Art. 3.
Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell' art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539 .
Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidita' degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell' art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539 .
Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidita' degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.