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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1430/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDO ROSAURA e dall'avv. con domicilio eletto in
PIAZZA VALLISNERI 5 42121 REGGIO EMILIA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. VENTURELLI GAIA e dall'avv. SBRIGHI GIORGIO
( ) C/O AVV. GAIA VENTURELLI - VIA C.F._3 CLAUDIA 88 MARANELLO;
con domicilio eletto in VIA CLAUDIA
88 41053 MARANELLO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Controparte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo Parte_1 la sua condanna al pagamento dell'importo di € 48.239,64 a titolo di ingiustificato arricchimento, somma corrispondente alla metà dell'importo complessivo da lui pagato in relazione all'acquisto dell'abitazione familiare cointestata nell'ambito di una convivenza more uxorio intrattenuta per alcuni anni. Tale importo si componeva della somma di € 20.000,00 versati dal a titolo di acconto;
€ 50.000,00 versati una tantum nel 2018; € CP_1
26.479,00 per le rate mensili del mutuo.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda deducendo Parte_1 che i suddetti pagamenti costituivano adempimento di un'obbligazione naturale proporzionati al reddito e alla disparità reddituale sussistente tra gli ex conviventi. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 18.07.2024 il Tribunale di Reggio Emilia, ritenendo parzialmente fondata la domanda attorea limitatamente all'importo di € 20.000,00 versato dal a titolo CP_1 di acconto per l'acquisto dell'immobile, condannava la a restituirne Pt_1 all'attore la metà, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite.
2. ha impugnato detta sentenza, chiedendo preliminarmente la Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività e, nel merito, l'accertamento della non debenza di alcuna somma in favore della controparte per i seguenti motivi.
Con il primo censurava la decisione ritenendo non provato il pagamento di €
20.000,00 a titolo di acconto.
Con il secondo lamentava la violazione del principio dell'onere della prova, per aver il Tribunale dapprima accertato che il non aveva dato prova CP_1 della propria condizione economica e patrimoniale consentendo di valutare la pag. 2/5 proporzionalità dei pagamenti salvo poi contraddittoriamente condannare la al pagamento di € 10.000,00 a titolo di indebito pagamento. Pt_1
Con il terzo deduceva contraddittorietà della motivazione, atteso che il
Tribunale avrebbe anzitutto dovuto limitare il giudizio di proporzionalità alla somma di € 10.000,00 richiesta dal in restituzione e, in ogni caso, CP_1 ragionevolmente ritenere che non vi fossero elementi tali da poter considerare l'esborso in questione eccedente i limiti delle obbligazioni naturali alla luce della situazione reddituale del e delle significative e costanti CP_1 elargizioni ricevute dai genitori.
Con il quarto censurava la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la convenuta fosse gravata dall'obbligo di provare la propria condizione economica e patrimoniale.
Con il quinto contestava l'erronea indicazione in € 2.500,00 mensili del reddito del rilevando che lo stesso dovrebbe invece quantificarsi CP_1 nell'importo netto mensile di € 2.700,00 (reddito da lavoro dipendente) cui deve aggiungersi, quale reddito da lavoro autonomo, la somma annua di € 20.000,00, per un totale mensile di circa € 4.366,00. Con il sesto motivo censurava la condanna al pagamento delle spese di lite, essendo rimaste entrambe le parti parzialmente soccombenti all'esito del giudizio di primo grado.
3.- Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Quanto ai motivi di gravame deduceva di aver fornito prova del versamento dei € 20.000,00 allegando l'atto di compravendita, recante la dichiarazione delle parti in riferimento a tale pagamento considerato che la parte venditrice aveva riconosciuto e confermato di aver ricevuto il pagamento sottoscrivendo l'atto notarile e concludendo la vendita con il trasferimento dell'immobile. Ribadiva poi la corretta valutazione di proporzionalità e adeguatezza del versamento in questione, trattandosi, tra l'altro, di un giudizio rimesso alla piena discrezionalità del Giudice, a nulla valendo le lamentele esposte dall'appellante, già considerate e respinte in primo grado. Quanto ai propri redditi rilevava che sia l'esercizio della libera professione sia le elargizione dei propri genitori erano successivi al pagamento dell'acconto in questione, rilevando che il primo giudice aveva correttamente applicato il principio dell'onere della prova, valutando la sola capacità reddituale del solvens ai fini della statuizione in punto di proporzionalità dei versamenti effettuati.
pag. 3/5 Congruamente poi il Tribunale ha stimato il suo reddito ammontante a circa € 2.500,00 mensili, all'esito di una attenta analisi di tutta la documentazione fiscale in atti.
Ribadiva infine la correttezza della condanna della controparte alle spese, essendo la propria domanda parzialmente fondata e avendo la Pt_1 ingiustamente e illegittimamente resistito.
4.- L'appello va accolto.
Il primo motivo risulta fondato ed è assorbente. La questione concerne la ripetibilità della metà della somma di € 20.000,00 versata a titolo di acconto per l'acquisto della casa coniugale. Questa Corte ritiene che dagli atti non risulta provato il pagamento di detto importo da parte del CP_1
Invero, nell'atto di acquisto si dà atto dell'intervenuto pagamento dell'intero prezzo dell'immobile anche mediante il versamento dell'importo di € 20.000,00 a titolo di acconto ad opera della “parte acquirente” ove per parte acquirente bisogna intendere sia il sia la congiuntamente. CP_1 Pt_1
Nel medesimo atto viene indicato il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento di detto acconto, assegno non prodotto in causa.
Il produce soltanto una serie di estratti conto che non riguardano il CP_1 periodo in oggetto (10.12.2015) ma sono riferiti a periodi successivi. L'onere della prova dei pagamenti era a carico di parte che chiedeva CP_1 la restituzione della metà dell'importo versato e non risulta assolto. Le spese seguiranno la soccombenza valutata in modo unitario tra primo e secondo grado con conseguente condanna del all'integrale refusione CP_1 per il doppio grado di giudizio come in dispositivo con l'applicazione di parametri bassi in relazione all'effettiva complessità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 809/2024 , ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: accoglie l'appello e dichiara che nulla è dovuto dalla al in Pt_1 CP_1 relazione alla domanda oggetto di giudizio;
pag. 4/5 condanna l'appellato al pagamento in favore della controparte delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 7052,00 per compensi del primo grado ed € 4997,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1430/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDO ROSAURA e dall'avv. con domicilio eletto in
PIAZZA VALLISNERI 5 42121 REGGIO EMILIA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. VENTURELLI GAIA e dall'avv. SBRIGHI GIORGIO
( ) C/O AVV. GAIA VENTURELLI - VIA C.F._3 CLAUDIA 88 MARANELLO;
con domicilio eletto in VIA CLAUDIA
88 41053 MARANELLO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Controparte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo Parte_1 la sua condanna al pagamento dell'importo di € 48.239,64 a titolo di ingiustificato arricchimento, somma corrispondente alla metà dell'importo complessivo da lui pagato in relazione all'acquisto dell'abitazione familiare cointestata nell'ambito di una convivenza more uxorio intrattenuta per alcuni anni. Tale importo si componeva della somma di € 20.000,00 versati dal a titolo di acconto;
€ 50.000,00 versati una tantum nel 2018; € CP_1
26.479,00 per le rate mensili del mutuo.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda deducendo Parte_1 che i suddetti pagamenti costituivano adempimento di un'obbligazione naturale proporzionati al reddito e alla disparità reddituale sussistente tra gli ex conviventi. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 18.07.2024 il Tribunale di Reggio Emilia, ritenendo parzialmente fondata la domanda attorea limitatamente all'importo di € 20.000,00 versato dal a titolo CP_1 di acconto per l'acquisto dell'immobile, condannava la a restituirne Pt_1 all'attore la metà, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite.
2. ha impugnato detta sentenza, chiedendo preliminarmente la Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività e, nel merito, l'accertamento della non debenza di alcuna somma in favore della controparte per i seguenti motivi.
Con il primo censurava la decisione ritenendo non provato il pagamento di €
20.000,00 a titolo di acconto.
Con il secondo lamentava la violazione del principio dell'onere della prova, per aver il Tribunale dapprima accertato che il non aveva dato prova CP_1 della propria condizione economica e patrimoniale consentendo di valutare la pag. 2/5 proporzionalità dei pagamenti salvo poi contraddittoriamente condannare la al pagamento di € 10.000,00 a titolo di indebito pagamento. Pt_1
Con il terzo deduceva contraddittorietà della motivazione, atteso che il
Tribunale avrebbe anzitutto dovuto limitare il giudizio di proporzionalità alla somma di € 10.000,00 richiesta dal in restituzione e, in ogni caso, CP_1 ragionevolmente ritenere che non vi fossero elementi tali da poter considerare l'esborso in questione eccedente i limiti delle obbligazioni naturali alla luce della situazione reddituale del e delle significative e costanti CP_1 elargizioni ricevute dai genitori.
Con il quarto censurava la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la convenuta fosse gravata dall'obbligo di provare la propria condizione economica e patrimoniale.
Con il quinto contestava l'erronea indicazione in € 2.500,00 mensili del reddito del rilevando che lo stesso dovrebbe invece quantificarsi CP_1 nell'importo netto mensile di € 2.700,00 (reddito da lavoro dipendente) cui deve aggiungersi, quale reddito da lavoro autonomo, la somma annua di € 20.000,00, per un totale mensile di circa € 4.366,00. Con il sesto motivo censurava la condanna al pagamento delle spese di lite, essendo rimaste entrambe le parti parzialmente soccombenti all'esito del giudizio di primo grado.
3.- Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Quanto ai motivi di gravame deduceva di aver fornito prova del versamento dei € 20.000,00 allegando l'atto di compravendita, recante la dichiarazione delle parti in riferimento a tale pagamento considerato che la parte venditrice aveva riconosciuto e confermato di aver ricevuto il pagamento sottoscrivendo l'atto notarile e concludendo la vendita con il trasferimento dell'immobile. Ribadiva poi la corretta valutazione di proporzionalità e adeguatezza del versamento in questione, trattandosi, tra l'altro, di un giudizio rimesso alla piena discrezionalità del Giudice, a nulla valendo le lamentele esposte dall'appellante, già considerate e respinte in primo grado. Quanto ai propri redditi rilevava che sia l'esercizio della libera professione sia le elargizione dei propri genitori erano successivi al pagamento dell'acconto in questione, rilevando che il primo giudice aveva correttamente applicato il principio dell'onere della prova, valutando la sola capacità reddituale del solvens ai fini della statuizione in punto di proporzionalità dei versamenti effettuati.
pag. 3/5 Congruamente poi il Tribunale ha stimato il suo reddito ammontante a circa € 2.500,00 mensili, all'esito di una attenta analisi di tutta la documentazione fiscale in atti.
Ribadiva infine la correttezza della condanna della controparte alle spese, essendo la propria domanda parzialmente fondata e avendo la Pt_1 ingiustamente e illegittimamente resistito.
4.- L'appello va accolto.
Il primo motivo risulta fondato ed è assorbente. La questione concerne la ripetibilità della metà della somma di € 20.000,00 versata a titolo di acconto per l'acquisto della casa coniugale. Questa Corte ritiene che dagli atti non risulta provato il pagamento di detto importo da parte del CP_1
Invero, nell'atto di acquisto si dà atto dell'intervenuto pagamento dell'intero prezzo dell'immobile anche mediante il versamento dell'importo di € 20.000,00 a titolo di acconto ad opera della “parte acquirente” ove per parte acquirente bisogna intendere sia il sia la congiuntamente. CP_1 Pt_1
Nel medesimo atto viene indicato il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento di detto acconto, assegno non prodotto in causa.
Il produce soltanto una serie di estratti conto che non riguardano il CP_1 periodo in oggetto (10.12.2015) ma sono riferiti a periodi successivi. L'onere della prova dei pagamenti era a carico di parte che chiedeva CP_1 la restituzione della metà dell'importo versato e non risulta assolto. Le spese seguiranno la soccombenza valutata in modo unitario tra primo e secondo grado con conseguente condanna del all'integrale refusione CP_1 per il doppio grado di giudizio come in dispositivo con l'applicazione di parametri bassi in relazione all'effettiva complessità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 809/2024 , ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: accoglie l'appello e dichiara che nulla è dovuto dalla al in Pt_1 CP_1 relazione alla domanda oggetto di giudizio;
pag. 4/5 condanna l'appellato al pagamento in favore della controparte delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 7052,00 per compensi del primo grado ed € 4997,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 5/5