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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente e Relatore
VALLE ALBERTO, Giudice
FIORENTIN FABIO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.RIMBORS IMP.SOSTITUTIVA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente 1, in data 26.10.2020 ha presentato all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Udine istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva di € 46.372,00 pagata a norma della legge 208/2015. A seguito del mancato ottenimento del rimborso ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto
La ricorrente nell'anno 2018 aveva beneficiato dell'agevolazione prevista dalla legge 208/2015 nella assegnazione di un immobile al socio versando una imposta sostitutiva pari ad € 46.372,00. Con avviso di accertamento n. TI9030304252/2019 l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la legittimità dell'agevolazione in quanto l'immobile all'atto dell'assegnazione non era un immobile strumentale per natura dato in locazione, bensì un immobile strumentale per destinazione e, come tale, non agevolabile.
L'accertamento fu definito con atto di adesione n. TI9A30300507/2020.
Nel quantificare il debito tributario derivante dalla definizione dell'accertamento non fu scomputata l'imposta sostitutiva versata. La ricorrente sostiene che, per effetto del mancato scomputo, si è venuta a creare una duplicazione di imposta con conseguente illecito arricchimento da parte dell'Erario. La società, inoltre, è stata ulteriormente penalizzata pagando la sanzione e gli interessi anche sull'importo di
€ 46.372,00 non scomputati. Infine le imposte, le sanzioni e gli interessi derivanti dall'atto di adesione sono stati interamente pagati per cui non esisterebbe alcun ostacolo al rimborso.
2. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio depositando atto di controdeduzioni.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nel corso del giudizio l'Ufficio, provvedendo in autotutela, ha disposto il rimborso richiesto dalla contribuente, la quale ha, per l'effetto, rinunciato al ricorso. Le parti hanno concordato la compensazione delle spese. Va, pertanto, dichiarata la estinzione del procedimento a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente e Relatore
VALLE ALBERTO, Giudice
FIORENTIN FABIO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.RIMBORS IMP.SOSTITUTIVA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente 1, in data 26.10.2020 ha presentato all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Udine istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva di € 46.372,00 pagata a norma della legge 208/2015. A seguito del mancato ottenimento del rimborso ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto
La ricorrente nell'anno 2018 aveva beneficiato dell'agevolazione prevista dalla legge 208/2015 nella assegnazione di un immobile al socio versando una imposta sostitutiva pari ad € 46.372,00. Con avviso di accertamento n. TI9030304252/2019 l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la legittimità dell'agevolazione in quanto l'immobile all'atto dell'assegnazione non era un immobile strumentale per natura dato in locazione, bensì un immobile strumentale per destinazione e, come tale, non agevolabile.
L'accertamento fu definito con atto di adesione n. TI9A30300507/2020.
Nel quantificare il debito tributario derivante dalla definizione dell'accertamento non fu scomputata l'imposta sostitutiva versata. La ricorrente sostiene che, per effetto del mancato scomputo, si è venuta a creare una duplicazione di imposta con conseguente illecito arricchimento da parte dell'Erario. La società, inoltre, è stata ulteriormente penalizzata pagando la sanzione e gli interessi anche sull'importo di
€ 46.372,00 non scomputati. Infine le imposte, le sanzioni e gli interessi derivanti dall'atto di adesione sono stati interamente pagati per cui non esisterebbe alcun ostacolo al rimborso.
2. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio depositando atto di controdeduzioni.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nel corso del giudizio l'Ufficio, provvedendo in autotutela, ha disposto il rimborso richiesto dalla contribuente, la quale ha, per l'effetto, rinunciato al ricorso. Le parti hanno concordato la compensazione delle spese. Va, pertanto, dichiarata la estinzione del procedimento a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento e compensa le spese.