CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2024, n. 29710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29710 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LO VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29710 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN F"ATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Di PA EV per il reato di appropriazione indebita di somme di danaro, ma contestualmente ha imposto al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti della Di PA per il diverso reato di cui all'art. 483 c.p. in ordine ad una dichiarazione di accettazione di eredità prodotta al P.R.A. nella quale ha autocertificato di essere l'unica erede di Di SE SA. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo l'abnormità dell'ordine di formulazione dell'imputazione, posto che il procedimento era stato iscritto esclusivamente in relazione al reato di appropriazione indebita per cui il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, avendo dunque il giudice esorbitato dal proprio potere di ordinare al titolare dell'azione penale esclusivamente l'iscrizione della notizia relativa all'ulteriore e diverso reato ravvisato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Per consolidato insegnamento di questa Corte, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo il giudice, qualora ricorrano le suddette ipotesi, limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/:L1/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Nel caso di specie risulta che nei confronti della Di PA il pubblico ministero aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita, per il quale ha poi presentato la richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p., nonostante l'opposizione della persona offesa. E' dunque evidente che il falso per cui il medesimo giudice ha ordinato l'imputazione coatta è fatto del tutto diverso ed autonomo da quello per cui era stato avviato il procedimento, con la conseguenza che in riferimento allo stesso egli aveva esclusivamente il potere di ordinare al pubblico 1 ministero, l'iscrizione di una nuova notizia di reato e non già quello invece esercitato in violazione delle esclusive prerogative spettanti al titolare dell'azione penale. 3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e gli atti vanno trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla imputazione coatta e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso il 30/5/2024
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29710 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN F"ATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Di PA EV per il reato di appropriazione indebita di somme di danaro, ma contestualmente ha imposto al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti della Di PA per il diverso reato di cui all'art. 483 c.p. in ordine ad una dichiarazione di accettazione di eredità prodotta al P.R.A. nella quale ha autocertificato di essere l'unica erede di Di SE SA. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo l'abnormità dell'ordine di formulazione dell'imputazione, posto che il procedimento era stato iscritto esclusivamente in relazione al reato di appropriazione indebita per cui il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, avendo dunque il giudice esorbitato dal proprio potere di ordinare al titolare dell'azione penale esclusivamente l'iscrizione della notizia relativa all'ulteriore e diverso reato ravvisato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Per consolidato insegnamento di questa Corte, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo il giudice, qualora ricorrano le suddette ipotesi, limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/:L1/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Nel caso di specie risulta che nei confronti della Di PA il pubblico ministero aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita, per il quale ha poi presentato la richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p., nonostante l'opposizione della persona offesa. E' dunque evidente che il falso per cui il medesimo giudice ha ordinato l'imputazione coatta è fatto del tutto diverso ed autonomo da quello per cui era stato avviato il procedimento, con la conseguenza che in riferimento allo stesso egli aveva esclusivamente il potere di ordinare al pubblico 1 ministero, l'iscrizione di una nuova notizia di reato e non già quello invece esercitato in violazione delle esclusive prerogative spettanti al titolare dell'azione penale. 3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e gli atti vanno trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla imputazione coatta e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso il 30/5/2024