TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/10/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, sezione prima civile - procedure concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 211-1 /2025 R.G. - n. 211/2025 PU promosso da: in persona dell'Amministratore Unico sig. con sede in Controparte_1 CP_2
Via dell'Artigianato n. 21, Vascon (TV), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.Stefania Dal Cero (cf: , fax 045.8001340, pec - C.F._1 Email_1 unitamente ed in via anche disgiuntiva - con l'avv. Corrado Farinon del Foro di Vicenza (cf:
, fax 0444.405307 pec con domicilio eletto C.F._2 Email_2 presso lo studio dell'avv. Corrado Farinon in Brendola (VI) Piazza Mercato n. 18;
-Primo Ricorrente-
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Vicenza;
-Secondo Ricorrente-
c.f. e p. iva ), con sede in Schio (VI), via Toscana n. Parte_1 P.IVA_1
15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Daniele Fantini ( , indirizzo pec e CodiceFiscale_3 Email_3
DO AT (c.f. , indirizzo pec C.F._4 Email_4 con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Schio (VI), Via Lago di Lugano n. 27;
- Terzo Ricorrente- nei confronti di:
pagina 1 di 6 con sede in Schio (VI) alla via Emila Romagna n. 15, c.f. Controparte_3
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall' avv. Fabio Sebastiano (c.f. ) C.F._5 del foro di Vicenza, con studio in Vicenza (VI) 36100, alla Via Cengio n.15, (con domicilio eletto presso quest'ultimo, all'indirizzo PEC ); Email_5
-Convenuta Resistente-
A seguito di ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato dal creditore in data 30.6.2025 (proc. n. 211-1/2025 RG) il Giudice Controparte_1
Delegato quale relatore dal Tribunale (si rinvia al decreto del Collegio in atti del 2.7.2025) fissava ex art.41 CCII l'udienza del 28.8.2025 per sentire la società BI in merito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In data 28.8.2025 il Pubblico Ministero depositava ricorso per apertura della liquidazione giudiziale .
All'udienza del 28.8.2025 presente il Pubblico Ministero, il procuratore della creditrice ricorrente e il procuratore della BI ( i quali deducevano come da verbale: il procuratore della creditrice ricorrente concludeva insistendo nelle richieste formulate in Controparte_1 ricorso anche alla luce della documentazione depositata dagli TI;
il PM nulla osservava), il G.D. dava atto del deposito da parte della società BI della domanda di accesso con riserva ex art. 44CCII
c.1 lettera a) CCII e visto l'art.7 c.2 CCII in attesa del provvedimento del Collegio sulla domanda ex art. 44 CCII da esaminare in via prioritaria, preso atto delle conclusioni dei ricorrenti, rimetteva la decisione al Collegio.
Il Collegio provvedeva in data 2.10.2025 e - dopo aver dato atto che con decreto del 6.9.2025 il
Tribunale aveva assegnato alla BI il termine di 60 giorni e Controparte_3 nominato il Commissario Giudiziale - fissava l'udienza dell'11.11.2025 ex art.41 CCII.
In data 24.9.2025 depositava ricorso per apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale con istanza cautelare ex art. 54 CCII.
Il Giudice delegato con decreto del 3.10.2025 disponeva la riunione della domanda presentata dal terzo ricorrente al procedimento n. 211-1/2025 RG già pendente Parte_1 promosso dal primo ricorrente e dal Pubblico Ministero;
inoltre il Controparte_1
Giudice delegato con separato decreto del 3.10.2025 fissava ex art. 55 c.2 CCII avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 per sentire le parti sulla richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi formulata dal terzo ricorrente Parte_1
pagina 2 di 6 All'udienza del 21.10.2025 il procuratore della BI dava atto che la società
[...]
aveva depositato rinuncia alla domanda ex art. 44 CCII del 27.8.2025 ed aderito Controparte_3 alle domande di apertura della liquidazione giudiziale con memoria del 13.10.2025; si richiamava alla memoria autorizzata del 17.10.2025 evidenziando che la società avendo Controparte_3 aderito alle istanze di apertura della liquidazione giudiziale la circostanza rendeva inutile la richiesta di misure cautelari in presenza di una procedura di liquidazione giudiziale;
il procuratore della creditrice ricorrente concludeva prendendo atto della rinuncia alla domanda di Parte_1 accesso con riserva ex art. 44 CCII e insisteva per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e per l'accoglimento delle richieste misure cautelari qualora compatibili. Il
Giudice delegato quale relatore rimetteva la decisione al Collegio.
Con decreto del 23.10.2025 il Tribunale dava atto della rinuncia alla domanda di cui al ricorso ex art. 44 c.1 CCII disponendo l'archiviazione della procedura instaurata da CP_3 liquidazione ex art.44 CCII ritenuto di decidere sulle domande di apertura della liquidazione giudiziale con separato provvedimento.
Quindi ora al Collegio non resta che scrutinare le domande di apertura della liquidazione giudiziale presentate da e dal Pubblico Controparte_1 Parte_1
Ministero domande a cui la BI ha aderito con memoria del Controparte_3
13.10.2025 (non risultando in essere domande diverse rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 7 comma 2 CCII).
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA quanto segue.
Va ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato pacifico anche alla luce della visura
C.C.I.A.A); inoltre la società BI risulta essere impresa commerciale (vedi visura ) Parte_3 soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII come si evince dalla lettura dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 2022, 2023, 2024 che indicano un attivo patrimoniale sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 e dall'ammontare dei debiti superiori alla soglia di euro 500.000,00 – vedi bilancio al 31.8.2025 prodotto dalla stessa Controparte_3
con nota del 13.10.2025- .
[...]
Risulta pure superata la soglia di euro 30.000,00 prevista dall'art. 49 c.5 CCII tenuto conto del debito di euro 819.574,72 verso TI (in particolare INPS, INAIL, Amministrazione finanziaria) oggetto della informativa di Agenzia delle Entrate- NE (informativa del 15.7.2025 depositata pagina 3 di 6 in data 13.8.2025) che si aggiunge ai debiti esigibili verso le creditrici ricorrenti
[...]
e (che agiscono in forza di titoli esecutivi) . Controparte_1 Parte_1
Il Collegio ritiene che il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett.b),
CCII, sia desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società BI
[...]
non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte: Controparte_3
*la messa in liquidazione della società BI e lo squilibrio Controparte_3 tra attivo patrimoniale indicato in euro 1.421.758,00 del tutto insufficiente rispetto ai debiti complessivi indicati in euro 5.757.731,00 (vedi bilancio al 31.8.2025 prodotto dalla stessa Controparte_3
con la memoria depositata in data 13.10.2025) ;
[...]
** il debito di euro 819.574,72 verso TI (in particolare INPS, INAIL, Amministrazione finanziaria) oggetto della informativa di Agenzia delle Entrate- NE (informativa del 15.7.2025 depositata in data 13.8.2025);
*** il patrimonio netto negativo per euro 5.925.973 (vedi bilancio al 31.8.2025 prodotto dalla stessa con la memoria depositata in data 13.10.2025); Controparte_3
****l'esaurimento senza esito della procedura ex art. 44 CCII rinunciata dalla stessa
; Controparte_3
***** l'adesione della stessa BI alle domande di apertura Controparte_3 della liquidazione giudiziale depositate dai creditori Controparte_1 [...]
dal Pubblico Ministero. Parte_1
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa BI . Controparte_3
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3 con sede in Schio (VI) alla via Emila Romagna n. 15, c.f. ; P.IVA_2 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 18.12.2025 ad ore 10,45, dinanzi al Giudice
Delegato; pagina 4 di 6 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa BI, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa BI;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
pagina 5 di 6 comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta BI;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 23.10.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 6 di 6
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, sezione prima civile - procedure concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 211-1 /2025 R.G. - n. 211/2025 PU promosso da: in persona dell'Amministratore Unico sig. con sede in Controparte_1 CP_2
Via dell'Artigianato n. 21, Vascon (TV), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.Stefania Dal Cero (cf: , fax 045.8001340, pec - C.F._1 Email_1 unitamente ed in via anche disgiuntiva - con l'avv. Corrado Farinon del Foro di Vicenza (cf:
, fax 0444.405307 pec con domicilio eletto C.F._2 Email_2 presso lo studio dell'avv. Corrado Farinon in Brendola (VI) Piazza Mercato n. 18;
-Primo Ricorrente-
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Vicenza;
-Secondo Ricorrente-
c.f. e p. iva ), con sede in Schio (VI), via Toscana n. Parte_1 P.IVA_1
15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Daniele Fantini ( , indirizzo pec e CodiceFiscale_3 Email_3
DO AT (c.f. , indirizzo pec C.F._4 Email_4 con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Schio (VI), Via Lago di Lugano n. 27;
- Terzo Ricorrente- nei confronti di:
pagina 1 di 6 con sede in Schio (VI) alla via Emila Romagna n. 15, c.f. Controparte_3
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall' avv. Fabio Sebastiano (c.f. ) C.F._5 del foro di Vicenza, con studio in Vicenza (VI) 36100, alla Via Cengio n.15, (con domicilio eletto presso quest'ultimo, all'indirizzo PEC ); Email_5
-Convenuta Resistente-
A seguito di ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato dal creditore in data 30.6.2025 (proc. n. 211-1/2025 RG) il Giudice Controparte_1
Delegato quale relatore dal Tribunale (si rinvia al decreto del Collegio in atti del 2.7.2025) fissava ex art.41 CCII l'udienza del 28.8.2025 per sentire la società BI in merito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In data 28.8.2025 il Pubblico Ministero depositava ricorso per apertura della liquidazione giudiziale .
All'udienza del 28.8.2025 presente il Pubblico Ministero, il procuratore della creditrice ricorrente e il procuratore della BI ( i quali deducevano come da verbale: il procuratore della creditrice ricorrente concludeva insistendo nelle richieste formulate in Controparte_1 ricorso anche alla luce della documentazione depositata dagli TI;
il PM nulla osservava), il G.D. dava atto del deposito da parte della società BI della domanda di accesso con riserva ex art. 44CCII
c.1 lettera a) CCII e visto l'art.7 c.2 CCII in attesa del provvedimento del Collegio sulla domanda ex art. 44 CCII da esaminare in via prioritaria, preso atto delle conclusioni dei ricorrenti, rimetteva la decisione al Collegio.
Il Collegio provvedeva in data 2.10.2025 e - dopo aver dato atto che con decreto del 6.9.2025 il
Tribunale aveva assegnato alla BI il termine di 60 giorni e Controparte_3 nominato il Commissario Giudiziale - fissava l'udienza dell'11.11.2025 ex art.41 CCII.
In data 24.9.2025 depositava ricorso per apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale con istanza cautelare ex art. 54 CCII.
Il Giudice delegato con decreto del 3.10.2025 disponeva la riunione della domanda presentata dal terzo ricorrente al procedimento n. 211-1/2025 RG già pendente Parte_1 promosso dal primo ricorrente e dal Pubblico Ministero;
inoltre il Controparte_1
Giudice delegato con separato decreto del 3.10.2025 fissava ex art. 55 c.2 CCII avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 per sentire le parti sulla richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi formulata dal terzo ricorrente Parte_1
pagina 2 di 6 All'udienza del 21.10.2025 il procuratore della BI dava atto che la società
[...]
aveva depositato rinuncia alla domanda ex art. 44 CCII del 27.8.2025 ed aderito Controparte_3 alle domande di apertura della liquidazione giudiziale con memoria del 13.10.2025; si richiamava alla memoria autorizzata del 17.10.2025 evidenziando che la società avendo Controparte_3 aderito alle istanze di apertura della liquidazione giudiziale la circostanza rendeva inutile la richiesta di misure cautelari in presenza di una procedura di liquidazione giudiziale;
il procuratore della creditrice ricorrente concludeva prendendo atto della rinuncia alla domanda di Parte_1 accesso con riserva ex art. 44 CCII e insisteva per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e per l'accoglimento delle richieste misure cautelari qualora compatibili. Il
Giudice delegato quale relatore rimetteva la decisione al Collegio.
Con decreto del 23.10.2025 il Tribunale dava atto della rinuncia alla domanda di cui al ricorso ex art. 44 c.1 CCII disponendo l'archiviazione della procedura instaurata da CP_3 liquidazione ex art.44 CCII ritenuto di decidere sulle domande di apertura della liquidazione giudiziale con separato provvedimento.
Quindi ora al Collegio non resta che scrutinare le domande di apertura della liquidazione giudiziale presentate da e dal Pubblico Controparte_1 Parte_1
Ministero domande a cui la BI ha aderito con memoria del Controparte_3
13.10.2025 (non risultando in essere domande diverse rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 7 comma 2 CCII).
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA quanto segue.
Va ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato pacifico anche alla luce della visura
C.C.I.A.A); inoltre la società BI risulta essere impresa commerciale (vedi visura ) Parte_3 soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII come si evince dalla lettura dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 2022, 2023, 2024 che indicano un attivo patrimoniale sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 e dall'ammontare dei debiti superiori alla soglia di euro 500.000,00 – vedi bilancio al 31.8.2025 prodotto dalla stessa Controparte_3
con nota del 13.10.2025- .
[...]
Risulta pure superata la soglia di euro 30.000,00 prevista dall'art. 49 c.5 CCII tenuto conto del debito di euro 819.574,72 verso TI (in particolare INPS, INAIL, Amministrazione finanziaria) oggetto della informativa di Agenzia delle Entrate- NE (informativa del 15.7.2025 depositata pagina 3 di 6 in data 13.8.2025) che si aggiunge ai debiti esigibili verso le creditrici ricorrenti
[...]
e (che agiscono in forza di titoli esecutivi) . Controparte_1 Parte_1
Il Collegio ritiene che il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett.b),
CCII, sia desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società BI
[...]
non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte: Controparte_3
*la messa in liquidazione della società BI e lo squilibrio Controparte_3 tra attivo patrimoniale indicato in euro 1.421.758,00 del tutto insufficiente rispetto ai debiti complessivi indicati in euro 5.757.731,00 (vedi bilancio al 31.8.2025 prodotto dalla stessa Controparte_3
con la memoria depositata in data 13.10.2025) ;
[...]
** il debito di euro 819.574,72 verso TI (in particolare INPS, INAIL, Amministrazione finanziaria) oggetto della informativa di Agenzia delle Entrate- NE (informativa del 15.7.2025 depositata in data 13.8.2025);
*** il patrimonio netto negativo per euro 5.925.973 (vedi bilancio al 31.8.2025 prodotto dalla stessa con la memoria depositata in data 13.10.2025); Controparte_3
****l'esaurimento senza esito della procedura ex art. 44 CCII rinunciata dalla stessa
; Controparte_3
***** l'adesione della stessa BI alle domande di apertura Controparte_3 della liquidazione giudiziale depositate dai creditori Controparte_1 [...]
dal Pubblico Ministero. Parte_1
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa BI . Controparte_3
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3 con sede in Schio (VI) alla via Emila Romagna n. 15, c.f. ; P.IVA_2 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 18.12.2025 ad ore 10,45, dinanzi al Giudice
Delegato; pagina 4 di 6 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa BI, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa BI;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
pagina 5 di 6 comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta BI;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 23.10.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 6 di 6