Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/04/2022, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00588/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Taranto, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento,
previa concessione di tutela cautelare,
dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Taranto sull’istanza, presentata dal ricorrente in data 4 novembre 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale, di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
e per la condanna
della P.A. intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 296/2022;
Visti gli art. 31 comma1 e 117 comma1 e 3 c.p.a.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha chiesto, previa concessione di adeguata tutela cautelare, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Taranto sull’istanza, presentata in data 4 novembre 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale, di rilascio lascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, conseguentemente, la condanna della P.A. intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.
A sostegno del ricorso, deduce le censure così rubricate:
1) violazione di legge: artt. 1 e 2 L. n. 241 del 1990, art. 17 D.P.R. n. 394/1999, artt. 3 e 97 Costituzione, eccesso di potere.
Espone, in particolare, il ricorrente di essere stato convocato dalla Questura di Taranto in data 15 marzo 2021, ma che quest’ultima non ha ancora provveduto sulla predetta istanza di rilascio lascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonostante sia decorso il termine di novanta giorni all’uopo previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione).
2. In data 17 dicembre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto depositando un rapporto informativo dell’Ufficio Immigrazione di quest’ultima (n. prot. -OMISSIS-) in cui si rappresenta che il procedimento amministrativo di che trattasi “non si è ancora concluso dovendo questo Ufficio acquisire ulteriori informazioni” (relative alla sistemazione alloggiativa del ricorrente - diversa da quella risultante dall’istanza di rilascio del permesso di soggiorno - nonché ai precedenti penali e Schengen gravanti a suo carico).
3. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di tutela cautelare. Il Presidente, preso atto di ciò, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 per la trattazione della causa con il rito del silenzio.
4. Con decreto n. -OMISSIS- l’apposita Commissione istituita presso questo Tribunale ha accolto l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato presentata in data 24 novembre 2021 dal ricorrente.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 296 del 18 febbraio 2022, ha disposto “incombenti istruttori, ordinando alla Questura di Taranto, in persona del Questore pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi quali siano gli esiti degli accertamenti e delle verifiche della P.A. indicati come ancora in corso nel rapporto informativo dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto (n. prot. -OMISSIS-), depositato il 17 dicembre 2021 dall’Avvocatura erariale e relative alla sistemazione alloggiativa del ricorrente - diversa da quella indicata dal predetto nell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in questione - nonché ai precedenti penali e segnalazione Schengen gravanti a suo carico; e tanto fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova”. A tal fine ha assegnato all’Amministrazione un termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della medesima ordinanza istruttoria, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2022.
6. Dell’avvenuto deposito della prefata ordinanza istruttoria n. 296 del 18 febbraio 2022 è stato dato avviso a cura della Cancelleria di questa Sezione con comunicazione a mezzo PEC inoltrata alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce il 18 febbraio 2022.
7. La Questura di Taranto, nonostante il decorso del termine di quindici giorni assegnato alla stessa, non ha provveduto al deposito della relazione di chiarimenti richiesta da questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 296 del 18 febbraio 2022.
8. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2022, non essendo comparsa nessuna delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso - ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve essere, quindi, accolto nei sensi e nei limiti appresso precisati.
1.1 In particolare, la domanda azionata dall’extracomunitario ricorrente inerente alla declaratoria di illegittimità del silenzio - rifiuto, serbato dalla Questura di Taranto sulla predetta istanza, presentata in data 4 novembre 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale, di rilascio del permesso di soggiorno UE, è fondata e va accolta.
Osserva la Sezione che, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., la P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso.
Tale obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l’attività amministrativa e dal quale sorge un’aspettativa, in capo al privato, di ottenere una risposta esplicita all’istanza presentata.
Ed invero, la giurisprudenza consolidata e condivisibile, prendendo le mosse dal principio generale della doverosità dell’azione amministrativa, ed integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, tendono ad ampliare l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge.
Si è, a ragione, affermato, così, che “esiste l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento. Si tende, in tal modo, ad estendere le possibilità di protezione contro le inerzie della Amministrazione pur in assenza di una norma ad hoc che imponga un dovere di provvedere. Espressione di tale orientamento è, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975 secondo cui , “indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia”(Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 11 maggio 2007, n. 2318).
E’ stato, anche di recente, ribadito che “l’obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487). … Nei giudizi di tale natura, il giudice amministrativo di regola non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere; gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’Amministrazione stessa. Le disposizioni relative, ove interpretate diversamente, attribuirebbero illegittimamente, in modo indiscriminato, una giurisdizione di merito (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3270)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 giugno 2017, n. 3234).
Inoltre, l’art. 1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto, al comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, la seguente disposizione: “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
1.2 Orbene, nel caso concreto posto all’attenzione di questo Collegio, il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e residente sul territorio dello Stato, ha certamente un interesse qualificato a che la Questura intimata evada nel termine di legge, con un provvedimento espresso e motivato, l’istanza di rilascio in suo favore di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
1.3 In definitiva, non sussiste, nella fattispecie concreta in esame, alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A., protrattosi oltre il termine di novanta giorni all’uopo previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione) per provvedere sull’istanza di che trattasi.
1.4 Va, peraltro, evidenziato che l’Amministrazione resistente non ha adempiuto a quanto prescritto da questa Sezione in sede istruttoria con ordinanza n. 296 del 18 febbraio 2022 (regolarmente comunicata a mezzo di avviso di Cancelleria all’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 28 febbraio 2022). Né la difesa erariale è comparsa in giudizio o ha depositato memorie per esporre le ragioni dell’omesso deposito della richiesta relazione di chiarimenti.
Tanto ha impedito, all’evidenza, a questo Collegio di accertare e, quindi, di apprezzare l’effettiva sussistenza delle circostanze di fatto agitate nella memoria del 17 dicembre 2021 (segnatamente, la pendenza di accertamenti e verifiche della P.A. indicati come ancora in corso nel rapporto informativo dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto) e che avrebbero impedito la tempestiva definizione del procedimento amministrativo de quo.
1.5 Il ricorso, pertanto, va accolto ai sensi degli artt. 31 comma 1 e 117 commi 2 e 3 c.p.a. accertando e dichiarando l’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Taranto sull’istanza di cui in epigrafe, sussistendo l’obbligo della Questura di Taranto medesimo di provvedere esplicitamente, ai sensi del citato art. 2 della Legge n. 241/1990, sull’istanza indicata in epigrafe ed essendo inutilmente decorso il termine di novanta giorni per provvedere.
1.6 Ritiene, inoltre, il Collegio, in accoglimento dell’istanza spiegata da parte ricorrente e della già rilevata (ingiustificata) inerzia in cui risulta incorsa la Questura di Taranto rispetto all’ordine istruttorio impartito da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 296 del 18 febbraio 2022, di procedere sin d’ora, ex art. 117 comma 3 c.p.a., alla nomina di un Commissario ad acta (che si individua nel Prefetto di Taranto) perché provveda espressamente e motivatamente, in luogo e sostituzione della Questura di Taranto, sulla istanza presentata in sede amministrativa dall’extracomunitario ricorrente in data 4 novembre 2020.
2. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere accolto, ordinando, per l’effetto, alla Questura di Taranto, nella persona del nominato Commissario ad acta Prefetto di Taranto, di provvedere espressamente e motivatamente, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza, sulla menzionata istanza presentata in sede amministrativa dal ricorrente in data 4 novembre 2020.
3. Sussistono i presupposti di legge (fra cui l’impossibilità di ordinare, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa a carico dell’Amministrazione Statale resistente soccombente delle somme liquidate a titolo di compenso, che vengono poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Il Tribunale, dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - con decreto n. -OMISSIS- dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. - del compenso complessivo per l’attività espletata nel presente giudizio di € 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina ai sensi degli artt. 31 comma 1 e 117 comma 2 e 3 c.p.a., alla Questura di Taranto, nella persona del Commissario ad acta (nominato nel Prefetto di Taranto), di adottare un provvedimento espresso e motivato sull’istanza del 4 novembre 2020, di cui in epigrafe, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Spese compensate.
Liquida in favore del difensore del ricorrente - avv. Salvatore Centonze -, a seguito di ammissione del predetto al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale spettante per l’attività espletata nel presente giudizio in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge, ponendo la relativa somma a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Si comunichi alle parti e al Commissario ad acta nominato (Prefetto di Taranto).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.