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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 8 agosto 2024, da
(P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del dott. , in qualità di Procuratore Speciale dotato di poteri di legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grigoli del
Foro di Verona (pec: , Email_1 appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura CP_2 C.F._1 allegata alla memoria in appello dall'avv. Giovanna Berti (pec:
, Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso n. 104/2024 d.d. 22.02.2024, non notificata
In punto: contratti a termine.-
CONCLUSIONI:
1 Parte_1
“Nel merito In via principale:
- in riforma parziale della sentenza n. 104/2024, pronunciata inter partes nel procedimento R.G. n. 438/2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso in data
22.02.2024 non notificata, in applicazione del contratto di prossimità stipulato in data
20.12.2022, rigettare le domande formulate dalla sig.ra con il ricorso CP_2 introduttivo del primo grado del giudizio per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto.
- Per l'effetto, ordinarsi la restituzione da parte della lavoratrice appellata di ogni somma eventualmente ricevuta in conseguenza della sentenza di primo grado.
- Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, CPA
e IVA.
In via subordinata:
- in parziale riforma della sentenza n. 104/2024 pronunciata inter partes nel procedimento R.G. n. 438/2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso in data
22.02.2024 non notificata, ridurre l'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 del D.lgs. n.
81/2015 ad una misura inferiore alle nove mensilità determinate dal Giudice di prime cure.
- Per l'effetto, ordinarsi la restituzione, da parte dell'appellato, delle somme dallo stesso ricevute in eccesso in conseguenza della sentenza di primo grado.
- Con vittoria o, quantomeno, integrale compensazione delle spese di lite.
: CP_2
“che la Corte d'Appello voglia rigettare il ricorso presentato dalla
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Treviso 104/2024 – R.G. 438/2023 del 22.02.2024.
Spese ed onorari interamente rifusi e distrazione degli stessi a favore del sottoscritto avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza (adottata con motivazione contestuale) il giudice del
2 lavoro del Tribunale di Treviso dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 26.11.2016 e, per l'effetto, condannava il datore di lavoro resistente al pagamento, a favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria di cui all'art. 28 del Dlgs. n. parametrata a nove mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonché al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nell'intervallo non lavorato compreso tra l'offerta delle prestazioni lavorative del 25.11.2022 e la successiva assunzione del 6 dicembre 2022.
Rigettava ogni diversa pretesa id est la domanda di accertamento della nullità o dell'inefficacia del recesso datoriale in uno con le domande connesse e conseguenti.
Compensava, altresì, per la metà le spese di lite e condannava la parte datoriale resistente, alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi € 2.250,00 (oltre accessori di legge).
Questa la vicenda processuale quale descritta nella gravata sentenza:
a) la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
con i seguenti contratti a termine (lavoro avventizio stagionale
[...]
- condizioni contrattuali previste dal CCNL Industria Alimentare): 1)
21.11.2016 – 30.04.2017 2) 01.05.2017 – 30.09.2017 3) 01.10.2017 –
28.02.2018 4) 01.03.2018 – 31.07.2018 5) 01.08.2018 – 31.12.2018 6)
01.01.2019 – 30.09.2019 7) 01.10.2019 – 30.06.2020 8) 01.07.2020 –
31.03.2021 9) 01.04.2021 – 31.12.2021 10) 01.01.2022 – 30.09.2022 11)
06.12.2022 – 31.08.2023;
b) il luogo di lavoro è sempre stato lo stabilimento di Vazzola dove si macellano, tagliano e confezionano polli, e le mansioni sono sempre state quelle di addetta al taglio dei polli;
c) la ricorrente, ritenendo applicabile la disciplina generale sul contratto a termine di cui al Dlgs. n. 81/2015, e stante comunque l'assenza di stagionalità delle prestazioni dedotte nei contratti e sulle esigenze produttive invece continuative ad essi sottese, ha chiesto che “venga
3 dichiarata la illegittimità dei termini apposti ai contratti sottoscritti dalle parti, che il rapporto di lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato.
Ulteriormente, si chiede che venga condannata al pagamento Parte_1 di un risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. 81/2015 nella misura compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”;
d) per effetto dell'automatica trasformazione a tempo indeterminato del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, parte ricorrente reputa che il recesso datoriale del 30.09.2022 è da considerarsi nullo;
e) la lavoratrice, in data 06.12.2022, è stata nuovamente assunta con contratto a tempo determinato (fino al 31.8.2023) laddove era da ritenersi in essere – per l'effetto della conversione - un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ed ha allora eccepito l'inammissibile stipula
“di una clausola che prevede un termine al contratto di lavoro nel corso di un rapporto a tempo indeterminato già sussistente tra le parti”;
f) quale conseguenza dell'automatica trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, ha invocato tanto il diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 2 del Dlgs. n. 23/2015 (in quanto la cessazione del rapporto alla data del 30 settembre 2022 configurerebbe un licenziamento orale), quanto il diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 28 del Dlgs. n. 81/2015;
g) parte resistente ha precisato - tenuto conto della natura agricola della cooperativa convenuta – la piena legittimazione alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di avventiziato agricolo, e ciò in espressa deroga a quanto disposto dal Dlgs. n. 81/2015; ha poi illustrato le ragioni per le quali va esclusa l'applicabilità delle norme del CCNL Agricoltura
(Cooperative) e CPL per gli Operai Agricoli da e Controparte_3
della Provincia di , invocate da controparte;
invero Controparte_4 CP_5 la disciplina dei rapporti di avventiziato andrebbe ricercata sia nella consistente mole di accordi di secondo livello stipulati nel tempo ed aventi lo scopo di fornire tutele sempre più estese ai destinatari di una tipologia contrattuale, la cui caratteristica peculiare è insita nel fatto che le prestazioni lavorative vengono rese solo allorquando parte datoriale ne
4 abbia effettiva necessità, sia, nel contratto di prossimità sottoscritto in data
20.12.2022;
h) detto contratto di prossimità, impone alla datrice non solo di garantire un certo numero di giornate di lavoro nel corso dell'anno, ma anche la trasformazione del contratto di avventiziato in contratto a tempo indeterminato in presenza di determinati requisiti che per la ricorrente matureranno allo scadere del prossimo contratto di avventiziato previsto
A sostegno della propria decisione il giudice trevigiano affermava che:
a) in punto di fatto, è stato più volte acclarato da questo Tribunale che
[...]
è una cooperativa che si occupa di tutte le operazioni Parte_1 necessarie alla commercializzazione del pollame che, per la parte ampiamente maggioritaria, le viene conferito dagli allevatori soci;
quindi, Parte_1 non alleva (almeno nello stabilimento di Vazzola) il pollame che, invece, macella, taglia, stocca e confeziona, ed è incontestato che il rifornimento dei polli è costante durante tutto l'anno e non subisce andamenti od oscillazioni stagionali;
ancora in punto di fatto, è pacifico che i reiterati contratti di lavoro
a tempo determinato, succedutisi senza interruzione alcuna per tre anni, hanno sempre visto la ricorrente lavorare al confezionamento dei polli con regolare continuità; l'attività svolta dalla resistente nello stabilimento di Vazzola sopra descritta non rientra, quindi, nella definizione dell'art. 2135 c.c., trattandosi di preparare per la commercializzazione carni di animali allevati da altri;
a qualifica di imprenditore agricolo della resistente discende, invece, dall'art.1
d.lgs 228/2001; nel caso che ci occupa, è documentalmente provato che oltre
l'80% del pollame che viene lavorato da è conferito dagli Parte_1 allevatori consociati (allegato 4 della memoria costitutiva della resistente); deve ritenersi che non ogni rapporto di lavoro alle dipendenze di un imprenditore agricolo sia sottratto alla disciplina generale del contratto a termine, in quanto l'esclusione non riguarda – già nel testo dell'art. 29 - i rapporti con gli impiegati e nemmeno riguarda, stante il rinvio alla definizione data dall'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 357/1993, gli operai che non rientrino nell'ambito definitorio della norma richiamata;
anche l'esame delle norme che i contratti collettivi in agricoltura dedicano al lavoro a termine
5 conferma che i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi dalla disciplina generale del contratto a termine in agricoltura, sono quelli impegnati in attività realmente agricole (per loro natura stagionali o condizionate da cicli od eventi naturali); venendo a considerare il lavoro svolto dalla ricorrente in dipendenza dei contratti a termine con i quali è stata assunta, non è stato in alcun modo contestato che esso sia invariabilmente consistito nel taglio e confezionamento dei polli provenienti dagli allevamenti esterni;
nessuna stagionalità/ciclicità è stata dedotta nell'apporto del pollame, che risulta quindi conferito con ininterrotta regolarità nel corso dell'anno, così come, di conseguenza, nessuna stagionalità/ciclicità è stata dal resistente descritta in relazione alle prestazioni richieste al dipendente, dedotte dal ricorrente come regolari e costanti con allegazioni rimaste incontestate. Non sono, quindi, presenti i presupposti per definire il lavoro svolto dalla ricorrente come rientrante nella definizione di operaio agricolo, figura per la quale non si applica la disciplina ordinaria del contratto a termine;
il ricorso al lavoro a termine in agricoltura non è svincolato da qualunque limite, in quanto i contratti collettivi nazionali sopra citati prevedono i casi in cui si può ricorrere al contratto a termine, ed anche specifici casi in cui il lavoratore a termine acquisisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato;
gli specifici contratti a termine conclusi con la ricorrente non sono, però, disciplinati dai contratti collettivi dell'agricoltura, in quanto il datore di lavoro applica il contratto collettivo dell'industria alimentare (con esclusione degli articoli 18 e 19 riguardanti i contratti a termine); la mancata applicazione dei contratti collettivi dell'agricoltura comporta che i rapporti a termine per cui
è causa sarebbero, a ritenere inoperante la disciplina generale, sottratti a qualunque regolamentazione;
non soccorrono in tal senso i contratti collettivi aziendali che si sono succeduti: essi, nel prevedere l'assunzione di lavoratori che definiscono “stagionali” e “avventizi” in ragione della “stagionalità esistente nel settore avicolo” e delle “necessità aziendali legate alla stagione (periodo estivo, natalizio, ecc..)”, oltre a non richiamare alcuna fonte specifica di disciplina ai quali i detti contratti sarebbero soggetti, non ineriscono ai contratti che qui interessano, che attengono ad un settore e a mansioni per i quali, come detto, nessuna stagionalità (o esigenza temporanea o ciclica) è ipotizzabile e non è stata neanche concretamente dedotta;
6 In relazione ai capi attinti da gravame, il giudice della Marca evidenziava:
b) quanto al contratto di prossimità stipulato il 20.12.2022, si osserva che l'art. 8
d.l. 138/11 conv. nella l. 148/2011 consente accordi di prossimità in deroga alle disposizioni di legge (e alla contrattazione collettiva nazionale) a condizione che siano diretti alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti ed all'avvio di nuove attività; senonché anche per questo contratto vale quanto sopra si è detto per gli altri che lo hanno preceduto;
lo stesso, nel prevedere l'assunzione di lavoratori che definiscono “stagionali” e “avventizi” , parla di un presupposto (la stagionalità
e il carattere avventizio) che non è proprio del contratto in essere con l'odierna ricorrente, per il quale, come detto, nessuna stagionalità (o esigenza temporanea o ciclica) è ipotizzabile;
la sottrazione a qualunque regolamentazione (per la mancata applicazione dei contratti collettivi dell'agricoltura, per i richiamati contratti collettivi aziendali, che non possono soccorrere) è conclusione che contrasta con il chiaro dettato legislativo dell'articolo 29 che, come detto, esclude dall'operatività del d.lgs. 81/15 determinati rapporti, tra i quali quelli dell'agricoltura, ma solo "in quanto già disciplinate da specifiche normative”, e che si porrebbe in insanabile contrasto con la clausola 5 della direttiva europea sul lavoro a termine;
c) ritenuta, per quanto sopra, l'applicabilità del d.lgs. 81/2015 i contratti a termine così come stipulati tra le parti violano l'art. 21 d.lgs 81/15 nella formulazione in vigore al tempo dei fatti;
si è, infatti, trattato del reiterato rinnovo del contratto a termine con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla scadenza del contratto a termine precedente, ossia della fattispecie vietata dal secondo comma e, nella sostanza, conducente allo stesso risultato che si ottiene con le proroghe invece disciplinate nel primo comma, vietate oltre la quinta”;
d) il rapporto è quindi da intendersi a tempo indeterminato con decorrenza dal
26.11.2016;
e) considerate le dimensioni dell'azienda convenuta e la durata del rapporto, si reputa equo commisurare l'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 in nove
7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
2. Impugna la sentenza svolgendo due Parte_1
(2) motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo, censura la sentenza per l'errata mancata applicazione dell'accordo di prossimità d.d. 20.12.2022.
Evidenzia che, come emerge dalla disamina del contratto di prossimità, esso stabilisce una correlazione univoca bidirezionale tra contratto di avventiziato agricolo e contratto a tempo determinato affermando, all'art. 12 che: “le Parti confermano che ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati da
[...] con il personale addetto ai settori produttivi si applica la disciplina Parte_2 dell'avventiziato agricolo”, stabilita dall'art.
3.B. del contratto medesimo.
Rileva, altresì, che tale contratto di prossimità detta ora una disciplina specifica di settore, denominata “lavoro avventizio” e contenuta nell'art.
3.B., che è diretta precisamente a regolamentare i contatti a tempo determinato stipulati da con il personale produttivo. Parte_1
Sottolinea che “Il nome “lavoro avventizio”, utilizzato per designare la disciplina dei contratti a tempo determinato di cui all'art.
3.B del contratto di prossimità, costituisce, dunque, una mera etichetta che, come già evidenziato, deve il suo utilizzo a ragioni di ordine storico, ma non comporta né richiede affatto la necessaria sussistenza di alcun requisito di tipo contenutistico con riferimento al carattere stagionale o meno delle attività lavorative assegnare ai lavoratori, come invece sostiene del tutto apoditticamente il Giudice di primo grado. In altri termini, il
“carattere avventizio” del contratto (presupposto che, secondo la tesi sostenuta in sentenza, sarebbe necessario per poter applicare il contratto di prossimità) deriva unicamente dalla denominazione qualificatoria attribuita in sede di stipula del contratto stesso, come si desume dalla circostanza della utilizzazione, da sempre, di tale denominazione da parte della contrattazione collettiva e dall'indicazione di avventizio nei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti a tempo determinato. Ma, al di là della denominazione “avventizio”, non è richiesto alcun presupposto fattuale legato alla stagionalità delle mansioni assegnate o dei cicli produttivi cui il lavoratore sia addetto”.
8 Sottolinea ulteriormente che nessun rilievo critico viene mosso dal giudice di prime cure in ordine alla validità ed efficacia del contratto di prossimità.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in subordine, eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 28 del Dlgs. n. 81/2015 in punto di qualificazione dell'indennità risarcitoria.
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza chiedendone CP_2
l'integrale conferma.
3.1. In relazione al primo motivo di gravame ribadisce, in particolare, l'irrilevanza rispetto alla fattispecie dell'invocato accordo di prossimità, siccome il medesimo ha efficacia dal 20.12.2022 allorquando il rapporto di lavoro era già da tempo da ritenersi trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'impugnata pronuncia sul punto non attinta da gravame.
Contesta, comunque, la sua valenza ad operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti di lavoro a termine.
3.2. In ordine al secondo motivo di gravame evidenzia la correttezza dell'operato del giudice rispetto ai parametri indicati nella quantificazione dell'identità di cui all'art. 28 del Dlgs. n. 81/2015.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23 gennaio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le dirimenti ragioni che seguono e che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo motivo di appello è privo di pregio.
6.1. La questione relativa all'efficacia ratione temporis dell'accordo di prossimità d.d.
20.12.2022 in relazione alla posizione della lavoratrice, che era stata ritualmente sollevata da parte ricorrente con memoria autorizzata d.d. 31.01.2024 in replica all'eccezione di parte resistente formulata in memoria di costituzione ex art. 416
c.p.c. - sulla quale il giudicante ha omesso di pronunciarsi - è stata riproposta in questa sede dalla lavoratrice nelle forme di cui all'art. 346 c.p.c..
E' dunque preliminare ad ogni ulteriore accertamento verificarne l'opponibilità soggettiva alla ricorrente, prima ancora di stabilire la validità generale, oggettiva
9 ed intrinseca in termini di valenza derogatoria alla disciplina ex lege dei contratti a termine.
6.2. Tanto premesso, il motivo di gravame non si confronta, allora, con il dictum dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la conversione del rapporto per violazione dello spatium temporale minimo di dieci (10) giorni, fra un contratto a tempo determinato ed un altro - ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Dlgs. n. 81/2015 che recita “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato” – e specificamente nella parte in cui ha statuito che fra le parti “è sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
26.11.2016”.
6.3. Il difensore dell'appellante, sollecitato dal Collegio nel corso della discussione orale affinché prendesse posizione in ordine alla rilevanza temporale dell'accordo di prossimità nella fattispecie per cui è causa, nulla ha replicato limitandosi ad domandare l'acquisizione di un documento attestante la “maggior occupazione” determinata dall'applicazione del contratto di prossimità, produzione del tutto inconferente nella fattispecie per cui è causa.
6.4. Osserva, infatti, la Corte che è del tutto irrilevante, stabilire se l'accordo di prossimità d.d 20.12.2022 sia o meno legittimo, laddove il medesimo “ha validità
a decorrere dalla data della sua stipulazione….” (cfr. doc. 16 convenuta, art. 4 comma 1°) e dunque non può comunque rappresentare – ratione temporis – fatto impeditivo al riconoscimento (appunto dal novembre 2016) della natura indeterminata del rapporto di lavoro fra le parti in ragione dell'applicazione della disciplina relativa ai contratti a termine contenuta nel Dlgs. n. 81/2015.
6.5. L'accordo di prossimità non può avere, appunto, efficacia retroattiva ed incidere ex tunc sulla natura del rapporto di lavoro già illo tempore stabilizzato a tempo indeterminato.
7. Anche il secondo motivo, in punto quantum debeatur, non merita miglior sorte.
Per quanto riguarda la determinazione dell'indennità risarcitoria, il Collegio fa proprie le valutazioni del giudice a quo non sussistendo ragioni significative per
10 rivedere la misura di nove (9) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 8 della l. n.
604/1966 ed, in particolare, delle dimensioni aziendali (8.302 occupati, cfr. doc.
1 ricorrente) nonché della durata del rapporto (in essere dal 2016 per complessivi 79 mesi).
8. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
9. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
10. Per quanto è consentito in questa sede di dà atto che le spese di lite sono da intendersi distratte a favore del difensore dell'appellata avv. BERTI Giovanna dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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