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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6280 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2884/2021 posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Parte_1 C.F._1
OR e ER AC
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona del curatore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cabras e Filippo Cabras
1 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E
già ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola
APPELLATA
E
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10
contumaci
[...]
APPELLATI
E
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , contumaci
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
CHIAMATI IN CAUSA
E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.6578/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Per l'appellante e appellato incidentale: «Piaccia all'On.le Corte di appello adita, in accoglimento del gravame e respingendo ogni contraria eccezione e domanda, con declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'appello incidentale, in riforma ed integrazione della sentenza impugnata, e previa all'occorrenza la sua riqualificazione in termini di sentenza definitiva, poiché in fattispecie di querela di falso che andava decisa in tal senso, statuire sulle spese di c.t.u. e di difesa della causa così decisa, ponendole a carico delle parti soccombenti e liquidandole nella misura richiesta in primo grado, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.
2 Con vittoria delle spese del presente grado, da distrarsi ancora a favore del sottoscritto difensore antistatario.»
Per l'appellato e appellante incidentale: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda o eccezione ed in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, in riforma della sentenza n. 6578/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 19.4.2021, e non notificata, dichiarare perfezionata la notificazione dell'atto di citazione disposta dal nei confronti di in data Controparte_1 Parte_1
21.4.2017, come da avviso di ricevimento depositato in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche del primo grado di giudizio.»
Cont Per « - accertare e dichiarare che è stata coinvolta nel presente procedimento solo Controparte_2
per ragioni di litisconsorzio necessario;
- per quanto riguarda il merito dell'appello del Sig. si rimette alla CP_17
decisione dell'Ecc.ma Corte;
- con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, IVA e Cpa come per legge.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della società Controparte_1
conveniva, tra gli altri, innanzi al Tribunale di Roma per responsabilità
[...] Parte_1
nella gestione societaria.
Il rimasto inizialmente contumace, si costituiva tardivamente in giudizio proponendo querela Pt_1
di falso avverso l'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto introduttivo, di cui deduceva la falsità materiale quanto alla sottoscrizione apposta nello spazio riservato al “destinatario”.
Il Tribunale, ritenuta ammissibile la querela, dava corso ad una consulenza grafologica che concludeva per la non riconducibilità del tracciato alla mano del Pt_1
Con sentenza n. 6578/2021 emessa in data 19.4.2021, qualificata come “non definitiva”, il
Tribunale accoglieva la querela di falso proposta dal in via incidentale e dichiarava dunque la Pt_1
non riconducibilità al convenuto della sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento in oggetto, emettendo i conseguenti provvedienti ex art. 226 c.p.c. e riservando alla statuizione definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il il quale, previa contestazione della qualificazione Pt_1
della pronuncia come “non definitiva”, lamentava la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per omessa
3 pronuncia sulle spese e chiedeva dunque la condanna del alla rifusione delle spese di lite CP_1
e di quelle di c.t.u.
Il si costituiva resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale con CP_1
riguardo al capo di pronuncia relativo all'accoglimento della querela.
A tal fine per un verso contestava la rilevanza della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento alla luce della fede privilegiata delle attestazioni comunque rese dall'agente postale circa la consegna dell'atto al destinatario, per altro censurava le risultanze cui era giunto il consulente d'ufficio, fondate sulla comparazione di dati eterogenei e come tali inattendibili, e in ogni caso adduceva la conoscenza effettiva dell'atto in capo all'originario convenuto il quale dunque Pt_1
non aveva titolo per essere rimesso in termini.
Si costituiva, altresì, la quale si rimetteva alle decisioni della Corte. Controparte_2
Gli altri convenuti e chiamati in causa in primo grado non si costituivano invece nel presente grado d'appello, di modo che vanno dichiarati contumaci.
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, intervenuto ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c.
e 9 disp. att. c.p.c., esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello principale.
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
§2. L'appello principale è fondato, quanto alla rilevata natura “definitiva” della pronuncia con la quale il Tribunale ha accolto la querela di falso.
La diversa qualificazione operata dal Tribunale non è conforme a diritto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la querela di falso incidentale, seppur innestata nel processo principale, ha natura autonoma e si esaurisce con l'accertamento – positivo o negativo – della falsità.
Per l'effetto, la decisione che definisce il procedimento di querela di falso, ancorché proposto in via incidentale, ha natura definitiva sotto il profilo sostanziale, in quanto esaurisce interamente il relativo thema decidendum e chiude l'autonomo subprocedimento di falso.
4 Come chiarito dalla S.C.: « la giurisprudenza della Corte nelle occasioni in cui ha avuto modo di occuparsi della natura della sentenza che definisce la querela di falso, ancorchè proposta in via incidentale, ha costantemente ribadito la specificità del giudizio de quo, pervenendo alla conclusione che la sentenza de qua abbia sempre natura definitiva, sebbene il giudizio, nel quale l'accertamento di falso si innesta, sia destinato a proseguire.
In tal senso si veda Cass. n. 2988/1976, la quale ha affermato che esaurendosi la rilevanza del carattere incidentale della querela di falso nella fase della sua ammissibilità, ed assumendo, quindi, il relativo procedimento natura formalmente autonoma ed indipendente rispetto al giudizio principale, anche sotto il profilo della competenza, è da escludere che la sentenza emanata nel procedimento incidentale di falso, costituisca pronunzia non definitiva emessa nel giudizio principale.
In senso analogo si veda anche Cass. n. 12399/2007 per la quale la sentenza che decide sulla querela di falso non
è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata, nonchè in motivazione Cass. n. 15601/2015” (in questi termini, Cass., 22 marzo 2017, n.
724).
Elementi quali l'autoqualificazione della sentenza come “non definitiva”, la mancata statuizione sulle spese o la non separazione dei procedimenti rilevano unicamente ai fini del regime di impugnabilità della sentenza (in particolare per valutare l'ammissibilità della riserva d'appello ex art. 340 c.p.c.), e ciò al solo scopo di tutelare l'affidamento delle parti, ma non per incidere sulla sua intrinseca natura decisoria e definitiva.
Nel caso di specie, peraltro, si è detto come la sentenza cd. “non definitiva” sia stata immediatamente impugnata dal e sia stata poi fatta oggetto di impugnazione incidentale ad Pt_1
opera della curatela, talché non si pone alcun problema in ordine alla necessaria tutela dell'affidamento delle parti in ordine alla qualificazione formale della pronuncia, alla luce del principio di apparenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Tribunale, decidendo sulla querela, avrebbe dovuto statuire anche sulle spese, senza poterle differire ad altra fase, di modo che la mancata pronuncia sul punto integra la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
La sentenza di primo grado dovrà dunque essere riformata nella parte in cui ha omesso la statuizione sulle spese del giudizio di falso;
la decisione sul punto, peraltro, va riservata alla statuizione definitiva, avuto riguardo alla rinnovazione istruttoria disposta infra (§ 4).
5 §3. L'impugnazione incidentale, proposta dalla curatela a seguito della notifica dell'appello principale, è ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
La conclusione è predicabile anche se l'appello principale è limitato al capo relativo alla regolazione delle spese e l'appello incidentale tardivo ha invece ad oggetto capi autonomi della medesima pronuncia, come avvenuto nel caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità è infatti oramai da tempo orientata, in modo uniforme, nel senso di ritenere “ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
(così da ultimo, Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019).
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva,
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.
Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione
(Cass. n. 18415 del 2018).
Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione
6 principale”; “il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”.
Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del Fondo di garanzia (negli esatti termini della presente fattispecie è la già citata Cass. n. 14094 del 2020.»(in questi termini,
Cass., ord., n. 15100/2024; nello stesso senso, tra le altre, Cass., n. 14609/2014).
Date queste premesse e considerata la tempestività dell'appello incidentale, proposto dalla curatela entro il termine di legge, lo stesso è ammissibile come appello incidentale tardivo.
§4. Venendo al merito dell'appello incidentale, la cui disamina è logicamente prodromica a quella dell'appello principale, il primo motivo dedotto dalla curatela è infondato.
Ad avviso dell'appellante incidentale, considerata l'efficacia fidefacente del procedimento di notifica a mezzo posta ai sensi della legge 890/1982, l'impugnazione di falso non potrebbe riguardare soltanto la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento bensì l'intero procedimento notificatorio, compresa l'attestazione del messo postale, con valore di atto pubblico, circa la consegna del plico al destinatario;
per l'effetto, dal momento che il non risulta avere Pt_1
espressamente querelato di falso la dichiarazione del messo postale relativa all'identità del soggetto cui era stato consegnato l'atto, la circostanza dovrebbe intendersi definitivamente accertata, con conseguente irrilevanza di ogni considerazione circa la genunità della sottoscrizione.
L'assunto non è condivisibile.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, nel caso di “notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità
7 dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse” (Cass., ord., 21.6.20205,
n. 16640).
Ed invero, “Giova premettere che, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso avverso un atto proveniente da un pubblico ufficiale, è necessario e sufficiente che il privato aggredisca una delle attestazioni alle quali è riconosciuta fede privilegiata dall'ordinamento giuridico, purché egli fornisca elementi probatori idonei per dimostrare la falsità del documento.
Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, tra le immutazioni del vero, che devono essere necessariamente contestate attraverso querela di falso, figura anche l'attestazione del pubblico ufficiale relativa all'identità del destinatario di una relata di notifica, che la sottoscrizione da lui apposta incorpora.
Infatti, la relazione di notifica, redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nel caso di specie dal messo notificatore, costituisce piena prova, fino a querela di falso, limitatamente alla data di notificazione e alle dichiarazioni rese dalla persona consegnataria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., attestazioni alle quali l'ordinamento riconosce fede privilegiata.
Ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde, ad esempio nel contesto di un procedimento giurisdizionale a suo carico (come nel caso di specie), si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal guisa l'attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata.
In tale ipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l'autenticità della sottoscrizione, bensì l'attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l'intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell'avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Cass. n.
9062/2025).
Sicché, questa Corte ha affermato, in più di un'occasione (Cass. n. 3014/1975; Cass. n. 2246/1981; Cass. n.
1783/2001; Cass. n. 3065/2003; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019;
Cass. n. 6028/2023), che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
8 E a tal fine giova evidenziare che, in applicazione dell'anzidetto principio di diritto, la citata Cass. n. 6028/2023 ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le relate di notifica di taluni verbali di accertamento concernenti violazioni del codice della strada assumendo che l'agente postale non era tenuto a verificare l'identità della persona qualificatasi destinatario della notifica, sicché era irrilevante ai fini del decidere che le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento fossero false, e la querelante non aveva dedotto, né provato che i verbali non fossero stati consegnati presso la sua residenza a persona qualificatasi come destinatario, essendo questo solo l'oggetto dell'attestazione dell'agente postale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982.
Va, altresì, precisato che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U.,
n. 9962/2010; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente posto in essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia erga omnes, è necessario esperire querela di falso.
Pertanto, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, che risulta a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, qualificabile come atto pubblico, al fine di contestare il suo mancato ricevimento non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.
E in tale contesto, ove il querelante si dolga di non aver mai ricevuto l'atto che risulti a lui consegnato personalmente, ben può egli fornire la prova del carattere apocrifo della sottoscrizione apposta …
… l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni” (in questi termini la richiamata pronuncia n. 16640/2025).
A fronte dei chiari principi esposti dalla Suprema Corte, pienamente condivisibili, il primo motivo dell'appello incidentale deve essere rigettato.
§5. Con ulteriore motivo dell'appello incidentale, il ha contestato Controparte_1
le risultanze della c.t.u., recepite dal Tribunale e poste a fondamento della ritenuta apocrifia della
(apparente) sottoscrizione del Pt_1
9 Sul punto si ritiene indispensabile disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, per le ragioni di cui alla separata ordinanza in pari data.
§6. Ogni considerazione in ordine alla dedotta conoscenza di fatto dell'atto di citazione da parte del e alla rilevata interruzione della prescrizione per effetto della citazione notificata ad un Pt_1
coobbligato solidale è in questa sede preclusa, posto che le suddette questioni sono del tutto estranee al presente giudizio per querela di falso.
I relativi motivi dell'appello incidentale proposto dalla curatela sono pertanto inammissibili.
§7. La valutazione nel merito del residuo motivo dell'appello incidentale (di cui al superiore punto
4) e la disamina dell'appello principale in punto spese, così come la pronuncia sulle spese del grado, vanno riservate alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma
2, n. 4, c.p.c., così provvede:
1. dichiara ammissibile l'appello incidentale del ai sensi Controparte_1
dell'art. 334 c.p.c.;
2. rigetta il primo motivo dell'appello incidentale, di cui al paragrafo 4 della presente sentenza;
3. dichiara inammissibili i motivi dell'appello incidentale di cui al paragrafo 6 della presente sentenza;
4. rimette la causa sul ruolo, per la valutazione del secondo motivo dell'appello incidentale e la conseguente decisione in ordine all'appello principale, come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2884/2021 posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Parte_1 C.F._1
OR e ER AC
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona del curatore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cabras e Filippo Cabras
1 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E
già ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola
APPELLATA
E
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10
contumaci
[...]
APPELLATI
E
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , contumaci
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
CHIAMATI IN CAUSA
E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.6578/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Per l'appellante e appellato incidentale: «Piaccia all'On.le Corte di appello adita, in accoglimento del gravame e respingendo ogni contraria eccezione e domanda, con declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'appello incidentale, in riforma ed integrazione della sentenza impugnata, e previa all'occorrenza la sua riqualificazione in termini di sentenza definitiva, poiché in fattispecie di querela di falso che andava decisa in tal senso, statuire sulle spese di c.t.u. e di difesa della causa così decisa, ponendole a carico delle parti soccombenti e liquidandole nella misura richiesta in primo grado, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.
2 Con vittoria delle spese del presente grado, da distrarsi ancora a favore del sottoscritto difensore antistatario.»
Per l'appellato e appellante incidentale: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda o eccezione ed in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, in riforma della sentenza n. 6578/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 19.4.2021, e non notificata, dichiarare perfezionata la notificazione dell'atto di citazione disposta dal nei confronti di in data Controparte_1 Parte_1
21.4.2017, come da avviso di ricevimento depositato in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche del primo grado di giudizio.»
Cont Per « - accertare e dichiarare che è stata coinvolta nel presente procedimento solo Controparte_2
per ragioni di litisconsorzio necessario;
- per quanto riguarda il merito dell'appello del Sig. si rimette alla CP_17
decisione dell'Ecc.ma Corte;
- con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, IVA e Cpa come per legge.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della società Controparte_1
conveniva, tra gli altri, innanzi al Tribunale di Roma per responsabilità
[...] Parte_1
nella gestione societaria.
Il rimasto inizialmente contumace, si costituiva tardivamente in giudizio proponendo querela Pt_1
di falso avverso l'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto introduttivo, di cui deduceva la falsità materiale quanto alla sottoscrizione apposta nello spazio riservato al “destinatario”.
Il Tribunale, ritenuta ammissibile la querela, dava corso ad una consulenza grafologica che concludeva per la non riconducibilità del tracciato alla mano del Pt_1
Con sentenza n. 6578/2021 emessa in data 19.4.2021, qualificata come “non definitiva”, il
Tribunale accoglieva la querela di falso proposta dal in via incidentale e dichiarava dunque la Pt_1
non riconducibilità al convenuto della sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento in oggetto, emettendo i conseguenti provvedienti ex art. 226 c.p.c. e riservando alla statuizione definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il il quale, previa contestazione della qualificazione Pt_1
della pronuncia come “non definitiva”, lamentava la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per omessa
3 pronuncia sulle spese e chiedeva dunque la condanna del alla rifusione delle spese di lite CP_1
e di quelle di c.t.u.
Il si costituiva resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale con CP_1
riguardo al capo di pronuncia relativo all'accoglimento della querela.
A tal fine per un verso contestava la rilevanza della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento alla luce della fede privilegiata delle attestazioni comunque rese dall'agente postale circa la consegna dell'atto al destinatario, per altro censurava le risultanze cui era giunto il consulente d'ufficio, fondate sulla comparazione di dati eterogenei e come tali inattendibili, e in ogni caso adduceva la conoscenza effettiva dell'atto in capo all'originario convenuto il quale dunque Pt_1
non aveva titolo per essere rimesso in termini.
Si costituiva, altresì, la quale si rimetteva alle decisioni della Corte. Controparte_2
Gli altri convenuti e chiamati in causa in primo grado non si costituivano invece nel presente grado d'appello, di modo che vanno dichiarati contumaci.
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, intervenuto ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c.
e 9 disp. att. c.p.c., esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello principale.
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
§2. L'appello principale è fondato, quanto alla rilevata natura “definitiva” della pronuncia con la quale il Tribunale ha accolto la querela di falso.
La diversa qualificazione operata dal Tribunale non è conforme a diritto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la querela di falso incidentale, seppur innestata nel processo principale, ha natura autonoma e si esaurisce con l'accertamento – positivo o negativo – della falsità.
Per l'effetto, la decisione che definisce il procedimento di querela di falso, ancorché proposto in via incidentale, ha natura definitiva sotto il profilo sostanziale, in quanto esaurisce interamente il relativo thema decidendum e chiude l'autonomo subprocedimento di falso.
4 Come chiarito dalla S.C.: « la giurisprudenza della Corte nelle occasioni in cui ha avuto modo di occuparsi della natura della sentenza che definisce la querela di falso, ancorchè proposta in via incidentale, ha costantemente ribadito la specificità del giudizio de quo, pervenendo alla conclusione che la sentenza de qua abbia sempre natura definitiva, sebbene il giudizio, nel quale l'accertamento di falso si innesta, sia destinato a proseguire.
In tal senso si veda Cass. n. 2988/1976, la quale ha affermato che esaurendosi la rilevanza del carattere incidentale della querela di falso nella fase della sua ammissibilità, ed assumendo, quindi, il relativo procedimento natura formalmente autonoma ed indipendente rispetto al giudizio principale, anche sotto il profilo della competenza, è da escludere che la sentenza emanata nel procedimento incidentale di falso, costituisca pronunzia non definitiva emessa nel giudizio principale.
In senso analogo si veda anche Cass. n. 12399/2007 per la quale la sentenza che decide sulla querela di falso non
è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata, nonchè in motivazione Cass. n. 15601/2015” (in questi termini, Cass., 22 marzo 2017, n.
724).
Elementi quali l'autoqualificazione della sentenza come “non definitiva”, la mancata statuizione sulle spese o la non separazione dei procedimenti rilevano unicamente ai fini del regime di impugnabilità della sentenza (in particolare per valutare l'ammissibilità della riserva d'appello ex art. 340 c.p.c.), e ciò al solo scopo di tutelare l'affidamento delle parti, ma non per incidere sulla sua intrinseca natura decisoria e definitiva.
Nel caso di specie, peraltro, si è detto come la sentenza cd. “non definitiva” sia stata immediatamente impugnata dal e sia stata poi fatta oggetto di impugnazione incidentale ad Pt_1
opera della curatela, talché non si pone alcun problema in ordine alla necessaria tutela dell'affidamento delle parti in ordine alla qualificazione formale della pronuncia, alla luce del principio di apparenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Tribunale, decidendo sulla querela, avrebbe dovuto statuire anche sulle spese, senza poterle differire ad altra fase, di modo che la mancata pronuncia sul punto integra la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
La sentenza di primo grado dovrà dunque essere riformata nella parte in cui ha omesso la statuizione sulle spese del giudizio di falso;
la decisione sul punto, peraltro, va riservata alla statuizione definitiva, avuto riguardo alla rinnovazione istruttoria disposta infra (§ 4).
5 §3. L'impugnazione incidentale, proposta dalla curatela a seguito della notifica dell'appello principale, è ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
La conclusione è predicabile anche se l'appello principale è limitato al capo relativo alla regolazione delle spese e l'appello incidentale tardivo ha invece ad oggetto capi autonomi della medesima pronuncia, come avvenuto nel caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità è infatti oramai da tempo orientata, in modo uniforme, nel senso di ritenere “ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
(così da ultimo, Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019).
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva,
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.
Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione
(Cass. n. 18415 del 2018).
Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione
6 principale”; “il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”.
Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del Fondo di garanzia (negli esatti termini della presente fattispecie è la già citata Cass. n. 14094 del 2020.»(in questi termini,
Cass., ord., n. 15100/2024; nello stesso senso, tra le altre, Cass., n. 14609/2014).
Date queste premesse e considerata la tempestività dell'appello incidentale, proposto dalla curatela entro il termine di legge, lo stesso è ammissibile come appello incidentale tardivo.
§4. Venendo al merito dell'appello incidentale, la cui disamina è logicamente prodromica a quella dell'appello principale, il primo motivo dedotto dalla curatela è infondato.
Ad avviso dell'appellante incidentale, considerata l'efficacia fidefacente del procedimento di notifica a mezzo posta ai sensi della legge 890/1982, l'impugnazione di falso non potrebbe riguardare soltanto la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento bensì l'intero procedimento notificatorio, compresa l'attestazione del messo postale, con valore di atto pubblico, circa la consegna del plico al destinatario;
per l'effetto, dal momento che il non risulta avere Pt_1
espressamente querelato di falso la dichiarazione del messo postale relativa all'identità del soggetto cui era stato consegnato l'atto, la circostanza dovrebbe intendersi definitivamente accertata, con conseguente irrilevanza di ogni considerazione circa la genunità della sottoscrizione.
L'assunto non è condivisibile.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, nel caso di “notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità
7 dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse” (Cass., ord., 21.6.20205,
n. 16640).
Ed invero, “Giova premettere che, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso avverso un atto proveniente da un pubblico ufficiale, è necessario e sufficiente che il privato aggredisca una delle attestazioni alle quali è riconosciuta fede privilegiata dall'ordinamento giuridico, purché egli fornisca elementi probatori idonei per dimostrare la falsità del documento.
Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, tra le immutazioni del vero, che devono essere necessariamente contestate attraverso querela di falso, figura anche l'attestazione del pubblico ufficiale relativa all'identità del destinatario di una relata di notifica, che la sottoscrizione da lui apposta incorpora.
Infatti, la relazione di notifica, redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nel caso di specie dal messo notificatore, costituisce piena prova, fino a querela di falso, limitatamente alla data di notificazione e alle dichiarazioni rese dalla persona consegnataria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., attestazioni alle quali l'ordinamento riconosce fede privilegiata.
Ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde, ad esempio nel contesto di un procedimento giurisdizionale a suo carico (come nel caso di specie), si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal guisa l'attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata.
In tale ipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l'autenticità della sottoscrizione, bensì l'attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l'intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell'avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Cass. n.
9062/2025).
Sicché, questa Corte ha affermato, in più di un'occasione (Cass. n. 3014/1975; Cass. n. 2246/1981; Cass. n.
1783/2001; Cass. n. 3065/2003; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019;
Cass. n. 6028/2023), che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
8 E a tal fine giova evidenziare che, in applicazione dell'anzidetto principio di diritto, la citata Cass. n. 6028/2023 ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le relate di notifica di taluni verbali di accertamento concernenti violazioni del codice della strada assumendo che l'agente postale non era tenuto a verificare l'identità della persona qualificatasi destinatario della notifica, sicché era irrilevante ai fini del decidere che le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento fossero false, e la querelante non aveva dedotto, né provato che i verbali non fossero stati consegnati presso la sua residenza a persona qualificatasi come destinatario, essendo questo solo l'oggetto dell'attestazione dell'agente postale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982.
Va, altresì, precisato che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U.,
n. 9962/2010; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente posto in essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia erga omnes, è necessario esperire querela di falso.
Pertanto, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, che risulta a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, qualificabile come atto pubblico, al fine di contestare il suo mancato ricevimento non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.
E in tale contesto, ove il querelante si dolga di non aver mai ricevuto l'atto che risulti a lui consegnato personalmente, ben può egli fornire la prova del carattere apocrifo della sottoscrizione apposta …
… l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni” (in questi termini la richiamata pronuncia n. 16640/2025).
A fronte dei chiari principi esposti dalla Suprema Corte, pienamente condivisibili, il primo motivo dell'appello incidentale deve essere rigettato.
§5. Con ulteriore motivo dell'appello incidentale, il ha contestato Controparte_1
le risultanze della c.t.u., recepite dal Tribunale e poste a fondamento della ritenuta apocrifia della
(apparente) sottoscrizione del Pt_1
9 Sul punto si ritiene indispensabile disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, per le ragioni di cui alla separata ordinanza in pari data.
§6. Ogni considerazione in ordine alla dedotta conoscenza di fatto dell'atto di citazione da parte del e alla rilevata interruzione della prescrizione per effetto della citazione notificata ad un Pt_1
coobbligato solidale è in questa sede preclusa, posto che le suddette questioni sono del tutto estranee al presente giudizio per querela di falso.
I relativi motivi dell'appello incidentale proposto dalla curatela sono pertanto inammissibili.
§7. La valutazione nel merito del residuo motivo dell'appello incidentale (di cui al superiore punto
4) e la disamina dell'appello principale in punto spese, così come la pronuncia sulle spese del grado, vanno riservate alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma
2, n. 4, c.p.c., così provvede:
1. dichiara ammissibile l'appello incidentale del ai sensi Controparte_1
dell'art. 334 c.p.c.;
2. rigetta il primo motivo dell'appello incidentale, di cui al paragrafo 4 della presente sentenza;
3. dichiara inammissibili i motivi dell'appello incidentale di cui al paragrafo 6 della presente sentenza;
4. rimette la causa sul ruolo, per la valutazione del secondo motivo dell'appello incidentale e la conseguente decisione in ordine all'appello principale, come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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