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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7382/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCANI Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA 15 03100 FROSINONEpresso il difensore avv. CECCANI
[...]
[
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECCANI Parte_2 C.F._2
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA 15 03100 FROSINONEpresso il difensore avv. CECCANI ANTONIO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 10-06-
2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate per l'udienza del 31-10-2024; rilevato che dall'unione è nato il figlio nato a [...] il [...], minorenne;
Per_1 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto come verificato a mezzo note di trattazione scritta per l'udienza del 31-10-2024, è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative;
visto il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
- dichiara la separazione personale tra i coniugi
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
Unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 21.09.2014 in Ferentino in regime di comunione legale dei beni
Atto N. 37 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di FERENTINO (FR); manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune per le annotazioni di legge;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione personale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo che Per_1
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il medesimo relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché dell'inclinazione naturale ed aspirazione;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
pagina 2 di 4 3) Il minore sarà collocato presso la casa coniugale insieme alla madre Persona_2 Pt_1
in Granarolo dell'Emilia in via Badini ½
4) provvederà entro 15 giorni dal deposito del Ricorso a lasciare la casa Parte_2
coniugale e trasferirsi nella nuova abitazione.
5) rilascia il consenso al passaporto. Parte_2
6) I coniugi potranno accordarsi come meglio ritengono opportuno, circa i periodi di permanenza con il minore, nell'interesse dello stesso ed in base alle loro esigenze lavorative;
ciò posto, in assenza di accordo le modalità di visita e permanenza del minore con il padre saranno le seguenti:
- il padre terrà con sé il figlio in base ai propri impegni lavorativi a weekend alternati a Per_1
partire dal venerdì pomeriggio dalle 16:30 ovvero dall'uscita di scuola fino alla domenica sera in cui provvederà a riaccompagnarlo presso la madre collocataria;
- il padre terrà con sé il figlio tutti i pomeriggi dalle ore 16:30 fino alle ore 19:00.
- ciascun genitore, inoltre, trascorrerà con il minore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da stabilirsi entro il 31 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore alternando Per_1
tra loro il periodo dal 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando tra loro anche i giorni di 24 e 25 dicembre di ciascun anno.
In particolare il 24 dicembre sarà alternato di anno in anno;
il 25 dicembre sarà alternato nella giornata, per cui il genitore che trascorre dalla mattina fino alle ore 16:30 del pomeriggio, si alternerà l'anno successivo e così facendo. Il 31 dicembre sarà alternato come il primo gennaio e così anche per il giorno del 6 gennaio.
Per le vacanze pasquali, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, con l'altro genitore, il giorno della Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- il padre prenderà il figlio nella casa familiare o presso la scuola per ivi riportarlo al termine dei periodi di sua spettanza, come sopra stabiliti.
6) I coniugi non hanno pendenze economiche in atto ed ogni questione è stata già definitivamente risolta.
pagina 3 di 4 7)Il padre verserà in favore del figlio a titolo di assegno di mantenimento mensile la Per_1
somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Tale somma è stabilita di comune accordo tenuto conto che la capacità economica del Genitore è di gran lunga Pt_1 Pt_1
superiore a quella del Genitore . Parte_2
8) lascerà per intero a nelle qualità, l'assegno unico e tutti gli Parte_2 Parte_1
altri emolumenti INPS richiedibili.
8) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio (spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche e sportive) sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Bologna, 31-10-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7382/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCANI Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA 15 03100 FROSINONEpresso il difensore avv. CECCANI
[...]
[
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECCANI Parte_2 C.F._2
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA 15 03100 FROSINONEpresso il difensore avv. CECCANI ANTONIO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 10-06-
2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate per l'udienza del 31-10-2024; rilevato che dall'unione è nato il figlio nato a [...] il [...], minorenne;
Per_1 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto come verificato a mezzo note di trattazione scritta per l'udienza del 31-10-2024, è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative;
visto il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
- dichiara la separazione personale tra i coniugi
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
Unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 21.09.2014 in Ferentino in regime di comunione legale dei beni
Atto N. 37 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di FERENTINO (FR); manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune per le annotazioni di legge;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione personale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo che Per_1
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il medesimo relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché dell'inclinazione naturale ed aspirazione;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
pagina 2 di 4 3) Il minore sarà collocato presso la casa coniugale insieme alla madre Persona_2 Pt_1
in Granarolo dell'Emilia in via Badini ½
4) provvederà entro 15 giorni dal deposito del Ricorso a lasciare la casa Parte_2
coniugale e trasferirsi nella nuova abitazione.
5) rilascia il consenso al passaporto. Parte_2
6) I coniugi potranno accordarsi come meglio ritengono opportuno, circa i periodi di permanenza con il minore, nell'interesse dello stesso ed in base alle loro esigenze lavorative;
ciò posto, in assenza di accordo le modalità di visita e permanenza del minore con il padre saranno le seguenti:
- il padre terrà con sé il figlio in base ai propri impegni lavorativi a weekend alternati a Per_1
partire dal venerdì pomeriggio dalle 16:30 ovvero dall'uscita di scuola fino alla domenica sera in cui provvederà a riaccompagnarlo presso la madre collocataria;
- il padre terrà con sé il figlio tutti i pomeriggi dalle ore 16:30 fino alle ore 19:00.
- ciascun genitore, inoltre, trascorrerà con il minore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da stabilirsi entro il 31 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore alternando Per_1
tra loro il periodo dal 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando tra loro anche i giorni di 24 e 25 dicembre di ciascun anno.
In particolare il 24 dicembre sarà alternato di anno in anno;
il 25 dicembre sarà alternato nella giornata, per cui il genitore che trascorre dalla mattina fino alle ore 16:30 del pomeriggio, si alternerà l'anno successivo e così facendo. Il 31 dicembre sarà alternato come il primo gennaio e così anche per il giorno del 6 gennaio.
Per le vacanze pasquali, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, con l'altro genitore, il giorno della Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- il padre prenderà il figlio nella casa familiare o presso la scuola per ivi riportarlo al termine dei periodi di sua spettanza, come sopra stabiliti.
6) I coniugi non hanno pendenze economiche in atto ed ogni questione è stata già definitivamente risolta.
pagina 3 di 4 7)Il padre verserà in favore del figlio a titolo di assegno di mantenimento mensile la Per_1
somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Tale somma è stabilita di comune accordo tenuto conto che la capacità economica del Genitore è di gran lunga Pt_1 Pt_1
superiore a quella del Genitore . Parte_2
8) lascerà per intero a nelle qualità, l'assegno unico e tutti gli Parte_2 Parte_1
altri emolumenti INPS richiedibili.
8) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio (spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche e sportive) sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Bologna, 31-10-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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