Articolo 8 della Legge 7 marzo 1986, n. 65
Articolo 7Articolo 9
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30 marzo 1986
Art. 8. Titoli di studio

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.
Entrata in vigore il 30 marzo 1986
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