Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 647/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 647 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. OLIVERI ANTONINO C.F._1
PEC: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a SCIACCA (AG), in [...] Controparte_1
20/03/1976, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
TIRNETTA MAURO, PEC Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08/05/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2022 ha evoca- Parte_1
to in giudizio chiedendo al Tribunale: “in via pre- Controparte_1
liminare e quale adozione di provvedimenti urgenti: “1) Autorizzare i coniugi
a vivere separati;
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i ge- Per_1 Per_2
nitori, collocati, assecondandone i loro desiderata, presso il ricorrente pa-
dre, previa loro audizione se ritenuto opportuno;
3) regolamentare il diritto
di visita in favore dell'altro coniuge, non collocatario, in considerazione
dell'età dei minori ed in considerazione dei loro obblighi scolastici;
4) porre
a carico della moglie , non disoccupata, percettrice Controparte_1
di stipendio, l'obbligo a corrispondere al ricorrente marito, , Parte_1
allo stato disoccupato, la somma di € 300,00 al mese quale genitore collo-
catario a titolo di concorso nel mantenimento della prole minore;
5) ordinare
CP_ all' l'erogazione dell'assegno unico di mantenimento per i minori figli
e in favore del ricorrente padre, nella qualità di genitore col- Per_1 Per_2
locatario; 6) assegnare l'immobile sito in Sciacca, nel Viale Siena n. 2, già
destinato a residenza coniugale, al ricorrente , assegnatario Parte_1
dell'alloggio popolare.”
Si è costituita in giudizio rassegnando al Tri- Controparte_1
bunale le seguenti testuali conclusioni: “1) Autorizzare in via provvisoria i
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coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Pro-
nunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabi-
le al sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
3) Pt_1
Disporre l'affido congiunto dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre sig.ra con diritto di vi- Controparte_1
sita del padre e, conseguentemente disporre l'assegnazione della casa co-
niugale alla sig.ra convivente con i figli minorenni e CP_1 Per_1
Pers
e con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, Per_2
[... ; 4) Ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra un as- Pt_1 CP_1
segno a titolo di concorso al mantenimento dei figli di € 600,00 mensili (€
200,00 per ogni figlio) o della maggiore o minore somma che riterrà con-
grua, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso, con
rivalutazione ISTAT annuale, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Di-
sporre l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% per ciascun coniuge
per le spese straordinarie e le attività scolastiche ed extrascolastiche non-
ché di gestione corrente del figlio, oltre alle cure mediche;
6) Disporre il con-
senso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; 7) Ordinare al sig. Pt_1
di corrispondere per intero alla sig.ra gli importi eventualmente CP_1
CP_ percepiti dall' nell'interesse e per conto dei figli;
8) Condannare il resi-
stente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente pro-
cedimento, per avervi dato causa”
Fallito il tentativo di conciliazione e disposta l'audizione dei minori, la causa è stata istruita con l'escussione di un test di parte resistente e rin-
viata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 8 maggio
2024 all'esito della quale, sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenu-
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ta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, reciprocamente promossa dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigo-
rosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei co-
niugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa
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situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accerta-
re se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione
della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già matura-
ta una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di
mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai do-
veri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia
stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novem-
bre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, il ricorrente attribuisce Parte_1
all'odierna resistente, , la responsabilità della in- Controparte_1
tollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione,
da parte di quest'ultima, del dovere di fedeltà omettendo tuttavia di de-
durre e provare i fatti posti a fondamento di tale richiesta di addebito, che deve pertanto essere rigettata.
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Dal canto suo, la resistente, già in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di aver messo fine al rapporto coniugale a causa dei continui litigi che caratterizzavano il rapporto tra le parti, circostanza quest'ultima in effetti confermata dall'istruttoria e, nello specifico, dalle dichiarazioni rese dal test il quale, confermando i capitoli di prova ammessi Persona_4
(“ Vero è che dal 2021 il sig. litigava con la sig.ra le ur- Pt_1 CP_1
lava frasi“ Ti ammazzo”; “ Se ti vedo in mezzo alla strada ti ammazzo e ti
do fuoco”; “Sei una cosa inutile”; “Ti faccio togliere i figli”; b) “Vero è che il sig. nel corso del 2021 per oltre due mesi è stato sottoposto alla mi- Pt_1
sura degli arresti domiciliari) ha precisato che tali eventi si verificano mol-
to spesso in famiglia, sia a casa che fuori, così evidenziando l'esistenza di un ambiente familiare effettivamente compromesso dalla conflittualità
esistente tra le parti.
Tuttavia, pur risultando agli atti la commissione, da parte del , di Pt_1
una condotta oggettivamente contraria agli obblighi nascenti dal matri-
monio, il risultato della scarna attività istruttoria non consente a questo
Tribunale di valutare se ed in quale misura tale violazione abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte anche la domanda di adde-
bito proposta dalla parte resistente nella comparsa di costituzione e ri-
sposta deve essere rigettata.
In ultimo, sempre in relazione alla predetta domanda, rileva il Collegio
che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di decla-
ratoria di addebitabilità, avanzata ai sensi dell'art. 151 cod. civ. dalla par-
te convenuta ha natura di domanda autonoma, ampliando il tema dell'in-
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dagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione e determinando una statuizione aggiuntiva, dotata di pro-
pri effetti di natura patrimoniale.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dichiarato dalla difesa della resistente, la comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29/11/2022 da contiene una domanda riconven- Controparte_1
zionale, soggetta in quanto tale al pagamento del contributo unificato ex artt. ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002, per la cui prenotazione a debito, in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della deve essere incaricata la Cancelleria di questo Tribunale. CP_1
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve ri-
levarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia geni-
toriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbliga il Giudice a considerare l'af-
finamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c., del resto, definisce la posizione del minore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
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Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento con-
diviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di af-
fidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsa-
bilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegna-
zione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido con-
diviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale,
confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confron-
tandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la rela-
zione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, va osservato che i minori, e sentiti Per_1 Per_2
all'udienza del 13/12/2023 hanno entrambi manifestato la volontà di ri-
manere a vivere insieme alla madre, odierna resistente, descrivendo al
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contempo il rapporto con il , come costante, pacifico e sereno. Pt_1
Gli stessi hanno infatti dichiarato di recarsi a casa del padre tutti i pomeriggi dopo la scuola e di pernottare da lui, senza mai ricevere un ri-
fiuto dalla madre, tutte le volte che ne hanno voglia.
In assenza, pertanto, di ragioni ostative, deve essere previsto un regi-
me di affidamento condiviso dei figli minori della coppia e Per_1 Per_2
come richiesto da entrambe le parti, con previsione del domicilio preva-
lente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affi-
datario di incontrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
− per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con fa-
coltà di prelevarli dal domicilio domestico e di recarli con sé;
− a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scola-
stiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernot-
tamento nelle notti intermedie;
− per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di perma-
nente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'al-
tro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanen-
te disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26
dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimo-
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ra del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori.
Quanto alla casa coniugale, premesso che il provvedimento di asse-
gnazione previsto dall'art. 337, sexies, cod. civ., risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli in-
teressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare,
Per_ la deve essere assegnata alla resistente con la quale i figli e Per_1
coabitano.
[...]
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che il tema di contributo al mantenimento dei figli si caratterizza per la sua bidimensio-
nalità: da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro,
vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzio-
nalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la pro-
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pria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza econo-
mica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. n. 4145
del 10/02/2023; Cass. n. 2536 del 26/01/2024; Cass. 4561/2025).
L'art. 337 ter c.c., comma 4, infatti stabilisce;
"Salvo accordi diversi li-
beramente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mante-
nimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabi-
lisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando;
1) le
attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun
genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza eco-
nomica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collo-
catario deve far fronte quindi ad una molteplicità di esigenze, non ricon-
ducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola-
stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, ido-
nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20).
Nel caso di specie, tenuto conto delle esigenze di mantenimento dei fi-
gli, considerate in relazione alle condizioni economiche e lavorative rap-
presentate dalle parti, valutando altresì i tempi di permanenza dei figli
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presso ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, e la fissazione del domicilio prevalente dei me-
desimi presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal in favore della Pt_1 Parte_2
[... in complessivi euro 300,00 mensili a titolo di contributo al manteni-
mento dei figli , e (in ragione di € 100,00 per ciascun Per_1 Per_2 Per_4
figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relati-
ve a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsio-
ne, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della resistente di avvisare il ricorrente con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esi-
genza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad €
250,00 e con la corrispondente facoltà per il ricorrente di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche.
Per quanto riguarda l'assegno unico universale, la normativa in mate-
ria prevede che "l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i
genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità
genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spet-
ta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Ne caso di affidamento
congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari
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misura tra i genitori" (art. I lett. F) L. del 1 aprile 2021 - N. 46).
CP_ La Circolare dell' n. 23/22, specifica, tuttavia che "qualora il giudi-
ce, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore
presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare
per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in ca- so di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attri- buirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mante-
nimento”
Per_ Tanto chiarito, nella fattispecie, dall'audizione dei minori e Per_1
è emerso che gli stessi trascorrono molto tempo presso l'abitazione
[...]
del genitore non collocatario, ove si recano tutti i pomeriggi per fare i compiti dopo la scuola e ove spesso pernottano nei fine settimana.
In considerazione, dunque, dei notevoli tempi di permanenza dei pre-
detti minori presso la casa paterna ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per attribuire al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento, il sussidio in questione.
In ultimo, non può trovare accoglimento la domanda svolta dalla resi-
stente di autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori della coppia, essendo il relativo procedimento di competenza del Giudice Tutelare cui la parte deve eventualmente rivolgersi.
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
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tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , na- Parte_1
ta a SCIACCA (AG), in data 13/04/1975, e , Controparte_1
nata a [...], in data [...], i quali hanno contratto ma-
trimonio in SCIACCA, in data 26/10/1996, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 251, parte II serie A, dell'anno
1996;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_3 Parte_1
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia Per_6
[...
e ad entrambi i genitori;
Persona_7
dispone che i predetti minori abbiano la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
dispone che il regime di vita dei predetti minori venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi,
pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il resistente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le mo-
dalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale sita in Sciacca, viale Siena nr. 2, a
[...]
; Parte_3
- pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il Pt_1 CP_1
- 14 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 647/2022
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e;
Per_1 Per_2 Per_4
dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 50% delle spese straor-
dinarie mediche sostenute in favore dei figli, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché
al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previ-
sione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della CP_1
di avvisare il con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esigenza Pt_1
di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € 250,00 e con la corrispondente facoltà per il di indicare, entro tale termine, Pt_1
modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche;
dispone l'erogazione dell'assegno unico universale in favore di entram-
bi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno;
manda la Cancelleria per la prenotazione a debito del contributo unifi-
cato in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
della resistente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca in data
04/03/2025.
Il Presidente
- 15 - Tribunale di Sciacca Il Giudice Estensore
Valentina Stabile
- 16 -
R.G. n. 647/2022
Antonio Tricoli
Tribunale di Sciacca