Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3075 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Albachiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro, n. -OMISSIS-/2024 del 17/06/2024 non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. -OMISSIS-/2023 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa LA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha premesso che:
- con la sentenza n. -OMISSIS-/2023 del 31 maggio 2023 il Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore della stessa, in qualità di erede, dell’indennizzo ex legge 210 del 1992, oltre interessi;
- con la sentenza n. -OMISSIS-/2024 del 17 giugno 2024 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dal Ministero soccombente;
- la sentenza passava in giudicato, come da certificazione della Cancelleria e veniva notificata al Ministero della Salute, presso la sede legale in data 6 febbraio 2025.
- è spirato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame ed ha depositato una relazione istruttoria in cui è rappresentato che l’esecuzione delle sentenze in cui la stessa è stata condannata al pagamento dell’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 avviene secondo un ordine cronologico il che giustificherebbe la mancata esecuzione al giudicato.
La causa è trattenuta in discussione all’udienza del 26 febbraio 2026.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Secondo la condivisibile giurisprudenza l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a., può essere richiesta « al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato », e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato. Mentre la sentenza di condanna che non contiene l’esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica.
In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo. Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario.
Secondo l’orientamento consolidato, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato. Mentre la sentenza di condanna che non contiene l’esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica (cfr. Cons. Stato 15/12/2020 n. 590; Cons. Stato 13.05.2016 sent. n.1952; cfr. anche questa Sezione sent. n. 3655/2022 e Tar Marche, sez. I, sent. n. 172/2022).
3.2 - Tanto premesso, si osserva che la pronuncia per la quale è causa è del tutto indeterminata per quanto concerne l’ammontare del beneficio né indica criteri che ne consentano la determinazione con mera operazione di calcolo matematico.
La ricorrente, infatti, ha versato in atti la sola sentenza della Corte d’Appello di Napoli da cui è possibile rilevare che il Ministero della Salute è stato condannato “ al pagamento in favore del de cuius delle somme a titolo di indennizzo “Una Tantum” di cui alla legge 210/92, oltre interessi dal 120 giorno della presentazione della domanda fino all’effettivo soddisfo, vinte spese di lite ”, senza ulteriori specificazioni.
Nel caso in esame, dunque, la sentenza ottemperanda ha disposto una condanna generica che impone di adire nuovamente il giudice ordinario, nel rispetto della separazione delle sfere cognitive dei due plessi giurisdizionali, al fine di concretizzare e determinare precisamente il decisum .
3.3 - Per tali ragioni, la domanda di esecuzione va dichiarata inammissibile con riferimento a quanto statuito in sede civile relativamente ai benefici di cui alla legge n. 210/92.
4. Le spese in considerazione della natura degli interessi fatti valere e della definizione in rito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente
Rita Luce, Consigliere
LA TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TA | PA OR |
IL SEGRETARIO