condizioni contrattuali (impegno a non azionare procedura monitoria prima del decorso dell'anno dalla costituzione in mora;
determinazione del compenso secondo i minimi tariffari), perché mai accettate, non potendo attribuirsi alcun valore al silenzio dallo stesso serbato sulla proposta di incarico invitagli dalla opponente, né trovando automatica applicazione la convenzione sugli onorari in mancanza di una sua sottoscrizione. Dunque, stante la mancata contestazione, da parte della delle singole voci del compenso (onorari e CP_1
diritti), ribadiva la correttezza nel calcolo dal lui effettuato, anche in forza dei pareri di congruità in atti.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 1923/2014 del 7.11.2014, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulate da determinava il compenso spettante all'avv. e CP_1 Parte_1
condannava l'opponente al pagamento della relativa somma, oltre accessori e interessi legali dal
29.09.2012, compensando per intero le spese processuali.
Anzitutto, il giudice di prime cure, richiamata l'ordinanza del 12.01.2013, ribadiva la corretta applicazione del rito ordinario al caso di specie, ancorché avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali “potenzialmente assoggettata al rito sommario, in base al d.lgs. 150/11”.
Quanto al merito, il Tribunale, nel condividere le eccezioni sollevate dall'opponente, rilevava che l'avv. aveva accettato le condizioni contrattuali imposte dall'ente regionale con Parte_1
il conferimento dell'incarico professionale, stante la mancata rinuncia al mandato entro il giorno successivo al ricevimento delle c.d. delibere di incarico.
In particolare, il giudice rilevava che lo schema di convenzione era stato inviato al difensore mediante le predette delibere, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata rinuncia, essa sarebbe stata accettata;
dunque, riteneva che il silenzio serbato dal professionista, nonché l'esecuzione pagina 3 di 17 del mandato ricevuto, avevano determinato l'accettazione delle condizioni previste dal contratto di patrocinio.
Tanto premesso, il Tribunale, pur rilevando l'inosservanza dell'impegno, da parte del difensore, a non azionare la procedura monitoria prima del decorso del termine annuale dalla costituzione in mora, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;
procedeva, quindi, alla quantificazione e liquidazione del compenso spettante all'avv. , “e ciò sia per la struttura propria Parte_1
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia per la proposizione di apposita domanda riconvenzionale sul punto da parte dell'opponente (che ha chiesto accertarsi il compenso dovuto con applicazione degli scaglioni proposti i minimi tariffari)”.
Ed infatti, tenuto conto della attività difensiva documentata dall'opposto, ovvero delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 127/2004 - “vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione, conclusasi del 2009 con provvedimento di estinzione” - e dei minimi tariffari, quantificava in €
8.295,00 gli onorari e in € 1.453,00 i diritti per il giudizio R.G. n. 688/1999 (secondo il valore della causa sino a € 1.549.000,00), mentre, per il giudizio R.G. 183/2000, in € 1.395,00 gli onorari e in €
648,00 i diritti (secondo il valore della causa indeterminabile), senza la maggiorazione del 20%, perché richiesta soltanto con la prima memoria istruttoria (“[…] l'opposto non può avanzare pretese diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione”).
Concludendo, quindi, il giudice di prime cure condannava l'opponente a corrispondere all'avv. gli importi nella misura innanzi specificata, oltre agli interessi “dal decorso Parte_1 dell'anno dalla richiesta di pagamento, in ossequio agli accordi intercorsi”, non avendo dimostrato il versamento di somme in acconto al difensore.
Con citazione in appello ritualmente notificata, avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnazione l'avv. chiedendo il rigetto della opposizione e della domanda Parte_1
riconvenzionale proposte da , mentre, in via gradata, invocava la rideterminazione del CP_1
compenso con la maggiorazione del 20% (art. 5, co. 4, D.M. n. 127/2004), per complessivi €
39.089,60, oltre spese ed accessori, e gli interessi dalla data costituzione in mora al soddisfo, vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censurava la decisione del Tribunale di attribuire efficacia al silenzio serbato dall'avvocato sull'incarico professionale, facendo da ciò discendere erroneamente l'accettazione delle condizioni contrattuali, nonostante il difetto di forma scritta richiesta per i contratti conclusi con la P.A.
pagina 4 di 17 Con il secondo e terzo motivo l'avv. criticava l'erronea liquidazione del compenso, ovvero Pt_1
l'applicazione dei minimi tariffari in base allo scaglione di riferimento previsto per entrambi i giudizi, nonché la mancata maggiorazione del 20% dovuta in ragione del numero delle parti processuali.
Con il quarto motivo lamentava la decorrenza degli interessi dal 29.09.2012, e cioè decorso un anno dalla domanda, anziché dalla costituzione in mora, non trovando applicazione le contestate clausole contrattuali.
Con il quinto motivo, infine, contestava l'integrale compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza della . CP_1
Ricostituitosi il contraddittorio, la concludeva per il rigetto dell'appello, siccome CP_1
infondato; proponeva, altresì, appello incidentale, al fine di ottenere la riduzione del compenso liquidato nella impugnata sentenza, anche sulla base del valore indeterminabile della causa, con decorrenza degli interessi dalla data di pubblicazione della decisione. Chiedeva, inoltre, la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 473/2019 del 22.02.2019, la Corte di Appello di Bari così provvedeva: “accoglie
l'appello incidentale, per quanto di ragione, e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, ridetermina gli onorari dovuti all'avv. per il giudizio innanzi al TAR Puglia n. 688/99 in euro Pt_1
1395, oltre interessi dalla data del 29.2.2012; accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese tra le parti, per tutte le fasi e gradi di giudizio per il 50%, e condanna la alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 principale del residuo 50% di dette spese […]; conferma per il resto l'impugnata sentenza”.
Avverso detta ultima pronuncia l'avv. proponeva ricorso per cassazione sulla Parte_1
base di quattro motivi.
Per quanto qui rileva, con ordinanza n. 10436/24 del 17.04.2024, la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo (assorbiti gli altri), cassava con rinvio la sentenza n. 473/2019 del 22.02.2019, perché nulla per violazione del principio di immutabilità del giudice, “stante la mancata corrispondenza tra i giudici che hanno partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e quelli che hanno deliberato la decisione”1. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1
riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, concludendo come segue:
“1. Liquidare i compensi per la difesa nel giudizio dinanzi al TAR Puglia n. 183/2000 RG e per la difesa nel giudizio dinanzi al TAR Puglia n. 688/1999 RG. nella misura ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani e recepita dal decreto ingiuntivo n. 172/2012, e, quindi, in complessivi € 60.305,99, oltre accessori, e condannare la al pagamento, con gli CP_1 interessi moratori dalla data della richiesta;
in subordine, nella misura indicata in subordine nell'atto di appello, e, quindi, in € 39.089,60, oltre accessori, e condannare la al pagamento, CP_1
con gli interessi moratori dalla data della richiesta in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia e condannare la al pagamento, con gli interessi moratori dalla data della CP_1
richiesta.
2. Liquidare le spese del giudizio definito dalla ordinanza della Cassazione 17 aprile 2024, n. 10436, e condannare la al pagamento con distrazione delle stesse in favore dei difensori CP_1
dichiaratisi antistatari.
3. condannare la al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio CP_1
con distrazione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
a cui vanno aggiunte le spese e competenze del presente giudizio di riassunzione da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Ricostituitosi il contraddittorio, la ha rassegnato le seguente conclusioni: CP_1
“1) dichiarare inammissibile ed infondato l'avverso appello e, per l'effetto, rigettarlo e/o, comunque, dichiarare inammissibile ed infondata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione contenuta nell'avverso atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 11.07.2024, con conseguente integrale rigetto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale e, comunque, dei motivi e conclusioni tutte di cui al presente atto della , in parziale riforma della sentenza n. 1923/2014 resa dal Tribunale CP_1 di Trani il 7.11.2014, accertare e dichiarare ● che il giudizio R.G. TAR – Sez. Bari n. 688/1999 CP_1 ha “valore indeterminabile”; ● che all'Avv. compete la liquidazione delle sole Parte_1
attività professionali effettivamente svolte nei giudizi R.G. TAR Puglia – Sez. Bari n. 688/1999 e n.
183/2000, per complessivi € 470,00 a titolo di 'onorari' ed € 448,00 a titolo di 'diritti' per ciascuna causa, ovvero, in subordine, per complessivi € 1.325,00 titolo di 'onorari' ed € 448,00 a titolo di
'diritti' per ciascuna causa, come specificato in narrativa;
● che gli interessi dovuti dalla CP_1
altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità». pagina 6 di 17 decorrono dalla data di effettivo accertamento giudiziale del quantum dovuto;
3) condannare CP_1
l'Avv. al rimborso e, comunque, alla restituzione dell'importo di € 14.709,18 Parte_1
come da conteggio innanzi sviluppato, ovvero, in subordine, di € 12.268,30, salvo il maggiore o minore importo a ritenersi di giustizia, il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e ss. a far data dal
10.03.2016 ovvero dalla data di avvenuta percezione;
4) condannare l'Avv. al pagamento di spese e competenze del presente grado Parte_1
di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al risarcimento dei danni previsto dall'art. 96, I° co. c.p.c., ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 96 III° co. c.p.c.; 5)
Compensare le spese e competenze dei precedenti gradi di giudizio”.
Con separata citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificata, la ha riassunto CP_1
parimenti il giudizio, iscritto al R.G. n. 997/2024.
All'udienza del 14.03.2025, disposta la riunione dei giudizi e invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Preliminarmente, deve darsi atto che non è pervenuto il fascicolo d'ufficio di primo e secondo grado, nonostante le sollecitazioni rivolte alla cancelleria;
la causa, però, può essere decisa da questa Corte anche in assenza di detto fascicolo, sia perché la prova documentale è stata prodotta telematicamente dalle parti, sia perché l'unica questione affrontata con l'atto non acquisito al processo, ossia l'ordinanza dell'11.01.2013 relativa alla scelta del rito, è richiamata, ancorché per inciso, nella sentenza n.
1923/2014 del 7.11.2014, in atti, e la trattazione delle contestazioni mosse dalle parti sul punto non necessita della preventiva acquisizione del fascicolo d'ufficio.
Ciò detto, va osservato che il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della decisione di appello per vizio procedurale (c.d. giudizio di rinvio improprio), come nel caso di specie, costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito ed è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, non integrando, invece, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, abbia natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) e sia funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisca direttamente sulle domande proposte dalle parti (c.d. giudizio di rinvio proprio)
(cfr. Cass. civ. n. 23314/2018).
Quindi, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10426/2024, che ha cassato la precedente decisione per motivi afferenti alla errata composizione del collegio giudicante, spetta a questa Corte, quale giudice di secondo grado, esaminare le censure delle parti alla sentenza n.
1923/2014 del 7.11.2014.
pagina 7 di 17 Con il primo motivo di appello l'avv. ripropone l'eccezione di tardività e Parte_1 inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'erroneità del rito ordinario scelto dalla in luogo di quello sommario ex artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702 bis CP_1
c.p.c. - ratione temporis applicabile.
La censura va disattesa, siccome in parte inammissibile ed in parte infondata.
Secondo l'attore in riassunzione l'oggetto della controversia (liquidazione del compenso professio- nale) imponeva alla parte opponente di seguire il rito speciale regolato dal citato art. 14, procedendo con il deposito del ricorso in opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio. L'avv. dunque, ne contesta la tempestività, per avere la iscritto la Pt_1 CP_1
causa oltre il citato termine (42 giorni), sebbene l'atto di citazione gli sia stato notificato regolarmente.
In realtà, la questione preliminare di rito è stata definita dal Tribunale di Trani con il rigetto dell'ec- cezione sollevata dall'opposto alla prima udienza di comparizione, come desumibile dall'espresso richiamo contenuto nella sentenza n. 1923/2014 del 7.11.2014 all'ordinanza dell'11.1.2013, che ha ritenuto “corretto il rito ordinario adottato”.
A questo punto, spettava allo stesso avv. opporsi alla prosecuzione del giudizio secondo il rito Pt_1
ordinario, insistendo per il mutamento, ovvero impugnare il punto della sentenza confermativo del rigetto dell'eccezione già nel precedente grado di appello, ancorché quest'ultimo definito con la decisione poi cassata.
Non avendolo fatto, dunque, del tutto pretestuosa, oltre che inammissibile, risulta la riproposizione della eccezione con il ricorso per cassazione e successiva citazione in riassunzione, atteso il consoli- damento del rito adottato (ordinario), anche per acquiescenza mostrata dall'avv. alla Parte_1
decisione del primo giudice.
Né giova all'attore in riassunzione dedurre la rilevabilità d'ufficio della eccezione di tardività, sia perché questione già discussa dalle parti e risolta dal Tribunale nei termini innanzi precisati, sia perché
l'asserita tardività non risulta dagli atti del processo.
Infatti, erra l'avv. nell'invocare l'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, trovando essa Pt_1
spazio solo nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti maturati dall'avvocato nell'ambito dei giudizi civili, e non anche in relazione a decreto ingiuntivo richiesto - come nel caso di specie - per compensi maturati nel processo amministrativo, ovvero in quello penale o tributario.
Il citato art. 14 è disposizione introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (L.
pagina 8 di 17 18 giugno 2009, n. 69, art. 54), ragione per cui le controversie oggetto del disposto normativo della L.
13 giugno 1942, n. 794, art. 28 (cui si riferisce l'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011) vanno individuate, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando, per l'appunto, “la domanda con cui
l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale”, con esclusione, invece, dell'“attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali” (v., ex multis, Cass. civ. n. 6817/2021; SS.UU. n. 25938/2018 e n.
4485/2018; n. 19025/2016).
A ciò va aggiunto che, secondo l'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 150/2011, in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono “secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”, restando ferme le decadenze e preclusioni maturate sempre “secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Ne consegue che, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente promossa con citazione (come qui avvenuto), il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo così gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte, e tale sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice ex art. 4 (in termini, cfr. Cass. civ. n. 10864/2023, che cita SS.UU. n. 758/ 2022 e n. 927/
2022).
Infatti, l' art. 4 non postula una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, né serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e del giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, e neppure costituisce un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme del rito iniziale, “ma indica solo il discrimine temporale tra l'applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio, consentendo alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire”, sicché
“l'ordinanza di mutamento del rito rivela una valenza costitutiva pro futuro” e “la prima udienza di comparizione delle parti costituisce uno sbarramento per il mutamento del rito, conseguendone la stabilizzazione del rito erroneo” (in tal senso, Cass. civ. n. 758/2022, cit., che ha precisato che neppure possono sorgere dubbi, in relazione al fenomeno del consolidamento del rito, nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto, atteso che dalla violazione delle regole sul rito processuale non deriva alcuna nullità, a pagina 9 di 17 meno che - ma non è questo il caso - l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte).
In definitiva, anche a volere condividere l'assunto dell'avv. circa l'applicabilità del rito Pt_1
semplificato alla fattispecie in esame (pur trattandosi di compensi professionali maturati nel processo amministrativo), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla con atto di citazione CP_1
notificato il 25.06.2012, anziché con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e art. 702 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile), è da ritenersi, in ogni caso, tempestiva, giacché la citazione - per stessa ammissione dell'avv. - gli è stata notificata dalla opponente in osservanza del termine Parte_1
ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo n. 172/2012
(16.05.2012), a nulla rilevando quella di iscrizione a ruolo della causa avvenuta con il deposito del
27.06.2012.
Passando al merito, con il secondo motivo di appello l'avv. lamenta Parte_1
l'erroneità della decisione del Tribunale di ritenere l'incarico conferitogli soggetto alle condizioni previste per gli avvocati esterni dalla n. 22/1997 e dalla delibera G.R. n. 3566/1998, e ciò CP_4
sul presupposto della loro accettazione per effetto del mancato dissenso manifestato dal difensore alle lettere di conferimento incarico contenenti le predette condizioni.
Il motivo è infondato e va rigettato, ancorché con diversa motivazione.
Come già affermato da questa Corte con decisione n. 378/2022, resa nel giudizio R.G. n. 1526/2019 tra le medesime parti processuali, seppure in linea di principio i contratti con le pubbliche ammi- nistrazioni devono essere stipulati in forma scritta e redatti in unico documento, con riguardo ai contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, l'osservanza di tale requisito non richiede necessariamente la redazione dell'atto in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequi- vocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, gene- ralmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r. d.
n. 2440 del 1923 (si richiama, sul punto, Cass. civ. n. 20705/2019; n. 25631/2017, n. 13656/2013).
Detto in altri termini, il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. è soddisfatto, con specifico al riguardo contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico dal cliente, ovvero con il rilascio della procura al difensore ex art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità
pagina 10 di 17 tutoria (in tal senso, v. Cass. civ. n. 11668/2024; n. 1571/2024, secondo cui “in tema di contratti della
Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il CP_5
poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista”; n. 21007/2019; 20705/2019, cit.).
Venendo al caso di specie, ha errato il primo giudice nel considerare il difensore vincolato alle condizioni di cui alla citata legge regionale in forza del mero silenzio serbato alle c.d. “lettere di conferimento incarico”, non potendosi desumere la loro accettazione dal mancato dissenso “entro il giorno successivo al ricevimento”, in un regime perfettamente formale quale è quello dei contratti conclusi con la P.A.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in riassunzione, il contratto di patrocinio non si concluse con il solo atto di conferimento della procura alle liti da parte del rappresentante dell'ente, né tantomeno - come diversamente sostenuto da - con il successivo invio delle citate CP_1
lettere contenenti il rimando alla L.R. n. 22/1997, non configurando esse una vera e propria convenzione;
fu, invece, con la redazione dell'atto difensivo, da parte dell'avv. e la costitu-zione Pt_1
in giudizio per conto dell'ente regionale che si perfezionò il contratto di patrocinio, e tale perfezionamento avvenne proprio dopo l'invio delle note di conferimento dell'incarico con la precisazione delle condizioni applicabili al rapporto in essere tra le parti.
Infatti, dalla documentazione prodotta è emerso che l'incarico fu conferito all'avv. diretta- CP_6
dal Presidente della che firmò la procura alle liti per il giudizio R.G. TAR n. 669/1999 CP_7 CP_1
in data 7.10.1999 e, per il giudizio R.G. TAR n. 183/2000, in data 5.05.2000, cui seguirono le deliberazioni di ratifica della Giunta Regionale depositate in atti.
Con successive lettere di incarico - di accompagnamento alla trasmissione della copia notificata dell'atto giudiziario introduttivo dei giudizi con la procura alle liti - inviate, rispettivamente, il
12.10.1999 (giudizio R.G. TAR n. 669/1999) e l'11.05.2000 (giudizio R.G. TAR n. 183/200), si precisò che l'incarico era stato conferito al difensore alle condizioni di cui all'art. 11 della L.R. n.
22/1997 e della delibera di G.R. n. 3566/1998, con espressa indicazione del significato da attribuirsi al silenzio del professionista, che avrebbe potuto rinunciare espressamente al mandato “entro il giorno successivo” nel caso non avesse inteso accettarle.
Per quanto qui di interesse, le condizioni erano state riprodotte testualmente e integralmente sul retro delle suddette note, tra le quali, in particolare, il controverso art. 11, co. 2, che prevedeva l'applicazione pagina 11 di 17 dei minimi tariffari nel caso di estinzione del giudizio (punto 2, lett. a) ovvero l'impegno del professionista a “non azionare procedure monitorie in danno della per il pagamento dei CP_1
compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento” (punto 3, lett. a).
Ebbene, in disparte il significato attribuibile al silenzio del professionista, fu con la successiva costituzione in giudizio del 25.11.1999 (giudizio R.G. TAR n. 669/1999) e del 7.06.2000 (giudizio
R.G. TAR. n. 183/2000) che l'avv. accettò l'incarico conferito dal Presidente pro tempore, e con Pt_1
esso le condizioni riprodotte nelle ridette note di accompagnamento, non rilevando la loro riferibilità “a un dipendente comunale sprovvisto dei poteri rappresentativi dell'ente”, né la mancata sottoscrizione di una apposita convenzione o l'adozione postuma delle deliberazioni di ratifica del mandato da parte del competente organo regionale.
Una volta perfezionatosi il contratto di patrocinio secondo le modalità innanzi descritte, infatti, l'avv.
si vincolò all' osservanza delle condizioni contrattuali di cui alla legge regionale Parte_1
ed alla citata delibera, come previste per il mandato conferito dalla ed esplicitamente CP_1
richiamate dalle lettere di incarico trasmesse prima della formale costituzione in giudizio.
Da ciò ne deriva che i compensi spettanti all'odierno attore in riassunzione per l'attività svolta in favore della devono essere determinati secondo i minimi tariffari, e ciò in applicazione CP_1
del citato art. 11, stante la documentata e non contestata estinzione dei procedimenti amministrativi presupposti (v. decreti del 3.07.2009 e dell'11.11.2009 con i quali il TAR Puglia dichiarò, per entrambi i giudizi, la perenzione del ricorso).
Ad ogni buon conto, è il caso di precisare che la determinazione dei compensi spettanti all'avvocato rientra tra i poteri discrezionali del giudice e, qualora sia contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi), non richiede una specifica motivazione.
Nel caso di specie, anche ove si ritenesse non applicabile le ridette condizioni contrattuali, la liquidazione dei compensi secondo i minimi risulta, in ogni caso, giustificata dall'attività effettiva- mente svolta dall'avv. . Parte_1
È pacifico e non contestato, oltremodo documentato, che per entrambi i giudizi presupposti la costituzione avvenne tramite memoria di quattro facciate, depositata a distanza di diversi mesi dalla celebrazione della camera di consiglio per la deliberazione della istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
La successiva memoria difensiva, invece, fu depositata a circa dieci anni di distanza dall'unica attività svolta (costituzione in giudizio), dunque, non necessaria alla difesa della parte assistita, anche pagina 12 di 17 alla luce dell'intervenuta estinzione dei giudizi, dopo che il TAR Puglia aveva inviato l'avviso di perenzione del ricorso.
Di contro, non sono state allegate, né tantomeno documentate, le circostanze alla base della deter- minazione del compenso secondo un diverso tariffario, anche per quanto di seguito si dirà, non risultando del tutto generico il richiamo “all'importanza della causa, al risultato raggiunto, ai vantaggi non patrimoniali conseguiti”, tali da non giustificare un incremento del compenso.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione impugnata per l'erronea quantificazione degli onorari e dei diritti spettanti, in particolare, per il giudizio R.G. TAR n. 182/2000, perché calcolati dal primo giudice in base allo scaglione di valore indeterminabile e secondo i minimi tariffari, senza considerare gli effetti economici sottesi alla domanda di annullamento del provvedimento ammini- strativo, i vantaggi conseguiti dalla ed il parere di congruità del COA di Trani. CP_1
Con il quarto motivo l'avv. lamenta il mancato incremento del compenso nella misura del 20%, Pt_1
avendo il Tribunale errato nei considerare tardiva e inammissibile la richiesta dal medesimo formulata con la prima memoria istruttoria.
Dal canto suo, con l'unico motivo di appello incidentale la contesta il riconosci- CP_1
mento e la quantificazione delle singole voci del compenso (onorari e diritti) e, in particolare per il giudizio R.G. TAR n. 688/1999, la scelta del primo giudice di non considerare il “valore indetermi- nabile” della causa, nonché l'errata decorrenza degli interessi legali.
La trattazione congiunta delle censure, connesse tutte alla esatta quantificazione del compenso spettante all'avv. per i giudizi amministrativi presupposti, impone il rigetto dei Parte_1
motivi di appello principale e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale.
Anzitutto, la Corte osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, incombe al professionista dimostrare la spettanza e la congruità di ciascuna voce pretesa, non essendo più sufficiente la produzione della parcella e del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, sulla base dei quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento (in tal senso, cfr. Cass. civ.
n. 209/2025; n. 230/2016, n. 3463/2010; n. 14556/2004).
Pertanto, il giudice della fase di cognizione non è vincolato alla misura del compenso “ritenuta congrua” dal Consiglio dell'Ordine, ben potendo, innanzi alle reciproche contestazioni, rideterminare gli importi in favore dell'avvocato.
Ora, assodata l'applicabilità dei minimi tariffari, anche in forza del citato art. 11 e della avvenuta estinzione dei procedimenti presupposti, va individuato il valore della causa e lo scaglione di riferi- mento secondo i criteri di cui al D.M. n. 127/2004, in quanto l'attività difensiva dell'avv.
[...]
si concluse nella sua piena vigenza. Parte_1
pagina 13 di 17 Per quanto qui rileva, l'art. 6, co. 3, stabilisce che, nelle cause avanti gli organi di giustizia ammini- strativa, il valore della causa è determinato in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile,
“quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentano l'applicazione”; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza, mentre, “nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti” (co. 4).
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione degli onorari dell'avvocato, in base all'articolo della tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (di identica formu- lazione rispetto al successivo D.M. n. 127/2004), va considerata di valore indeterminabile la
contro
- versia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, “poichè la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda” (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 15061/2018).
Ed è proprio questo il caso di specie, in quanto, nei giudizi innanzi al TAR patrocinati CP_1 dall'avv. (in cui la era parte resistente) si controverteva proprio Parte_1 CP_1
dell'annullamento di due provvedimenti amministrativi, il primo concernente il diniego della conces- sione edilizia, il secondo, invece, la deliberazione n. 350/1999, con cui la aveva approvato la CP_1
graduatoria - relativa alla Provincia di Foggia - degli Enti che avevano presentato domanda di finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani.
Pertanto, ha errato il Tribunale nell'applicare, per il primo giudizio, lo scaglione di valore della causa
“sino ad € 1.549.400,00”, non potendo esso essere agganciato alla richiesta di risarcimento della danno
(lucro cessante e morale) pari a L. 3.000.000.000 (€ 1.549.400,00), avanzata da con il Parte_2
ricorso amministrativo, giacché siffatta richiesta è rimasta del tutto generica e indeterminata nel quantum, oltre che indimostrata nell' an, tanto da essere rimessa alla discrezionale valutazione del giudice2.
Del tutto corretta, invece, deve ritenersi la scelta del primo giudice di determinare i compensi del giudizio R.G. TAR n. 182/2000 secondo lo scaglione “indeterminabile”, mancando dalla lettura degli atti processuali l'indicazione di un diverso e specifico valore della domanda, oltre che dei “risvolti patrimoniali della vicenda”. 2 “[…] di danni per lucro cessante nella misura di lire tre miliardi annui, oltre interessi e svalutazione a decorrere rispettivamente dalla data di riferimento valida a seguito…. (26/11/1998) oltre ai danni di carattere morale rivenienti dal degrado quotidiano di un bene storico di famiglia, di cui si rimette a Codesto ECc.mo Collegio la quantificazione in via di equità”. pagina 14 di 17 Non basta all'attore in riassunzione, per tale ultimo procedimento, richiamare il contenuto della deliberazione G.R. n. 741/2000 di ratifica dell'incarico, indicando essa in L. 1.000.000.000 (€
516.456,89) soltanto il valore “della fruizione dei finanziamenti riguardanti i progetti di assistenza integrativa agli anziani” e non anche della domanda giudiziale (annullamento dell'atto amministra- tivo) o degli effetti economici direttamente conseguibili dalla stessa.
Né tantomeno rileva l'asserito incremento del patrimonio riconducibile al provvedimento ammini- strativo de quo, che - a dire dell'avv. - avrebbe consentito alla “di poter liberare risorse Pt_1 CP_1
e tempestivamente e proficuamente utilizzare tale somma per il finanziamento di delicatissime ed importanti attività di carattere sociale”, in quanto il giudizio per il quale ha chiesto la liquidazione del compenso era finalizzato al semplice accertamento della illegittimità dello stesso provvedimento.
A questo punto, dovendo tirare le somme, tenuto conto dell'attività effettivamente (o presuntiva- mente) svolta e documentata dal difensore, nonché delle specifiche allegazione di parte, il compenso spettante all'avv. per il giudizio R.G. TAR n. 688/1999 va rideterminato, sulla Parte_1
base del valore indeterminabile della causa, in € 1.395,00 per onorari (studio della controversia;
consultazione col cliente, ricerca dei documenti;
redazione n. 1 memoria di costituzione;
redazione n. 1 memoria difensiva) ed in € 648,00 per diritti, oltre accessori di legge.
Va confermata, invece, la liquidazione del compenso professionale come disposta dal Tribunale per il giudizio R.G. TAR n. 182/2000 (€ 1.395,00 per onorari ed € 648,00 per diritti, oltre accessori di legge).
Stante l'identica attività svolta dal difensore in entrambi i giudizi, o che si presume siano state effettuate sulla base della documentazione versata in atti, si ritiene opportuno liquidare il medesimo importo per onorari e diritti, perché ritenuto congruo, anche alla luce delle generiche contestazioni mosse dalla , la quale, innanzi alle richieste avanzate dall'avv. Francesco Paolo Spina, si CP_1
è limitata, per un verso, a dedurre l'inutilità della “memoria difensiva” e la duplicazione della voce
“ricerca documenti”, per l'altro, a contestare la genericità della liquidazione dei “diritti”, osservando, a tale ultimo proposito, il mancato riscontro delle voci relative alla “richiesta copia atti in cancelleria” o alla “redazione della nota spese giudiziale” (pg. 19 atto di citazione in riassunzione).
Non è dovuta la maggiorazione del 20% di cui all'art. 5, co. 4, del citato D.M., a mente del quale
“qualora, in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale
l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino a un massimo di dieci
e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto”.
pagina 15 di 17 Seppur la Corte non condivide la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dall'avv. con la prima memoria istruttoria, essendo consentito - anche in forza della Pt_1
domanda riconvenzionale proposta da - una rideterminazione del compenso con i CP_1
dovuti incrementi, tuttavia, la maggiorazione di cui al citato art. 5, co. 4, non va riconosciuta nel caso di specie, mancando i presupposti richiesti dalla legge, ovvero la prova dell'esame, da parte difensore “che difenda una parte contro più parti”, “di particolari situazioni di fatto e di diritto”.
Sugli importi sono dovuti, invece, gli interessi legali con decorrenza dal 29.09.2012, ovvero decorso un anno dalla data della messa in mora, e ciò in applicazione dell'art. 11, co. 2, punto 3, lett. a, della richiamata legge regionale, che prevedeva l'impegno del professionista a “non azionare procedure monitorie in danno della per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia CP_1 trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento”.
Sul punto non si condivide l'assunto della secondo cui gli interessi legali CP_1
decorrerebbero dalla data di pubblicazione della sentenza sulla base della dedotta illiquidità del credito, giacché detti interessi sono rivolti ad ovviare il danno derivante al creditore dal ritardo colpevole del debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni, per cui competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (in tal senso, v. Cass. civ. n. 12088/2025, che cita Cass. n. 8611/2022; n. 24973/2022).
Ora, si dà atto che la convenuta in riassunzione ha dichiarato - e dimostrato - di aver corrisposto all'avv. la maggiore somma di € 17.329,88, e ciò in esecuzione della sentenza di Parte_1
prima grado. La circostanza, peraltro documentata, non è stata contestata dall'attore in riassunzione, sicché, detratto da detto importo quanto effettivamente dovuto all'avv. a titolo Parte_1
di compenso (comprensivo di accessori e interessi), questi dovrà restituire alla CP_1
l'eventuale somma residua in eccesso.
Da ultimo, va accolto il quinto motivo di appello principale, riguardante la erronea compensazione delle spese di lite di primo grado (da regolare in base all'esito finale della causa), risultando la CP_1
soccombente nel merito, per essere stata condannata al pagamento, in favore dell'avv.
[...] [...]
di una somma, ancorché ridotta rispetto alla pretesa iniziale, a titolo di compenso Parte_1
professionale.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la parziale compensazione, nella misura di 1/2, delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio, nonché del giudizio in cassazione e del presente giudizio di riassunzione, che, per la restante parte, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 vigenti a far data dal 23 ottobre 2022 (secondo lo scaglione da € 1.101,00 ad €
pagina 16 di 17 5.200,00, con applicazione dei valori medi), sono posti, in base al criterio generale della soccombenza,
a carico della . CP_1
Per quanto innanzi detto, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., formulata da , mancando i presupposti di legge. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, sull'atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.7.2024 da nei confronti di nonché sull'atto in riassunzione notificato in Parte_1 CP_1
data 16.7.2024 da nei confronti di , così provvede: CP_1 Parte_1
1°) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale di e l'appello inciden- Parte_1
tale della e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1923/2014 del CP_1
7.11.2014, ridetermina il compenso professionale dovuto a per il giudizio R.G. Parte_1
TAR 688/1999 in € 1.395,00 per onorari ed € 648,00 per diritti, oltre accessori di legge e interessi legali dal 29.9.2012 all'effettivo soddisfo;
2°) conferma il capo n. 3 della sentenza n. 1923/2014 del 7.11.2014, limitatamente alla liquidazione del compenso per il giudizio R.G. TAR n. 182/2000, così come disposta dal giudice di primo grado;
3°) condanna la al pagamento in favore dei procuratori anticipatari di CP_1 Parte_1
, avv.ti Antonio Guantario e LÒ Mastropasqua, della metà (1/2) delle spese e competenze
[...]
legali dei vari gradi e fasi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 1.276,00 (1/2 di €
2.552,00), per il secondo grado in € 1.457,50 (1/2 di € 2.915,00), per il giudizio di Cassazione in €
937,50 (1/2 di €1.875,00), e per il presente giudizio di rinvio in € 1.457,50 (1/2 di € 2.915,00), oltre - per tutti i gradi e fasi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) dichiara compensata tra le parti l'altra metà (1/2) delle spese e competenze legali dei vari gradi e fasi del giudizio;
5°) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla . CP_1
Così decisa il 25 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “«[…] dal verbale dell'udienza collegiale del 19.10.2018, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni ed in cui la causa è stata assunta in decisione, si evince che il Collegio era composto dai Giudici in veste di Controparte_2 Presidente e da e in veste di Consiglieri. L'intestazione della sentenza Controparte_3 Persona_1 menziona, invece, quali componenti del Collegio, i giudici Egiziano Di Leo (Presidente) nonché e Controparte_2
(Consiglieri) e, a conferma dell'avvenuto mutamento della composizione dell'organo giudicante Controparte_3 depone il fatto che la pronuncia è stata sottoscritta da Egiziano Di Leo che non risulta abbia fatto parte del Collegio che ha raccolto le conclusioni. Non vi è, pertanto, corrispondenza tra i giudici che hanno partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e quelli che hanno deliberato la decisione, conseguendone la radicale nullità della pronuncia per violazione del principio di immutabilità del giudice. È, per tali ragioni, accolto il primo motivo, con assorbimento delle pagina 5 di 17