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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40570/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40570/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
l'avv. APOLLONIO DONATO e l'avv. MARTINO MICHELINA e Per
[...] Controparte_1
l'avv. DI TELLA MARCO
[...]
. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,40 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40570/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APOLLONIO DONATO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARTINO MICHELINA ( ) VIALE CONI ZUGNA, 7 20144 ; , C.F._2 CP_1
elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA, 7 20144 presso il difensore avv. APOLLONIO CP_1
DONATO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TELLA MARCO , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GIANCARLO SISMONDI, 50 20133 presso il difensore avv. DI TELLA CP_1
MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti del , per sentir accogliere le Parte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: accertata e/o dichiarata la nullità o, in subordine, accertata o dichiarata l'annullabilità della delibera assunta dall'assemblea del convenuto in data 25.5.2022; annullata la stessa delibera per la CP_1
violazione dell'art. 66, comma terzo, delle disposizioni attuative del c.c. e per la violazione dell'art. 1130 bis c.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto di tutte le domande e/o eccezioni formulate CP_1
da parte attrice.
All'udienza di prima comparizione, stante l'istanza di rinvio formulata congiuntamente dalle parti per trattative intercorrenti tra le stesse, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 4.7.2023 che veniva rinviata nuovamente, su richiesta delle parti in pendenza di trattative, al 13.11.2023.
All'udienza del 13.11.2023, stante l'esito infruttuoso delle trattative intercorse tra le parti, il Giudice concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e rinviava la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 5.3.2024.
All'esito della suddetta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.7.2024.
Alla fissata udienza parte attrice concludeva riportandosi alle conclusioni riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 5.7.2024 che qui si trascrive integralmente: “Accertare e/o
pagina 3 di 8 dichiarare la nullità, ovvero, in subordine, l'annullabilità della delibera assembleare assunta dal CP_1
, corrente in , Via A. De Pretis 46, in data 25 maggio 2022, e, per l'effetto, annullare la delibera
[...] CP_1
stessa per violazione degli artt. 66, 3° comma, disp. att. c.c. e 1130 bis c.c., per le ragioni tutte di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA”.
Parte convenuta, invece, precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 25.6.2024,
che qui si trascrive integralmente:“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis;
NEL MERITO Rigettare per le
motivazioni esposte in atti tutte le domande e/o eccezioni formulate a qualsivoglia titolo o ragione da parte
attrice. IN OGNI CASO Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari del presente Giudizio”;
il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 10.1.2025 in esito alla discussione l causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice, condomina, lamenta la invalidità della delibera del 25.5.2022 resa dall'assemblea del condominio adducendo
- un motivo formale: la mancata convocazione
- un motivo sostanziale : l'illegittima approvazione del rendiconto di gestione 2019/2020 e del preventivo di gestione 2021/2022 deducendo la mancanza della nota esplicativa ed erronea ripartizione di spese anche in mancanza di idonea documentazione.
Il si difende deducendo che quanto al primo motivo la partecipazione del delegato dell'attrice CP_1
avrebbe sanato il difetto di convocazione e comunque la corretta ripartizione e redazione dei preventivi e consuntivi approvati.
Quanto al primo motivo di impugnazione parte attrice lamenta la mancata convocazione atteso che la sua partecipazione mediante delegato è stata resa possibile solo per aver appreso della esistenza della stessa soltanto poco prima del suo svolgimento in virtù della consegna di una delega a parteciparvi ricevuta da un'altra condomina.
In particolare l'attrice deduce che:
- la mancata convocazione all'assemblea sarebbe stata riportata a verbale su richiesta del signor TE
, da lei espressamente delegato a parteciparvi
[...]
pagina 4 di 8 - che il proprio delegato, a causa della omessa convocazione, non sarebbe stato in grado né di esaminare i documenti contabili approvati dall'assemblea né di esprimere alcun parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che di conseguenza la delibera assunta dal alla citata assemblea sarebbe illegittima in quanto, CP_1
resa in violazione dell'art. 66, comma terzo, delle disposizioni attuative c.c.;
Le circostanze di fatto non sono contestate del che ha affermato però la validità delle delibera per CP_1
avere l'attrice partecipato all'assemblea mediante delegato che ha partecipato alla discussione.
Come noto l'art. 66 disp att c.c. prescrive che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».
Conseguentemente la omessa pacifica convocazione all'assemblea porterebbe alla sua invalidità ma il suddetto vizio di forma deve ritenersi sanato dalla pacifica presenza in assemblea e la partecipazione al voto del delegato dell'avente diritto pretermesso
Come noto infatti, “l'esercizio del diritto di voto in assemblea rende evidente che il condòmino sia pienamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno. È pertanto pacifico ritenere che, in caso di partecipazione ed esercizio del proprio diritto di voto in assemblea è possibile sanare il vizio formale di una convocazione irregolare (Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 12934).
Consegue che «la presenza in assemblea e la partecipazione al voto del delegato dell'avente diritto pretermesso anche se ha fatto constatare l'irregolarità incorsa, sana il vizio formale ed esclude che il delegante possa successivamente addurlo a motivo di annullamento della seduta dell'organo collegiale del condominio,
stanti il principio della convalida tacita per volontaria, consapevole acquiescenza (art. 1444, secondo comma,
cod. civ.) e quanto previsto nell'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. secondo cui «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1337 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati». (Cass 4531\2003 , cass
23903\2016 , Cass 12934\22 e trib Roma 7545\23)
pagina 5 di 8 Quale secondo motivo di impugnazione parte attrice lamenta che la delibera assunta dal in data CP_1
25.5.2022 sarebbe altresì nulla e/o annullabile nella parte in cui ha approvato il rendiconto consuntivo 19\20 al punto 1 dell'odg e il preventivo 20\21 di cui al punto 8 dell'odg per irregolarità della situazione contabile.
In particolare quanto alla dedotta la mancata allegazione al rendiconto gestione 2019\2020 della nota esplicativa, dello stato patrimoniale, dell'elenco dei fornitori da saldare e degli estratti conto bancari si rileva quanto segue.
E' incontroverso, e comunque risulta documentalmente, che il rendiconto consuntivo 2019 \2020 non contiene tutti i dati inerenti la situazione patrimoniale del condominio come specificamente previsto dall'art. 1130 bis c.c..
ed in particolare con riguardo allo stato patrimoniale, si legge nel verbale che, l'amministratore ha illustrato l'attività gestionale complessivamente svolta, così fornendo un quadro informativo analogo a quello avuto di mira dalla nota esplicativa prevista dalla legge. Non può perciò dirsi che non sia stato assolto, nella sostanza, il relativo obbligo informativo, sia pure con modalità differenti da quelle previste dalla legge.
Inoltre risulta che, in assemblea, l'amministratore ha chiarito che non è stato possibile redigere lo stato patrimoniale in mancanza di dati specifici su 100 posizioni . Dalla disamina della documentazione prodotta emerge che il rendiconto non contiene alcun dato sulla situazione patrimoniale del , salvo CP_1
l'elencazione delle spese della gestione ordinaria e di quelle straordinarie (il rendiconto concerne infatti le sole spese di gestione). L'amministratore non ha negato tale circostanza ma ha addotto, a giustificazione, di non aver ricevuto la necessaria documentazione . Senonchè non vi è in atti la prova che l'amministratore si sia seriamente attivato per ottenere tale documentazione – di fondamentale importanza per la corretta e trasparente gestione contabile ed amministrativa dell'ente – ovvero che, non avendola, abbia provveduto a ricostruire, per quanto possibile, la situazione patrimoniale. In ogni caso, nel rendiconto non si rinvengono nemmeno i dati relativi alla situazione patrimoniale con riguardo al periodo di gestione dello stesso amministratore in carica .
Tanto premesso, l'art. 1130 bis , comma 1, c.c. (introdotto dalla L. n. 220 del 2012 ed entrato in vigore il 18
giugno 2013), stabilisce che “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti pagina 6 di 8 in corso e delle questioni pendenti”. La riforma del 2012 ha introdotto stringenti obblighi formali in capo all'amministratore, finalizzati ad assicurare la corretta e piena informazione dei condomini in merito ai dati contabili ed amministrativi della gestione, in un'ottica di trasparenza e di garanzia del pieno ed effettivo controllo sul suo operato nonché di consapevole autodeterminazione dei condomini in merito alle decisioni da assumere.
Ed infatti “Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una CP_1
conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato”. Ne consegue che, “Allorchè il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne - indipendentemente dal possibile CP_1
esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa - l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione” (Cass. n. 38038/2018.
Tribunale Milano 7888\19). Nel caso in esame è indubbio che l'obbligo informativo in questione certamente non
è stato assolto e, a prescindere dalle giustificazioni addotte (che potrebbero rilevare, al più, in un eventuale procedimento di revoca dell'amministratore), la delibera è senz'altro invalida. Con assorbimento di ogni ulteriore decisione sulle altre contestazioni sollevate dall'attrice sempre sul medesimo punto 1 all'ordine del giorno .
Con riferimento al preventivo di gestione 2021/2022, approvato al punto 8 dell'odg parte attrice lamenta
1) la mancanza indicazione dei saldi dei precedenti estratti conto,
2) l'essere stato predisposto sulla base di un rendiconto di gestione 2020/2021 erroneo, illegittimo e non approvato dall'assemblea,
3) la mancata indicazione dello stato dei pagamenti dei contributi condominiali da parte dei singoli condomini;
Va disattesa il dedotto motivo di impugnazione del preventivo approvato atteso che il Giudice, condividendo la assunto di parte convenuta sul punto ritiene che i due documenti contabili svolgono funzioni diverse (cfr. Cass.
n. 27719/2021) e sono del tutto indipendenti e svincolati tra loro.
Ed infatti deve evidenziarsi che il preventivo di gestione condominiale ha la funzione di permette ai condomini di conoscere in via preventiva l'entità delle spese ordinarie cui si andrà incontro nell'esercizio e pagina 7 di 8 conseguentemente l'importo delle rate dovute in base al piano di ripartizione soggette quindi al conguaglio finale;
nonché consente loro di controllare l'andamento delle spese occorrenti per il regolare godimento delle parti e dei servizi comuni. (Cass 27719\22)
Il preventivo quindi deve indicare in via estimativa le sole spese necessarie per provvedere alla gestione della cosa comune e non è previsto che contenga saldi di anni precedenti nonché lo stato dei pagamenti.
Il motivo di impugnazione quindi va disatteso e sul punto va rigettata la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo. In ragione della reciproca soccombenza, compensa per la metà le spese tra gli attori ed il . CP_1
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) in parziale accoglimento dell'impugnazione, annulla le delibere condominiali, assunte in data 25.5.2022
limitatamente al punto 1 all'ordine del giorno come in motivazione;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
3) compensa per la metà le spese di lite tra gli attori ed il e condanna quest'ultimo alla refusione, in CP_1
favore degli attori, della restante metà, che liquida in €.530,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
4) sentenza esecutiva
Milano 10 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40570/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
l'avv. APOLLONIO DONATO e l'avv. MARTINO MICHELINA e Per
[...] Controparte_1
l'avv. DI TELLA MARCO
[...]
. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,40 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40570/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APOLLONIO DONATO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARTINO MICHELINA ( ) VIALE CONI ZUGNA, 7 20144 ; , C.F._2 CP_1
elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA, 7 20144 presso il difensore avv. APOLLONIO CP_1
DONATO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TELLA MARCO , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GIANCARLO SISMONDI, 50 20133 presso il difensore avv. DI TELLA CP_1
MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti del , per sentir accogliere le Parte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: accertata e/o dichiarata la nullità o, in subordine, accertata o dichiarata l'annullabilità della delibera assunta dall'assemblea del convenuto in data 25.5.2022; annullata la stessa delibera per la CP_1
violazione dell'art. 66, comma terzo, delle disposizioni attuative del c.c. e per la violazione dell'art. 1130 bis c.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto di tutte le domande e/o eccezioni formulate CP_1
da parte attrice.
All'udienza di prima comparizione, stante l'istanza di rinvio formulata congiuntamente dalle parti per trattative intercorrenti tra le stesse, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 4.7.2023 che veniva rinviata nuovamente, su richiesta delle parti in pendenza di trattative, al 13.11.2023.
All'udienza del 13.11.2023, stante l'esito infruttuoso delle trattative intercorse tra le parti, il Giudice concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e rinviava la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 5.3.2024.
All'esito della suddetta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.7.2024.
Alla fissata udienza parte attrice concludeva riportandosi alle conclusioni riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 5.7.2024 che qui si trascrive integralmente: “Accertare e/o
pagina 3 di 8 dichiarare la nullità, ovvero, in subordine, l'annullabilità della delibera assembleare assunta dal CP_1
, corrente in , Via A. De Pretis 46, in data 25 maggio 2022, e, per l'effetto, annullare la delibera
[...] CP_1
stessa per violazione degli artt. 66, 3° comma, disp. att. c.c. e 1130 bis c.c., per le ragioni tutte di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA”.
Parte convenuta, invece, precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 25.6.2024,
che qui si trascrive integralmente:“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis;
NEL MERITO Rigettare per le
motivazioni esposte in atti tutte le domande e/o eccezioni formulate a qualsivoglia titolo o ragione da parte
attrice. IN OGNI CASO Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari del presente Giudizio”;
il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 10.1.2025 in esito alla discussione l causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice, condomina, lamenta la invalidità della delibera del 25.5.2022 resa dall'assemblea del condominio adducendo
- un motivo formale: la mancata convocazione
- un motivo sostanziale : l'illegittima approvazione del rendiconto di gestione 2019/2020 e del preventivo di gestione 2021/2022 deducendo la mancanza della nota esplicativa ed erronea ripartizione di spese anche in mancanza di idonea documentazione.
Il si difende deducendo che quanto al primo motivo la partecipazione del delegato dell'attrice CP_1
avrebbe sanato il difetto di convocazione e comunque la corretta ripartizione e redazione dei preventivi e consuntivi approvati.
Quanto al primo motivo di impugnazione parte attrice lamenta la mancata convocazione atteso che la sua partecipazione mediante delegato è stata resa possibile solo per aver appreso della esistenza della stessa soltanto poco prima del suo svolgimento in virtù della consegna di una delega a parteciparvi ricevuta da un'altra condomina.
In particolare l'attrice deduce che:
- la mancata convocazione all'assemblea sarebbe stata riportata a verbale su richiesta del signor TE
, da lei espressamente delegato a parteciparvi
[...]
pagina 4 di 8 - che il proprio delegato, a causa della omessa convocazione, non sarebbe stato in grado né di esaminare i documenti contabili approvati dall'assemblea né di esprimere alcun parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che di conseguenza la delibera assunta dal alla citata assemblea sarebbe illegittima in quanto, CP_1
resa in violazione dell'art. 66, comma terzo, delle disposizioni attuative c.c.;
Le circostanze di fatto non sono contestate del che ha affermato però la validità delle delibera per CP_1
avere l'attrice partecipato all'assemblea mediante delegato che ha partecipato alla discussione.
Come noto l'art. 66 disp att c.c. prescrive che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».
Conseguentemente la omessa pacifica convocazione all'assemblea porterebbe alla sua invalidità ma il suddetto vizio di forma deve ritenersi sanato dalla pacifica presenza in assemblea e la partecipazione al voto del delegato dell'avente diritto pretermesso
Come noto infatti, “l'esercizio del diritto di voto in assemblea rende evidente che il condòmino sia pienamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno. È pertanto pacifico ritenere che, in caso di partecipazione ed esercizio del proprio diritto di voto in assemblea è possibile sanare il vizio formale di una convocazione irregolare (Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 12934).
Consegue che «la presenza in assemblea e la partecipazione al voto del delegato dell'avente diritto pretermesso anche se ha fatto constatare l'irregolarità incorsa, sana il vizio formale ed esclude che il delegante possa successivamente addurlo a motivo di annullamento della seduta dell'organo collegiale del condominio,
stanti il principio della convalida tacita per volontaria, consapevole acquiescenza (art. 1444, secondo comma,
cod. civ.) e quanto previsto nell'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. secondo cui «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1337 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati». (Cass 4531\2003 , cass
23903\2016 , Cass 12934\22 e trib Roma 7545\23)
pagina 5 di 8 Quale secondo motivo di impugnazione parte attrice lamenta che la delibera assunta dal in data CP_1
25.5.2022 sarebbe altresì nulla e/o annullabile nella parte in cui ha approvato il rendiconto consuntivo 19\20 al punto 1 dell'odg e il preventivo 20\21 di cui al punto 8 dell'odg per irregolarità della situazione contabile.
In particolare quanto alla dedotta la mancata allegazione al rendiconto gestione 2019\2020 della nota esplicativa, dello stato patrimoniale, dell'elenco dei fornitori da saldare e degli estratti conto bancari si rileva quanto segue.
E' incontroverso, e comunque risulta documentalmente, che il rendiconto consuntivo 2019 \2020 non contiene tutti i dati inerenti la situazione patrimoniale del condominio come specificamente previsto dall'art. 1130 bis c.c..
ed in particolare con riguardo allo stato patrimoniale, si legge nel verbale che, l'amministratore ha illustrato l'attività gestionale complessivamente svolta, così fornendo un quadro informativo analogo a quello avuto di mira dalla nota esplicativa prevista dalla legge. Non può perciò dirsi che non sia stato assolto, nella sostanza, il relativo obbligo informativo, sia pure con modalità differenti da quelle previste dalla legge.
Inoltre risulta che, in assemblea, l'amministratore ha chiarito che non è stato possibile redigere lo stato patrimoniale in mancanza di dati specifici su 100 posizioni . Dalla disamina della documentazione prodotta emerge che il rendiconto non contiene alcun dato sulla situazione patrimoniale del , salvo CP_1
l'elencazione delle spese della gestione ordinaria e di quelle straordinarie (il rendiconto concerne infatti le sole spese di gestione). L'amministratore non ha negato tale circostanza ma ha addotto, a giustificazione, di non aver ricevuto la necessaria documentazione . Senonchè non vi è in atti la prova che l'amministratore si sia seriamente attivato per ottenere tale documentazione – di fondamentale importanza per la corretta e trasparente gestione contabile ed amministrativa dell'ente – ovvero che, non avendola, abbia provveduto a ricostruire, per quanto possibile, la situazione patrimoniale. In ogni caso, nel rendiconto non si rinvengono nemmeno i dati relativi alla situazione patrimoniale con riguardo al periodo di gestione dello stesso amministratore in carica .
Tanto premesso, l'art. 1130 bis , comma 1, c.c. (introdotto dalla L. n. 220 del 2012 ed entrato in vigore il 18
giugno 2013), stabilisce che “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti pagina 6 di 8 in corso e delle questioni pendenti”. La riforma del 2012 ha introdotto stringenti obblighi formali in capo all'amministratore, finalizzati ad assicurare la corretta e piena informazione dei condomini in merito ai dati contabili ed amministrativi della gestione, in un'ottica di trasparenza e di garanzia del pieno ed effettivo controllo sul suo operato nonché di consapevole autodeterminazione dei condomini in merito alle decisioni da assumere.
Ed infatti “Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una CP_1
conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato”. Ne consegue che, “Allorchè il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne - indipendentemente dal possibile CP_1
esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa - l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione” (Cass. n. 38038/2018.
Tribunale Milano 7888\19). Nel caso in esame è indubbio che l'obbligo informativo in questione certamente non
è stato assolto e, a prescindere dalle giustificazioni addotte (che potrebbero rilevare, al più, in un eventuale procedimento di revoca dell'amministratore), la delibera è senz'altro invalida. Con assorbimento di ogni ulteriore decisione sulle altre contestazioni sollevate dall'attrice sempre sul medesimo punto 1 all'ordine del giorno .
Con riferimento al preventivo di gestione 2021/2022, approvato al punto 8 dell'odg parte attrice lamenta
1) la mancanza indicazione dei saldi dei precedenti estratti conto,
2) l'essere stato predisposto sulla base di un rendiconto di gestione 2020/2021 erroneo, illegittimo e non approvato dall'assemblea,
3) la mancata indicazione dello stato dei pagamenti dei contributi condominiali da parte dei singoli condomini;
Va disattesa il dedotto motivo di impugnazione del preventivo approvato atteso che il Giudice, condividendo la assunto di parte convenuta sul punto ritiene che i due documenti contabili svolgono funzioni diverse (cfr. Cass.
n. 27719/2021) e sono del tutto indipendenti e svincolati tra loro.
Ed infatti deve evidenziarsi che il preventivo di gestione condominiale ha la funzione di permette ai condomini di conoscere in via preventiva l'entità delle spese ordinarie cui si andrà incontro nell'esercizio e pagina 7 di 8 conseguentemente l'importo delle rate dovute in base al piano di ripartizione soggette quindi al conguaglio finale;
nonché consente loro di controllare l'andamento delle spese occorrenti per il regolare godimento delle parti e dei servizi comuni. (Cass 27719\22)
Il preventivo quindi deve indicare in via estimativa le sole spese necessarie per provvedere alla gestione della cosa comune e non è previsto che contenga saldi di anni precedenti nonché lo stato dei pagamenti.
Il motivo di impugnazione quindi va disatteso e sul punto va rigettata la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo. In ragione della reciproca soccombenza, compensa per la metà le spese tra gli attori ed il . CP_1
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) in parziale accoglimento dell'impugnazione, annulla le delibere condominiali, assunte in data 25.5.2022
limitatamente al punto 1 all'ordine del giorno come in motivazione;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
3) compensa per la metà le spese di lite tra gli attori ed il e condanna quest'ultimo alla refusione, in CP_1
favore degli attori, della restante metà, che liquida in €.530,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
4) sentenza esecutiva
Milano 10 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
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